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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2117/2022
promossa da
in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 pro tempore di , elettivamente domiciliati Parte_2 in Modena, Via Virgilio n. 58, presso lo studio dell'avv. Gian Luca Morselli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellanti –
Contro
in giudizio di persona ex art. 86 cpc, elettiva- Controparte_1 mente domiciliato in Modena, Via Saragozza n. 130 presso il proprio studio Appellato–
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio ed in qualità di legale rap- Parte_1 presentante pro-tempore di ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri- Parte_2 bunale di Modena, l'avv. al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità Controparte_1 professionale in relazione a quattro giudizi da questi patrocinati e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 500.000,00 per danni diretti ed indiretti cagionati nel mancato diligente adempimento di mandato professionale, o, in via subordinata, al pagamento della minore somma ritenuta di giustizia, corrispondente agli esborsi sostenuti nel corso delle citate quattro vicende processuali.
Si è costituito tardivamente in giudizio l'avv. con comparsa con la quale ha dedotto il Controparte_1 corretto adempimento e, in ogni caso, il difetto del nesso di causalità con i danni lamentati.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1462/2022, all'esito della disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda e condannato le attrici al pagamento delle spese processuali, con la seguente motivazione:
“Come noto, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risul- tato, presuppone, anzitutto, la violazione del dovere di diligenza, secondo il criterio della diligenza pro- fessionale media esigibile (ex art. 1176, 2° comma c.c.). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ex artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il probabile buon esito del giudizio.
1 In ogni caso, è necessario che sia fornita la prova, a carico del cliente, che, laddove fosse tenuto il com- portamento corretto, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso e favorevole, cioè che il danno subìto dal cliente a seguito del giudizio sia conseguenza dell'inadempimento del professionista, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il nesso di causalità può dirsi accertato se il comportamento alternativo doveroso e omesso da parte del professionista avrebbe con maggior probabilità assicurato al cliente il riconoscimento delle sue ragioni (o, secondo una parte della giurisprudenza, la possibilità di questo, cd. perdita di chance).
Nel caso di specie, risulta del tutto assorbente la mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra i danni e l'attività prestata dall'avvocato. Infatti, la lunga disamina dell'attrice è tutta incentrata sull'inadempimento dell'avvocato sotto diversi profili senza, tuttavia, che vi sia stata allegazione e prova in relazione all'efficacia causale di tali ina- dempimenti rispetto ai presunti danni.
Nelle obbligazioni di mezzi, si ritiene infatti che non sia possibile desumere automaticamente dal non corretto adempimento il nesso di causalità, essendo necessario dimostrare, con onere in capo al danneg- giato, che il comportamento corretto avrebbe, con probabilità, evitato l'esito infausto e, dunque, i danni subìti. Nel caso di specie, l'attrice contesta svariati inadempimenti (mancato o tardivo deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; mancata partecipazione alle udienze;
l'indicazione errata di , Parte_1 personalmente, come garante di , senza tuttavia nulla allegare in merito alla Parte_2 rilevanza causale di tali condotte e cioè che, se fosse stato omesso il comportamento negligente, la causa avrebbe avuto, verosimilmente, un esito diverso e favorevole. Al riguardo, si osserva che non è sufficiente allegare che, in caso di deposito tempestivo della memoria istruttoria, sarebbe stata ammessa CTU econometrica, essendo necessario dimostrare, altresì, che la
CTU avrebbe avuto un esito favorevole perché la domanda era nel merito fondata e, soprattutto, che il giudice l'avrebbe fatta propria in decisione, in ragione dell'infondatezza delle difese avverse. In altri termini, l'allegazione e la prova che l'attrice avrebbe dovuto fornire era, nel merito di ogni causa e con specifico riferimento ai singoli casi concreti, le ragioni per cui le relative domande erano da rite- nersi fondate (cioè perché c'era usura o erano state addebitate spese illegittime, etc), sulla scorta delle norme e degli orientamenti applicabili e della documentazione allegata, e perché, a causa della condotta negligente dell'avvocato, le domande non abbiano trovato accoglimento. Nulla di tutto questo è stato, tuttavia, specificatamente allegato nell'atto introduttivo e negli atti successivi (tra l'altro, in atti risultano soltanto le sentenze e nemmeno gli atti introduttivi), essendosi la parte limi- tata a desumere, automaticamente, dal (presunto) inadempimento anche il nesso di causalità.
Per completezza, si può ulteriormente osservare che nemmeno è stato allegato che le cause siano state inutilmente instaurate in presenza, ex ante, di elementi che lo sconsigliassero e, dunque, in ragione di un difetto di corretta consulenza prima del giudizio da parte dell'avvocato: parte attrice, infatti, nulla ha allegato sul punto, limitandosi ad affermare che le cause non siano state adeguatamente gestite nella fase istruttoria, confermando di fatto che era quindi sua intenzione, comunque, instaurarle. Inoltre, con specifico riferimento alla presunta nomina per errore dell'avv. di un “doppio CTP” CP_1 e, ancora, con riferimento al mancato pagamento del CTP da parte dell'avv. come da accordi CP_1 (CTP che, dunque, aveva chiesto il proprio compenso all'attrice), non risulta, in primo luogo, che il primo CTP, nominato in fase stragiudiziale, fosse stato incaricato e pagato anche per l'attività di consulenza in corso di causa e, in secondo luogo, nemmeno risulta la prova dell'assunzione di tale impegno da parte
2 del , non risultando inoltre provato documentalmente che l'attrice abbia versato la relativa CP_1 provvista.
Infine, si osserva che il danno lamentato dalla parte attrice appare, comunque, del tutto generico e, co- munque, non provato: la somma onnicomprensiva di € 500.000,00, parametrata al “valore delle cause” e alle spese legali derivanti dalla soccombenza, contempla, appunto, anche le somme che e Pt_1
sarebbero state comunque tenute a versare in ragione dei propri debiti oggetto di quei Parte_2 giudizi;
non è allegato che, in caso di accoglimento delle domande nei giudizi instaurati dall'avv. Gual- tiero, tali debiti sarebbero stati completamente elisi dall'asserito controcredito dell'attrice nei confronti degli istituti bancari per indebiti. La domanda risarcitoria era da ritenersi, dunque, comunque generica”. Avverso detta sentenza hanno proposto appello , in proprio ed in qualità di legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore di “ fondato su due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impu- gnata (pag.2), dovuta ad un'erronea interpretazione della giurisprudenza regolatrice della materia, in vio- lazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Riepilogano le ipotesi di negligenza professionale dell'avv. che hanno compromesso il proba- CP_1 bile buon esito dei quattro giudizi e che sono consistite:
1) nella mancata partecipazione ad udienze;
2) nell'omesso deposito delle memorie istruttorie che ha impedito il corretto ingresso di CTU tecnico- contabile, con domanda ritenuta tardiva (nella causa R.G. n. 69/2015 avanti il Tribunale di Reggio Emilia,
contro
; Parte_3
3) nell'errata indicazione, nel corso della medesima causa, della sig.ra personalmente, Parte_1 come garante di in un contratto di leasing;
Parte_2
3) nel deposito fuori termine di memorie istruttorie (nella causa r.g.n.7527/2017, radicata avanti il Tribu- nale di Reggio Emilia,
contro
; Controparte_2
4) nella nomina per errore di un doppio CTP da parte del professionista, con conseguente duplicazione di costi sostenuti dalla cliente (nella causa con r.g.n.9363/2014 avanti il Tribunale di Verona, avverso il
Banco Popolare); 5) nel mancato pagamento del CTP da parte dell'avv. , al quale la sig.ra aveva antici- CP_1 Pt_1 pato la somma (r.g.n.4122/2014 innanzi al Tribunale di Siena, avverso Monte dei Paschi di Siena S.p.a.)
Sostengono che questo modus operandi del difensore ha certamente condizionato gli esiti delle vicende processuali, in particolare due, avanti il Tribunale di Reggio Emilia, conclusisi con una condanna esem- plare, senza nemmeno espletare l'attività istruttoria (CTU non ammessa per mancato deposito di memorie istruttorie di parte attorea).
Osservano che, secondo un giudizio di tipo probabilistico, il deposito di memorie avrebbe aumentato la percentuale di un esito favorevole delle cause, non essendo richiesta, per l'accertamento della responsa- bilità di un professionista, la totale certezza di un esito positivo.
Richiamano al riguardo, giurisprudenza (Cass.n.2072/2022) secondo la quale in caso di accertamento di omissione colpevole, l'avvocato è tenuto a rispondere dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora “sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza di una condotta omissiva ” ed ancora (Cass.n.21821/2022) secondo la quale “nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il Giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente…non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto”.
