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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 03.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1863 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.02.2025;
TRA
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, Parte_1
elettivamente domiciliato Bologna, Viale Aldini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco
Mellone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
1 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.09.2023, adiva, ai sensi degli artt. Parte_1
19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al Controparte_1
riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha allegato: a) di essere discendente in linea retta di , nata il [...] in [...] e , Persona_1 NA
nato il [...] in [...] avi cittadini italiani, emigrati negli Stati Uniti
d'America in data non conosciuta;
b) che ha perso automaticamente la Persona_1
cittadinanza italiana, come conseguenza alla naturalizzazione di , NA
marito della stessa, avvenuta in data 19.02.2017, prima della nascita del figlio,
[...]
(cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 5 indice fascicolo di Pt_1
parte ricorrente); c) che avrebbe comunque trasmesso iure sanguinis il Persona_1
proprio status ai propri discendenti.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Preme evidenziare, con riferimento al requisito di cui al sub b), che il matrimonio con soggetto naturalizzatosi straniero non mini il presupposto della continuità della
2 trasmissione nello status civitatis, al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Nel merito, il ricorrente ha allegato: i) che esso sarebbe discendente di , ava Persona_1 cittadina italiana nata in [...]; ii) che quest'ultima avrebbe perso la propria cittadinanza italiana, per intervenuta naturalizzazione statunitense del proprio marito NA
; iii) che , quale cittadina italiana, avrebbe comunque trasmesso iure
[...] Persona_1
sanguinis il proprio status in favore del ricorrente.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetti, ai fini che qui interessano, la prova di cui al sub
iii), non avendo il ricorrente versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di
. Persona_1
Non può adempiere a tale scopo il documento prodotto dal ricorrente sub n. 6) dei documenti allegati al ricorso, costituito da una comunicazione mail proveniente dall'Ufficio preposto ai Servizi Immigrazione e Cittadinanza americani, nella quale viene semplicemente enunciato il principio che, a seguito dell'Atto di Naturalizzazione del
1802, emendato in data 1855, il soggetto per il quale viene effettuata l'interrogazione, nel caso in esame la SI.ra , acquisisce automaticamente la cittadinanza Persona_1
attraverso il matrimonio con cittadino americano o la naturalizzazione del marito non cittadino. Detto documento non può avere valore di prova in ordine alla mancata naturalizzazione dell'ava in quanto quest'ultima, quale cittadina italiana emigrata all'estero, ben potrebbe aver acquisito volontariamente la cittadinanza di altro Paese, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova degli elementi costitutivi del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
3 monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1863/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 10.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 03.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1863 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.02.2025;
TRA
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, Parte_1
elettivamente domiciliato Bologna, Viale Aldini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco
Mellone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
1 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29.09.2023, adiva, ai sensi degli artt. Parte_1
19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al Controparte_1
riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha allegato: a) di essere discendente in linea retta di , nata il [...] in [...] e , Persona_1 NA
nato il [...] in [...] avi cittadini italiani, emigrati negli Stati Uniti
d'America in data non conosciuta;
b) che ha perso automaticamente la Persona_1
cittadinanza italiana, come conseguenza alla naturalizzazione di , NA
marito della stessa, avvenuta in data 19.02.2017, prima della nascita del figlio,
[...]
(cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 5 indice fascicolo di Pt_1
parte ricorrente); c) che avrebbe comunque trasmesso iure sanguinis il Persona_1
proprio status ai propri discendenti.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Preme evidenziare, con riferimento al requisito di cui al sub b), che il matrimonio con soggetto naturalizzatosi straniero non mini il presupposto della continuità della
2 trasmissione nello status civitatis, al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Nel merito, il ricorrente ha allegato: i) che esso sarebbe discendente di , ava Persona_1 cittadina italiana nata in [...]; ii) che quest'ultima avrebbe perso la propria cittadinanza italiana, per intervenuta naturalizzazione statunitense del proprio marito NA
; iii) che , quale cittadina italiana, avrebbe comunque trasmesso iure
[...] Persona_1
sanguinis il proprio status in favore del ricorrente.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetti, ai fini che qui interessano, la prova di cui al sub
iii), non avendo il ricorrente versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di
. Persona_1
Non può adempiere a tale scopo il documento prodotto dal ricorrente sub n. 6) dei documenti allegati al ricorso, costituito da una comunicazione mail proveniente dall'Ufficio preposto ai Servizi Immigrazione e Cittadinanza americani, nella quale viene semplicemente enunciato il principio che, a seguito dell'Atto di Naturalizzazione del
1802, emendato in data 1855, il soggetto per il quale viene effettuata l'interrogazione, nel caso in esame la SI.ra , acquisisce automaticamente la cittadinanza Persona_1
attraverso il matrimonio con cittadino americano o la naturalizzazione del marito non cittadino. Detto documento non può avere valore di prova in ordine alla mancata naturalizzazione dell'ava in quanto quest'ultima, quale cittadina italiana emigrata all'estero, ben potrebbe aver acquisito volontariamente la cittadinanza di altro Paese, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova degli elementi costitutivi del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione
3 monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1863/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 10.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
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