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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Castelvetro N.11, Parte_1 C.F._1
Milano presso lo studio dell'avv. Contaldo Filippo Maria Leo Ugo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Viale Rimembranze n.21 presso lo studio dell'avv. Tursi Ezio, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, 1. ammettere nella forma il presente atto di appello e, conseguentemente, in accoglimento dello stesso annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
pagina 1 di 10
2. nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza impugnata, per i motivi sopra enucleati qui da intendersi integralmente e fedelmente ripetuti e trascritti unitamente alle relative richieste di riforma della predetta sentenza;
3. in accoglimento del primo motivo di appello (§2.1 e ss.), voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando l'esclusione del diritto alla provvigione per
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza del requisito Controparte_1 dell'iscrizione nell'apposito ruolo professionale da parte dell'Arch. unico soggetto con Controparte_2 cui l'appellante ha avuto rapporti nell'ambito dell'operazione immobiliare, soggetto non iscritto al ruolo mediatori presso la competente Camera di Commercio, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di mediazione;
4. in accoglimento del secondo motivo di appello (§2.2 e ss.), ove non ritenga di accogliere il primo motivo di appello, voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando l'inadempimento contrattuale di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
5. per l'effetto devolutivo dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande formulate dall'attore opponente in primo grado che si riportano di seguito( omissis ......)
6. in riforma della sentenza impugnata, condannare alla restituzione degli importi Controparte_1 versati dal Sig. a a titolo di capitale, interessi moratori, Parte_1 Controparte_1 spese di lite e imposta di registro, oltre agli interessi moratori dal versamento al saldo effettivo, somme versate al solo scopo di evitare azioni esecutive nei confronti dell'appellante sulla scorta della sentenza di primo grado;
7. in riforma della sentenza impugnata, condannare alla rifusione delle spese di Controparte_1 primo grado di giudizio in favore dell'appellante;
8. condannare la parte appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari, compresa la rifusione del contributo unificato, del presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
Nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Signor Pt_1 nel presente giudizio di gravame, per le ragioni e motivazioni esposte nella presente comparsa di
[...] costituzione e risposta;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nella Controparte_1 narrativa del presente atto nonché negli atti depositati da quest'ultima nel giudizio di primo grado, da intendersi ivi integralmente richiamati;
In via devolutiva si reiterano tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre CNPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., avanzato dalla società (di Controparte_1 seguito ), il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 6760/2022, per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 15.860,00 (13.000,00 + IVA) oltre interessi, nei confronti di Pt_1
(di seguito ), a titolo di attività di mediazione svolta per l'acquisto di tre immobili ad
[...] Pt_1 pagina 2 di 10 uso abitativo, sulla base di fattura elettronica n. 31/001 del 5/4/2022, di contratto preliminare del 17/2/2022, nonché di appendice integrativa del 7/2/2022 con cui l'opponente aveva dichiarato di impegnarsi al pagamento a seguito di intervenuta accettazione della proposta immobiliare.
Avverso tale provvedimento il soggetto ingiunto proponeva opposizione, deducendo che, sebbene l'attività mediatizia possa essere svolta anche in forma societaria, è richiesto che siano iscritti al ruolo, oltre al rappresentante legale, anche tutti coloro che esercitino l'attività per conto della società; circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, in cui (di seguito ), in Controparte_2 CP_2 luogo del preposto rappresentante legale della società immobiliare, aveva raccolto la Persona_1 proposta di acquisto formulata da dopo aver condotto tutta la trattativa, sino a poter negare la Pt_1 consegna dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della società venditrice, con ciò ponendo in essere attività aventi rilevanza esterna, al pari di quanto fatto con altri potenziali acquirenti, ciò a comprova del carattere di stabilità e regolarità della sua attività. Concludeva pertanto per la carenza del diritto alla provvigione in capo a ai sensi Controparte_1 dell'art. 6 comma 1 della legge n. 39/1989, in combinato disposto con l'art. 3 commi 2 e 5 e l'art. 8 comma 1 della medesima legge, nonché, richiamati precedenti giurisprudenziali, deducendo che le medesime allegazioni in fatto avrebbero fondato la declaratoria di nullità del contratto. In subordine, l'opponente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento, che aveva altresì giustificato l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., attesa la violazione da parte dell'agenzia immobiliare dei precetti di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, anche in ragione della sussistenza di rapporti tra la predetta agenzia e la società venditrice, in contrasto con i doveri di indipendenza e imparzialità del mediatore sanciti dall'art. 1754 c.c., essendo intercorso tra la venditrice e l'immobiliare un rapporto ben “più ampio e articolato” della sola messa in relazione di parti di cui all'art. 1754 c.c. e atteso che aveva anche il compito CP_1 di agire per conto della società venditrice, curandone gli interessi e collaborando con quest'ultima nella gestione degli affari della mandante. Conclusivamente, previo accertamento della mancanza dell'iscrizione del mediatore nell'apposito ruolo, chiedeva in via principale di dichiarare la nullità del contratto di mediazione, in subordine di dichiarare l'esclusione del diritto a percepire la provvigione e in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che, contraddette le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in ogni caso, la condanna di al pagamento della provvigione. Pt_1