3 Rilevano quindi che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”. Ritengono che, nella fattispecie in esame, trattandosi di cause civili ordinarie, soggette al principio della domanda e all'onere della prova, è chiaro che la mancata formulazione di memorie, contenenti il quesito da sottoporre ad un CTU, possano averne pesantemente condizionato gli esiti. Con il secondo motivo, lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza im- pugnata (pag.3) dovuta ad un'erronea interpretazione delle risultanze processuali e violazione dell'art. 2697 c.c.
Si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto generica la richiesta di risarcimento dei danni pari a €
500.000,00 e sostengono che, attraverso la produzione in giudizio delle quattro sentenze emesse nei con- fronti di e di le appellanti hanno dimostrato che il Parte_1 Parte_2 valore complessivo delle quattro cause perdute, oltre le spese legali e gli interessi, fosse superiore alla soglia di € 350.000,00= (trecentocinquantamila,00) e quindi vicina alla domanda principale di € 500.000,00.
In ogni caso osservano che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le odierne appellanti avevano richiesto, in via subordinata, la condanna dell'avv. al pagamento della diversa minore somma, CP_1 relativa alle spese legali di soccombenza, sostenute nei quattro giudizi perduti.
Limitano quindi in questa sede il risarcimento richiesto a solo questo importo, risultante dalle sentenze in atti e quindi ad € 27.042,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di € 38.367,19. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'avv. al pagamento delle CP_1 somme ivi indicate, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito in giudizio l'avv. , con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis cpc e comunque il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
In via preliminare, eccepisce altresì l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla nella Pt_1 qualità di legale rappresentante di un soggetto giuridico non più esistente, stante cancellazione della so- cietà dal Registro delle Imprese sin dal 12.09.2022, e dunque, in Parte_2 pendenza del giudizio di primo grado e anteriormente alla proposizione del presente giudizio (come risulta dalla visura camerale allegata, doc. 1 fasc. appello).
A tale riguardo osserva che la procura alle liti, rilasciata in data 06.12.2022, allegata alla notifica e depo- sitata nel fascicolo di parte, dimostra in maniera inconfutabile la mala fede della la quale ha Pt_1 conferito mandato al difensore per conto della quando la società era Parte_2 ormai estinta e già cancellata dal registro delle imprese in data 12.09.2022, nonché la negligenza di detto avvocato, il quale ha autenticato la procura e sottoscritto l'atto di citazione in appello, presumibilmente con la consapevolezza della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che le aveva conferito il mandato (Cass. Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360).
Sicché trattandosi di procura inesistente, il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguen- temente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. Cass. Sez. U. n. 10706/2006;
Cass.n.10071/2017, Tribunale Grosseto, 07/03/2018).
Sul merito del proposto appello osserva quanto segue. Sul primo motivo, rileva che il Tribunale ha correttamente ritenuto “risulta del tutto assorbente la man- canza di qualsiasi allegazione e prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra i danni e
4 l'attività prestata dall'avvocato. Infatti, la lunga disamina dell'attrice è tutta incentrata sull'inadempi- mento dell'avvocato sotto diversi profili senza, tuttavia, che vi sia stata allegazione e prova in relazione all'efficacia causale di tali inadempimenti rispetto ai presunti danni. Nelle obbligazioni di mezzi, si ritiene infatti che non sia possibile desumere automaticamente dal non corretto adempimento il nesso di causa- lità, essendo necessario dimostrare, con onere in capo al danneggiato, che il comportamento corretto avrebbe, con probabilità, evitato l'esito infausto e, dunque, i danni subìti”. Evidenzia che, in nessuno di quattro giudizi incardinati per conto delle appellanti, si può legittimamente ravvisare alcun “danneggiamento” delle possibilità ipotetiche di buon esito in relazione ad omissioni (o meglio, scelte processuali) operate dall'appellato in costanza di mandato e, ciò, unicamente perché, l'esito di detti giudizi era comunque ontologicamente condizionato, alla radice, da un'obbligazione di natura restitutoria di quanto percepito dalla da parte degli istituti di credito convenuti in detti giudizi. Pt_1
Esamina quindi i descritti episodi di asserita responsabilità professionale e sostiene:
- che non è derivato alcun danno dalla mancata partecipazione all'udienze, alle quali ha poi presenziato il nuovo difensore delle appellanti;
- l'unica istanza istruttoria formulabile in quel tipo di procedimento, ove l'oggetto del giudizio era la verifica econometrica degli interessi applicati sulle linee di credito concesse dalle banche, era la richiesta di nomina di CTU, già contenuta nell'atto di citazione e quindi non vi era alcuna necessità di reiterarla in sede di memorie ex art. 183 cpc;
- l'asserita indicazione errata di , personalmente come garante della Parte_1 Parte_2 in un contratto di leasing e quindi come parte processuale, carente di legittimazione attiva, risultava da detto contratto versato nel fascicolo di parte del giudizio di merito;
Cont
- i CTP erano stati nominati direttamente dalla la quale aveva dato incarico alla società di Pt_1 eseguire relazioni peritali sui rapporti bancari dalla medesima contratti;
- non si comprende il motivo per il quale l'appellato avrebbe dovuto sostenere le spese di CTP che, con- trariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non gli erano state in alcun modo anticipate.
