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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 205 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, con gli Avv.ti Iacopo Scognamiglio e Marco Froldi Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Marcella Rossi Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8761/2024 del
7.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “- Dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato da alla sig.ra - Condannare al reintegro in servizio della CP_1 Pt_1 CP_1 ricorrente ed a risarcirla per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. In via subordinata: - ex Art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto
1 dei lavoratori, condannare al pagamento in favore del ricorrente di una somma CP_1 compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- ex art. 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, condannare al pagamento in favore CP_1 della ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto al saldo effettivo e riservata espressamente l'opzione ex art. 18 (Statuto dei lavoratori) sostitutiva alla reintegra. In ogni caso, condannare al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale da quantificarsi in €5.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge per i due gradi di giudizio.”; per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Roma chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “…dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del licenziamento intimato da alla sig.ra - Condannare al reintegro CP_1 Pt_1 CP_1 in servizio della ricorrente ed a risarcirla per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale. In via subordinata: - ex Art. 18, commi 5 e
7, dello Statuto dei lavoratori, condannare al pagamento in favore del ricorrente di CP_1 una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- ex art. 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, condannare al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Maggiorando tutte le somme dovute di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e riservata espressamente l'opzione ex art. 18 (Statuto dei lavoratori) sostitutiva alla reintegra. In ogni caso, condannare al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale da quantificarsi in €5.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori come per legge”.
Premetteva la ricorrente di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta in data 02 gennaio 2006, con contratto full time come “operaia addetta area impianti” del livello
2 1A ai sensi del CCNL Federambiente. Specificava inoltre che dopo aver lavorato per un anno presso l'impianto di RO CI e poi presso l'impianto VRD IN dove, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello di appartenenza del CCNL citato, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'impianto e sempre dietro indicazione del superiore gerarchico, all'occorrenza prestava supporto in qualsiasi comparto dell'impianto stesso, svolgendo anche mansioni differenti rispetto a quelle cui era adibita (es. di carrellista, cernitrice etc.), tutte mansioni per le quali aveva acquisito, nel corso degli anni, la adeguata formazione. Quando era adibita all'attività di cernita, il lavoro della ricorrente veniva svolto nella apposita sala ove sono situati tre nastri scorrevoli (NT108, NT115 e NT 124) sui cui transitano rispettivamente materiale di scarto nel primo e materiale plastico sugli altri. Nello svolgimento della citata mansione la sig.ra selezionava manualmente il materiale non Pt_2 riciclabile dai nastri trasportatori della plastica, e selezionava il materiale transitante sul nastro trasportatore dello scarto che poteva causare problemi all'impianto.
Deduceva inoltre che in data 16 maggio 2023 le veniva comunicato, sul profilo personale del portale in uso ai dipendenti (nota protocollo 75959 U. del 16/05/2023), l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico contestando una serie di condotte tenute dalla stessa e riferite al periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2023 e il 01 febbraio 2023. La società resistente lamentava in particolare di aver riscontrato, a seguito di verifiche svolte nel suddetto lasso temporale, “in generale uno scarso impegno, incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa” e, più nello specifico, veniva che in data 23 gennaio
2023, “contrariamente alle indicazioni operative impartite, già dall'inizio del turno di lavoro sostava in prossimità del nastro NT 108, vietato, sotto il quale disponeva una sacca in cui inseriva esclusivamente materiale di interesse personale e facilmente commerciabile, quale punti fedeltà, cavi elettrici e similari, non svolgendo l'attività lavorativa per la quale viene retribuita. Per la durata dell'interno turno si alternava con una collega. Così facendo contravveniva alle istruzioni operative dai lei sottoscritte”; che in data 24 gennaio 2023, “si alternava tra il nastro NT 108 e il nastro NT 115 e, coadiuvata da una collega, prelevava materiale dai nastri in scorrimento per depositarlo successivamente in sala controllo al fine di occultarlo nell'eventualità di un'ispezione improvvisa da parte dei Suoi responsabili. Il suddetto materiale veniva infine trasportato in un secondo momento al di fuori dell'impianto”. Lo stesso avviva anche in data 25 gennaio 2022. In data 26 gennaio 2023
“trasportava sacche vuote all'interno della sala cernita per riempirle del materiale che, con la complicità di una collega, senza mostrare alcuno scrupolo per la presenza degli altri colleghi,
3 sottraevate dai nastri NT 108 c NT 115. Noncurante della presenza anche del capo operaio area impianti, perseverava nella raccolta di materiale di Suo interesse durante tutta la durata del turno di lavoro, per poi occultarlo all'interno della sala controllo”. Lo stesso in data 17 gennaio 2023 e, il 30 gennaio 2023, “a causa di questioni organizzative interne, l'impianto Contro non veniva avviato e anziché svolgere attività alternative per conto la stessa si intratteneva in lunghe conversazioni con i colleghi rimanendo inoperosa fino al termine di ciascun turno”. In data 31 gennaio 2023, poi, “perseverava nell'attività di selezione e raccolta di materiale di Suo interesse il quale, una volta collazionato, veniva occultato all'interno dello spogliatoio femminile”. La società quindi rendeva noto alla ricorrente che queste sue condotte avevano “causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate” e,
“oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro”, costituivano “palese inosservanza della disciplina di legge vigente, delle procedure e normative aziendali, determinando inefficienza dei processi e ingenti danni economici e all'immagine aziendale”.
