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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice monocratica BI CH pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. ROTTENSTEINER EWALD e dall'avv. dott.
EC OTTO, con studio in VIA SERNESI 34, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE- OPPONENTE contro
C.F. ); rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'avv. dott. BRUSCIA PIETRO, con studio in PIAZZA VITTORIA 3, 39100 BOLZANO presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO OPPOSTO in punto: opposizione a precetto- domande di risoluzione e di risarcimento danni;
trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc sino al
25.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte opponente (come da atto di citazione in opposizione, in assenza del deposito delle apposite note):“Möge das angerufene Landesgericht, unter Ablehnung jeglicher anderen
Anträge, Einwände und Einreden:
1. in der Hauptsache für den Fall, dass die
Leistungsaufforderung nicht für nichtig erklärt wird, aus den oben dargelegten Gründen die
Rechtswidrigkeit der Leistungsaufforderung feststellen und erklären, dass Herrn Controparte_1 nichts zusteht und 2. den Beklagten zum Ersatz der Verfahrenskosten bestehend aus Honorar,
Gebühren, Spesen und Auslagen, sowie Sozialabgaben zu Lasten des Mandanten,
Mehrwertsteuer und nachfolgende Kosten zu verurteilen.
3. im Wege der Widerklage die
pagina 1 di 15 Auflösung des Vertrag vom 29.8.2022 (registriert am 2.9.2022), mit dem Parte_2 einen Betriebszweig verkauft hat, feststellen und erklären und
[...] Controparte_1 dazu verurteilen, den bezahlten in Höhe von € 65.000,00 zuzüglich noch zu CP_2 berechnende Zinsen gemäß Tilgungsplan der Raiffeisenkasse Bozen, an die SC zu Pt_1 zahlen und ferner zur Zahlung von im Ausmaß von € 13.000,00 oder in der vom Persona_1
Gericht in anderer Höhe festgestellten Schadenersatz zu verurteilen.
4. alle CP_3
Beträge aufzurechnen, die die Parteien einander schulden bzw. jene höheren oder niedrigeren
Beträge, die im Laufe des Verfahrens festgestellt werden können.”, qui tradotti come segue:
„chiede al Tribunale adito, con rigetto di ogni altra richiesta, eccezione e difesa:
1. nel merito, nel caso in cui il precetto non venga dichiarato nullo, accertarsi l'illegittimità del precetto per i motivi esposti e dichiarare che nulla spetta al sig. e, 2. condannarsi il Controparte_1 convenuto al rimborso delle spese processuali, costituite da onorari, tasse, spese e esborsi, nonché dei contributi sociali a carico del cliente, dell'imposta sul valore aggiunto e delle spese successive.
3. in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto del 29.8.2022
(registrato il 2.9.2022), con il quale ha venduto un ramo d'azienda alla Controparte_1 Pt_3
e condannarsi a restituire il prezzo di acquisto pagato pari a € 65.000,00
[...] Controparte_1 oltre interessi, da calcolarsi secondo il piano di ammortamento della Banca Raiffeisen di
Bolzano, alla e di condannarlo inoltre al pagamento di un risarcimento danni pari Parte_3
a € 13.000,00 o nell'importo diverso stabilito dal Tribunale;
4. in subordine, compensare tutti gli importi che le parti si devono reciprocamente o gli importi superiori o inferiori che saranno determinati nel corso del procedimento.” della parte opposta: “Voglia codesto Tribunale rigettare le domande tutte siccome proposte da con atto di citazione di data 07.06.2024, per l'effetto accertando e dichiarando la Parte_1 piena validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento, rispettivamente di € 20.000,00 ed €
25.000,00, assunta da con l'atto a rogito del Notaio di data Parte_1 Persona_2
29.08.2022, e quindi dell' atto di precetto sulla base di esso spiccato da in data Controparte_1
29.06.2024, con conseguente revoca della sospensiva disposta con ordinanza di data 05.07.2024
e condanna della alla rifusione di tutte le spese e competenze di lite.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto.
1.1. La presente causa trae origine dal precetto d.d. 29.4.2024, notificato con il titolo sul quale si pagina 2 di 15 basa (atto notarile a rogito del Notaio di data 29.08.2022), con il quale Persona_2
l'odierno opposto precetta alla il pagamento di € 45.000,00 a titolo di capitale, oltre Parte_1 interessi e spese ivi indicate, dovute in base al predetto atto notarile quale residuo di prezzo ancora dovuto per la cessazione di un ramo di azienda.
1.2. Interpone opposizione a tale precetto l'odierna opponente, lamentando, in sintesi,
l'inadempimento della parte opposta, cedente il ramo dell'azienda, ai propri obblighi assunti in sede di conclusione del contratto notarile, in particolare all'obbligo assunto ai sensi dell'art. 11 dello stesso contratto, di non aprire, nel Comune di Bolzano, altro ramo di azienda, neanche con persona interposta, con lo stesso oggetto di attività, entro cinque anni dalla conclusione del contratto;
il cedente avrebbe non solo non trasferito i suoi clienti alla società opponente, ma avrebbe, mediante un ex -collaboratore della società opponente, quale persona interposta, costituto una nuova impresa con sede nello stesso ufficio originariamente utilizzato dalla società opponente, ad essa locata dal cedente.
1.3. L'opposto si è costituito nel presente giudizio di opposizione, opponendosi all'accoglimento delle avversarie domande e concludendo come sopra.
2. In diritto.
2.1. Basandosi il precetto opposto su un titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente può senz'altro far valere motivi di opposizioni che riguardano il merito (cfr. sentenze Tribunale di
Monza del 31.7.2012, Cass. n. 27159 del 19.12.2006 e n. 8331 del 19.6.2001).
2.2. Parte opponente lamenta, in sostanza, un inadempimento contrattuale della parte opposta di tale gravità da non solo giustificare il mancato pagamento da parte sua, di quanto ancora dovuto in base al contratto azionato con il precetto opposto, ma da giustificare la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c., con conseguente diritto alla restituzione delle somme a tal titolo da lui versate.
2.3. Come ribadito di recente da una condivisibile sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1915/2025, la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento, ha più volte affermato che "Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
pagina 3 di 15 attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. n. 22346/2014); prosegue la sentenza di merito, nell'originale italiano: “La valutazione che il Giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile.
Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.”
2.4. Ciò posto, per quanto riguarda il parametro oggettivo non può non rilevarsi come emerge già dalla documentazione versata in atti dall'opponente (cfr. in particolare i docc. 37 e 38 dello stesso opponente), che non solo un ex- collaboratore della società opponente abbia aperto un'impresa con lo stesso oggetto di attività presso la (originale) sede della società opponente, con locazione dell'ufficio da parte dell'opposto, ma lo stesso opposto ha inviato ad un fornitore una mail, in data 25.7.2023 nella quale si legge, nell'originale italiano: “„Come da intese intercorse sono con la presente a trasmetterti i dati di cui all'oggetto relativi al mio collaboratore/socio. Intendiamo che le condizioni commerciali siano le stesse che praticate a me e che il pagamento della merce
a suo nome sia con versamento anticipato tramite bonifico bancario ragione sociale MDM Porte di ” (doc. 38 della opponente). Persona_3
È poi pur vero che lo stesso sentito quale teste, abbia negato un Persona_3 coinvolgimento diretto dell'opposto nella sua decisione di dimettersi quale dipendente della società opponente, rilevando di non essere stato pagato dalla società opponente, per cui avrebbe pagina 4 di 15 deciso di mettersi in proprio e che il locale gli sarebbe stato locato soltanto in un secondo momento dall'opposto (v. risposta al capitolo n. 14 della parte opposta nell'originale italiano:
“Non è successo tutto in un momento, avevo cercato già un negozio, non ho trovato niente di adatto e ho aperto il negozio in pratica utilizzando il mio garage, e poi, in un secondo momento, non trovando nulla, ho chiesto a chiunque, tra questi anche al che mi ha comunicato di CP_1 essere in trattativa con un terzo e poi ci siamo messi d'accordo, quando era già uscita la Pt_3
; sapevo che quel negozio era libero, in quanto la non aveva pagato l'affitto.
[...] Parte_3
A.d.r. Avevo qualche perplessità di prendere quel negozio, in quanto i clienti della Parte_3 tornavano lì e poi c'ero io.”).
Comunque, tenuto conto del contenuto della mail sub doc. 38 della parte opponente e di quanto confermato dallo stesso teste, in ordine anche all'addestramento fornitogli dall'opposto, il quale ha continuato, con ogni evidenza, anche a seguito della cessione di azienda la sua attività, pur collaborando con lo stesso legale rappresentante della società opponente (cfr. docc. 3 ss. della opponente e testimonianze e ), deve ritenersi comprovato anche per presunzioni Tes_1 Tes_2 gravi, precisi e concordanti che il abbia deciso, ritenendo probabilmente che l'opponente CP_1 non sarebbe stato in grado di gestire, dal punto di vista commerciale l'attività (come emerge dalle stesse deduzioni difensive dell'opposto), ad avvalersi del per continuare Per_3 indirettamente l'attività stessa.
2.5. L'opposto si giustifica in primo luogo richiamando sia le colpe della opponente, che non sarebbe stato in grado di gestire con la dovuta diligenza l'attività ceduta, sia il fatto che avrebbe solo affiancato la opponente, come dalla stessa richiesto, nella gestione dell'attività; si richiama inoltre ad una scrittura di ricognizione del debito sub doc. 3 dell'opposto.
Peraltro, è lo stesso opposto che ha esposto, che nel corso dell'anno 2022 - raggiunta l'età pensionabile (67 anni) – avrebbe presentato al legale rappresentante della società opponente, la propria intenzione di cessare la peculiare attività in questione, mantenendo soltanto (e solo per il tempo necessario a chiudere i conti provvigionali) la rappresentanza dei materiali edili, per cui avrebbe chiesto al se fosse interessato a proseguirla in proprio, il che avrebbe portato Pt_3 alla conclusione del contratto d.d 29.8.2022.
Di conseguenza la società opponente non si è assunta nessun obbligo in ordine alla gestione della società ceduta, nei confronti dell'opposto, dovendo soltanto pagare il prezzo della cessione dell'azienda.
pagina 5 di 15 L'opposto si è invece obbligato, quale controprestazione, a cedere, oltre ai beni mobili che arredavano l'azienda, in primo luogo l'avviamento (art. 2), per un prezzo complessivo di €
110.000,00 (di cui € 100.000,00 per il solo avviamento, v. art. 3 del contratto, doc. 1 dell'opponente), avviamento che parte opposta non ha comprovato, nonostante le specifiche lamentele della opponente, di aver effettivamente ceduto.
È poi anche vero, come emerge dalla testimonianza della cliente , che lo stesso legale Tes_1 rappresentante della società opponente, ancora nel gennaio 2023 ha montato delle porte, su incarico dell'impresa dell'opposto, che poi ha fatturato la stessa attività, per cui, dal punto di vista soggettivo non può non tenersi conto che il legale rappresentante della società opponente abbia tollerato il relativo comportamento dell'opposto, accettando che lo stesso, nella fase iniziale, continuasse ad esercitare la stessa attività ceduta.
Un tanto non toglie però che il sostanziale inadempimento al divieto di concorrenza, come anche la mancata comprovata cessione effettiva dell'avviamento, abbia determinato, sul versante oggettivo, uno squilibrio decisivo del sinallagma contrattuale;
infatti, in assenza di elementi positivi che fanno ritenere che lo stesso avviamento sia stato effettivamente e tempestivamente ceduto alla opponente, non può non ritenersi che sia venuto meno il sinallagma iniziale che comporti un grave e decisivo inadempimento addebitabile al solo opposto.
2.6. Deve quindi ritenersi raggiunta anche la prova contraria in ordine alla scrittura di ricognizione del debito (con dilazione del pagamento) sub doc. 3 dell'opposto (cfr. Cass.
n.11332/2009).
2.7. Il contratto va quindi risolto per grave inadempimento, con accoglimento dell'opposizione e condanna dell'opposto alla restituzione degli importi versati dalla società opponente.
2.8. A titolo di risarcimento danni sono dovuti soltanto € 3.489,20 per l'onorario del notaio ed €
2.039,80 per tasse, sostenuti dalla società opponente in conseguenza della conclusione del contratto risolto (v. doc. 41 della opponente), per € 5.529,00 complessivi, oltre rivalutazione secondo criteri ASTAT e interessi legali dal 30.6.2022 (v. il citato doc. 41) ad oggi, mentre da oggi, sul solo importo rivalutato, sono dovuti i meri interessi legali sino al saldo.
In ordine all'attività di consulenza a riguardo prestata la società opponente ha solo depositato domanda di pagamento, ma non prova del pagamento stesso (v. doc. 39 della opponente); neanche può ritenersi comprovato che gli interessi sostenuti per il mutuo e le altre voci fatte valere siano attribuibili all'inadempimento della parte opposta e non alle stesse scelte pagina 6 di 15 commerciali della società opponente.
2.9. Sull'importo di € 65.000,00 da restituire dall'opposto sono dovuti, quindi, gli interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284, c. 1, c.c. dalla data dell'esborso del 30.6.2022 (v. doc. 41 della parte opponente), alla notifica dell'atto di citazione (Cass. n. 4604/2008), in data 11.6.2024, nonché oltre al tasso di legge di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla predetta notifica, al saldo (cfr. sent. Tribunale Vicenza n.1013/2025 e ord. Cass. 21806/2025).
3. Sulle spese.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi addebitate all'opposto (art. 91 cpc), sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), applicabile in base al decisum, non risultando ragioni per discostarsi dai parametri medi.
4. Ai sensi del d.p.r. n. 574/1988 si allega una traduzione di questa sentenza nella lingua processuale tedesca della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto notarile di data 29.08.2022, sul quale si basa il precetto opposto;
dichiara inefficace il precetto opposto, condanna l'opposto alla restituzione, a favore della società opponente, dell'importo capitale di €
65.000,00, oltre interessi, come da motivazione;
condanna l'opposto al pagamento del risarcimento dei danni, a favore della società opponente, dell'importo capitale di € 5.529,00, oltre rivalutazione ed interessi, come da motivazione;
condanna l'opposto a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si liquidano in €
14103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a., come per legge, e 15 % per spese generali, nonché €
786,00 per spese vive, e successive occorrende.
Bolzano, 6 ottobre 2025
La Giudice
BI CH
Traduzione:
pagina 7 di 15 [...]
Controparte_4
DAS Controparte_5
Erste Zivilabteilung
Das Landesgericht, erlässt, in Person der Einzelrichterin BI CH, folgendes
URTEIL im Zivilverfahren erster Instanz unter Aktenzeichen Nr. 1746/2024 eingeleitet von
(St. Nr. 03141160212), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t., laut Vollmacht Parte_1
,welche aus den Akten hervorgeht, vertreten und verteidigt von RA Dr. ROTTENSTEINER
EWALD und RA Dr. EC OTTO, mit Kanzlei in der SERNESISTRASSE 34 39100
wo das erwählt wurde;
WIDERSPRUCHSKLÄGERIN CP_5 Per_4 gegen
(St. Nr. ), laut Vollmacht, welche aus den Akten Controparte_1 C.F._1 hervorgeht vertreten und verteidigt von RA Dr. BRUSCIA PIETRO, mit Kanzlei am
SIEGESPLATZ 3, I- 39100 , wo das erwählt wurde;
CP_5 Per_4
WIDERSPRUCHSBEKLAGTER
Gegenstand des Rechtsstreits: Widerspruch gegen eine Anträge auf Controparte_6
Vertragsauflösung und Schadenersatz;
einbehalten zur Entscheidung, nach Gewährung einer Frist gemäß Artt. 127 ter und 189 ZPO bis zum 25.9.2025, in Bezug auf folgende
SCHLUSSANTRÄGE der widerspruchsklagenden Partei (laut Widerspruchsklage, angesichts der fehlenden
Hinterlegung der eigens dafür vorgesehenen Noten): “Möge das angerufene Landesgericht, unter
Ablehnung jeglicher anderen Anträge, Einwände und Einreden:
1. in der Hauptsache für den
Fall, dass die Leistungsaufforderung nicht für nichtig erklärt wird, aus den oben dargelegten
Gründen die Rechtswidrigkeit der Leistungsaufforderung feststellen und erklären, dass Herrn nichts zusteht und 2. den Beklagten zum Ersatz der Verfahrenskosten bestehend Controparte_1 aus Honorar, Gebühren, Spesen und Auslagen, sowie Sozialabgaben zu Lasten des Mandanten,
Mehrwertsteuer und nachfolgende Kosten zu verurteilen.
