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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CHE ITRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14521/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:20 sono presenti l'avv. LANCIONE VANESSA per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Lancione insiste sulla liquidazione dei compensi a carico dello
Stato.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14521 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. LANCIONE VANESSA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 16.1.2023 presentava domanda di NASpI, accolta per un periodo di 235 giorni ed erogata dal 17.01.2023 al 13.08.2023:
2 -che in data 17.11.2023, l' gli notificava il provvedimento di indebito CP_1
n. 18244368 con il quale gli comunicava che “era stata corrisposta un'indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei requisiti di legge” e che era maturato un indebito a tale titolo pari ad €
5.474,80 per il periodo sopra indicato;
-di aver presentato ricorso amministrativo, respinto dall' perché la CP_1
naspi è stata richiesta a seguito del termine di un tirocinio, tipo di rapporto di lavoro per il quale non è previsto l'accesso all'indennità NASpI richiesta,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare l'insussistenza e l'illegittimità dell'indebito n.18244368 CP_1
pari ad € 5.474/80, per il periodo dal 17.01.2023 al 13.08.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Per l'effetto, dichiarare la nullità della
DELIBERA di Reiezione n. 2412503 del 12/03/2024 quale provvedimento risposta al Ricorso Amministrativo, formulata nei confronti del ricorrente, con contestuale rigetto dello stesso;
3. Per l'effetto, annullare l'indebito in oggetto dell'importo di € 5.474/80 in quanto irripetibile dall' 4. Nella CP_1
denegata ipotesi di non accoglimento dei punti 1-2-3, disporre
l'abbattimento parziale dell'indebito in oggetto (attesa la buona fede del percipiente e l'errore esclusivo dell'Ente) con conseguenziale rateizzazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
La NASpI è una prestazione di sostegno al reddito prevista a favore di coloro che siano privi di impiego, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime
3 cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Presupposti indefettibili per la sua concessione sono così la preesistenza di un rapporto di lavoro con accredito di contributi previdenziali e la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nell caso di specie quindi il presupposto principale, ossia la preesistenza del rapporto di lavoro manca, rendendo la prestazione goduta dal ricorrente sine titulo.
Va osservato che in sé la NASpI ha natura previdenziale, derivando il suo titolo da un precedente rapporto di provvista contributiva, e non assistenziale, non trovando il suo titolo esclusivamente nella legge Istitutiva,
Ciò, all'evidenza, comporta l'inapplicabilità ad essa sia della legislazione attinente alle prestazioni assistenziali che delle regole giurisprudenziali ad esse correlate, invocate dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie, come del resto rilevato correttamente dall' CP_2
resistente, non si è però in presenza di una prestazione previdenziale, non essendo stato il percipiente un lavoratore avente diritto alla stessa, avendo goduto della NASpI in seguito ad un periodo di tirocinio, ma in un pagamento oggettivamente indebito ex art. 2033 C.c. e, come tale, sempre ripetibile nei soli limiti della prescrizione ordinaria.
In ultimo, va osservato che a tale caso, non può neanche legittimamente essere applicato il temperamento suggerito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 8/2023 (in applicazione interpretativa del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) a salvaguardia delle sproporzioni nella ripetizione dell'indebito, rimanendo quindi nella sola volontà del creditore la possibile rateizzazione del pagamento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della situazione reddituale del ricorrente.
Non avendo la parte ricorrente depositato delibera di ammissione al
4 gratuito patrocinio e istanza di liquidazione delle spese, non appare possibile allo stato disporre la liquidazione dei compensi a carico dello
Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14521/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:20 sono presenti l'avv. LANCIONE VANESSA per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Lancione insiste sulla liquidazione dei compensi a carico dello
Stato.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14521 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. LANCIONE VANESSA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 16.1.2023 presentava domanda di NASpI, accolta per un periodo di 235 giorni ed erogata dal 17.01.2023 al 13.08.2023:
2 -che in data 17.11.2023, l' gli notificava il provvedimento di indebito CP_1
n. 18244368 con il quale gli comunicava che “era stata corrisposta un'indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei requisiti di legge” e che era maturato un indebito a tale titolo pari ad €
5.474,80 per il periodo sopra indicato;
-di aver presentato ricorso amministrativo, respinto dall' perché la CP_1
naspi è stata richiesta a seguito del termine di un tirocinio, tipo di rapporto di lavoro per il quale non è previsto l'accesso all'indennità NASpI richiesta,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare l'insussistenza e l'illegittimità dell'indebito n.18244368 CP_1
pari ad € 5.474/80, per il periodo dal 17.01.2023 al 13.08.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Per l'effetto, dichiarare la nullità della
DELIBERA di Reiezione n. 2412503 del 12/03/2024 quale provvedimento risposta al Ricorso Amministrativo, formulata nei confronti del ricorrente, con contestuale rigetto dello stesso;
3. Per l'effetto, annullare l'indebito in oggetto dell'importo di € 5.474/80 in quanto irripetibile dall' 4. Nella CP_1
denegata ipotesi di non accoglimento dei punti 1-2-3, disporre
l'abbattimento parziale dell'indebito in oggetto (attesa la buona fede del percipiente e l'errore esclusivo dell'Ente) con conseguenziale rateizzazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
La NASpI è una prestazione di sostegno al reddito prevista a favore di coloro che siano privi di impiego, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime
3 cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Presupposti indefettibili per la sua concessione sono così la preesistenza di un rapporto di lavoro con accredito di contributi previdenziali e la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nell caso di specie quindi il presupposto principale, ossia la preesistenza del rapporto di lavoro manca, rendendo la prestazione goduta dal ricorrente sine titulo.
Va osservato che in sé la NASpI ha natura previdenziale, derivando il suo titolo da un precedente rapporto di provvista contributiva, e non assistenziale, non trovando il suo titolo esclusivamente nella legge Istitutiva,
Ciò, all'evidenza, comporta l'inapplicabilità ad essa sia della legislazione attinente alle prestazioni assistenziali che delle regole giurisprudenziali ad esse correlate, invocate dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie, come del resto rilevato correttamente dall' CP_2
resistente, non si è però in presenza di una prestazione previdenziale, non essendo stato il percipiente un lavoratore avente diritto alla stessa, avendo goduto della NASpI in seguito ad un periodo di tirocinio, ma in un pagamento oggettivamente indebito ex art. 2033 C.c. e, come tale, sempre ripetibile nei soli limiti della prescrizione ordinaria.
In ultimo, va osservato che a tale caso, non può neanche legittimamente essere applicato il temperamento suggerito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 8/2023 (in applicazione interpretativa del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) a salvaguardia delle sproporzioni nella ripetizione dell'indebito, rimanendo quindi nella sola volontà del creditore la possibile rateizzazione del pagamento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della situazione reddituale del ricorrente.
Non avendo la parte ricorrente depositato delibera di ammissione al
4 gratuito patrocinio e istanza di liquidazione delle spese, non appare possibile allo stato disporre la liquidazione dei compensi a carico dello
Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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