In particolare, l'opposta, nel premettere che erano stati stipulai i rogiti, rilevava come non fosse in contestazione che la compravendita degli immobili si fosse conclusa grazie all'attività posta in essere dalla immobiliare. Allegava poi che l'attività mediatizia era stata espletata da agente immobiliare Persona_1 regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, nonché legale rappresentante di CP_1
il quale aveva pacificamente sottoscritto in qualità di mediatore la proposta immobiliare e, in
[...] pagina 3 di 10 considerazione della particolare rilevanza dell'operazione avente ad oggetto 44 appartamenti, si era avvalso della collaborazione di tre soggetti, tra cui per attività meramente burocratiche e di CP_2 gestione, i quali in qualità di collaboratori avevano curato la compilazione dei moduli secondo le indicazioni impartitegli da senza tuttavia porre in essere alcuna attività di rilevanza Persona_1 esterna, ma solo una mera attività accessoria e strumentale, con i caratteri della eterodirezione, restando pertanto l'attività mediatizia vera e propria in capo al legale rappresentante della società. Pertanto, parte convenuta contestava che la mancata iscrizione al ruolo dei mediatori da parte di inficiasse la validità del contratto di mediazione o, in ogni caso, la legittimità del diritto al CP_2 pagamento della provvigione, adducendo infine come la questione dovesse ritenersi superata dal riconoscimento di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., avvenuta il 7/2/2022 con l'appendice integrativa con cui si era impegnato a versare a la provvigione Pt_1 Controparte_1 pari ad euro 13.000,00 + I.V.A. a seguito dell'intervenuta accettazione della proposta d'acquisto dalla parte venditrice (di fatto intervenuta il 17/2/2022). Quanto all'asserito inadempimento, parte convenuta, nel contraddire la ricostruzione in fatto offerta dall'opponente, deduceva come il diritto alla provvigione fosse sorto con la conclusione del contratto consensuale, non reale, tra S.G.I. 2010 s.r.l. e a seguito della comunicazione dell'avvenuta Pt_1 accettazione di parte venditrice, come del resto previsto e pattuito nell'appendice integrativa sottoscritta dallo stesso , non essendo in ogni caso corrispondente al vero che la società non si Pt_1 fosse resa disponibile a consegnare la documentazione necessaria ai rogiti, collaborando altresì con il perito della banca erogante il mutuo per l'ispezione degli immobili, avendo pertanto tenuto un comportamento conforme ai canoni di buona fede e correttezza, in conformità con l'incarico ricevuto dalla parte venditrice, comprensivo della gestione dei rapporti con le parti nonché di ogni conseguente adempimento connesso con il perfezionamento dei rogiti.
Con sentenza n. 10814/2024, pubblicata l'11/12/2024, il Tribunale di Milano, espletata istruttoria previa amissione di prova orale, rigettava le domande di parte attrice e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al rimborso delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure, premettendo di procedere alla trattazione delle questioni secondo il criterio della ragione più liquida, in primo luogo riteneva che parte convenuta avesse assolto documentalmente al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., avuto riguardo all'attività di mediazione espletata per l'acquisto delle unità immobiliari da parte dell'attore, nonché al corrispettivo pattuito. Quanto al diritto al corrispettivo, il giudice, essendo a monte pacifico che la proposta di acquisto degli immobili era stata firmata da legale rappresentante della società, rilevava che le Persona_1 circostanze emerse a seguito dell'attività istruttoria espletata, consistente nell'escussione di testimoni, davano conto del fatto che la aveva espletato attività complesse (pubblicizzazione Controparte_1 della vendita degli immobili, valutazione degli stessi, raccolta delle dichiarazioni di interesse, organizzazione della struttura di intermediazione, assistenza nella fase delle trattative) idonee a giustificare la maturazione del diritto alla provvigione, in quanto l'affare era stato concluso proprio per effetto di esse;
attività qualificata che non sarebbe venuta meno per essere stati coinvolti ausiliari non iscritti nell'apposito albo, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al pagina 4 di 10 compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Infine, il giudice di prime cure concludeva per non avere l'opponente provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito di controparte, tantomeno fornito elementi idonei a fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Pt_1 sintetizzarsi: 1. “Esclusione del diritto alla provvigione per per carenza del requisito dell'iscrizione CP_1 nell'apposito ruolo professionale da parte dell'Arch. unico soggetto con cui ha avuto CP_2 Pt_1 rapporti nell'ambito dell'operazione immobiliare, carenza che comporta la nullità del contratto di mediazione – Violazione e falsa applicazione della l. 39/1989 e del D.M. 452/1990 in relazione all'art. 1418 c.c. – Manifesta illogicità e contraddizione della sentenza in ordine a un punto decisivo della controversia”: l'attività di mediazione in senso proprio sarebbe stata posta in essere da CP_2 sprovvisto del requisito dell'iscrizione nell'apposito ruolo professionale, unico soggetto interfacciatosi con il quale aveva curato direttamente la compilazione dei moduli prestampati di proposta di Pt_1 acquisto convenendo anche la provvigione, aveva raccolto la sottoscrizione di in calce alla Pt_1 proposta immobiliare, aveva fatto sottoscrivere l'appendice contrattuale relativa alla determinazione della provvigione, aveva inoltrato alla parte venditrice la proposta, aveva convocato Pt_1 ricevendolo in ufficio al fine di notificargli l'avvenuta accettazione della proposta, aveva contattato per comunicargli l'avvenuta accettazione della sua proposta da parte del venditore, richiedendo Pt_1 poi il pagamento della provvigione, tutte circostanze idonee a non potere qualificare come mera attività di carattere strumentale e ausiliario quella svolta;
con una così ampia delega aveva svolto CP_2 attività mediatoria in senso proprio, compiendo atti aventi rilevanza esterna aventi effetti vincolanti per le parti intermediate, sicché aveva integrato la violazione dell'art. 2 comma 3 e Controparte_1 dell'art. 6 della legge n. 39/1989.
