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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1662 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1662/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI TIZIANA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI TIZIANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capriolo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Capriolo (Bs) via
Calepio tr. I n. 48 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse Parte_1
delle figlie ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_2 Persona_3
5. Confermare, altresì, che, anche in ragione dell'età di queste ultime, le parti si autodeterminino nelle visite e nelle frequentazioni, pur con il fermo impegno al mantenimento di rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così
€ 250,00 per ciascuna, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Si dia atto che alla sig.ra esterà Pt_1
l'intero importo dell'assegno unico.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
SPESE PER LA SALUTE
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/università
Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo : tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/07/2002 a Capriolo (BS) (trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 334 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1662/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI TIZIANA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI TIZIANA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capriolo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Capriolo (Bs) via
Calepio tr. I n. 48 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse Parte_1
delle figlie ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_2 Persona_3
5. Confermare, altresì, che, anche in ragione dell'età di queste ultime, le parti si autodeterminino nelle visite e nelle frequentazioni, pur con il fermo impegno al mantenimento di rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così
€ 250,00 per ciascuna, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Si dia atto che alla sig.ra esterà Pt_1
l'intero importo dell'assegno unico.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
SPESE PER LA SALUTE
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/università
Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo : tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/07/2002 a Capriolo (BS) (trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 334 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio