Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Nota prot. -OMISSIS- del 15-12-2023 “Rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/03 inoltrata con nota prot. -OMISSIS- del 10.12.2004 dalla Ditta: -OMISSIS- (prat. n. 1319)”, notificata in data 18/12/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di condono edilizio de qua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RE MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è impugnata la nota prot. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023 (doc. 4) con cui il Comune di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di condono edilizio ex L. n. 326/2003 avente ad oggetto un fabbricato di proprietà del ricorrente edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Il diniego si fonda sul parere d’incompatibilità paesaggistica reso dalla competente Soprintendenza con nota n. 00016476 del 12 settembre 2023 (doc. 1) a mezzo della quale era ingiunto anche il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Detto parere è stato impugnato con ricorso RG 2296/2023, definito da questo Tribunale con sentenza n. 340 del 30 gennaio 2025 che ne ha disposto il rigetto, salvo per quanto attiene all’ordine di riduzione in pristino (per ravvisato vizio d’incompetenza dell’Ente tutorio): con conseguente annullamento dell’atto in parte qua .
4. Il gravame è affidato ai seguenti motivi (come rinumerati dal collegio per migliore chiarezza espositiva):
A) Illegittimità in via derivata ; in quanto il provvedimento avversato patirebbe di riflesso i vizi del presupposto parere negativo della Soprintendenza [la cui impugnativa non era stata ancora decisa all’epoca d’introduzione del giudizio].
B.1) Violazione e/o Errata Applicazione dell'art. 7 e 10 bis L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento in relazione all'art. 21- octies l. 241/1990. eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90. Violazione dell'art. 3 e 97 cost. Difetto di motivazione ; stante l’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda.
B.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90. Violazione dell'art. 3 e 97 cost. Difetto di motivazione ; atteso che il provvedimento sarebbe sguarnito d’impianto motivazionale, appiattendosi acriticamente sul presupposto parere negativo della Soprintendenza.
B.3) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e disparità di trattamento ; avendo il Comune assentito in passato -secondo allegazione ricorsuale- alla sanatoria di abusi della medesima tipologia (n. 1) riferibile all’opera realizzata dal ricorrente.
B.4) Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere e travisamento dei fatti ; dal momento che l’inerzia protratta dall’Amministrazione per venti anni dalla data di presentazione della richiesta di condono avrebbe ingenerato una posizione di legittimo affidamento.
5. Non si è costituito il Comune di -OMISSIS-, benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso ad indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
6. Con nota del 21 novembre 2025 il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione orale.
7. All’udienza del 4 dicembre 2025, dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., di profili d’inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 40 cod. proc. amm. e del divieto di bis in idem, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.
9. Sotto il primo profilo, come da rituale avviso in udienza -non precluso dalla mera assenza del difensore di parte ricorrente in udienza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10348)-, deve rilevarsi l’inammissibilità del primo mezzo di gravame mercè il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di condono per asseriti vizi derivati dal presupposto parere della Soprintendenza n. 00016476 del 12 settembre 2023, precedentemente impugnato con ricorso RG 2296/2023.
9.1. Nella specie, il ricorrente non riproduce in modo espresso nel presente gravame le censure dedotte in quella sede, ma si limita ad affermare sul punto che “ i motivi di impugnazione addotti avverso il diniego emesso dalla Soprintendenza con separato autonomo ricorso innanzi a questo Ill.mo T.A.R. dovranno ritenersi integralmente richiamati e trascritti, nonché proposti anche nei confronti del provvedimento di rigetto del Comune di -OMISSIS-, conclusivo dell’iter amministrativo di condono ” (pag. 3 del ricorso).
9.2. Sennonché l’atto processuale richiamato non risulta essere stato notificato alla controparte, bensì soltanto depositato nel compendio istruttorio del presente giudizio.
9.3. Proprio in ciò si concreta la rilevata violazione dell’art. 40 comma 1 lett. d) e comma 2 cod. proc. amm. dal momento che contravviene al principio di specificità dei motivi del ricorso la tecnica d’integrare le ragioni di critica al provvedimento impugnato mediante rinvio a censure dedotte in scritti non notificati ovvero non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo o, comunque, per relationem a uno scritto esterno al ricorso introduttivo (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. III, 12 luglio 2021, n. 8232; TAR Sicilia - Palermo, sez. III, 8 luglio 2020, n. 1357 e Id. 11 maggio 2020, n. 936).
10. Come pure rilevato nel medesimo avviso ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., lo scrutinio nel merito del motivo è, peraltro, in ogni caso inibito dal divieto di bis in idem .
10.1. Come evidenziato nelle superiori premesse, questo TAR con sentenza n. 340 del 30 gennaio 2025 ha accolto il ricorso avverso l’atto soprintendentizio solo limitatamente all’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi (per vizio d’incompetenza), riconoscendo per il resto la legittimità delle valutazione dell’Ente tutorio circa l’incompatibilità paesaggistica dell’opera, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 252/2022 (e dell’ulteriore giurisprudenza richiamata) in base alla quale nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici): fattispecie non ricorrente nel caso in oggetto stante la riconducibilità dell’opera -per ammissione dello stesso deducente- alla tipologia 1.
10.2. Ciò posto, per giurisprudenza patrocinata anche da questo Tribunale:
“ Il principio del "ne bis in idem", ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 20/03/2024, n. 2721, richiamata da T.A.R. Sicilia (-OMISSIS-), Sez. V, 23/04/2025, n. 1321).
Tale preclusione, opera, non solo in caso di identità, nei due giudizi, delle parti in causa, e degli elementi identificativi dell'azione proposta - e, quindi, quando sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti - ma anche quando sia chiesto, sulla base di identici motivi di impugnazione, l’annullamento di provvedimenti diversi, legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, in quanto inerenti ad un medesimo rapporto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 08/11/2022, n. 9790) ” (TAR Sicilia - Catania, sez. V, 29 ottobre 2025, n. 3073).
10.3. Tale è anche la situazione in cui si versa in specie dal momento che l’avversato diniego di condono si configura come atto rigorosamente vincolato alle valutazioni della Soprintendenza sull’incompatibilità paesaggistica del fabbricato e conclusivo del medesimo procedimento di sanatoria.
10.4. Di conseguenza la delibazione nel presente giudizio delle censure dedotte nel primo motivo, sotto l’insegna dell’illegittimità derivata, colliderebbe certamente con il principio in esame stante l’approfondito vaglio delle medesime censure con esito reiettivo svolto dalla citata sentenza di questo Tribunale n. 340/2025.
10.5. Peraltro, benché non consti che la pronuncia sia stata impugnata in appello, nondimeno il divieto in parola trova applicazione anche in assenza di giudicato formale giacché, per esigenze di certezza del diritto, “ indipendentemente dalla formazione del giudicato formale, al giudice è inibito di pronunziarsi una seconda volta su questioni già definite con sentenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 28 febbraio 2018, n. 1257; Id., IV, 28 febbraio 2018, n. 12309) ” (Cons. Stato, sez. V, 17.9.2018, n. 5422; cfr. anche TAR Piemonte, sez. II, 18 settembre 2024, n. 951).
11. Passando alle questioni scrutinabili nel merito, destituite di ogni fondamento sono anzitutto le doglianze -compendiate nei motivi rinumerati B.1 e B.2- di vulnerazione delle garanzie procedimentali e di difetto di motivazione (suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di ordine logico-argomentativo).
12. Non pertinente al caso concreto si palesa, in primo luogo, il richiamo nel ricorso all’art. 7 Legge n. 241/1990 posto che il procedimento per cui è causa trae impulso su istanza di parte (nel caso di specie l’istanza assunta al prot. 45637 del 10.12.2004) e non su iniziativa d’ufficio dell’Amministrazione.
13. Perimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 10 bis della stessa Legge sul procedimento amministrativo.