2. “Inadempimento contrattuale di – Omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della CP_1 controversia – Omessa pronuncia circa i medesimi”: il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento, essendosi CP_1 resa inadempiente delle condotte consistenti in: “A. Prospettazione della “sparizione” della
[...] proposta di acquisto accettata dal venditore”: si era rifiutato di consegnargli la copia della CP_2 proposta sottoscritta per accettazione dal venditore, stante il mancato pagamento della provvigione, e prospettava che, ove il pagamento non fosse avvenuto, il documento sarebbe “sparito”, condotta integrante una violazione dei precetti di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che risulterebbe provata in quanto non contestata;
“B. Totale assenza di assistenza e collaborazione di alcun tipo da parte di : non sarebbe contestato da parte convenuta che egli si sia trovato CP_1 costretto a svolgere autonomamente tutti gli adempimenti necessari alla stipula dei contratti definitivi (per esempio contattava direttamente i conduttori delle unità immobiliari oggetto della proposta per procedere alla visita delle stesse), senza ricevere alcuna assistenza da parte dell'agenzia; “C. Conflitto di interessi, mancanza di terzietà e indipendenza di : dalle produzioni in atti emerge un CP_1 pagina 5 di 10 rapporto di collaborazione e cointeressenza tra e la società venditrice, in contrasto Controparte_1 con i doveri di indipendenza e imparzialità previsti dall'art. 1754. Tali condotte integrerebbero una condotta inadempiente da parte di tale da determinare la risoluzione del contratto Controparte_1
e, conseguentemente, l'esclusione del diritto alla provvigione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte Controparte_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/9/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del 16/10/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare come, ai sensi dell'art. 11 decreto del 21 dicembre 1990, n. 452, recante norme di attuazione della l. 3 febbraio 1989, n. 39, in caso di svolgimento dell'attività di mediazione in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo professionale devono essere posseduti dal legale rappresentante della società o dal preposto a tale ramo di attività. Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, il diritto alla provvigione non è escluso quando non vi sia una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare (Cass. civ., sez. III, 9/12/2014, n. 25851) e il requisito dell'iscrizione non è richiesto in capo a quei soggetti che espletino un'attività accessoria e strumentale rispetto alla mediazione vera e propria (ex multis Cass. civ., sez. VI, 25/9/2015, n. 19115; Cass. civ., sez. II, 3/8/2022, n. 24051; Cass. civ., sez. II, 24/1/2024, n. 2389). Più specificamente, l'attività mediatizia in senso proprio si configura laddove vengano compiuti atti a rilevanza esterna, cioè efficaci nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l'ente da cui gli ausiliari dipendono.
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.
Le deduzioni dell'appellante, infatti, non hanno inficiato quanto accertato in ordine al fatto che l'attività di mediazione propriamente intesa, cioè avente rilevanza esterna, è stata espletata dalla in persona del suo legale rappresentante regolarmente iscritto Controparte_1 Persona_1 all'albo professionale dei mediatori.
pagina 6 di 10 L'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, consistente nell'escussione di testimoni, ha consentito di ricostruire compiutamente le attività svolte da nell'ambito delle trattative con CP_2
e la portata delle attività poste in essere. Pt_1
È stato accertato, a monte, che il rappresentante legale della Immobiliare S.G. 2010 s.r.l. ha conferito l'incarico a sottoscrivendo un mandato di vendita per vendere in blocco gli Controparte_1 appartamenti dell'immobile sito in San Donato Mil.se V.le Libertà, interfacciandosi con Persona_1 il quale ha presenziato a tutti i rogiti perfezionati a seguito della mediazione, sia per predisposizione del listino prezzi da sottoporre ai potenziali acquirenti, sia nel corso del rapporto per rilasciare l'autorizzazione a discostarsi da tale listino (v. verbale udienza del 23/7/2024, teste . Testimone_1
È emerso, quindi, che si è avvalso per gli adempimenti d'ufficio relativi all'operazione Persona_1 immobiliare, che aveva ad oggetto numerosi appartamenti, di tre collaboratori, ai quali impartiva direttive, avendo loro fornito le planimetrie degli immobili, con i relativi dettagli, il listino dei prezzi aggiornato e le informazioni inerenti i contratti di locazione in essere e le relative scadenze contrattuali, sicché i collaboratori sottoponevano alla clientela le informazioni ricevute da Per_1
il tutto in conformità alle indicazioni ricevute.
[...]
Ai collaboratori veniva demandata la compilazione delle proposte di acquisto, che venivano raccolte in moduli prestampati, moduli che venivano quindi riempiti materialmente con l'inserimento degli elementi significativi utili a dare corpo alla proposta successivamente siglata, e quindi vagliata e ricondotta alla propria sfera di attività, da il quale, oltre ad avere fornito Persona_1 preventivamente le direttive che i sottoposti erano chiamati a seguire rapportandosi con la clientela, come sopra esposto, presenziava alle trattative rimanendo presente nei locali destinati allo svolgimento di tali attività, coordinando i suoi collaboratori nella compilazione delle proposte e aggiornandoli in ordine agli immobili già oggetto di interesse di altri clienti in modo da escluderli da quelli proponibili (v. verbale udienza del 23/7/2024, teste verbale udienza del 18/6/2024, teste Tes_2 Tes_3
.
[...]