3. im Wege der Widerklage die
Auflösung des Vertrag vom 29.8.2022 (registriert am 2.9.2022), mit dem Parte_2 einen Betriebszweig verkauft hat, feststellen und erklären und
[...] Controparte_1
pagina 8 di 15 dazu verurteilen, den bezahlten in Höhe von € 65.000,00 zuzüglich noch zu CP_2 berechnende Zinsen gemäß Tilgungsplan der Raiffeisenkasse Bozen, an die SC S.r.l.s zu zahlen und ferner zur Zahlung von Schadenersatz im Ausmaß von € 13.000,00 oder in der vom
Gericht in anderer Höhe festgestellten Schadenersatz zu verurteilen.
4. alle CP_3
Beträge aufzurechnen, die die Parteien einander schulden bzw. jene höheren oder niedrigeren
Beträge, die im Laufe des Verfahrens festgestellt werden können.”, hier übersetzt wie folgt:
OMISSIS der widerspruchsbeklagten Partei: “Dieses Gericht möge alle Anträge, wie sie von der SC
Srls mit Klageschrift vom 07.06.2024 gestellt wurden, zurückweisen und damit die vollständige
Gültigkeit und Wirksamkeit der Zahlungsverpflichtung in Höhe von 20.000,00 € bzw. 25.000,00 € feststellen und erklären, welche die mit der notariellen der Notarin Parte_3 Per_5
vom 29.08.2022 auf sich genommen hat, und damit auch der darauf Persona_2 basierenden Zahlungsaufforderung von RA vom 29.06.2024, mit der dass die CP_1 Pt_4 mit Beschluss vom 05.07.2024 angeordnete Aussetzung aufgehoben wird und zur Parte_1
Erstattung aller Kosten und Gebühren des Rechtsstreits verurteilt wird.
Bündige Ausführung und rechtlichen CP_7 Controparte_8
1. In der Sache.
1.1. Das vorliegende Verfahren nimmt seinen Ausgang von der Zahlungsaufforderung vom
29.4.2024, zugestellt mit dem Titel, auf welche sie sich gründet (notarieller Akt der
[...]
vo 29.08.2022), mit welchem der heutige Widerspruchsbeklagte die Persona_6
SC Srls. zur Zahlung von € 45.000,00 aus Kapital, zuzüglich Zinsen und Spesen auffordert, welche aufgrund des genannten notariellen noch als Restpreis für die Abtretung eines Per_7
Betriebszweiges geschuldet seien.
1.2. Der nunmehrige Widerspruchskläger legt gegen diese Zahlungsaufforderung rechtzeitige
Widerspruch ein und beanstandet, zusammengefasst, die Nichterfüllung der Verpflichtungen, die die Gegenpartei, die den Unternehmenszweig veräußert hat, bei Abschluss des notariellen
Vertrags eingegangen ist, insbesondere die Verletzung der Verpflichtung gemäß Art. 11 desselben Vertrags, innerhalb von fünf Jahren nach Vertragsabschluss in der Gemeinde Bozen keinen weiteren Unternehmenszweig mit demselben Tätigkeitsgegenstand zu eröffnen, auch nicht über eine zwischengeschaltete Person;
der Veräußerer habe nicht nur seine Kunden nicht an die widerspruchsklagende Gesellschaft übertragen, sondern durch einen ehemaligen Mitarbeiter der pagina 9 di 15 widerspruchsklagende Gesellschaft als zwischengeschaltete Person ein neues Unternehmen mit
Sitz in demselben Büro gegründet, das ursprünglich von der widerspruchsklagenden Gesellschaft genutzt und von dem Veräußerer an diese vermietet worden sei.
1.3. Der Widerspruchsbeklage hat sich in diese Widerspruchsverfahren eingelassen, sich der
Annahme der gegnerischen Anträge widersetzt und obige Schlussanträge gestellt.
2. In rechtlicher Hinsicht.
2.1. Da sich die widersprochene Zahlungsaufforderung auf einen außergerichtlichen
Vollstreckungstitel stützt, kann der Widerspruchsklagende ohne Weiteres Widerspruchsgründe geltend machen, die die Sache selbst betreffen (vgl. Urteile des Gerichts von Monza vom
31.7.2012, KGH Nr. 27159 vom 19.12.2006 und Nr. 8331 vom 19.6.2001).
2.2. Die Widerspruchsklägerin rügt im Wesentlichen eine Vertragsverletzung der Gegenpartei, die so schwerwiegend sei, dass sie nicht nur die Nichtzahlung des noch ausstehenden Betrags gemäß dem mit der widersprochenen Zahlungsaufforderung geltend gemachten Vertrag rechtfertigt, sondern auch die Auflösung des Vertrags gemäß Art. 1453 ZGB und Art. 1455 ZGB, mit dem daraus folgenden Recht auf Rückerstattung der von ihr auf dieser Grundlage gezahlten
Beträge.
2.3. Wie kürzlich von dem zu teilenden Urteil des OLG Neapel Nr. 1915/2025 bestätigt, hat die
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes, bezüglich der Schwere der öfters wie CP_9 folgt ausgeführt: “Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. n. 22346/2014); die Entscheidung des Sachgerichts
pagina 10 di 15 führt weiters wie folgt aus, im italienischen Original: “La valutazione che il Giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.”
2.4. Dies vorausgeschickt ist, was den objektiven Maßstab betrifft, festzustellen, dass, wie bereits aus den, von der Widerspruchsklägerin hinterlegten Dokumenten hervorgeht (siehe insbesondere die Dokk. 37 und 38 der Widerspruchsklägerin), nicht nur ein ehemaliger Mitarbeiter der
Widerspruchsklägerin ein Unternehmen mit dem gleichen Geschäftszweck am (ursprünglichen)
Sitz der Widerspruchsklägerin gegründet hat, wobei das Büro vom Widerspruchsbeklagten gemietet wurde, sondern dass der Widerspruchsbeklagte selbst am 25.7.2023 eine E-Mail an einen Lieferanten geschickt hat in der wie folgt, im italienischen Original, steht: “„Come da intese intercorse sono con la presente a trasmetterti i dati di cui all'oggetto relativi al mio collaboratore/socio. Intendiamo che le condizioni commerciali siano le stesse che praticate a me
e che il pagamento della merce a suo nome sia con versamento anticipato tramite bonifico bancario ragione sociale MDM Porte di (s. Dok. 38 der Per_3 Per_3
Widerspruchsklägerin).
Es stimmt zwar, dass derselbe Mura, als er als Zeuge angehört wurde, verneint hat, Persona_3 dass der Widerspruchsbeklagte direkt in seiner Entscheidung involviert gewesen sei, als
Angestellter der widerspruchsklagenden Gesellschaft zu kündigen, wobei er angeführt hat, von der widerspruchsklagenden Gesellschaft nicht bezahlt worden zu sein, weshalb er entschieden habe sich selbständig zu machen und das Lokal ihm erst in einem zweiten Moment vom
Widerspruchbeklagten vermietet worden sei (v. s. Anwort auf Kapitel Nr. 14 der widerspruchsbeklagten Partei im italienischen Original: “Non è successo tutto in un momento, avevo cercato già un negozio, non ho trovato niente di adatto e ho aperto il negozio in pratica utilizzando il mio garage, e poi, in un secondo momento, non trovando nulla, ho chiesto a chiunque, tra questi anche al che mi ha comunicato di essere in trattativa con un terzo e CP_1
pagina 11 di 15 poi ci siamo messi d'accordo, quando era già uscita la;
sapevo che quel negozio era Parte_3 libero, in quanto la non aveva pagato l'affitto. A.d.r. Avevo qualche perplessità di Parte_3 prendere quel negozio, in quanto i clienti della tornavano lì e poi c'ero io.”). Parte_3
Trotzdem muss es als erwiesen erachtet werde, auch aufgrund schwerwiegender, präziser und übereinstimmender Vermutungen, unter Berücksichtigung des Inhaltes des Dok. 38 der
Widerspruchsklägerin und dem, was derselbe Zeuge bestätigt hat, in Bezug auf die ihm vom
Widerspruchsbeklagten geleistete Einarbeitung— wobei der Widerspruchsbeklagte offensichtlich auch nach der Abtretung des Betriebszweiges seine Tätigkeit weiter betrieben hat, wenn auch unter Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen Vertreter der Widerspruchsklägerin (vgl. Dokk. 3 ff. der Widerspruchsklägerin und Zeugenaussagen und )— dass ZI entschieden Tes_1 Tes_2 hat, nachdem er wahrscheinlich zur Auffassung gelangt ist, dass die Widerspruchsklägerin nicht in der Lage sei, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, die Tätigkeit zu führen (was aus denselben
Verteidigungsausführungen des Widerspruchsbeklagten hervorgeht), sich des Dalla Mura zu bedienen, um indirekt die Tätigkeit weiter ausführen zu können.
2.5. Der Widerspruchsbeklagte rechtfertigt sich in erster Linie damit, indem er sowohl auf die
Schuld der Gegenpartei hinweist, die nicht in der Lage gewesen sei, die übertragene Tätigkeit mit der gebotenen Sorgfalt zu führen, als auch auf die Tatsache, dass er die Gegenpartei, wie von dieser selbst gewünscht, lediglich bei der Führung der Tätigkeit unterstützt habe;
außerdem wird auf eine Schuldanerkennungserklärung unter Dok. 3 des Widerpruchsbeklagten verwiesen.
Tatsächlich hat der Widerspruchsbeklagte selbst dargelegt, dass er im Laufe des Jahres 2022 – nach Erreichen des Rentenalters (67 Jahre) – dem gesetzlichen Vertreter der gegnerischen
Gesellschaft seine Absicht mitgeteilt hätte, die betreffende Tätigkeit einzustellen und (nur für die zur Schließung der Provisionskonten erforderliche Zeit) die Vertretung für Baumaterialien beizubehalten, weshalb er selbst SC gefragt habe, ob er daran interessiert sei, diese Tätigkeit fortzusetzen, was zum Abschluss des Vertrags vom 29.8.2022 geführt habe.
hat das widerspruchsklagende Unternehmen gegenüber dem Widerspruchsbeklagten Pt_5 keine Verpflichtung hinsichtlich der guten Führung des übertragenen Unternehmens übernommen, sondern hätte als Gegenleitung lediglich den Preis für die Übertragung des
Unternehmenszweiges zu zahlen gehabt.
Der Widerspruchsbeklagte verpflichtete sich hingegen im Gegenzug, außer den beweglichen
Vermögenswerten, mit denen das Unternehmen ausgestattet war, insbesondere auch den pagina 12 di 15 Geschäftswert (Art. 2) zu einem Gesamtpreis von 110.000,00 € zu übertragen (davon allein €
100.000,00 für den Geschäftswert, siehe Art. 3 des Vertrags, Dok. 1 der Widerspruchsklägerin), wobei der Widerspruchsbeklagte trotz der konkreten Beschwerden der Widerspruchsklägerin nicht nachgewiesen hat, dass er diesen Geschäftswert tatsächlich übertragen hat.
Es ist zwar auch wahr, wie aus der Aussage der DO hervorgeht, dass derselbe Per_8 gesetzliche Vertreter der widerspruchsklagenden Gesellschaft noch im Januar 2023 im Auftrag des Unternehmens des Widerspruchsbeklagten Türen montiert hat, die dann von diesem in
Rechnung gestellt wurden, so dass aus subjektiver Sicht zu beachten ist, dass der gesetzliche
Vertreter der Widerspruchsklägerin selbst das Verhalten des Widerspruchsbeklagten geduldet und akzeptiert hat, nämlich dass dieser in der Anfangsphase die gleiche Tätigkeit, die abgetreten worden war, weiter ausübte.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die substantielle Nichteinhaltung des Wettbewerbsverbots, wie auch die fehlende, effektive Übertragung des Geschäftswertes, objektiv zu einem entscheidenden Ungleichgewicht des vertraglichen Synallagmas geführt hat;
da keine positive
Elemente dafür vorliegen, dass der Geschäftswert tatsächlich und rechtzeitig an die
Widerspruchsklägerin übertragen wurde, muss davon ausgegangen werden, dass das ursprüngliche Synallagma nicht mehr gegeben ist, was eine schwerwiegende und entscheidende
Vertragsverletzung darstellt, die dem Widerspruchsbeklagten anzulasten ist.
2.6. Somit ist auch der Gegenbeweis hinsichtlich der Schuldanerkennungserklärung (mit
Zahlungsaufschub) unter Dok. 3 des Widerspruchsbeklagten als erbracht anzusehen (vgl. KGH
Nr. 11332/2009).
2.7. Der verfahrensgegenständliche Vertrag ist daher wegen schwerwiegender Vertragsverletzung aufzulösen, weshalb dem Widerspruch stattzugeben und der Widerspruchsbeklagte zur
Rückzahlung der von der widersprechenden Gesellschaft gezahlten Beträge zu verurteilen ist.
2.8. Als Schadensersatz sind nur € 3.489,20 für und € 2.039,00 für Steuern Persona_9 geschuldet, welche die widerspruchsklagende Gesellschaft für den Abschluss des aufgehobenen
Vertrages bezahlt hat (s. Dok. 41 der Widerspruchsklägerin), € 5529,00, zzgl. Parte_6
Aufwertung laut Astat Kriterien und gesetzlicher Zinsen ab 30.6.2022 (s. das zitierte Dok. 41) bis heute, während ab heute auf dem aufgewerteten Betrag nur die gesetzlichen Zinsen bis zur
Zahlung geschuldet sind.
Bezüglich der Beratungstätigkeit in diesem Zusammenhang hat die widerspruchsklagende pagina 13 di 15 Gesellschaft nur die Zahlungsaufforderung, nicht den Nachweis der effektiven Zahlung hinterlegt
(s Dok. 39 der Widerspruchsklägerin); auch kann nicht als nachgewiesen gelten, dass die Zinsen für das Darlehen und die anderen gelten gemachten Summen auf die Nichterfüllung des
Widerspruchsbeklagten und nicht auf die kommerziellen Entscheidungen der widerspruchsklagenden Gesellschaft zurückzuführen sind.
2.9. Auf den von dem Widerspruchsbeklagten zurückzuzahlenden Betrag in Höhe von € Cont 65.000,00 sind daher Zinsen zum gesetzlichen Zinssatz gemäß Art. 1284 Abs. 1 ab dem
Datum der Zahlung am 30.6.2022 (s. Dok. 41 der Widerspruchsklägerin), bis zum Datum der
Zustellung der (KGH Nr. 4604/2008), somit ab 11.6.2024, sowie zum gesetzlichen CP_11
Zinssatz gemäß Art. 1284, Abs. 4, ZGB ab der genannten Zustellung bis zur Begleichung geschuldet (vgl. Urteil Nr. 1013/2025 und Beschluss KGH Nr. Controparte_12
21806/2025).
3. . Controparte_13
3.1. Die Kosten richten sich nach dem Unterliegen und sind daher dem Widerspruchsbeklagten aufzuerlegen (Art. 91 ZPO), auf der Grundlage der Mittelwerte gemäß Ministerialdekret Nr.
55/2014 (Tab. 2) für die, laut decisum, anzuwendende Wertstufe (von 52.001,00 € bis 260.000,00
€), nachdem keine Gründe für eine Abweichung von den Mittelwerten vorliegen.
4. Gemäß des Präsidialdekrets Nr. 574/1988 wird eine Übersetzung dieses Urteils in die
Verfahrenssprache der Widerspruchsklägerin beigefügt.
A.D.G.
Das Gericht entscheidet endgültig, alle anderen Anträge und Einwendungen zurückgewiesen oder absorbiert, wie folgt: gibt dem Widerspruch statt und erklärt daher die Auflösung des notariellen Vertrags vom 29.08.2022, auf dem die widersprochene Leistungsaufforderung gründet; erklärt die widersprochene Leitungsaufforderung für unwirksam;
verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Rückzahlung des Kapitalbetrags in Höhe von
65.000,00 €, zuzüglich Zinsen, laut Begründung, an die widerspruchsklagende Gesellschaft;
verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Zahlung des Schadenersatzes, in Höhe von € 5.529,00, aus Kapital, zuzüglich Aufwertung und Zinsen, laut Begründung, an die widerspruchsklagende
Gesellschaft;
pagina 14 di 15 verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Erstattung der Prozesskosten an die widerspruchsklagende Gesellschaft, welche mit € 14.103,00 für Per_10 [...] und FSB gemäß Gesetz und 15 % für allgemeine Kosten, sowie € 786,00 für Persona_11
, und weitere erforderliche Kosten bestimmt werden. Per_12
Bozen, am 06. Oktober 2025
Die Richterin
BI CH
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice monocratica BI CH pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. ROTTENSTEINER EWALD e dall'avv. dott.