Sul secondo motivo rileva che gli appellanti hanno chiesto, in primo grado, la condanna dell'avv. Gual- tiero della somma di € 500.000,00 mentre, in questa sede, il petitum è stato diversamente quantificato 27.042,00 oltre oneri di legge per un totale di € 38.367,19 corrispondenti alle spese legali liquidate nei quattro giudizi in cui le appellanti sono state dichiarate soccombenti.
Sostiene che le domande ex adverso non espressamente riproposte in appello devono essere considerate tutte rinunciate ex art. 346 c.p.c., e conseguentemente l'impugnazione di controparte dovrà essere dichia- rata inammissibile.
Chiede la condanna ex art. 96 cpc comma 3 degli appellanti, in solido con il loro difensore, e richiama, al riguardo, giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gra- vame” (Cassazione civile, 24/11/2022, n.34693). Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del presente grado di giudizio e con- danna ex art. 96 cpc. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.05.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è inammissibile e infondato per le seguenti ragioni.
5 È inammissibile l'appello proposto da quale legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
, trattandosi di un soggetto di diritto non più esistente all'epoca del confe- Parte_2 rimento della procura speciale al proprio difensore.
Difatti, dalla documentazione in atti (V. visura CCIAA di Modena dello 03.01.2023, doc.1 fasc. appel- lato), risulta l'avvenuta cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese in data 12.09.2022 e quindi prima sia della data del rilascio della procura al difensore (06.12.2022), sia della data di proposi- zione del presente giudizio di appello, iscritto a ruolo in data 30.12.2022.
Secondo la consolidata giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile l'appello proposto - come nella spe- cie - dall'ex legale rappresentante di una società estinta (per la pregressa cancellazione dal registro delle imprese), perché la procura speciale conferita al difensore è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass.n.22847/2022); d'altra parte, la società è comunque priva di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di una sentenza che non può spiegare alcun effetto nei propri con- fronti. Da quanto sopra dedotto risulta che, la procura a proporre l'atto di appello per conto di detta società, è stata rilasciata al difensore in data 06.12.2022 e quindi dopo l'avvenuta cancellazione. Ciò comporta, quanto alle spese del presente giudizio, che le conseguenze dell'inammissibile attività pro- cessuale, iniziata con l'appello, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo, il quale ben avrebbe potuto e dovuto accertarsi (tramite appunto una semplice visura alla CCIAA) della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che le aveva conferito il mandato
(Cass.n.16225/2022; Cass.n.22847/2022; Cass.n.29209/2024). È infondato l'appello proposto da in proprio, per le seguenti ragioni. Parte_1
Non è meritevole di accoglimento il primo motivo in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di quella richiamata dalla stessa appellante (Cass.n.21821/2022) “Nel giudizio di responsabilità profes- sionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto (Cass. 8516/ 2020; Cass. 25112/ 2017). Questo accertamento è tuttavia un giudizio di fatto poiché presuppone la ricostruzione degli eventi avvenuti e la previsione di come sarebbero andati ove l'avvocato avesse diligentemente operato”. Ciò premesso, da un attento riesame degli atti e documenti alla luce dei motivi di appello, si evidenzia non solo che alcuni degli asseriti inadempimenti imputati all'avv. non si sono in realtà verificati CP_1
(quale, ad esempio, il deposito della memoria istruttoria contenente la richiesta di nomina di un CTU, già avanzata nell'atto introduttivo del giudizio) o comunque non hanno avuto conseguenze pregiudizievoli (quale, ad esempio, la mancata partecipazione all'udienze alle quali aveva presenziato il nuovo difensore), ma, in ogni caso, dalla valutazione prognostica sull'esito del giudizio, richiesta dalla giurisprudenza, non emerge alcuna prova (a carico della del fatto che, laddove l'avvocato avesse diligentemente Pt_1 operato, probabilmente i giudizi avrebbero avuto un esito positivo. Non è fondato poi il secondo motivo con il quale, sostanzialmente, l'appellante omette un confronto cri- tico con la motivazione della sentenza impugnata. Difatti la si limita a ribadire che l'importo richiesto a titolo risarcitorio è pari al valore delle Pt_1 cause e delle spese legali derivanti dalla soccombenza (le sole poi richieste in questa sede), omettendo di allegare se “in caso di accoglimento delle domande nei giudizi instaurati dall'avv. , tali debiti CP_1 sarebbero stati completamente elisi dall'asserito controcredito dell'attrice nei confronti degli istituti ban- cari…”.