È quanto si è concretizzato con specifico riferimento alle trattative intercorse con in occasione Pt_1 delle quali coerentemente con la tipologia di attività demandategli, ha accolto nel CP_2 Pt_1 locale adibito ad ufficio vendite, fornendo al suddetto cliente le planimetrie e le informazioni richiestegli, avendo modo durante l'incontro di rivolgersi al suo referente che si trovava Persona_1 in un locale adiacente, per comunicare l'importo proposto da per la compravendita delle tre Pt_1 unità di interesse, ed ha infine compilato la proposta d'acquisto che veniva sottoscritta da (v. Pt_1 verbale di udienza del 18/6/2024, teste ). Controparte_2
Non è poi contestato che la proposta di acquisto perfezionata da atto produttivo di effetti Pt_1 giuridici nei confronti del proponente, è stata sottoscritta dal soggetto legittimato a svolgere l'attività mediatizia, il quale, come sopra esposto, non si è limitato a intervenire nell'unico Persona_1
pagina 7 di 10 segmento utile alla formalizzazione della proposta, ma ha svolto un ruolo attivo nella attività svolta a monte finalizzata a pervenire al confezionamento dell'atto negoziale.
Tale affermazione non è smentita dalla circostanza, valorizzata dall'appellante, che abbia avuto Pt_1 come unico interlocutore nel corso delle trattative come emerso anche dalla testimonianza di CP_2
. Testimone_4
Viene in rilievo che l'attività di mediazione non si esaurisce nel materiale contatto tra la parte e il mediatore, ma consiste in quel complesso di attività che vedono a monte la valutazione degli immobili, la pubblicizzazione della vendita, l'organizzazione della struttura di intermediazione, deputate a mettere in contatto il venditore con il potenziale acquirente in termini tali che la conclusione dell'affare
“sia in rapporto causale (c.d. causalità adeguata) con l'attività intermediatrice” (Cass. civ., Sez. II, 5/1/2024, n. 403). Tali attività, nel caso di specie, sono state espletate dalla società in persona del suo legale rappresentante, il quale si è avvalso di collaboratori aventi un ruolo meramente ausiliario, accessorio e strumentale all'espletamento dell'incarico conferito ad Per_1
In tale contesto, pertanto, ciò che rileva è che i collaboratori di e nella specie hanno Per_1 CP_2 operato quali longa manus dell'unico soggetto a cui riferire le attività giuridicamente rilevanti, senza che sia emerso un anche minimo ambito di autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta dunque non contraddetto che l'attività di mediazione in senso proprio è stata posta in essere da in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
regolarmente iscritto nell'apposito albo professionale. Persona_1
Infine, e senza che ciò abbia esonerato il collegio da entrare nel merito delle doglianze dell'appellante in punto di nullità, non può non darsi rilievo alla circostanza che, in sede di rogito stipulato in data 17/5/2022 tra e la parte venditrice Immobiliare S.G. 2010 s.r.l., si è dato atto che la “la cessione Pt_1
è intervenuta con l'intervento della (doc. 2 fasc. I grado . Controparte_1 Pt_1
Tale ultima circostanza depone inequivocabilmente per essere in ogni caso maturato il diritto alla provvigione attesa la “conclusione dell'affare” ai sensi dell'art. 1755 c.c., tale dovendosi intendere
“ciò che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto (Cass., Sez. 3, 12/4/2005, n. 7519) e, dunque, il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti, nel loro complesso, a realizzare un unico interesse economico, quand'anche con pluralità di soggetti” (Cass. civ., sez. II, n. 9431/2025, richiamante i precedenti Cass. civ., sez. II, 30/11/2015, n. 24397, Cass. civ., Sez. III, 12/4/2005, n. 7519, Cass. civ., Sez. II, 22/3/2001, n. 4111), ciò consentendo di ritenere del tutto superate le motivazioni che avrebbero sollecitato il rifiuto all'adempimento del pagamento della provvigione ex art.1460 c.c.
Deve pertanto concludersi per l'insussistenza di elementi utili ad intaccare la validità del contratto di mediazione e la spettanza del diritto alla provvigione in capo a Controparte_1
pagina 8 di 10 Anche il secondo motivo di appello è infondato.
In primo luogo, richiamato che il passaggio della sentenza censurato è da individuarsi in quello in cui si afferma “l'eccezione di inadempimento ovvero che parte convenuta non avrebbe fornito la documentazione inerente agli immobili oggetto di compravendita è smentita dalle comunicazioni versate in atti (docc. 15-80 convenuta)”, dato atto della pacifica conclusione del contratto di trasferimento, non può non rilevarsi che una volta ritenuta insussistente la nullità del contratto di mediazione o una inesigibilità della provvigione, come sopra esposto, l'intervenuto perfezionamento del rogito è circostanza idonea a privare di legittimità l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso che l'intervenuto esaustivo adempimento della prestazione della controparte elide la possibilità di prospettare un intervenuto squilibrio nel corso della esecuzione del rapporto.