La sig.ra si rivolgeva al Rappresentante dell'O.S. il quale, in quello stesso giorno Pt_1 presentava richiesta di audizione con contestuale richiesta di accesso agli atti.
La Sig.ra veniva dunque ascoltata in data 08 giugno 2023 e, in sede di audizione, Pt_1 depositava le proprie controdeduzioni nel corpo delle quali contestava tutti gli addebiti di cui alla contestazione disciplinare ricevuta, ritenendoli totalmente destituiti di fondamento. In particolare, dichiarava che né personalmente, né aiutando altri colleghi, aveva mai sottratto materiale, né lo aveva raccolto per uso personale, o aveva causato disservizi o inefficienze degli impianti, violato direttive, o tollerato simili condotte da parte di altri colleghi.
Specificava poi che eventuali attività sul nastro NT108 avevano riguardato esclusivamente la rimozione di materiali che avrebbero ostruito la tramoggia o incastrato i rulli e che tale compito veniva svolto dalla stessa, come da altri dipendenti, secondo la prassi diffusa da molti anni. Si premurava anche di specificare che il materiale separato veniva sempre gettato nello scarto. Chiariva poi che eventuali momenti di inoperosità non erano mai stati dovuti a lei stessa, bensì a fermi impianto e ad assenza di conseguenti disposizioni di servizio. La ricorrente, dunque, negava e contestava la sussistenza e la rilevanza di qualunque addebito.
Nel corso dell'audizione venivano mostrati alla ricorrente ed al rappresentante sindacale n.8
(otto) frame di videoriprese sui quali si sarebbero basate le contestazioni avanzate alla Sig.ra
. Pt_1
4 Con comunicazione del 12 giugno 2023 (prot. n. 90878 U. del 12/06/2023), la società resistente irrogava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
e del C.C.N.L. vigente. L'azienda rappresentava pertanto di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in quanto “non idonee a negare l'effettiva realizzazione dei fatti contestati, la loro gravità e la rilevanza sul piano disciplinare”, ritenendo irreparabilmente leso il rapporto fiduciario ed impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.
L'11 luglio 2023, la sig.ra impugnava il licenziamento, riservandosi ogni azione Pt_1 risarcitoria e dichiarandosi disposta a verificare la possibilità di una soluzione bonaria.
Tuttavia, non avendo ricevuto riscontro, avviava il giudizio.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente impugnava e contestava tutto quanto dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti depositati dalle parti, istruita documentalmente la controversia anche mediante l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, udita la discussione e viste le note conclusive tempestivamente versate in atti, sulle conclusioni delle parti decideva di respingere il ricorso.
Sulla censurata violazione delle garanzie di cui all'art. 4 della l.n. 300/1970 in relazione alle videoriprese occulte poste a base della contestazione, ricostruita l'evoluzione della normativa, il Tribunale ha ricordato che questa, nella sua versione attuale, consente di installare videoimpianti occulti al fine di tutelare il patrimonio aziendale, nel rispetto della privacy e degli obblighi di informativa ai lavoratori;
e che i controlli difensivi in senso stretto diretti a prevenire illeciti non devono essere autorizzati né si deve raggiungere un accordo sindacale, però devono essere mirati e motivati dal fondato sospetto che il lavoratore possa tenere una condotta illecita pregiudizievole per il patrimonio aziendale, dunque ex post, con modalità meno invasive possibile.