13.1. Se è vero, infatti, che come affermato nel ricorso, per la sua portata generale l’istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, nondimeno nella vicenda in esame il diniego di condono frapposto dal Comune di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023 (doc. 4) assurge ad atto radicalmente vincolato dal parere negativo n. -OMISSIS- espresso il 12 settembre 2023 dalla Soprintendenza di -OMISSIS- (doc. 1).
13.2. È stato chiarito in proposito che: “ Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. "terzo condono"), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 3550/2025, n. 6393/2025 e n. 5305/2025; si veda anche C.G.A.R.S., parere definitivo 219/2025).
13.3. Nel caso di specie difettano gli indicati presupposti, come accertato nella ridetta sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-.
13.4. I profili sopra indicati sono sufficienti a sorreggere il diniego di condono a prescindere da ogni ulteriore valutazione dell’Ente comunale.
13.5. Con maggiore impegno esplicativo: le valutazioni, che l’ordinamento riserva all’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, devono considerarsi esaurite con l’adozione del parere negativo, senza che in capo al Comune, tenuto a definire il procedimento di sanatoria, residui alcun ulteriore potere valutativo.
13.6. La natura vincolata del diniego di condono per difetto dei presupposti di legge esclude la dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 conformemente al condiviso indirizzo, ancora di recente ribadito dal Giudice d’Appello, in base al quale il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati (così C.G.A.R.S., sez. giurisd., 5 luglio 2024 n. 469; si veda anche TAR Lazio - Roma, sez. II, 6 febbraio 2020, n. 1605: “ l'omissione del preavviso di rigetto non appare poter influire sulla legittimità del provvedimento, per il carattere vincolato del diniego di condono a seguito del parere negativo espresso dell'Autorità deputata alla tutela del vincolo. Al riguardo la giurisprudenza costante (pur in rapporto ad analoghi pareri da richiedere alla Soprintendenza) afferma, infatti, che "è irrilevante il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di condono, in presenza di un parere della Soprintendenza negativo, espresso alla luce di un vincolo di inedificabilità e del disposto dell'art. 33, l. n. 47 del 1985 ed avente contenuto vincolato" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli , Sez. VI , 3.06.2009 , n. 3046) ”).
13.7. Si soggiunga, peraltro, che affinché la violazione dell’art. 10 bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve altresì indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 3 novembre 2025 n. 846). A tale onere si è viceversa sottratta parte ricorrente che, sul punto, si è limitata a dolersi della “ impossibilità di agire in contraddittorio con la Pubblica amministrazione ” (pag. 4 del ricorso). Talché, anche a voler accedere alla prospettazione di parte, il mezzo sarebbe comunque infondato.
14. Oltre alla dequotazione del vizio attinente alla violazione delle garanzie procedimentali, il carattere vincolato del provvedimento impugnato comporta anche l’infondatezza della censurata carenza di motivazione, risultando l’impianto motivazionale dell’atto congruamente integrato dal rinvio al medesimo parere paesaggistico negativo, ancora una volta in linea con la consolidata interpretazione giurisprudenziale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 55).
15. In merito alla lamentata discriminazione rispetto al diverso esito di procedimenti di sanatoria decisi dal Comune di -OMISSIS- su abusi edilizi della medesima tipologia di quello imputabile al ricorrente, in disparte il rilievo che l’allegazione è sguarnita di qualsivoglia principio dimostrativo, è sufficiente osservare che il vizio di disparità di trattamento non è predicabile quando si assuma come parametro di riferimento un atto adottato “ contra legem ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18.11.2003, n. 7314); e tali dovrebbero qualificarsi eventuali condoni edilizi assentiti dal Comune per opere comportanti aumento di volume e superficie in aree soggette a vincolo.
16. Infine non è fondatamente prospettabile alcuna esigenza di tutela del legittimo affidamento atteso che, a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati: “ Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima ” (C.G.A.R.S. sez. giurisd., 5 novembre 2025 n. 864 e giurisprudenza ivi richiamata).
17. In definitiva il ricorso deve in parte dichiararsi inammissibile e per il resto è respinto, siccome infondato.
18. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di giudizio in ragione della mancata costituzione del Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
RE MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MA | IU IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.