6 Si osserva infine che non sussistono i presupposti di una responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc. Per tali motivi deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da quale legale Parte_1 rappresentante della e infondato l'appello avanzato da Parte_2 Parte_1 in proprio, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico dell'ap- pellante e del suo difensore e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da quale legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
; Parte_2
- rigetta l'appello proposto da in proprio;
Parte_1
- condanna e l'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, a rifondere all'avv. Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888,00 per CP_1 onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2117/2022
promossa da
in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1 pro tempore di , elettivamente domiciliati Parte_2 in Modena, Via Virgilio n. 58, presso lo studio dell'avv. Gian Luca Morselli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellanti –
Contro
in giudizio di persona ex art. 86 cpc, elettiva- Controparte_1 mente domiciliato in Modena, Via Saragozza n. 130 presso il proprio studio Appellato–
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio ed in qualità di legale rap- Parte_1 presentante pro-tempore di ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri- Parte_2 bunale di Modena, l'avv. al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità Controparte_1 professionale in relazione a quattro giudizi da questi patrocinati e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 500.000,00 per danni diretti ed indiretti cagionati nel mancato diligente adempimento di mandato professionale, o, in via subordinata, al pagamento della minore somma ritenuta di giustizia, corrispondente agli esborsi sostenuti nel corso delle citate quattro vicende processuali.
Si è costituito tardivamente in giudizio l'avv. con comparsa con la quale ha dedotto il Controparte_1 corretto adempimento e, in ogni caso, il difetto del nesso di causalità con i danni lamentati.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1462/2022, all'esito della disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda e condannato le attrici al pagamento delle spese processuali, con la seguente motivazione:
“Come noto, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risul- tato, presuppone, anzitutto, la violazione del dovere di diligenza, secondo il criterio della diligenza pro- fessionale media esigibile (ex art. 1176, 2° comma c.c.). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ex artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il probabile buon esito del giudizio.
1 In ogni caso, è necessario che sia fornita la prova, a carico del cliente, che, laddove fosse tenuto il com- portamento corretto, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso e favorevole, cioè che il danno subìto dal cliente a seguito del giudizio sia conseguenza dell'inadempimento del professionista, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il nesso di causalità può dirsi accertato se il comportamento alternativo doveroso e omesso da parte del professionista avrebbe con maggior probabilità assicurato al cliente il riconoscimento delle sue ragioni (o, secondo una parte della giurisprudenza, la possibilità di questo, cd. perdita di chance).
Nel caso di specie, risulta del tutto assorbente la mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra i danni e l'attività prestata dall'avvocato. Infatti, la lunga disamina dell'attrice è tutta incentrata sull'inadempimento dell'avvocato sotto diversi profili senza, tuttavia, che vi sia stata allegazione e prova in relazione all'efficacia causale di tali ina- dempimenti rispetto ai presunti danni.