Il Tribunale ha rinvenuto nel caso di specie la sussistenza di tali presupposti di legittimità e di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi alla protezione dei beni aziendali e alla riservatezza dei lavoratori, poiché nella specie le videocamere non erano dirette a controllare lo svolgimento dell'attività lavorativa bensì proprio al fine di accertare l'ipotetica realizzazione di illeciti il cui sospetto era concretamente sorto all'inizio del 2022 a seguito di alcune verifiche che avevano riscontrato l'anomala presenza di buste e sacche non in uso presso l'impianto e contenenti materiali commercializzabili.
5 Passando alla fondatezza dell'addebito, il Tribunale ha valutato il contenuto della relazione investigativa e dei suoi allegati (fra cui i filmati) dalla quale emergeva l'attività illecita di ricerca e sottrazione di materiali di interesse commerciale posta in essere dalla in Pt_1 modo sistematico nel periodo 18.1.2023 – 1.2.2023.
In relazione ai vizi formali del licenziamento, pure denunciati dalla , il Tribunale ha Pt_1 ritenuto rispettate tutte le garanzie di cui all'art. 7 della l.n. 300/1970, dal momento che la lavoratrice era stata messa in grado di difendersi puntualmente in sede disciplinare e che il provvedimento era stato tempestivo rispetto alla necessità di approfondire la questione da parte del datore di lavoro dopo la consegna della relazione, per cui è stato valutato congruo l'intervallo fra i fatti del gennaio o febbraio 2023 (come documentati dalla società di investigazione il 24.2.2023) e la contestazione del 16.5.2023.
Infine, la sanzione è parsa al Tribunale del tutto proporzionata alla gravità del comportamento contestato ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Conclusivamente, il Tribunale ha così statuito: “1) rigetta il ricorso e per l'effetto 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1.524,00# per compensi, oltre IVA e
CPA.”.
ha appellato la sentenza. Resiste l' Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 9.7.2025, questo Collegio ha invitato le parti a depositare la sentenza resa nel procedimento penale instaurato per i medesimi fatti oggetto di contestazione disciplinare, sentenza della quale, a quella data, era noto solo il dispositivo di condanna della e di Pt_1 altri per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 7 c.p..
Infine, all'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello la deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
4 della legge n. 300 del 1970 lamentando che il Tribunale di Roma abbia erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni per il legittimo utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza, dal momento che:
6 - l'affidamento per detta attività risale al 27.1.2021 mentre l'insorgere del “sospetto” che ne costituisce presupposto è di molto successivo, datando al gennaio 2022;
- nella determinazione di affidamento non si fa riferimento ad illeciti bensì a generiche scorrettezze e alla difficoltà dovuta al Covid di avvalersi di verifiche in presenza;
Contro
- la determinazione successiva di proroga (all. 6 attiene alla mera prosecuzione della medesima attività;
- la relazione è unica per il periodo 2021 – 2023. Contro Replica l'
- che, all'opposto, il Tribunale avrebbe fatto buon governo della normativa e in particolare della nuova formulazione dell'art. 4 della l.n. 300/1970; Contro
- che intendeva accertare presunti illeciti compiuti dagli addetti all'impianto VRD
IN di Pomezia, come poi effettivamente riscontrato;
- che la nota recante il divieto assoluto di operare in prossimità del nastro NT108 era stata sottoscritta per conoscenza da tutti gli addetti;
- che fino alla proroga dell'incarico di videosorveglianza del 1.4.2022 il controllo della società era stato discontinuo, solo per 90 giorni su un totale di Controparte_2
11 mesi e aveva dato risultati lacunosi, a differenza dei controlli successivi;
- che il Tribunale di Velletri ha emesso decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p. nei confronti, fra l'altro, dell'odierna appellante per i medesimi fatti.
2.
Con un secondo motivo di appello si deduce “violazione e mancata applicazione degli artt. 5-
15, 28 Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, nonché della normativa nazionale a tutela della privacy e conseguente error in iudicando, perché, contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale, non vi era una base giuridica per il trattamento dei dati, il controllo era invasivo, massivo e durato quasi due anni e non vi era stata informativa alla lavoratrice. Contro Replica l' che l'attività investigativa è stata rispettosa della privacy dell'appellante perché le immagini non riguardano la sua vita privata e non sono divenute di dominio pubblico e che esse sono coerenti con la decisione del Garante del 22.2.2018 che, richiamando il provvedimento del 2010, ha affermato che “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”.
7 Con successiva argomentazione e sulla scorta di precedenti favorevoli relativi alla stessa attività illecita oggetto della contestazione disciplinare della , l'appellante censura Pt_1
l'attività investigativa perché i titolari delle licenze prefettizie sigg.rri e Pt_3 Pt_4 avevano illegittimamente delegato l'attività a soggetti (incluso un esperto analista forense) non autorizzati né dal Prefetto né dall'AMA, circostanze, queste, rilevabili anche d'ufficio. Contro L ribatte:
- che si tratta di censure tardive, non sollevate durante il giudizio di primo grado;
- che in ogni caso le indagini sono state svolte dai responsabili titolari delle licenze;
- che solo per l'aspetto tecnologico delle riprese video e per l'indagine tecnico scientifica, la società investigativa si è avvalsa dell'ausilio di un esperto analista forense, dott. Per_1
, specializzato in materia criminalistica, il quale si è occupato soltanto della
[...] progettazione e dell'assemblamento di opportuni apparati di videosorveglianza occultati, senza alcun ruolo investigativo;
- che la normativa a tutela della riservatezza consente l'utilizzabilità dei dati raccolti nell'ambito del processo civile poiché ha valore integrativo e non abrogativo delle norme processuali dettate a perimetrazione delle regole di giudizio a riguardo dell'ammissibilità delle prove;
- che è generica ed infondata la domanda della lavoratrice di essere risarcita del pregiudizio del proprio diritto alla riservatezza.
3.
I primi due motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi diretti Contro ad inficiare la legittimità delle indagini disposte dall' tramite impianti di videosorveglianza avvalendosi di una società investigativa esterna.
Essi sono infondati.
3.1.
Giova premettere che secondo il consolidato orientamento della S.C. “… le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590
8 del 2011; Cass. n. 8373 del 2018); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. n.
9167 del 2003). Invero, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 (ex aliis, Cass. n. 6174 del 2019, Cass n. 8373 del 2018; Cass. nn. 10636 e 26682 del 2017; Cass. n. 9167 del 2023; Cass. nn. 27610 e 30079 del 2024)”
(così da ultimo Cass. n. 8710 del 02/04/2025). Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica «Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e 'controlli difensivi' in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro”; questi ultimi “controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore”, si situano, ancora oggi,
“all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4” (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32).
Per non avere ad oggetto una “attività –in senso tecnico– del lavoratore”, il controllo
“difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44).
Tuttavia, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte EDU, “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017). (…) Non può dubitarsi che incomba sul datore di
9 lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale “fondato sospetto” consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale ex art. 5 l. n.
604 del 1966 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo
“a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto. Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei
a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perché solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto “mirato” ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.
Proprio nella materia che qui occupa, poi, la giurisprudenza della Corte EDU (nel caso
e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca una Persona_2 giustificazione legittima del controllo “l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti”, mentre “non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza”. Al “ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa” si richiama anche Cass. n. 26682 del
2017 già citata. La perdurante ammissibilità di controlli datoriali di tipo difensivo sottratti all'operatività della disciplina dello Statuto dei lavoratori, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 4, è riconosciuta da questa Corte anche in sede penale. (…) Anche successivamente la Corte di Strasburgo si è mossa nella medesima prospettiva, non riscontrando la violazione dell'art. 8 della Convenzione nel caso c. Portogallo, Per_3
10 deciso con sentenza sezionale del 13 dicembre 2022, caso in cui un lavoratore era stato licenziato sulla base di dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo che il datore di lavoro gli aveva messo a disposizione per l'espletamento di compiti di rappresentante medico. Nella specie si è ritenuto che le autorità giurisdizionali nazionali avessero adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco, da una parte il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e, dall'altra, lo scopo legittimo perseguito dalla società di controllare le spese risultanti dall'uso dei veicoli affidati ai suoi dipendenti, giungendo alla conclusione che il Paese contraente non fosse venuto meno agli obblighi positivi sanciti dall'art. 8 della Convenzione. Ciò ha fatto sulla base degli elementi che la stessa Corte EDU, a partire dal caso c. Romania, nella sentenza della Grande Per_4
Camera del 5 settembre 2017, ha indicato ai giudici nazionali per valutare i contrapposti interessi, affinché sia garantito che “l'attuazione da parte del datore di lavoro di misure di sorveglianza che violano il diritto al rispetto della vita privata sia proporzionata e accompagnata da adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi” (§ 120)» (così Cass. n.
