Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto da IA Vita, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Sammarro e Maria Teresa Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dario Sammarro in Cosenza, viale Trieste, 38;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti
1) del provvedimento con cui è stato comunicato – in data 22.10.2025 – alla ricorrente l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) - CODICE 01, codice concorso GIUSTIZIA/370/FUNZIONARI/CODICE01, (bando pubblicato sul portale inPA in data 30.07.2025), tenutasi in data 20 ottobre 2025, ore 16,00, Fiera di Catanzaro, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio di 20/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali;
2) del bando di concorso, ove ritenuto opportuno;
3) dei verbali inerenti alla formulazione e la validazione del quesito n. 23 in cui è stata individuata come unicamente corretta la risposta n. 2 (Senatore);
4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e i criteri di valutazione delle prove;
per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +0,75 punti sul quesito n. 23, previa eliminazione della penalizzazione di 0,25 e per i motivi individuati in narrativa;
e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale per un totale di +1,00 punto. Punteggio parziale: 20 + 1,00 = 21;
nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito,
con conseguente declaratoria di illegittimità e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo;
in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CA IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico motivo, ha contestato la legittimità del quesito n. 23 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 20 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, par condicio competitorum, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Violazione della lex specialis (art. 6 del bando).
Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Illegittimità del quesito n. 23 per ambiguità, erroneità e plurivocità ”;
- la parte ricorrente, ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 23, recante la seguente formulazione “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), quale dei seguenti uffici possono assumere i magistrati? ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) Presidente della Repubblica; b) Senatore; c) Ministro ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito non ha fornito la risposta esatta, la domanda formulata dall’Amministrazione risulterebbe intrinsecamente ambigua stante l’asserito carattere suggestivo del riferimento alle “ successive modifiche e integrazioni ”, che avrebbe indotto i candidati a interpretare il quesito anche alla luce dell’ordinamento attuale che, secondo quando prospettato in ricorso, consente ai magistrati di assumere anche la carica di Ministro ove collocati in aspettativa. Del pari, non vi sarebbero disposizioni normative vigenti che impediscano ai magistrati di assumere la carica di Presidente della Repubblica. La formulazione del quesito n. 23, pertanto, risulterebbe decettiva atteso che tutte le possibili risposte in esso contenute potrebbero essere considerate corrette. D’altronde, sempre ad avviso della parte ricorrente, potrebbe anche sostenersi che nessuna di tali risposte sia corretta, alla luce dell’incompatibilità dei magistrati ad assumere cariche di natura politica o incarichi di Governo. In base alla tesi ricorsuale, inoltre, la scelta della Commissione di considerare corretta la risposta sub b) “ Senatore ” risulterebbe illegittima perché fondata su una previsione normativa abrogata per incompatibilità con i principi di separazione dei poteri e imparzialità dei magistrati sanciti dalla Costituzione repubblicana. Oltretutto, l’illegittima formulazione del quesito n. 23 discenderebbe anche dalla violazione del principio di autosufficienza, in quanto per individuare la risposta corretta i candidati erano tenuti ad impiegare conoscenze specialistiche non previste dai programmi del concorso;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 23 non siano meritevoli di pregio. A riguardo, è sufficiente rilevare come la formulazione della risposta individuata come corretta dall’Amministrazione si basi sul disposto di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, a mente del quale “ I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza ”. Tale circostanza, peraltro, è stata anche precipuamente valorizzata dalla Commissione esaminatrice in sede di validazione dei quesiti contenuti nelle prove scritte del concorso somministrate ai candidati, come risulta dal verbale n. 5 del 14 novembre 2025, versato in atti dalle Amministrazioni resistenti;
Ritenuto, inoltre, che per confortare la legittimità del contestato quesito n. 23 si possa richiamare un precedente di questa Sezione, con il quale è stato affermato che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato). “ Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali ‘in base alla legge n. ...’ o ‘in base al regolamento n. ...’ ) : tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio, in particolare, ritiene che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 23 non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario) ”. Atteso, quindi, che l’Amministrazione ha chiaramente e puntualmente circoscritto l’ambito normativo che i candidati avrebbero dovuto considerare per individuare la risposta corretta, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze mosse dalla parte ricorrente, non avendo l’Amministrazione richiesto – né essendo necessario ai fini della individuazione della risposta corretta, stante il taglio principalmente nozionistico della prova concorsuale in questione – lo svolgimento di una sofisticata valutazione giuridica che prendesse in considerazione anche le sopravvenienze normative medio tempore intervenute, il che esclude la violazione del principio di autosufficienza invocato dalla parte ricorrente a supporto delle proprie censure;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CA IF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IF | RI RI |
IL SEGRETARIO