Sentenza breve 10 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09841/2025REG.PROV.COLL.
N. 00132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2024, proposto dalla sig.ra
NA MA, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Lauretano e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano (SA), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1078/2023 del 10 maggio 2023, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 725/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IE De AR e udito per la parte appellante l’avv. Carla Lauretano;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la sig.ra NA MA ha presentato appello avverso la sentenza semplificata del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1078/2023 del 10 maggio 2023, chiedendone la riforma;
- che la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso della sig.ra MA contro il provvedimento del Comune di Positano (SA) del 16 gennaio 2023, recante l’accertamento dell’inottemperanza della predetta ricorrente alle ordinanze di demolizione nn. 13 del 4 marzo 2016 (prot. n. 2922) e 22 del 19 giugno 2017 (prot. n. 7178), e la conseguente irrogazione alla stessa, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00; e contro gli atti presupposti e connessi, ivi compreso il verbale di accertamento di inottemperanza della Polizia Municipale del 7 agosto 2019;
- che la ricorrente ha lamentato come i tecnici comunali, recatisi in Positano, alla via Boscariello n. 27, presso l’immobile dov’è stata riscontrata l’esistenza di opere abusive e non avendo trovato in loco nessuno, ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza alla sanzione demolitoria si sarebbero limitati a svolgere una verifica del predetto immobile solo attraverso la visione degli esterni. In aggiunta, ha dedotto la carenza di istruttoria che avrebbe viziato l’operato del Comune e ciò si desumerebbe anche dall’oggetto del provvedimento impugnato, in cui vi sarebbe il riferimento a un’altra ordinanza di demolizione (la n. 31 del 4 agosto 2016), del tutto sconosciuta alla stessa ricorrente;
- che, però, il T.A.R. ha disatteso il ricorso, evidenziando come le opere descritte nelle ordinanze di demolizione del 2016 e del 2017 (ampliamento volumetrico, tettoia in lamiera, due locali sotto la tettoia e un terrazzo) siano verosimilmente ben visibili anche dall’esterno, con il corollario che anche il mero sopralluogo dall’esterno dell’immobile è ex se sufficiente ad accertare l’inottemperanza della parte privata all’ordine ripristinatorio;
Considerato inoltre:
- che con l’appello la sig.ra MA contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) error in iudicando , omessa motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione al primo motivo di ricorso (con cui erano stati dedotti i vizi di: violazione di legge per violazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, arbitrarietà e perplessità);
2) error in iudicando , omessa motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione al primo motivo di ricorso (con cui erano stati dedotti i vizi di: violazione di legge per violazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, arbitrarietà e perplessità), sotto altro profilo;
- che, in estrema sintesi, con il primo motivo l’appella lamenta che la sentenza gravata sarebbe affetta da difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata disamina della censura, dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo, di carenza di istruttoria a carico del provvedimento impugnato. Ciò, in ragione del fatto che l’accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 13 del 4 marzo 2016 e n. 22 del 19 giugno 2017 sarebbe stato effettuato in assenza di contraddittorio e di una puntuale verifica in merito alle opere contestate. La mera visione degli esterni, operata dalla Polizia Locale per di più in assenza della parte privata, non potrebbe bastare al suddetto accertamento ed alla conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori e acquisitivi della proprietà;
- che con il secondo motivo l’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe del tutto omesso di motivare sull’altra doglianza formulata nel ricorso introduttivo, con cui si era eccepito come il provvedimento impugnato recasse un’imprecisa descrizione dell’oggetto, facendo esso riferimento a un’ordinanza di demolizione n. 31 del 4 agosto 2016, sconosciuta alla ricorrente;
- che il Comune di Positano, pur evocato, non si è costituito in giudizio;
- che all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore comparso della parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto di dover preliminarmente evidenziare che nell’odierna udienza pubblica risulta chiamato in decisione anche un altro ricorso (R.G. n. 706/2024) in cui si contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 22/2017 e che però tale ricorso non si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto alla presente causa, poiché il provvedimento oggetto di quest’ultima attiene all’inottemperanza non solo dell’ordinanza n. 22 cit., ma anche della precedente ordinanza n. 13/2016;
Ritenuto che nel merito l’appello sia manifestamente infondato;
Considerato, infatti:
- relativamente al primo motivo, che non sussiste l’omissione di pronuncia lamentata dall’appellante, poiché la sentenza appellata, sia pure nella sinteticità del suo apparato motivazionale, ha dato conto dell’infondatezza della censura volta a lamentare l’insufficienza dell’attività istruttoria effettuata dal Comune ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza della parte privata agli ordini di demolizione del 2016 e del 2017;
- che, al riguardo, è agevole osservare come l’argomentazione difensiva utilizzata dell’appellante provi troppo, poiché se fosse impossibile procedere all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione in assenza del privato, a costui basterebbe non farsi mai trovare in loco per paralizzare l’attività sanzionatorio-repressiva degli abusi edilizi da parte del Comune;
- che, inoltre, in base alla stessa descrizione degli abusi contenuta nell’appello (recante l’indicazione puntuale delle opere descritte nelle ordinanze di demolizione n. 13 del 2016 e n. 22 del 2017) si evince che, effettivamente, almeno alcuni degli abusi contestati riguardano l’esterno dell’immobile: ma a tal proposito soccorrono le foto allegate al verbale degli agenti accertatori del 7 agosto 2019, le quali confermano la persistenza dei suddetti abusi esterni, non rimossi dalla parte privata;
- preliminarmente, in ordine al secondo motivo, che, secondo la giurisprudenza, “ la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio ”, sicché, “ in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello ”, ove venga ravvisato l’errore del primo giudice, “ la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado ” (C.d.S., A.P., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11);
- che, pertanto, nel caso di specie l’eventuale mancata pronuncia del T.A.R. sulla censura relativa all’indicazione, nell’oggetto del provvedimento gravato, di un’ordinanza di demolizione sconosciuta alla ricorrente e da costei mai ricevuta, non determina alcun rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ma la devoluzione della questione alla cognizione del giudice di appello, affinché ne valuti la fondatezza;
- che nel merito la censura è palesemente infondata, essendo di palmare evidenza che quanto indicato nell’oggetto del provvedimento impugnato (che menziona l’ingiunzione n. 31 del 4 agosto 2016) è un errore materiale con valenza di mero refuso;
- che sul punto va richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’errore materiale, di per sé privo di efficacia invalidante, costituisce il frutto di una svista tale da determinare “ una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto ” (cfr. C.d.S., Sez. VI, 25 maggio 2022, n. 4193; Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5818);
- che nel caso di specie l’essere la citazione contenuta nell’oggetto del provvedimento impugnato un mero errore materiale, frutto di una svista, è comprovato dal fatto che il provvedimento, nel suo testo, elenca esattamente le ordinanze di demolizione rimaste inadempiute (n. 13 del 2016 e n. 22 del 2017): del resto, l’appellante dimostra di ben sapere di quali ordinanze si tratti e di conoscerne il contenuto, cosicché nessuna confusione è possibile al riguardo;
Ritenuto in conclusione, per quanto esposto, di dover respingere l’appello;
Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, atteso che il Comune di Positano, pur evocato, non si è costituito nel giudizio stesso;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De AR, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE De AR | FA ER |
IL SEGRETARIO