18168 del 26/06/2023).”.
In sintesi, i principi affermati dalla Corte di legittimità e condivisi da questo Collegio, che qui devono ritenersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., sono i seguenti:
- i controlli tramite agenzie investigative sono legittimi, sempreché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria (riservata dall'art. 3, legge n. 300/1970 al datore di lavoro), in presenza del sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione e devono comunque essere limitati agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione;
- i “controlli difensivi” in senso stretto, cioè, diretti ad accertare specificamente condotte illecite dei dipendenti, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non rientrano nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 4, legge n. 300/1970;
- quindi i controlli difensivi devono essere “mirati” ed “attuati ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”, perché solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;
- grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post.
3.2.
11 Nel valutare il caso di specie, il Collegio non vede ragione di discostarsi dai propri precedenti nelle controversie già decise che hanno riguardato colleghi della e che nascono da Pt_1 procedimenti disciplinari avviati nel medesimo periodo sulla scorta della medesima attività investigativa (sentenze nn. 2557, 2558, 2851/2025): precedenti che si richiamano anche ai sensi, nuovamente, dell'art. 118 disp.att. c.p.c.. Contro Nell'originaria memoria difensiva l' aveva specificamente dedotto che “il Responsabile dell'impianto (sino al 17 febbraio 2023), ing. a seguito di verifiche Persona_5 effettuate all'interno della sala cernite all'inizio del 2022 aveva riscontato l'anomala presenza di contenitori / buste / sacche non in uso presso l'impianto che contenevano materiali quali ferro, ottone, rame, comunque materiale di facile commercializzazione, pronti per essere asportati da ignoti. Aveva quindi il sospetto che alcuni addetti alla sala cernita Contro sottraessero illegittimamente ad materiale da destinare alla vendita a terzi” (vd. cap.
10, pag. 6 della memoria difensiva di primo grado).
Trattasi di circostanza non contestata dall'allora ricorrente che pertanto deve ritenersi provata. Invero, nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. n.
12636/2005). Contro È documentale ed incontroverso che, come accertato dal Tribunale, l' ha affidato alla società “… le attività di supporto specialistico in materia Controparte_3 di investigazione e protezione di beni societari” per complessive 90 giornate (vd. determinazione n. 13 del 27.1.2021) e tale agenzia investigativa ha svolto attività di videosorveglianza delle attività espletate dai lavoratori nei pressi dei nastri trasportatori dal
17.10.2021 al 17.2.2022. Le risultanze di tale attività di videosorveglianza, indubbiamente
12 Contro inutilizzabile ed illegittima (non avendo neppure dedotto la preesistenza di un “fondato sospetto”) esulano del tutto dalla contestazione disciplinare per cui è appello. Contro Rileva, invece, che con successiva determinazione n. 100 del 1.4.2022, l' “… in considerazione della complessità e della tipologia dell'attività di indagine ancora in corso …”
e facendo espresso riferimento alla notizia di illeciti e scorrettezze (e dunque evidentemente alle verifiche dell'Ing. di poco anteriori), ha deliberato l'ulteriore affidamento Persona_5 alla medesima agenzia investigativa di attività di videosorveglianza ampliate dapprima, nel periodo dal 1.6.2022 al 14.9.2022, ai locali ove sono ubicati gli armadietti dei lavoratori e poi, dal 18.1.2023 al 1.2.2023, anche all'area esterna prospiciente l'impianto.
