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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2024, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.11.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1792/2023 R.G. e vertente
TRA
, con sede in alla Via La Farina n. 263, Part. Parte_1 Pt_1
Iva: , in persona del Commissario Straordinario dott. nato a P.IVA_1 Controparte_1
Palermo il 18 dicembre 1955, cod. fisc.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1 alla Via Camiciotti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia (cod. fisc.: Pt_1 [...]
; Pec: Fax: 090.9226614), che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per procura in atti.
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
18.05.1968 ed ivi residente, al Largo Altavilla n. 3 int. 2, elettivamente domiciliata in Via Pt_1
Trieste, 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera (C.F.: – P.E.C.: C.F._4
– FAX: 090.9432369), che lo rappresenta e difende per procura Email_2
in atti.
RESISTENTE – Opposto
OGGETTO: ingiunzione in materia di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.06.2023, l' in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 22/2023, emesso il 18/04/2023 dal Tribunale di Patti, ed iscritto al n. 2804/2022 R.G, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di la somma complessiva di euro 583,04, a titolo di retribuzione per Controparte_2
lavoro straordinario.
Deduceva, anzitutto, che il provvedimento monitorio era stato emesso nel difetto dei presupposti di legge, atteso che la documentazione allegata a sostegno del ricorso non potrebbe considerarsi quale prova del credito liquido ed esigibile.
Rilevava, poi, l'illegittimità della somma pretesa e la conseguente inesistenza del credito, poiché il dipendente avrebbe svolto lavoro straordinario eccedente il limite massimo contrattualmente previsto (250 ore) in assenza della preventiva e necessaria autorizzazione e, addirittura, a fronte di un provvedimento esplicito di revoca di precedenti autorizzazioni.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , con memoria del 19.09.2023, con la quale ribadiva la Controparte_2
sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria, fondato su idonea prova scritta, costituita dalle necessarie autorizzazioni dirigenziali all'espletamento di lavoro straordinario.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in ragione delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione. Tanto premesso, nel caso in esame, parte opposta ha richiesto il pagamento del lavoro straordinario espletato nei mesi da maggio ad agosto 2021, in occasione della campagna di vaccinazione contro il
Covid-19, invocando a sostegno di tali prestazioni straordinarie il provvedimento di autorizzazione disposto dalla Direzione Generale dell' con nota prot. n. 22985/21. CP_3
A fronte di tali deduzioni, l'azienda sanitaria opponente ha sostenuto che l'attività lavorativa espletata dalla dipendente in regime di lavoro straordinario avrebbe superato il limite massimo consentito dal CCNL comparto sanità di riferimento e, comunque, sarebbe stata posta in essere in assenza della necessaria autorizzazione. Ciò posto, va rammentato che nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio secondo cui la disciplina del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, sicché la richiesta del lavoro straordinario si ritiene ammissibile nei soli casi indicati dalle parti collettive e alle condizioni dalle stesse previste. Ed infatti, la normativa contrattuale di cui al CCNL comparto sanità, all'art. 31, prevede che “
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle
Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi
d'impedimento derivanti da esigenze personali e familiari.
3. Le ed Enti determinano le Pt_1
quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4.Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n.
250 ore annuali. […]”.
Così individuato il quadro normativo di riferimento, occorre verificare se, nel caso in esame,
l'attività di lavoro straordinario disimpegnata dalla dipendente opposta sia stata effettivamente supportata da un provvedimento di autorizzazione e se, in particolare, tale provvedimento copra anche il lavoro espletato oltre il limite massimo consentito dalla contrattazione collettiva.
Orbene, dalla documentazione in atti, non si ricava un quadro probatorio idoneo a fondare le pretese economiche avanzate e va, pertanto, condivisa la tesi dell'azienda opponente secondo cui il credito ingiunto è inesigibile.
Va rilevato, infatti, che la prestazione lavorativa effettuata dalla dipendente oltre il limite delle 250 ore, contrattualmente previsto, non appare supportata dal necessario provvedimento di autorizzazione dirigenziale, esplicitamente volto a concedere l'assenso al superamento del detto limite.
Invero, dall'esame dei provvedimenti allegati, si evince che con la nota prot. n. 22985/21 la ha autorizzato il personale ivi elencato, tra cui anche Parte_3 [...]
a far parte del team dedicato alla vaccinazione anti covid-19 e, conseguentemente, CP_2 all'espletamento delle necessarie attività di supporto. Tuttavia, nell'ambito di tale provvedimento non si desume alcun riferimento all'eventuale orario di lavoro da osservare e al monte ore complessivo, né vi è un'esplicita autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di straordinario o, addirittura, un'espressa autorizzazione al superamento del limite contrattualmente previsto di 250 ore, in deroga alle disposizioni normative prima richiamate.
Dunque, pur condividendosi l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona
l'applicabilità dell'art. 2126 c.c” (Cass. civile sez. lav., 27/07/2022, n.23506), nel caso in esame, tale principio non può applicarsi, atteso che manca del tutto l'esplicita autorizzazione al superamento del limite contrattualmente previsto.
Ed infatti, l'invocata nota n. 6323 del 07.07.2021, con cui il dirigente medico del P.O. di Patti ha significato di avere disposto, per il personale impegnato nei team vaccinali, le ore eccedenti il normale orario di servizio sulla base del provvedimento prot. n. 22985/21 prima esaminato, non può essere interpretata quale idoneo atto autorizzativo al lavoro straordinario.
A ben vedere, si tratta piuttosto di una semplice comunicazione di riscontro alla nota prot n. 840101 del 30.06.2021 (con cui era stata disposta dalla Dirigenza generale la revoca di precedenti autorizzazioni allo straordinario), con la quale il dirigente medico del P.O. si limita a giustificare le modalità dell'impiego passato del personale, peraltro invocando la nota del 16 febbraio 2021 n.
22895/21 che, come si è visto, non concedeva alcuna autorizzazione a superare il richiamato limite delle 250 ore di straordinario.
Dunque, si tratta di un mero chiarimento sul già avvenuto impiego del personale, che non contiene alcuna formale richiesta di autorizzazione oltre il tetto massimo normativamente previsto (250 ore)
e che in ogni caso non è stata riscontrata dalla Direzione Generale.
Sul punto, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui
“Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del
c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (Cass. civile sez. lav., 27/07/2022, n.23509).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione come sopra proposta merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 22/2023, emesso il 18/04/2023 dal Tribunale di Patti, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' , così provvede: Parte_1
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 22/2023, emesso il 18/04/2023 dal Tribunale di Patti.
2) Condanna a pagare all' le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 260,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 25/10/2024.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata