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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 314/2025 promossa da
(C.F. ) assistito dagli avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Granata e Leonardo Baldascino;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 assistito dai dott.ri Angelo Maurizio Ragusa, Elisa Cesaro, Tecla Riverso e Claudia Tartaglia;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Le spese di lite vengono compensate come da domanda congiunta delle parti stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
1
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 314/2025 promossa da
(C.F. ) assistito dagli avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Granata e Leonardo Baldascino;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 assistito dai dott.ri Angelo Maurizio Ragusa, Elisa Cesaro, Tecla Riverso e Claudia Tartaglia;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Le spese di lite vengono compensate come da domanda congiunta delle parti stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
1