Atteso che la decisione del giudice di prime cure è stata ispirata dall'adozione della decisione più liquida, deve rilevarsi che gli inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile Controparte_1 non sono stati enucleati dall'appellante allegandone anche la gravità in termini tali da integrare un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Per completezza può aggiungersi che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'asserita assenza di collaborazione nella fase successiva all'accettazione della proposta è smentita dalle produzioni documentali dalle quali risulta che ha fornito l'assistenza Controparte_1 necessaria alla stipulazione dei rogiti, inviando la documentazione richiesta e collaborando per l'ispezione degli immobili da parte del perito della banca erogante il mutuo, mentre è assolutamente generica e priva di riscontri fattuali l'asserita sussistenza un conflitto di interesse, in violazione dell'art. 1754 c.c in quanto ciò che emerge è unicamente come la società venditrice abbia invitato l'acquirente a interfacciarsi direttamente con per le questioni relative alla compravendita delle Controparte_1 unità immobiliari, avendo conferito alla agenzia immobiliare espresso incarico per la vendita degli immobili, compresa l'intermediazione dei singoli affari.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 10814/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, c.p.a., Controparte_1 se dovuto, e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Castelvetro N.11, Parte_1 C.F._1
Milano presso lo studio dell'avv. Contaldo Filippo Maria Leo Ugo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Viale Rimembranze n.21 presso lo studio dell'avv. Tursi Ezio, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, 1. ammettere nella forma il presente atto di appello e, conseguentemente, in accoglimento dello stesso annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
pagina 1 di 10
2. nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza impugnata, per i motivi sopra enucleati qui da intendersi integralmente e fedelmente ripetuti e trascritti unitamente alle relative richieste di riforma della predetta sentenza;
3. in accoglimento del primo motivo di appello (§2.1 e ss.), voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando l'esclusione del diritto alla provvigione per
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza del requisito Controparte_1 dell'iscrizione nell'apposito ruolo professionale da parte dell'Arch. unico soggetto con Controparte_2 cui l'appellante ha avuto rapporti nell'ambito dell'operazione immobiliare, soggetto non iscritto al ruolo mediatori presso la competente Camera di Commercio, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di mediazione;
4. in accoglimento del secondo motivo di appello (§2.2 e ss.), ove non ritenga di accogliere il primo motivo di appello, voglia la Corte d'Appello adita riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando l'inadempimento contrattuale di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
5. per l'effetto devolutivo dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande formulate dall'attore opponente in primo grado che si riportano di seguito( omissis ......)
6. in riforma della sentenza impugnata, condannare alla restituzione degli importi Controparte_1 versati dal Sig. a a titolo di capitale, interessi moratori, Parte_1 Controparte_1 spese di lite e imposta di registro, oltre agli interessi moratori dal versamento al saldo effettivo, somme versate al solo scopo di evitare azioni esecutive nei confronti dell'appellante sulla scorta della sentenza di primo grado;
7. in riforma della sentenza impugnata, condannare alla rifusione delle spese di Controparte_1 primo grado di giudizio in favore dell'appellante;
8. condannare la parte appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari, compresa la rifusione del contributo unificato, del presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
Nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Signor Pt_1 nel presente giudizio di gravame, per le ragioni e motivazioni esposte nella presente comparsa di
[...] costituzione e risposta;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nella Controparte_1 narrativa del presente atto nonché negli atti depositati da quest'ultima nel giudizio di primo grado, da intendersi ivi integralmente richiamati;
In via devolutiva si reiterano tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre CNPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., avanzato dalla società (di Controparte_1 seguito ), il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 6760/2022, per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 15.860,00 (13.000,00 + IVA) oltre interessi, nei confronti di Pt_1
(di seguito ), a titolo di attività di mediazione svolta per l'acquisto di tre immobili ad
[...] Pt_1 pagina 2 di 10 uso abitativo, sulla base di fattura elettronica n. 31/001 del 5/4/2022, di contratto preliminare del 17/2/2022, nonché di appendice integrativa del 7/2/2022 con cui l'opponente aveva dichiarato di impegnarsi al pagamento a seguito di intervenuta accettazione della proposta immobiliare.
Avverso tale provvedimento il soggetto ingiunto proponeva opposizione, deducendo che, sebbene l'attività mediatizia possa essere svolta anche in forma societaria, è richiesto che siano iscritti al ruolo, oltre al rappresentante legale, anche tutti coloro che esercitino l'attività per conto della società; circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, in cui (di seguito ), in Controparte_2 CP_2 luogo del preposto rappresentante legale della società immobiliare, aveva raccolto la Persona_1 proposta di acquisto formulata da dopo aver condotto tutta la trattativa, sino a poter negare la Pt_1 consegna dell'accettazione della proposta di acquisto da parte della società venditrice, con ciò ponendo in essere attività aventi rilevanza esterna, al pari di quanto fatto con altri potenziali acquirenti, ciò a comprova del carattere di stabilità e regolarità della sua attività. Concludeva pertanto per la carenza del diritto alla provvigione in capo a ai sensi Controparte_1 dell'art. 6 comma 1 della legge n. 39/1989, in combinato disposto con l'art. 3 commi 2 e 5 e l'art. 8 comma 1 della medesima legge, nonché, richiamati precedenti giurisprudenziali, deducendo che le medesime allegazioni in fatto avrebbero fondato la declaratoria di nullità del contratto. In subordine, l'opponente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento, che aveva altresì giustificato l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., attesa la violazione da parte dell'agenzia immobiliare dei precetti di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, anche in ragione della sussistenza di rapporti tra la predetta agenzia e la società venditrice, in contrasto con i doveri di indipendenza e imparzialità del mediatore sanciti dall'art. 1754 c.c., essendo intercorso tra la venditrice e l'immobiliare un rapporto ben “più ampio e articolato” della sola messa in relazione di parti di cui all'art. 1754 c.c. e atteso che aveva anche il compito CP_1 di agire per conto della società venditrice, curandone gli interessi e collaborando con quest'ultima nella gestione degli affari della mandante. Conclusivamente, previo accertamento della mancanza dell'iscrizione del mediatore nell'apposito ruolo, chiedeva in via principale di dichiarare la nullità del contratto di mediazione, in subordine di dichiarare l'esclusione del diritto a percepire la provvigione e in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio che, contraddette le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in ogni caso, la condanna di al pagamento della provvigione. Pt_1