Oggetto di contestazione disciplinare sono esclusivamente le condotte tenute dalla lavoratrice nel periodo dal 18.1.2023 al 1.2.2023, cioè le risultanze della videosorveglianza effettuata dalla società di vigilanza privata per verificare l'effettiva sussistenza delle condotte illecite dopo l'insorgenza del fondato sospetto emerso a seguito del rinvenimento nell'impianto di contenitori riempiti con materiale commerciabile agli inizi del 2022. Dunque, i filmati dai quali emerge la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento sono stati realizzati indubbiamente dopo l'insorgere del fondato sospetto di commissione di illeciti, sono limitati a sole due settimane e risultano rispettosi del diritto alla riservatezza nonché adottati con le modalità meno invasive possibili;
a nulla rilevando che la relazione sia stata unica per l'intero periodo e per una pluralità di lavoratori.
Le telecamere, poi, erano tutte orientate verso il nastro NT108 ove transita la tipologia di materiale commercialmente valutabile ed ove, come meglio si dirà, i lavoratori non potevano sostare come indicato nelle Informazioni Operative Gestione Impianto VDR Pomezia del
20.7.2022; e nel nastro NT115, per cui deve escludersi che il controllo fosse “massiccio ed invasivo” come opinato dall'appellante.
Nel bilanciamento di interessi, per i motivi già bene illustrati dal Tribunale di Roma nella sentenza gravata, prevale quello del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale.
Invero, il sospetto ha riguardato, come detto, proprio l'operato dei dipendenti addetti all'area cernita in cui sono state messe in funzione le telecamere, tra cui la , ed era Pt_1 pienamente giustificato dal rinvenimento, agli inizi del 2022, di contenitori con metalli ed altro materiale commerciabile pronti per essere trafugati. Le riprese visive operate non sono altro che la conseguenza della legittima reazione ad un pregresso comportamento dei lavoratori stessi, divenuti destinatari delle predette riprese. L'installazione di telecamere è stata infatti funzionale ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, in base a
13 concreti indizi, ai singoli dipendenti, senza che possa rilevare che tale indagine ha riguardato lo svolgimento della prestazione lavorativa, visto che la condotta illecita si è perpetrata proprio nel corso di esecuzione della stessa. Contro Deve infine concordarsi con l' in merito alla conferenza del richiamo alla decisione del
Garante del 22.2.2018 che, richiamando il provvedimento del 2010, ha affermato che “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”: con la conseguenza di doversi escludere, anche per questa via, qualsivoglia ragione di illegittimità delle videoriprese (con conseguente rigetto della connessa domanda risarcitoria per lesione della privacy).
In merito agli appunti formali mossi alla relazione investigativa, si tratta di profili fattuali non sollevati nel corso del giudizio di primo grado, tant'è che l'appellante ammette candidamente di averli ritratti da alcune sentenze favorevoli riguardanti suoi colleghi evidentemente rappresentati da altri difensori. A parte il rilievo che dette sentenze sono tutte sub iudice presso questa Corte e che per alcune di esse sono appunto intervenute pronunce di radicale riforma (le citate sentenze nn. 2557, 2558, 2851/2025), trattasi appunto di rilievi in fatto che andavano mossi al più tardi nella prima difesa utile dopo il deposito in giudizio Contro della relazione investigativa e in generale della documentazione allegata dall' alla memoria di costituzione di primo grado.
Ad abundantiam, i rilievi sono anche infondati, poiché il consulente analista forense Per_1
non risulta avere svolto concreta attività investigativa bensì avere offerto un supporto
[...] tecnico preliminare ad essa;
come invece risultano avere fatto i signori e Pt_4 Pt_3 titolari delle licenze prefettizie e controparti nelle delibere di affidamento dell'incarico. Ed infatti nella controversia in trattazione presso questa Corte (RG n. 2819/2024) ed afferente al licenziamento per fatti analogamente accertati nello stesso periodo a carico di un collega della , , escusso come teste all'udienza del 22.10.2025, ha dichiarato Pt_1 Persona_1 di avere soltanto assemblato le apparecchiature, di averle collaudate, di avere estratto i dati e di avere riversato i medesimi su un supporto esterno, senza esaminarne il contenuto e senza partecipare ad alcuna fase dell'attività propriamente investigativa, inclusa la redazione della relazione.
4.