EC OTTO, con studio in VIA SERNESI 34, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE- OPPONENTE contro
C.F. ); rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'avv. dott. BRUSCIA PIETRO, con studio in PIAZZA VITTORIA 3, 39100 BOLZANO presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO OPPOSTO in punto: opposizione a precetto- domande di risoluzione e di risarcimento danni;
trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc sino al
25.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte opponente (come da atto di citazione in opposizione, in assenza del deposito delle apposite note):“Möge das angerufene Landesgericht, unter Ablehnung jeglicher anderen
Anträge, Einwände und Einreden:
1. in der Hauptsache für den Fall, dass die
Leistungsaufforderung nicht für nichtig erklärt wird, aus den oben dargelegten Gründen die
Rechtswidrigkeit der Leistungsaufforderung feststellen und erklären, dass Herrn Controparte_1 nichts zusteht und 2. den Beklagten zum Ersatz der Verfahrenskosten bestehend aus Honorar,
Gebühren, Spesen und Auslagen, sowie Sozialabgaben zu Lasten des Mandanten,
Mehrwertsteuer und nachfolgende Kosten zu verurteilen.
3. im Wege der Widerklage die
pagina 1 di 15 Auflösung des Vertrag vom 29.8.2022 (registriert am 2.9.2022), mit dem Parte_2 einen Betriebszweig verkauft hat, feststellen und erklären und
[...] Controparte_1 dazu verurteilen, den bezahlten in Höhe von € 65.000,00 zuzüglich noch zu CP_2 berechnende Zinsen gemäß Tilgungsplan der Raiffeisenkasse Bozen, an die SC zu Pt_1 zahlen und ferner zur Zahlung von im Ausmaß von € 13.000,00 oder in der vom Persona_1
Gericht in anderer Höhe festgestellten Schadenersatz zu verurteilen.
4. alle CP_3
Beträge aufzurechnen, die die Parteien einander schulden bzw. jene höheren oder niedrigeren
Beträge, die im Laufe des Verfahrens festgestellt werden können.”, qui tradotti come segue:
„chiede al Tribunale adito, con rigetto di ogni altra richiesta, eccezione e difesa:
1. nel merito, nel caso in cui il precetto non venga dichiarato nullo, accertarsi l'illegittimità del precetto per i motivi esposti e dichiarare che nulla spetta al sig. e, 2. condannarsi il Controparte_1 convenuto al rimborso delle spese processuali, costituite da onorari, tasse, spese e esborsi, nonché dei contributi sociali a carico del cliente, dell'imposta sul valore aggiunto e delle spese successive.
3. in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto del 29.8.2022
(registrato il 2.9.2022), con il quale ha venduto un ramo d'azienda alla Controparte_1 Pt_3
e condannarsi a restituire il prezzo di acquisto pagato pari a € 65.000,00
[...] Controparte_1 oltre interessi, da calcolarsi secondo il piano di ammortamento della Banca Raiffeisen di
Bolzano, alla e di condannarlo inoltre al pagamento di un risarcimento danni pari Parte_3
a € 13.000,00 o nell'importo diverso stabilito dal Tribunale;
4. in subordine, compensare tutti gli importi che le parti si devono reciprocamente o gli importi superiori o inferiori che saranno determinati nel corso del procedimento.” della parte opposta: “Voglia codesto Tribunale rigettare le domande tutte siccome proposte da con atto di citazione di data 07.06.2024, per l'effetto accertando e dichiarando la Parte_1 piena validità ed efficacia dell'obbligazione di pagamento, rispettivamente di € 20.000,00 ed €
25.000,00, assunta da con l'atto a rogito del Notaio di data Parte_1 Persona_2
29.08.2022, e quindi dell' atto di precetto sulla base di esso spiccato da in data Controparte_1
29.06.2024, con conseguente revoca della sospensiva disposta con ordinanza di data 05.07.2024
e condanna della alla rifusione di tutte le spese e competenze di lite.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto.
1.1. La presente causa trae origine dal precetto d.d. 29.4.2024, notificato con il titolo sul quale si pagina 2 di 15 basa (atto notarile a rogito del Notaio di data 29.08.2022), con il quale Persona_2
l'odierno opposto precetta alla il pagamento di € 45.000,00 a titolo di capitale, oltre Parte_1 interessi e spese ivi indicate, dovute in base al predetto atto notarile quale residuo di prezzo ancora dovuto per la cessazione di un ramo di azienda.
1.2. Interpone opposizione a tale precetto l'odierna opponente, lamentando, in sintesi,
l'inadempimento della parte opposta, cedente il ramo dell'azienda, ai propri obblighi assunti in sede di conclusione del contratto notarile, in particolare all'obbligo assunto ai sensi dell'art. 11 dello stesso contratto, di non aprire, nel Comune di Bolzano, altro ramo di azienda, neanche con persona interposta, con lo stesso oggetto di attività, entro cinque anni dalla conclusione del contratto;
il cedente avrebbe non solo non trasferito i suoi clienti alla società opponente, ma avrebbe, mediante un ex -collaboratore della società opponente, quale persona interposta, costituto una nuova impresa con sede nello stesso ufficio originariamente utilizzato dalla società opponente, ad essa locata dal cedente.
1.3. L'opposto si è costituito nel presente giudizio di opposizione, opponendosi all'accoglimento delle avversarie domande e concludendo come sopra.
2. In diritto.
2.1. Basandosi il precetto opposto su un titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente può senz'altro far valere motivi di opposizioni che riguardano il merito (cfr. sentenze Tribunale di
Monza del 31.7.2012, Cass. n. 27159 del 19.12.2006 e n. 8331 del 19.6.2001).
2.2. Parte opponente lamenta, in sostanza, un inadempimento contrattuale della parte opposta di tale gravità da non solo giustificare il mancato pagamento da parte sua, di quanto ancora dovuto in base al contratto azionato con il precetto opposto, ma da giustificare la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c. e art. 1455 c.c., con conseguente diritto alla restituzione delle somme a tal titolo da lui versate.
2.3. Come ribadito di recente da una condivisibile sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1915/2025, la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento, ha più volte affermato che "Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
pagina 3 di 15 attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. n. 22346/2014); prosegue la sentenza di merito, nell'originale italiano: “La valutazione che il Giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile.
Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.”
2.4. Ciò posto, per quanto riguarda il parametro oggettivo non può non rilevarsi come emerge già dalla documentazione versata in atti dall'opponente (cfr. in particolare i docc. 37 e 38 dello stesso opponente), che non solo un ex- collaboratore della società opponente abbia aperto un'impresa con lo stesso oggetto di attività presso la (originale) sede della società opponente, con locazione dell'ufficio da parte dell'opposto, ma lo stesso opposto ha inviato ad un fornitore una mail, in data 25.7.2023 nella quale si legge, nell'originale italiano: “„Come da intese intercorse sono con la presente a trasmetterti i dati di cui all'oggetto relativi al mio collaboratore/socio. Intendiamo che le condizioni commerciali siano le stesse che praticate a me e che il pagamento della merce
a suo nome sia con versamento anticipato tramite bonifico bancario ragione sociale MDM Porte di ” (doc. 38 della opponente). Persona_3
È poi pur vero che lo stesso sentito quale teste, abbia negato un Persona_3 coinvolgimento diretto dell'opposto nella sua decisione di dimettersi quale dipendente della società opponente, rilevando di non essere stato pagato dalla società opponente, per cui avrebbe pagina 4 di 15 deciso di mettersi in proprio e che il locale gli sarebbe stato locato soltanto in un secondo momento dall'opposto (v. risposta al capitolo n. 14 della parte opposta nell'originale italiano:
“Non è successo tutto in un momento, avevo cercato già un negozio, non ho trovato niente di adatto e ho aperto il negozio in pratica utilizzando il mio garage, e poi, in un secondo momento, non trovando nulla, ho chiesto a chiunque, tra questi anche al che mi ha comunicato di CP_1 essere in trattativa con un terzo e poi ci siamo messi d'accordo, quando era già uscita la Pt_3
; sapevo che quel negozio era libero, in quanto la non aveva pagato l'affitto.
[...] Parte_3
A.d.r. Avevo qualche perplessità di prendere quel negozio, in quanto i clienti della Parte_3 tornavano lì e poi c'ero io.”).
Comunque, tenuto conto del contenuto della mail sub doc. 38 della parte opponente e di quanto confermato dallo stesso teste, in ordine anche all'addestramento fornitogli dall'opposto, il quale ha continuato, con ogni evidenza, anche a seguito della cessione di azienda la sua attività, pur collaborando con lo stesso legale rappresentante della società opponente (cfr. docc. 3 ss. della opponente e testimonianze e ), deve ritenersi comprovato anche per presunzioni Tes_1 Tes_2 gravi, precisi e concordanti che il abbia deciso, ritenendo probabilmente che l'opponente CP_1 non sarebbe stato in grado di gestire, dal punto di vista commerciale l'attività (come emerge dalle stesse deduzioni difensive dell'opposto), ad avvalersi del per continuare Per_3 indirettamente l'attività stessa.
2.5. L'opposto si giustifica in primo luogo richiamando sia le colpe della opponente, che non sarebbe stato in grado di gestire con la dovuta diligenza l'attività ceduta, sia il fatto che avrebbe solo affiancato la opponente, come dalla stessa richiesto, nella gestione dell'attività; si richiama inoltre ad una scrittura di ricognizione del debito sub doc. 3 dell'opposto.
Peraltro, è lo stesso opposto che ha esposto, che nel corso dell'anno 2022 - raggiunta l'età pensionabile (67 anni) – avrebbe presentato al legale rappresentante della società opponente, la propria intenzione di cessare la peculiare attività in questione, mantenendo soltanto (e solo per il tempo necessario a chiudere i conti provvigionali) la rappresentanza dei materiali edili, per cui avrebbe chiesto al se fosse interessato a proseguirla in proprio, il che avrebbe portato Pt_3 alla conclusione del contratto d.d 29.8.2022.
Di conseguenza la società opponente non si è assunta nessun obbligo in ordine alla gestione della società ceduta, nei confronti dell'opposto, dovendo soltanto pagare il prezzo della cessione dell'azienda.
pagina 5 di 15 L'opposto si è invece obbligato, quale controprestazione, a cedere, oltre ai beni mobili che arredavano l'azienda, in primo luogo l'avviamento (art. 2), per un prezzo complessivo di €
110.000,00 (di cui € 100.000,00 per il solo avviamento, v. art. 3 del contratto, doc. 1 dell'opponente), avviamento che parte opposta non ha comprovato, nonostante le specifiche lamentele della opponente, di aver effettivamente ceduto.
È poi anche vero, come emerge dalla testimonianza della cliente , che lo stesso legale Tes_1 rappresentante della società opponente, ancora nel gennaio 2023 ha montato delle porte, su incarico dell'impresa dell'opposto, che poi ha fatturato la stessa attività, per cui, dal punto di vista soggettivo non può non tenersi conto che il legale rappresentante della società opponente abbia tollerato il relativo comportamento dell'opposto, accettando che lo stesso, nella fase iniziale, continuasse ad esercitare la stessa attività ceduta.
Un tanto non toglie però che il sostanziale inadempimento al divieto di concorrenza, come anche la mancata comprovata cessione effettiva dell'avviamento, abbia determinato, sul versante oggettivo, uno squilibrio decisivo del sinallagma contrattuale;
infatti, in assenza di elementi positivi che fanno ritenere che lo stesso avviamento sia stato effettivamente e tempestivamente ceduto alla opponente, non può non ritenersi che sia venuto meno il sinallagma iniziale che comporti un grave e decisivo inadempimento addebitabile al solo opposto.
2.6. Deve quindi ritenersi raggiunta anche la prova contraria in ordine alla scrittura di ricognizione del debito (con dilazione del pagamento) sub doc. 3 dell'opposto (cfr. Cass.
n.11332/2009).
2.7. Il contratto va quindi risolto per grave inadempimento, con accoglimento dell'opposizione e condanna dell'opposto alla restituzione degli importi versati dalla società opponente.
2.8. A titolo di risarcimento danni sono dovuti soltanto € 3.489,20 per l'onorario del notaio ed €
2.039,80 per tasse, sostenuti dalla società opponente in conseguenza della conclusione del contratto risolto (v. doc. 41 della opponente), per € 5.529,00 complessivi, oltre rivalutazione secondo criteri ASTAT e interessi legali dal 30.6.2022 (v. il citato doc. 41) ad oggi, mentre da oggi, sul solo importo rivalutato, sono dovuti i meri interessi legali sino al saldo.
In ordine all'attività di consulenza a riguardo prestata la società opponente ha solo depositato domanda di pagamento, ma non prova del pagamento stesso (v. doc. 39 della opponente); neanche può ritenersi comprovato che gli interessi sostenuti per il mutuo e le altre voci fatte valere siano attribuibili all'inadempimento della parte opposta e non alle stesse scelte pagina 6 di 15 commerciali della società opponente.
2.9. Sull'importo di € 65.000,00 da restituire dall'opposto sono dovuti, quindi, gli interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284, c. 1, c.c. dalla data dell'esborso del 30.6.2022 (v. doc. 41 della parte opponente), alla notifica dell'atto di citazione (Cass. n. 4604/2008), in data 11.6.2024, nonché oltre al tasso di legge di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla predetta notifica, al saldo (cfr. sent. Tribunale Vicenza n.1013/2025 e ord. Cass. 21806/2025).
3. Sulle spese.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi addebitate all'opposto (art. 91 cpc), sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), applicabile in base al decisum, non risultando ragioni per discostarsi dai parametri medi.
4. Ai sensi del d.p.r. n. 574/1988 si allega una traduzione di questa sentenza nella lingua processuale tedesca della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto notarile di data 29.08.2022, sul quale si basa il precetto opposto;
dichiara inefficace il precetto opposto, condanna l'opposto alla restituzione, a favore della società opponente, dell'importo capitale di €
65.000,00, oltre interessi, come da motivazione;
condanna l'opposto al pagamento del risarcimento dei danni, a favore della società opponente, dell'importo capitale di € 5.529,00, oltre rivalutazione ed interessi, come da motivazione;
condanna l'opposto a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si liquidano in €
14103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a., come per legge, e 15 % per spese generali, nonché €
786,00 per spese vive, e successive occorrende.
Bolzano, 6 ottobre 2025
La Giudice
BI CH
Traduzione:
pagina 7 di 15 [...]
Controparte_4
DAS Controparte_5
Erste Zivilabteilung
Das Landesgericht, erlässt, in Person der Einzelrichterin BI CH, folgendes
URTEIL im Zivilverfahren erster Instanz unter Aktenzeichen Nr. 1746/2024 eingeleitet von
(St. Nr. 03141160212), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t., laut Vollmacht Parte_1
,welche aus den Akten hervorgeht, vertreten und verteidigt von RA Dr. ROTTENSTEINER
EWALD und RA Dr. EC OTTO, mit Kanzlei in der SERNESISTRASSE 34 39100
wo das erwählt wurde;
WIDERSPRUCHSKLÄGERIN CP_5 Per_4 gegen
(St. Nr. ), laut Vollmacht, welche aus den Akten Controparte_1 C.F._1 hervorgeht vertreten und verteidigt von RA Dr. BRUSCIA PIETRO, mit Kanzlei am
SIEGESPLATZ 3, I- 39100 , wo das erwählt wurde;
CP_5 Per_4
WIDERSPRUCHSBEKLAGTER
Gegenstand des Rechtsstreits: Widerspruch gegen eine Anträge auf Controparte_6
Vertragsauflösung und Schadenersatz;
einbehalten zur Entscheidung, nach Gewährung einer Frist gemäß Artt. 127 ter und 189 ZPO bis zum 25.9.2025, in Bezug auf folgende
SCHLUSSANTRÄGE der widerspruchsklagenden Partei (laut Widerspruchsklage, angesichts der fehlenden
Hinterlegung der eigens dafür vorgesehenen Noten): “Möge das angerufene Landesgericht, unter
Ablehnung jeglicher anderen Anträge, Einwände und Einreden:
1. in der Hauptsache für den
Fall, dass die Leistungsaufforderung nicht für nichtig erklärt wird, aus den oben dargelegten
Gründen die Rechtswidrigkeit der Leistungsaufforderung feststellen und erklären, dass Herrn nichts zusteht und 2. den Beklagten zum Ersatz der Verfahrenskosten bestehend Controparte_1 aus Honorar, Gebühren, Spesen und Auslagen, sowie Sozialabgaben zu Lasten des Mandanten,
Mehrwertsteuer und nachfolgende Kosten zu verurteilen.
3. im Wege der Widerklage die
Auflösung des Vertrag vom 29.8.2022 (registriert am 2.9.2022), mit dem Parte_2 einen Betriebszweig verkauft hat, feststellen und erklären und
[...] Controparte_1
pagina 8 di 15 dazu verurteilen, den bezahlten in Höhe von € 65.000,00 zuzüglich noch zu CP_2 berechnende Zinsen gemäß Tilgungsplan der Raiffeisenkasse Bozen, an die SC S.r.l.s zu zahlen und ferner zur Zahlung von Schadenersatz im Ausmaß von € 13.000,00 oder in der vom
Gericht in anderer Höhe festgestellten Schadenersatz zu verurteilen.
4. alle CP_3
Beträge aufzurechnen, die die Parteien einander schulden bzw. jene höheren oder niedrigeren
Beträge, die im Laufe des Verfahrens festgestellt werden können.”, hier übersetzt wie folgt:
OMISSIS der widerspruchsbeklagten Partei: “Dieses Gericht möge alle Anträge, wie sie von der SC
Srls mit Klageschrift vom 07.06.2024 gestellt wurden, zurückweisen und damit die vollständige
Gültigkeit und Wirksamkeit der Zahlungsverpflichtung in Höhe von 20.000,00 € bzw. 25.000,00 € feststellen und erklären, welche die mit der notariellen der Notarin Parte_3 Per_5
vom 29.08.2022 auf sich genommen hat, und damit auch der darauf Persona_2 basierenden Zahlungsaufforderung von RA vom 29.06.2024, mit der dass die CP_1 Pt_4 mit Beschluss vom 05.07.2024 angeordnete Aussetzung aufgehoben wird und zur Parte_1
Erstattung aller Kosten und Gebühren des Rechtsstreits verurteilt wird.
Bündige Ausführung und rechtlichen CP_7 Controparte_8
1. In der Sache.
1.1. Das vorliegende Verfahren nimmt seinen Ausgang von der Zahlungsaufforderung vom
29.4.2024, zugestellt mit dem Titel, auf welche sie sich gründet (notarieller Akt der
[...]
vo 29.08.2022), mit welchem der heutige Widerspruchsbeklagte die Persona_6
SC Srls. zur Zahlung von € 45.000,00 aus Kapital, zuzüglich Zinsen und Spesen auffordert, welche aufgrund des genannten notariellen noch als Restpreis für die Abtretung eines Per_7
Betriebszweiges geschuldet seien.
1.2. Der nunmehrige Widerspruchskläger legt gegen diese Zahlungsaufforderung rechtzeitige
Widerspruch ein und beanstandet, zusammengefasst, die Nichterfüllung der Verpflichtungen, die die Gegenpartei, die den Unternehmenszweig veräußert hat, bei Abschluss des notariellen
Vertrags eingegangen ist, insbesondere die Verletzung der Verpflichtung gemäß Art. 11 desselben Vertrags, innerhalb von fünf Jahren nach Vertragsabschluss in der Gemeinde Bozen keinen weiteren Unternehmenszweig mit demselben Tätigkeitsgegenstand zu eröffnen, auch nicht über eine zwischengeschaltete Person;
der Veräußerer habe nicht nur seine Kunden nicht an die widerspruchsklagende Gesellschaft übertragen, sondern durch einen ehemaligen Mitarbeiter der pagina 9 di 15 widerspruchsklagende Gesellschaft als zwischengeschaltete Person ein neues Unternehmen mit
Sitz in demselben Büro gegründet, das ursprünglich von der widerspruchsklagenden Gesellschaft genutzt und von dem Veräußerer an diese vermietet worden sei.
1.3. Der Widerspruchsbeklage hat sich in diese Widerspruchsverfahren eingelassen, sich der
Annahme der gegnerischen Anträge widersetzt und obige Schlussanträge gestellt.
2. In rechtlicher Hinsicht.
2.1. Da sich die widersprochene Zahlungsaufforderung auf einen außergerichtlichen
Vollstreckungstitel stützt, kann der Widerspruchsklagende ohne Weiteres Widerspruchsgründe geltend machen, die die Sache selbst betreffen (vgl. Urteile des Gerichts von Monza vom
31.7.2012, KGH Nr. 27159 vom 19.12.2006 und Nr. 8331 vom 19.6.2001).
2.2. Die Widerspruchsklägerin rügt im Wesentlichen eine Vertragsverletzung der Gegenpartei, die so schwerwiegend sei, dass sie nicht nur die Nichtzahlung des noch ausstehenden Betrags gemäß dem mit der widersprochenen Zahlungsaufforderung geltend gemachten Vertrag rechtfertigt, sondern auch die Auflösung des Vertrags gemäß Art. 1453 ZGB und Art. 1455 ZGB, mit dem daraus folgenden Recht auf Rückerstattung der von ihr auf dieser Grundlage gezahlten
Beträge.
2.3. Wie kürzlich von dem zu teilenden Urteil des OLG Neapel Nr. 1915/2025 bestätigt, hat die
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes, bezüglich der Schwere der öfters wie CP_9 folgt ausgeführt: “Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. n. 22346/2014); die Entscheidung des Sachgerichts
pagina 10 di 15 führt weiters wie folgt aus, im italienischen Original: “La valutazione che il Giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.”
2.4. Dies vorausgeschickt ist, was den objektiven Maßstab betrifft, festzustellen, dass, wie bereits aus den, von der Widerspruchsklägerin hinterlegten Dokumenten hervorgeht (siehe insbesondere die Dokk. 37 und 38 der Widerspruchsklägerin), nicht nur ein ehemaliger Mitarbeiter der
Widerspruchsklägerin ein Unternehmen mit dem gleichen Geschäftszweck am (ursprünglichen)
Sitz der Widerspruchsklägerin gegründet hat, wobei das Büro vom Widerspruchsbeklagten gemietet wurde, sondern dass der Widerspruchsbeklagte selbst am 25.7.2023 eine E-Mail an einen Lieferanten geschickt hat in der wie folgt, im italienischen Original, steht: “„Come da intese intercorse sono con la presente a trasmetterti i dati di cui all'oggetto relativi al mio collaboratore/socio. Intendiamo che le condizioni commerciali siano le stesse che praticate a me
e che il pagamento della merce a suo nome sia con versamento anticipato tramite bonifico bancario ragione sociale MDM Porte di (s. Dok. 38 der Per_3 Per_3
Widerspruchsklägerin).
Es stimmt zwar, dass derselbe Mura, als er als Zeuge angehört wurde, verneint hat, Persona_3 dass der Widerspruchsbeklagte direkt in seiner Entscheidung involviert gewesen sei, als
Angestellter der widerspruchsklagenden Gesellschaft zu kündigen, wobei er angeführt hat, von der widerspruchsklagenden Gesellschaft nicht bezahlt worden zu sein, weshalb er entschieden habe sich selbständig zu machen und das Lokal ihm erst in einem zweiten Moment vom
Widerspruchbeklagten vermietet worden sei (v. s. Anwort auf Kapitel Nr. 14 der widerspruchsbeklagten Partei im italienischen Original: “Non è successo tutto in un momento, avevo cercato già un negozio, non ho trovato niente di adatto e ho aperto il negozio in pratica utilizzando il mio garage, e poi, in un secondo momento, non trovando nulla, ho chiesto a chiunque, tra questi anche al che mi ha comunicato di essere in trattativa con un terzo e CP_1
pagina 11 di 15 poi ci siamo messi d'accordo, quando era già uscita la;
sapevo che quel negozio era Parte_3 libero, in quanto la non aveva pagato l'affitto. A.d.r. Avevo qualche perplessità di Parte_3 prendere quel negozio, in quanto i clienti della tornavano lì e poi c'ero io.”). Parte_3
Trotzdem muss es als erwiesen erachtet werde, auch aufgrund schwerwiegender, präziser und übereinstimmender Vermutungen, unter Berücksichtigung des Inhaltes des Dok. 38 der
Widerspruchsklägerin und dem, was derselbe Zeuge bestätigt hat, in Bezug auf die ihm vom
Widerspruchsbeklagten geleistete Einarbeitung— wobei der Widerspruchsbeklagte offensichtlich auch nach der Abtretung des Betriebszweiges seine Tätigkeit weiter betrieben hat, wenn auch unter Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen Vertreter der Widerspruchsklägerin (vgl. Dokk. 3 ff. der Widerspruchsklägerin und Zeugenaussagen und )— dass ZI entschieden Tes_1 Tes_2 hat, nachdem er wahrscheinlich zur Auffassung gelangt ist, dass die Widerspruchsklägerin nicht in der Lage sei, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, die Tätigkeit zu führen (was aus denselben
Verteidigungsausführungen des Widerspruchsbeklagten hervorgeht), sich des Dalla Mura zu bedienen, um indirekt die Tätigkeit weiter ausführen zu können.