In particolare, l'opposta, nel premettere che erano stati stipulai i rogiti, rilevava come non fosse in contestazione che la compravendita degli immobili si fosse conclusa grazie all'attività posta in essere dalla immobiliare. Allegava poi che l'attività mediatizia era stata espletata da agente immobiliare Persona_1 regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, nonché legale rappresentante di CP_1
il quale aveva pacificamente sottoscritto in qualità di mediatore la proposta immobiliare e, in
[...] pagina 3 di 10 considerazione della particolare rilevanza dell'operazione avente ad oggetto 44 appartamenti, si era avvalso della collaborazione di tre soggetti, tra cui per attività meramente burocratiche e di CP_2 gestione, i quali in qualità di collaboratori avevano curato la compilazione dei moduli secondo le indicazioni impartitegli da senza tuttavia porre in essere alcuna attività di rilevanza Persona_1 esterna, ma solo una mera attività accessoria e strumentale, con i caratteri della eterodirezione, restando pertanto l'attività mediatizia vera e propria in capo al legale rappresentante della società. Pertanto, parte convenuta contestava che la mancata iscrizione al ruolo dei mediatori da parte di inficiasse la validità del contratto di mediazione o, in ogni caso, la legittimità del diritto al CP_2 pagamento della provvigione, adducendo infine come la questione dovesse ritenersi superata dal riconoscimento di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., avvenuta il 7/2/2022 con l'appendice integrativa con cui si era impegnato a versare a la provvigione Pt_1 Controparte_1 pari ad euro 13.000,00 + I.V.A. a seguito dell'intervenuta accettazione della proposta d'acquisto dalla parte venditrice (di fatto intervenuta il 17/2/2022). Quanto all'asserito inadempimento, parte convenuta, nel contraddire la ricostruzione in fatto offerta dall'opponente, deduceva come il diritto alla provvigione fosse sorto con la conclusione del contratto consensuale, non reale, tra S.G.I. 2010 s.r.l. e a seguito della comunicazione dell'avvenuta Pt_1 accettazione di parte venditrice, come del resto previsto e pattuito nell'appendice integrativa sottoscritta dallo stesso , non essendo in ogni caso corrispondente al vero che la società non si Pt_1 fosse resa disponibile a consegnare la documentazione necessaria ai rogiti, collaborando altresì con il perito della banca erogante il mutuo per l'ispezione degli immobili, avendo pertanto tenuto un comportamento conforme ai canoni di buona fede e correttezza, in conformità con l'incarico ricevuto dalla parte venditrice, comprensivo della gestione dei rapporti con le parti nonché di ogni conseguente adempimento connesso con il perfezionamento dei rogiti.
Con sentenza n. 10814/2024, pubblicata l'11/12/2024, il Tribunale di Milano, espletata istruttoria previa amissione di prova orale, rigettava le domande di parte attrice e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al rimborso delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure, premettendo di procedere alla trattazione delle questioni secondo il criterio della ragione più liquida, in primo luogo riteneva che parte convenuta avesse assolto documentalmente al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., avuto riguardo all'attività di mediazione espletata per l'acquisto delle unità immobiliari da parte dell'attore, nonché al corrispettivo pattuito. Quanto al diritto al corrispettivo, il giudice, essendo a monte pacifico che la proposta di acquisto degli immobili era stata firmata da legale rappresentante della società, rilevava che le Persona_1 circostanze emerse a seguito dell'attività istruttoria espletata, consistente nell'escussione di testimoni, davano conto del fatto che la aveva espletato attività complesse (pubblicizzazione Controparte_1 della vendita degli immobili, valutazione degli stessi, raccolta delle dichiarazioni di interesse, organizzazione della struttura di intermediazione, assistenza nella fase delle trattative) idonee a giustificare la maturazione del diritto alla provvigione, in quanto l'affare era stato concluso proprio per effetto di esse;
attività qualificata che non sarebbe venuta meno per essere stati coinvolti ausiliari non iscritti nell'apposito albo, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al pagina 4 di 10 compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Infine, il giudice di prime cure concludeva per non avere l'opponente provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito di controparte, tantomeno fornito elementi idonei a fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Pt_1 sintetizzarsi: 1. “Esclusione del diritto alla provvigione per per carenza del requisito dell'iscrizione CP_1 nell'apposito ruolo professionale da parte dell'Arch. unico soggetto con cui ha avuto CP_2 Pt_1 rapporti nell'ambito dell'operazione immobiliare, carenza che comporta la nullità del contratto di mediazione – Violazione e falsa applicazione della l. 39/1989 e del D.M. 452/1990 in relazione all'art. 1418 c.c. – Manifesta illogicità e contraddizione della sentenza in ordine a un punto decisivo della controversia”: l'attività di mediazione in senso proprio sarebbe stata posta in essere da CP_2 sprovvisto del requisito dell'iscrizione nell'apposito ruolo professionale, unico soggetto interfacciatosi con il quale aveva curato direttamente la compilazione dei moduli prestampati di proposta di Pt_1 acquisto convenendo anche la provvigione, aveva raccolto la sottoscrizione di in calce alla Pt_1 proposta immobiliare, aveva fatto sottoscrivere l'appendice contrattuale relativa alla determinazione della provvigione, aveva inoltrato alla parte venditrice la proposta, aveva convocato Pt_1 ricevendolo in ufficio al fine di notificargli l'avvenuta accettazione della proposta, aveva contattato per comunicargli l'avvenuta accettazione della sua proposta da parte del venditore, richiedendo Pt_1 poi il pagamento della provvigione, tutte circostanze idonee a non potere qualificare come mera attività di carattere strumentale e ausiliario quella svolta;
con una così ampia delega aveva svolto CP_2 attività mediatoria in senso proprio, compiendo atti aventi rilevanza esterna aventi effetti vincolanti per le parti intermediate, sicché aveva integrato la violazione dell'art. 2 comma 3 e Controparte_1 dell'art. 6 della legge n. 39/1989.
