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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2104/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8232/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di
1 parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia (cfr. ordinanza del 17 gennaio 2025), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase, ha verificato il peggioramento delle condizioni di e ha Parte_2
conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024 (cfr. relazione depositata il 23 agosto 2025: “alla data della (…) visita medicolegale effettuata dal dr. giorno 09.11.23, il periziato non Per_1 presentava ancora delle condizioni cliniche talmente compromesse, da necessitare di assistenza continua. È evidente pertanto che, nell'arco temporale compreso tra la sopra citata visita effettuata dal dr. in data 09.11.23 e la visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sul periziato, Per_1 giorno 26.02.25, la poliartrosi del suddetto, doveva essere peggiorata, fino a renderlo appunto portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua. Considerando pertanto che, la poliartrosi, è una patologia che ha un decorso cronico e lentamente peggiorativo con il trascorrere del tempo, se ne deduce che, se alla data della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sul periziato, giorno 26.02.25, la poliartrosi, a prevalente estrinsecazione a carico degli arti inferiori bilateralmente, era già di tale gravità da renderlo portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua, ne deriva che, anche sei mesi prima, rispetto alla suddetta visita medico-legale effettuata dal sottoscritto e, pertanto, già da giorno 26.08.24, la poliartrosi doveva essere già di tale entità da rendere, il ricorrente, portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua.
Invece, si deve considerare che, tra la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, in nostro possesso, non è compreso nessun certificato, precedente rispetto a giorno 26.08.24, nel quale vengano riportate, per il periziato, delle condizioni cliniche talmente compromesse, da renderlo bisognoso di assistenza continua”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_2
2 dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024.
Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, appare corretto distinguere tra le due fasi del giudizio: infatti, se le spese del secondo c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell' (per l'accertata sopravvenuta sussistenza dei CP_1
requisiti sanitari controversi), le spese del primo vanno poste a carico del ricorrente (per l'infondatezza, all'epoca di quell'accertamento, della pretesa attorea: d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio il ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate in Parte_2 favore del ctu dott. con decreto del 28-31 marzo 2025; Per_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. con decreto del 14 ottobre 2025. Per_2
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2104/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Laura Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8232/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di
1 parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia (cfr. ordinanza del 17 gennaio 2025), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase, ha verificato il peggioramento delle condizioni di e ha Parte_2
conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024 (cfr. relazione depositata il 23 agosto 2025: “alla data della (…) visita medicolegale effettuata dal dr. giorno 09.11.23, il periziato non Per_1 presentava ancora delle condizioni cliniche talmente compromesse, da necessitare di assistenza continua. È evidente pertanto che, nell'arco temporale compreso tra la sopra citata visita effettuata dal dr. in data 09.11.23 e la visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sul periziato, Per_1 giorno 26.02.25, la poliartrosi del suddetto, doveva essere peggiorata, fino a renderlo appunto portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua. Considerando pertanto che, la poliartrosi, è una patologia che ha un decorso cronico e lentamente peggiorativo con il trascorrere del tempo, se ne deduce che, se alla data della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sul periziato, giorno 26.02.25, la poliartrosi, a prevalente estrinsecazione a carico degli arti inferiori bilateralmente, era già di tale gravità da renderlo portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua, ne deriva che, anche sei mesi prima, rispetto alla suddetta visita medico-legale effettuata dal sottoscritto e, pertanto, già da giorno 26.08.24, la poliartrosi doveva essere già di tale entità da rendere, il ricorrente, portatore di un handicap grave e bisognoso di assistenza continua.
Invece, si deve considerare che, tra la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, in nostro possesso, non è compreso nessun certificato, precedente rispetto a giorno 26.08.24, nel quale vengano riportate, per il periziato, delle condizioni cliniche talmente compromesse, da renderlo bisognoso di assistenza continua”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_2
2 dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024.
Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, appare corretto distinguere tra le due fasi del giudizio: infatti, se le spese del secondo c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell' (per l'accertata sopravvenuta sussistenza dei CP_1
requisiti sanitari controversi), le spese del primo vanno poste a carico del ricorrente (per l'infondatezza, all'epoca di quell'accertamento, della pretesa attorea: d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio il ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_2
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal 26 agosto 2024; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate in Parte_2 favore del ctu dott. con decreto del 28-31 marzo 2025; Per_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. con decreto del 14 ottobre 2025. Per_2
Così deciso il 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TO
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