Articolo 1754 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1753Articolo 1755
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9 ottobre 2010
Art. 1754. Servizio presso enti diversi 1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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