(Violazione di blocco).
Costituisce violazione di blocco ogni atto compiuto contro l'esercizio del diritto di blocco, il tentativo di forzare la linea di blocco, nonche' l'incrociare o il dar fondo, senza che ricorrano motivi di forza maggiore, nella zona d'azione delle forze navali bloccanti. La nave non e' colpevole di violazione di blocco, so non ha avuto conoscenza dell'esistenza di esso.
Si presume, salva prova contraria, che la nave abbia avuto conoscenza dell'esistenza del blocco, quando abbia lasciato il porto neutrale dopo la notificazione del blocco, fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto nazionale o nemico dopo la comunicazione della dichiarazione di blocco. Tale conoscenza si presume altresi', se la nave e' munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, qualora la dichiarazione del blocco sia stata comunicata anche con mezzi radioelettrici.
Se il comandante della forza bloccante abbia fondati motivi per ritenere che una nave, la quale si avvicini alla zona bloccata, non conosca l'esistenza del blocco, deve dargliene comunicazione, facendone menzione sul giornale di bordo della nave fermata.