14 Con un terzo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza quanto alla valutazione degli elementi di prova che sarebbero, in fatto, inconsistenti: la sentenza fa rinvio al contenuto della relazione investigativa che però è priva di indicazioni specifiche sui tempi,
i luoghi e i soggetti interessati, al doc. 8 che non è sottoscritto, ai video e alle foto già contestati in primo grado quanto a definizione immagini, staticità, assenza di continuità e che non supportano i sei episodi analiticamente descritti dal Tribunale, non potendosi stabilire, in particolare, che i lavoratori non stessero eseguendo la prassi di disostruire il nastro NT108 e di che natura fosse il materiale asportato. Contro Replica l' che la documentazione offerta e in particolare la relazione investigativa, i video e le fotografie tratte dai video avvalorano la valutazione di sussistenza dei fatti contestati, tutti dettagliati nei giorni e negli orari: si vede distintamente la sottrarre Pt_1 oggetti commerciabili dal nastro NT108 e porli in buste poste sotto il nastro, anche in concorso con i colleghi ovvero con la loro complicità, nonché restare inoperosa per parte del turno, ovvero iniziandolo dopo o interrompendolo prima del previsto.
Ed ancora, che sono tardive e inammissibili le dichiarazioni di terze persone che la lavoratrice ha irritualmente prodotto nel corso del giudizio di prime cure, tutte di data anteriore al deposito del ricorso.
5.
Il motivo è infondato.
Va ricordato con Cass. n. 14192/2018 “in materia di licenziamento disciplinare, la
"insussistenza del fatto" di cui all'art. 18 St.Lav. novellato si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva”.
Anche a voler limitare, allora, la legittimità delle risultanze ispettive e l'utilizzabilità delle videoriprese ai soli fatti illeciti con esclusione delle circostanze relative all'adempimento della prestazione, osserva la Corte che dal supporto digitale contenente i filmati il cui deposito è stato autorizzato dal Tribunale con provvedimento del 21.2.2024, emerge che, ad esempio:
- in data 24.01.2023, durante il turno di mattina, l'odierna ricorrente, mentre era addetta alla cernita sul nastro NT 115, per rimuovere materiale non conforme, in realtà non svolgeva tale compito, ma già dall'inizio del turno sostava, insieme ad altri colleghi,
15 vicino al nastro NT 108 dal quale raccoglieva materiale facilmente commerciabile, quali cavi elettrici e similari, oltre punti fedeltà, che riponeva in una sacca poi asportata dalla sala.
- in data 25.1.2022 durante il turno di mattina, la ricorrente unitamente ad altri colleghi sottraeva materiale di interesse commerciale e personale sui nastri NT 108 e NT115;
- in data 27.1.2023 durante il turno di mattina ed in presenza di altri colleghi trasportava all'esterno della sala cernita il materiale commerciabile raccolto sui nastri;
- in data 31.1.2023 nel turno di pomeriggio, insieme ad altri colleghi, la sig.ra Pt_1 selezionava altro materiale di valore commerciale, che poi raccoglieva e portava nello spogliatoio femminile
Queste stesse condotte sono state tenute dalla ricorrente nel periodo oggetto di contestazione in via reiterata come evincibile dai filmati di video sorveglianza prodotti in atti.
Del resto, si tratta del medesimo materiale probatorio vagliato in sede penale dal Tribunale di
Velletri che ha condannato l'appellante per furto aggravato (dall'esposizione del bene alla pubblica fede) e che ha ritenuto che i filmati, la documentazione sul licenziamento, il verbale di SIT di “consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la Persona_5 responsabilità degli odierni imputati in ordine ai reati ex art. 624 e 625 n. 7 c.p., così riqualificata l'originaria contestazione.”.
Dalla lettura della sentenza di condanna in sede penale, ancorché non definitiva, emerge la Contro fondatezza materiale degli addebiti mossi dall' quantomeno con riferimento agli episodi documentati nei filmati in atti, e pertanto il giudizio di rottura del nesso fiduciario di cui all'art. 2119 c.c...
Il Tribunale di Velletri ha così riassunto gli illeciti della ritraibili dalla visione dei Pt_1 filmati, come riscontrato ulteriormente da questo Collegio:
16 In sede penale, inoltre, viene confutata l'affermazione (ribadita nel gravame) che la Pt_1 operasse sul nastro NT108 per disostruirlo, poiché lo ha dichiarato agli Persona_5 investigatori di avere predisposto istruzioni operative per ribadire il divieto assoluto di avvicinarsi al nastro in questione, in cui non doveva effettuarsi alcuna cernita, e lo aveva vietato proprio perché si era insospettito. Ed in effetti la società appellante, con istruzioni operative che sono in atti, impartite in data 20.7.2022 e sottoscritte dai lavoratori per presa visione (ivi compresa l'appellante) aveva fatto espresso divieto di effettuare la raccolta sul nastro NT 108.