2. “Inadempimento contrattuale di – Omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della CP_1 controversia – Omessa pronuncia circa i medesimi”: il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento, essendosi CP_1 resa inadempiente delle condotte consistenti in: “A. Prospettazione della “sparizione” della
[...] proposta di acquisto accettata dal venditore”: si era rifiutato di consegnargli la copia della CP_2 proposta sottoscritta per accettazione dal venditore, stante il mancato pagamento della provvigione, e prospettava che, ove il pagamento non fosse avvenuto, il documento sarebbe “sparito”, condotta integrante una violazione dei precetti di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che risulterebbe provata in quanto non contestata;
“B. Totale assenza di assistenza e collaborazione di alcun tipo da parte di : non sarebbe contestato da parte convenuta che egli si sia trovato CP_1 costretto a svolgere autonomamente tutti gli adempimenti necessari alla stipula dei contratti definitivi (per esempio contattava direttamente i conduttori delle unità immobiliari oggetto della proposta per procedere alla visita delle stesse), senza ricevere alcuna assistenza da parte dell'agenzia; “C. Conflitto di interessi, mancanza di terzietà e indipendenza di : dalle produzioni in atti emerge un CP_1 pagina 5 di 10 rapporto di collaborazione e cointeressenza tra e la società venditrice, in contrasto Controparte_1 con i doveri di indipendenza e imparzialità previsti dall'art. 1754. Tali condotte integrerebbero una condotta inadempiente da parte di tale da determinare la risoluzione del contratto Controparte_1
e, conseguentemente, l'esclusione del diritto alla provvigione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte Controparte_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/9/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del 16/10/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22/10/2025.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare come, ai sensi dell'art. 11 decreto del 21 dicembre 1990, n. 452, recante norme di attuazione della l. 3 febbraio 1989, n. 39, in caso di svolgimento dell'attività di mediazione in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo professionale devono essere posseduti dal legale rappresentante della società o dal preposto a tale ramo di attività. Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, il diritto alla provvigione non è escluso quando non vi sia una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare (Cass. civ., sez. III, 9/12/2014, n. 25851) e il requisito dell'iscrizione non è richiesto in capo a quei soggetti che espletino un'attività accessoria e strumentale rispetto alla mediazione vera e propria (ex multis Cass. civ., sez. VI, 25/9/2015, n. 19115; Cass. civ., sez. II, 3/8/2022, n. 24051; Cass. civ., sez. II, 24/1/2024, n. 2389). Più specificamente, l'attività mediatizia in senso proprio si configura laddove vengano compiuti atti a rilevanza esterna, cioè efficaci nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l'ente da cui gli ausiliari dipendono.
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.
Le deduzioni dell'appellante, infatti, non hanno inficiato quanto accertato in ordine al fatto che l'attività di mediazione propriamente intesa, cioè avente rilevanza esterna, è stata espletata dalla in persona del suo legale rappresentante regolarmente iscritto Controparte_1 Persona_1 all'albo professionale dei mediatori.
pagina 6 di 10 L'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, consistente nell'escussione di testimoni, ha consentito di ricostruire compiutamente le attività svolte da nell'ambito delle trattative con CP_2
e la portata delle attività poste in essere. Pt_1
È stato accertato, a monte, che il rappresentante legale della Immobiliare S.G. 2010 s.r.l. ha conferito l'incarico a sottoscrivendo un mandato di vendita per vendere in blocco gli Controparte_1 appartamenti dell'immobile sito in San Donato Mil.se V.le Libertà, interfacciandosi con Persona_1 il quale ha presenziato a tutti i rogiti perfezionati a seguito della mediazione, sia per predisposizione del listino prezzi da sottoporre ai potenziali acquirenti, sia nel corso del rapporto per rilasciare l'autorizzazione a discostarsi da tale listino (v. verbale udienza del 23/7/2024, teste . Testimone_1
È emerso, quindi, che si è avvalso per gli adempimenti d'ufficio relativi all'operazione Persona_1 immobiliare, che aveva ad oggetto numerosi appartamenti, di tre collaboratori, ai quali impartiva direttive, avendo loro fornito le planimetrie degli immobili, con i relativi dettagli, il listino dei prezzi aggiornato e le informazioni inerenti i contratti di locazione in essere e le relative scadenze contrattuali, sicché i collaboratori sottoponevano alla clientela le informazioni ricevute da Per_1
il tutto in conformità alle indicazioni ricevute.
[...]
Ai collaboratori veniva demandata la compilazione delle proposte di acquisto, che venivano raccolte in moduli prestampati, moduli che venivano quindi riempiti materialmente con l'inserimento degli elementi significativi utili a dare corpo alla proposta successivamente siglata, e quindi vagliata e ricondotta alla propria sfera di attività, da il quale, oltre ad avere fornito Persona_1 preventivamente le direttive che i sottoposti erano chiamati a seguire rapportandosi con la clientela, come sopra esposto, presenziava alle trattative rimanendo presente nei locali destinati allo svolgimento di tali attività, coordinando i suoi collaboratori nella compilazione delle proposte e aggiornandoli in ordine agli immobili già oggetto di interesse di altri clienti in modo da escluderli da quelli proponibili (v. verbale udienza del 23/7/2024, teste verbale udienza del 18/6/2024, teste Tes_2 Tes_3
.
[...]