Nelle obbligazioni di mezzi, si ritiene infatti che non sia possibile desumere automaticamente dal non corretto adempimento il nesso di causalità, essendo necessario dimostrare, con onere in capo al danneg- giato, che il comportamento corretto avrebbe, con probabilità, evitato l'esito infausto e, dunque, i danni subìti. Nel caso di specie, l'attrice contesta svariati inadempimenti (mancato o tardivo deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; mancata partecipazione alle udienze;
l'indicazione errata di , Parte_1 personalmente, come garante di , senza tuttavia nulla allegare in merito alla Parte_2 rilevanza causale di tali condotte e cioè che, se fosse stato omesso il comportamento negligente, la causa avrebbe avuto, verosimilmente, un esito diverso e favorevole. Al riguardo, si osserva che non è sufficiente allegare che, in caso di deposito tempestivo della memoria istruttoria, sarebbe stata ammessa CTU econometrica, essendo necessario dimostrare, altresì, che la
CTU avrebbe avuto un esito favorevole perché la domanda era nel merito fondata e, soprattutto, che il giudice l'avrebbe fatta propria in decisione, in ragione dell'infondatezza delle difese avverse. In altri termini, l'allegazione e la prova che l'attrice avrebbe dovuto fornire era, nel merito di ogni causa e con specifico riferimento ai singoli casi concreti, le ragioni per cui le relative domande erano da rite- nersi fondate (cioè perché c'era usura o erano state addebitate spese illegittime, etc), sulla scorta delle norme e degli orientamenti applicabili e della documentazione allegata, e perché, a causa della condotta negligente dell'avvocato, le domande non abbiano trovato accoglimento. Nulla di tutto questo è stato, tuttavia, specificatamente allegato nell'atto introduttivo e negli atti successivi (tra l'altro, in atti risultano soltanto le sentenze e nemmeno gli atti introduttivi), essendosi la parte limi- tata a desumere, automaticamente, dal (presunto) inadempimento anche il nesso di causalità.
Per completezza, si può ulteriormente osservare che nemmeno è stato allegato che le cause siano state inutilmente instaurate in presenza, ex ante, di elementi che lo sconsigliassero e, dunque, in ragione di un difetto di corretta consulenza prima del giudizio da parte dell'avvocato: parte attrice, infatti, nulla ha allegato sul punto, limitandosi ad affermare che le cause non siano state adeguatamente gestite nella fase istruttoria, confermando di fatto che era quindi sua intenzione, comunque, instaurarle. Inoltre, con specifico riferimento alla presunta nomina per errore dell'avv. di un “doppio CTP” CP_1 e, ancora, con riferimento al mancato pagamento del CTP da parte dell'avv. come da accordi CP_1 (CTP che, dunque, aveva chiesto il proprio compenso all'attrice), non risulta, in primo luogo, che il primo CTP, nominato in fase stragiudiziale, fosse stato incaricato e pagato anche per l'attività di consulenza in corso di causa e, in secondo luogo, nemmeno risulta la prova dell'assunzione di tale impegno da parte
2 del , non risultando inoltre provato documentalmente che l'attrice abbia versato la relativa CP_1 provvista.
Infine, si osserva che il danno lamentato dalla parte attrice appare, comunque, del tutto generico e, co- munque, non provato: la somma onnicomprensiva di € 500.000,00, parametrata al “valore delle cause” e alle spese legali derivanti dalla soccombenza, contempla, appunto, anche le somme che e Pt_1
sarebbero state comunque tenute a versare in ragione dei propri debiti oggetto di quei Parte_2 giudizi;
non è allegato che, in caso di accoglimento delle domande nei giudizi instaurati dall'avv. Gual- tiero, tali debiti sarebbero stati completamente elisi dall'asserito controcredito dell'attrice nei confronti degli istituti bancari per indebiti. La domanda risarcitoria era da ritenersi, dunque, comunque generica”. Avverso detta sentenza hanno proposto appello , in proprio ed in qualità di legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore di “ fondato su due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impu- gnata (pag.2), dovuta ad un'erronea interpretazione della giurisprudenza regolatrice della materia, in vio- lazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Riepilogano le ipotesi di negligenza professionale dell'avv. che hanno compromesso il proba- CP_1 bile buon esito dei quattro giudizi e che sono consistite:
1) nella mancata partecipazione ad udienze;
2) nell'omesso deposito delle memorie istruttorie che ha impedito il corretto ingresso di CTU tecnico- contabile, con domanda ritenuta tardiva (nella causa R.G. n. 69/2015 avanti il Tribunale di Reggio Emilia,
contro
; Parte_3
3) nell'errata indicazione, nel corso della medesima causa, della sig.ra personalmente, Parte_1 come garante di in un contratto di leasing;
Parte_2
3) nel deposito fuori termine di memorie istruttorie (nella causa r.g.n.7527/2017, radicata avanti il Tribu- nale di Reggio Emilia,
contro
; Controparte_2
4) nella nomina per errore di un doppio CTP da parte del professionista, con conseguente duplicazione di costi sostenuti dalla cliente (nella causa con r.g.n.9363/2014 avanti il Tribunale di Verona, avverso il
Banco Popolare); 5) nel mancato pagamento del CTP da parte dell'avv. , al quale la sig.ra aveva antici- CP_1 Pt_1 pato la somma (r.g.n.4122/2014 innanzi al Tribunale di Siena, avverso Monte dei Paschi di Siena S.p.a.)