Viene altresì desunto dagli stessi filmati che la non agiva isolatamente né Pt_1 sporadicamente, trattandosi di una attività in concorso ben organizzata e sistematica in cui, a
17 valle dell'illecito prelievo, alcuni operatori si dedicavano alla riorganizzazione di quanto contenuto nelle sacche all'interno dell'armadio in controllo che era tenuto chiuso a chiave per semplificarne il trasporto verso la macchina di uno degli operatori che avevano collaborato.
I filmati e i fermo immagine, già acquisiti agli atti, alla visione, sono in sintesi pienamente idonei a supportare la contestazione disciplinare, in essi identificandosi univocamente la appellante e con dovizia di dettagli di data, orario e luogo;
con ciò dovendosi ritenere superata ed assorbita, in particolare, qualsivoglia censura alla completezza della relazione investigativa. Contro Deve infine concordarsi con in merito alla tardività delle dichiarazioni di terzi irritualmente depositate nel corso del giudizio di primo grado, peraltro non richiamate nel gravame.
È pur vero che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.c., comma terzo, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione (cfr. Cass. n. 10684/2017); ma d'altra parte il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione non può applicarsi, in via analogica od estensiva, all'eserciizo da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato se, come nel caso che occorre, i fatti commessi siano di una tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità anche provvisoria del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice del licenziamento può e deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione quale adeguato fondamento della sanzione disciplinare espulsiva (cfr. Cass. n. 13955/2014). E tanto può fare ponendo a base del suo convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria anche se raccolto in un diverso giudizio e tenere conto, dunque, delle risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti del lavoratore incolpato, che il lavoratore potrà sempre contestare in giudizio (cfr. Cass. n. 5317/2017), incluse le risultanze delle indagini svolte in tale sede quali
“prove atipiche” (cfr. Cass. ord. n. 2947/2023).
6.
Con un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 7 della l.n. 300/1970 dovendosi ribadire che la rilevante durata delle investigazioni ha leso il diritto di difesa dell'appellante, da
18 valutarsi in subordine quantomeno ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 18 della l.n. 300/1970.
L'AMA al riguardo ricorda che nell'audizione orale del 8.6.2023 la era assistita da Pt_1 un rappresentante sindacale e che entrambi hanno potuto visionare i fotogrammi incriminanti;
e che l'azienda, prima di avviare la procedura disciplinare, ha dovuto condurre una lunga e accurata istruttoria per un gran numero di dipendenti.
Il motivo è infondato.
Come statuito anche nelle precedenti sentenze di questa Corte per i fatti analoghi commessi dai colleghi dell'appellante e contestati con la medesima tempistica, nel procedimento disciplinare risulta pienamente rispettato il diritto di difesa dell'incolpata che ha potuto fornire le proprie giustificazioni in relazione agli specifici ed articolati addebiti mossile mediante l'assistenza del proprio sindacalista e dopo aver preso visione di alcuni fotogrammi dei filmati. Inoltre, i fatti contestati sono relativi al periodo dal 18 gennaio al 1° febbraio Contro 2023 e la relazione investigativa risulta consegnata ad il 24.2.2023, talché non può dubitarsi della tempestività della contestazione disciplinare, ricevuta dalla in data Pt_1
16.5.2023, anche in considerazione della complessità degli accertamenti in relazione al numero dei lavoratori coinvolti.
Invero, è noto che “in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici”: così Cass. n.
14726/2024.
Infine, per quanto occorrer possa (non essendo ribadite nel grado le censure afferenti la sproporzione della sanzione irrogata) il comportamento posto in essere dall'appellante, oltre a configurare un'ipotesi di reato, costituisce una grave violazione dei doveri gravanti sul lavoratore tale da determinare il venir meno il vincolo fiduciario. Invero, per consolidata giurisprudenza la sottrazione di beni aziendali, a prescindere dal valore degli stessi, costituisce una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento del lavoratore in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi (vd. fra le tante Cass. n. 5633 del
17/04/2001).
19 7.
Conclusivamente, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 3.2.2025 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 8761/2024 del Parte_1
7.10.2024 nei confronti di così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali e oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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