È quanto si è concretizzato con specifico riferimento alle trattative intercorse con in occasione Pt_1 delle quali coerentemente con la tipologia di attività demandategli, ha accolto nel CP_2 Pt_1 locale adibito ad ufficio vendite, fornendo al suddetto cliente le planimetrie e le informazioni richiestegli, avendo modo durante l'incontro di rivolgersi al suo referente che si trovava Persona_1 in un locale adiacente, per comunicare l'importo proposto da per la compravendita delle tre Pt_1 unità di interesse, ed ha infine compilato la proposta d'acquisto che veniva sottoscritta da (v. Pt_1 verbale di udienza del 18/6/2024, teste ). Controparte_2
Non è poi contestato che la proposta di acquisto perfezionata da atto produttivo di effetti Pt_1 giuridici nei confronti del proponente, è stata sottoscritta dal soggetto legittimato a svolgere l'attività mediatizia, il quale, come sopra esposto, non si è limitato a intervenire nell'unico Persona_1
pagina 7 di 10 segmento utile alla formalizzazione della proposta, ma ha svolto un ruolo attivo nella attività svolta a monte finalizzata a pervenire al confezionamento dell'atto negoziale.
Tale affermazione non è smentita dalla circostanza, valorizzata dall'appellante, che abbia avuto Pt_1 come unico interlocutore nel corso delle trattative come emerso anche dalla testimonianza di CP_2
. Testimone_4
Viene in rilievo che l'attività di mediazione non si esaurisce nel materiale contatto tra la parte e il mediatore, ma consiste in quel complesso di attività che vedono a monte la valutazione degli immobili, la pubblicizzazione della vendita, l'organizzazione della struttura di intermediazione, deputate a mettere in contatto il venditore con il potenziale acquirente in termini tali che la conclusione dell'affare
“sia in rapporto causale (c.d. causalità adeguata) con l'attività intermediatrice” (Cass. civ., Sez. II, 5/1/2024, n. 403). Tali attività, nel caso di specie, sono state espletate dalla società in persona del suo legale rappresentante, il quale si è avvalso di collaboratori aventi un ruolo meramente ausiliario, accessorio e strumentale all'espletamento dell'incarico conferito ad Per_1
In tale contesto, pertanto, ciò che rileva è che i collaboratori di e nella specie hanno Per_1 CP_2 operato quali longa manus dell'unico soggetto a cui riferire le attività giuridicamente rilevanti, senza che sia emerso un anche minimo ambito di autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta dunque non contraddetto che l'attività di mediazione in senso proprio è stata posta in essere da in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
regolarmente iscritto nell'apposito albo professionale. Persona_1
Infine, e senza che ciò abbia esonerato il collegio da entrare nel merito delle doglianze dell'appellante in punto di nullità, non può non darsi rilievo alla circostanza che, in sede di rogito stipulato in data 17/5/2022 tra e la parte venditrice Immobiliare S.G. 2010 s.r.l., si è dato atto che la “la cessione Pt_1
è intervenuta con l'intervento della (doc. 2 fasc. I grado . Controparte_1 Pt_1
Tale ultima circostanza depone inequivocabilmente per essere in ogni caso maturato il diritto alla provvigione attesa la “conclusione dell'affare” ai sensi dell'art. 1755 c.c., tale dovendosi intendere
“ciò che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto (Cass., Sez. 3, 12/4/2005, n. 7519) e, dunque, il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti, nel loro complesso, a realizzare un unico interesse economico, quand'anche con pluralità di soggetti” (Cass. civ., sez. II, n. 9431/2025, richiamante i precedenti Cass. civ., sez. II, 30/11/2015, n. 24397, Cass. civ., Sez. III, 12/4/2005, n. 7519, Cass. civ., Sez. II, 22/3/2001, n. 4111), ciò consentendo di ritenere del tutto superate le motivazioni che avrebbero sollecitato il rifiuto all'adempimento del pagamento della provvigione ex art.1460 c.c.
Deve pertanto concludersi per l'insussistenza di elementi utili ad intaccare la validità del contratto di mediazione e la spettanza del diritto alla provvigione in capo a Controparte_1
pagina 8 di 10 Anche il secondo motivo di appello è infondato.
In primo luogo, richiamato che il passaggio della sentenza censurato è da individuarsi in quello in cui si afferma “l'eccezione di inadempimento ovvero che parte convenuta non avrebbe fornito la documentazione inerente agli immobili oggetto di compravendita è smentita dalle comunicazioni versate in atti (docc. 15-80 convenuta)”, dato atto della pacifica conclusione del contratto di trasferimento, non può non rilevarsi che una volta ritenuta insussistente la nullità del contratto di mediazione o una inesigibilità della provvigione, come sopra esposto, l'intervenuto perfezionamento del rogito è circostanza idonea a privare di legittimità l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso che l'intervenuto esaustivo adempimento della prestazione della controparte elide la possibilità di prospettare un intervenuto squilibrio nel corso della esecuzione del rapporto.
Atteso che la decisione del giudice di prime cure è stata ispirata dall'adozione della decisione più liquida, deve rilevarsi che gli inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile Controparte_1 non sono stati enucleati dall'appellante allegandone anche la gravità in termini tali da integrare un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Per completezza può aggiungersi che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'asserita assenza di collaborazione nella fase successiva all'accettazione della proposta è smentita dalle produzioni documentali dalle quali risulta che ha fornito l'assistenza Controparte_1 necessaria alla stipulazione dei rogiti, inviando la documentazione richiesta e collaborando per l'ispezione degli immobili da parte del perito della banca erogante il mutuo, mentre è assolutamente generica e priva di riscontri fattuali l'asserita sussistenza un conflitto di interesse, in violazione dell'art. 1754 c.c in quanto ciò che emerge è unicamente come la società venditrice abbia invitato l'acquirente a interfacciarsi direttamente con per le questioni relative alla compravendita delle Controparte_1 unità immobiliari, avendo conferito alla agenzia immobiliare espresso incarico per la vendita degli immobili, compresa l'intermediazione dei singoli affari.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 10814/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre IVA, c.p.a., Controparte_1 se dovuto, e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio.
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