2.5. Der Widerspruchsbeklagte rechtfertigt sich in erster Linie damit, indem er sowohl auf die
Schuld der Gegenpartei hinweist, die nicht in der Lage gewesen sei, die übertragene Tätigkeit mit der gebotenen Sorgfalt zu führen, als auch auf die Tatsache, dass er die Gegenpartei, wie von dieser selbst gewünscht, lediglich bei der Führung der Tätigkeit unterstützt habe;
außerdem wird auf eine Schuldanerkennungserklärung unter Dok. 3 des Widerpruchsbeklagten verwiesen.
Tatsächlich hat der Widerspruchsbeklagte selbst dargelegt, dass er im Laufe des Jahres 2022 – nach Erreichen des Rentenalters (67 Jahre) – dem gesetzlichen Vertreter der gegnerischen
Gesellschaft seine Absicht mitgeteilt hätte, die betreffende Tätigkeit einzustellen und (nur für die zur Schließung der Provisionskonten erforderliche Zeit) die Vertretung für Baumaterialien beizubehalten, weshalb er selbst SC gefragt habe, ob er daran interessiert sei, diese Tätigkeit fortzusetzen, was zum Abschluss des Vertrags vom 29.8.2022 geführt habe.
hat das widerspruchsklagende Unternehmen gegenüber dem Widerspruchsbeklagten Pt_5 keine Verpflichtung hinsichtlich der guten Führung des übertragenen Unternehmens übernommen, sondern hätte als Gegenleitung lediglich den Preis für die Übertragung des
Unternehmenszweiges zu zahlen gehabt.
Der Widerspruchsbeklagte verpflichtete sich hingegen im Gegenzug, außer den beweglichen
Vermögenswerten, mit denen das Unternehmen ausgestattet war, insbesondere auch den pagina 12 di 15 Geschäftswert (Art. 2) zu einem Gesamtpreis von 110.000,00 € zu übertragen (davon allein €
100.000,00 für den Geschäftswert, siehe Art. 3 des Vertrags, Dok. 1 der Widerspruchsklägerin), wobei der Widerspruchsbeklagte trotz der konkreten Beschwerden der Widerspruchsklägerin nicht nachgewiesen hat, dass er diesen Geschäftswert tatsächlich übertragen hat.
Es ist zwar auch wahr, wie aus der Aussage der DO hervorgeht, dass derselbe Per_8 gesetzliche Vertreter der widerspruchsklagenden Gesellschaft noch im Januar 2023 im Auftrag des Unternehmens des Widerspruchsbeklagten Türen montiert hat, die dann von diesem in
Rechnung gestellt wurden, so dass aus subjektiver Sicht zu beachten ist, dass der gesetzliche
Vertreter der Widerspruchsklägerin selbst das Verhalten des Widerspruchsbeklagten geduldet und akzeptiert hat, nämlich dass dieser in der Anfangsphase die gleiche Tätigkeit, die abgetreten worden war, weiter ausübte.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die substantielle Nichteinhaltung des Wettbewerbsverbots, wie auch die fehlende, effektive Übertragung des Geschäftswertes, objektiv zu einem entscheidenden Ungleichgewicht des vertraglichen Synallagmas geführt hat;
da keine positive
Elemente dafür vorliegen, dass der Geschäftswert tatsächlich und rechtzeitig an die
Widerspruchsklägerin übertragen wurde, muss davon ausgegangen werden, dass das ursprüngliche Synallagma nicht mehr gegeben ist, was eine schwerwiegende und entscheidende
Vertragsverletzung darstellt, die dem Widerspruchsbeklagten anzulasten ist.
2.6. Somit ist auch der Gegenbeweis hinsichtlich der Schuldanerkennungserklärung (mit
Zahlungsaufschub) unter Dok. 3 des Widerspruchsbeklagten als erbracht anzusehen (vgl. KGH
Nr. 11332/2009).
2.7. Der verfahrensgegenständliche Vertrag ist daher wegen schwerwiegender Vertragsverletzung aufzulösen, weshalb dem Widerspruch stattzugeben und der Widerspruchsbeklagte zur
Rückzahlung der von der widersprechenden Gesellschaft gezahlten Beträge zu verurteilen ist.
2.8. Als Schadensersatz sind nur € 3.489,20 für und € 2.039,00 für Steuern Persona_9 geschuldet, welche die widerspruchsklagende Gesellschaft für den Abschluss des aufgehobenen
Vertrages bezahlt hat (s. Dok. 41 der Widerspruchsklägerin), € 5529,00, zzgl. Parte_6
Aufwertung laut Astat Kriterien und gesetzlicher Zinsen ab 30.6.2022 (s. das zitierte Dok. 41) bis heute, während ab heute auf dem aufgewerteten Betrag nur die gesetzlichen Zinsen bis zur
Zahlung geschuldet sind.
Bezüglich der Beratungstätigkeit in diesem Zusammenhang hat die widerspruchsklagende pagina 13 di 15 Gesellschaft nur die Zahlungsaufforderung, nicht den Nachweis der effektiven Zahlung hinterlegt
(s Dok. 39 der Widerspruchsklägerin); auch kann nicht als nachgewiesen gelten, dass die Zinsen für das Darlehen und die anderen gelten gemachten Summen auf die Nichterfüllung des
Widerspruchsbeklagten und nicht auf die kommerziellen Entscheidungen der widerspruchsklagenden Gesellschaft zurückzuführen sind.
2.9. Auf den von dem Widerspruchsbeklagten zurückzuzahlenden Betrag in Höhe von € Cont 65.000,00 sind daher Zinsen zum gesetzlichen Zinssatz gemäß Art. 1284 Abs. 1 ab dem
Datum der Zahlung am 30.6.2022 (s. Dok. 41 der Widerspruchsklägerin), bis zum Datum der
Zustellung der (KGH Nr. 4604/2008), somit ab 11.6.2024, sowie zum gesetzlichen CP_11
Zinssatz gemäß Art. 1284, Abs. 4, ZGB ab der genannten Zustellung bis zur Begleichung geschuldet (vgl. Urteil Nr. 1013/2025 und Beschluss KGH Nr. Controparte_12
21806/2025).
3. . Controparte_13
3.1. Die Kosten richten sich nach dem Unterliegen und sind daher dem Widerspruchsbeklagten aufzuerlegen (Art. 91 ZPO), auf der Grundlage der Mittelwerte gemäß Ministerialdekret Nr.
55/2014 (Tab. 2) für die, laut decisum, anzuwendende Wertstufe (von 52.001,00 € bis 260.000,00
€), nachdem keine Gründe für eine Abweichung von den Mittelwerten vorliegen.
4. Gemäß des Präsidialdekrets Nr. 574/1988 wird eine Übersetzung dieses Urteils in die
Verfahrenssprache der Widerspruchsklägerin beigefügt.
A.D.G.
Das Gericht entscheidet endgültig, alle anderen Anträge und Einwendungen zurückgewiesen oder absorbiert, wie folgt: gibt dem Widerspruch statt und erklärt daher die Auflösung des notariellen Vertrags vom 29.08.2022, auf dem die widersprochene Leistungsaufforderung gründet; erklärt die widersprochene Leitungsaufforderung für unwirksam;
verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Rückzahlung des Kapitalbetrags in Höhe von
65.000,00 €, zuzüglich Zinsen, laut Begründung, an die widerspruchsklagende Gesellschaft;
verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Zahlung des Schadenersatzes, in Höhe von € 5.529,00, aus Kapital, zuzüglich Aufwertung und Zinsen, laut Begründung, an die widerspruchsklagende
Gesellschaft;
pagina 14 di 15 verurteilt den Widerspruchsbeklagten zur Erstattung der Prozesskosten an die widerspruchsklagende Gesellschaft, welche mit € 14.103,00 für Per_10 [...] und FSB gemäß Gesetz und 15 % für allgemeine Kosten, sowie € 786,00 für Persona_11
, und weitere erforderliche Kosten bestimmt werden. Per_12
Bozen, am 06. Oktober 2025
Die Richterin
BI CH
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