Sostengono che questo modus operandi del difensore ha certamente condizionato gli esiti delle vicende processuali, in particolare due, avanti il Tribunale di Reggio Emilia, conclusisi con una condanna esem- plare, senza nemmeno espletare l'attività istruttoria (CTU non ammessa per mancato deposito di memorie istruttorie di parte attorea).
Osservano che, secondo un giudizio di tipo probabilistico, il deposito di memorie avrebbe aumentato la percentuale di un esito favorevole delle cause, non essendo richiesta, per l'accertamento della responsa- bilità di un professionista, la totale certezza di un esito positivo.
Richiamano al riguardo, giurisprudenza (Cass.n.2072/2022) secondo la quale in caso di accertamento di omissione colpevole, l'avvocato è tenuto a rispondere dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora “sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza di una condotta omissiva ” ed ancora (Cass.n.21821/2022) secondo la quale “nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il Giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente…non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto”.
3 Rilevano quindi che la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”. Ritengono che, nella fattispecie in esame, trattandosi di cause civili ordinarie, soggette al principio della domanda e all'onere della prova, è chiaro che la mancata formulazione di memorie, contenenti il quesito da sottoporre ad un CTU, possano averne pesantemente condizionato gli esiti. Con il secondo motivo, lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza im- pugnata (pag.3) dovuta ad un'erronea interpretazione delle risultanze processuali e violazione dell'art. 2697 c.c.
Si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto generica la richiesta di risarcimento dei danni pari a €
500.000,00 e sostengono che, attraverso la produzione in giudizio delle quattro sentenze emesse nei con- fronti di e di le appellanti hanno dimostrato che il Parte_1 Parte_2 valore complessivo delle quattro cause perdute, oltre le spese legali e gli interessi, fosse superiore alla soglia di € 350.000,00= (trecentocinquantamila,00) e quindi vicina alla domanda principale di € 500.000,00.
In ogni caso osservano che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le odierne appellanti avevano richiesto, in via subordinata, la condanna dell'avv. al pagamento della diversa minore somma, CP_1 relativa alle spese legali di soccombenza, sostenute nei quattro giudizi perduti.
Limitano quindi in questa sede il risarcimento richiesto a solo questo importo, risultante dalle sentenze in atti e quindi ad € 27.042,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di € 38.367,19. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'avv. al pagamento delle CP_1 somme ivi indicate, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito in giudizio l'avv. , con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis cpc e comunque il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
In via preliminare, eccepisce altresì l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla nella Pt_1 qualità di legale rappresentante di un soggetto giuridico non più esistente, stante cancellazione della so- cietà dal Registro delle Imprese sin dal 12.09.2022, e dunque, in Parte_2 pendenza del giudizio di primo grado e anteriormente alla proposizione del presente giudizio (come risulta dalla visura camerale allegata, doc. 1 fasc. appello).
A tale riguardo osserva che la procura alle liti, rilasciata in data 06.12.2022, allegata alla notifica e depo- sitata nel fascicolo di parte, dimostra in maniera inconfutabile la mala fede della la quale ha Pt_1 conferito mandato al difensore per conto della quando la società era Parte_2 ormai estinta e già cancellata dal registro delle imprese in data 12.09.2022, nonché la negligenza di detto avvocato, il quale ha autenticato la procura e sottoscritto l'atto di citazione in appello, presumibilmente con la consapevolezza della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che le aveva conferito il mandato (Cass. Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360).
Sicché trattandosi di procura inesistente, il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguen- temente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. Cass. Sez. U. n. 10706/2006;
Cass.n.10071/2017, Tribunale Grosseto, 07/03/2018).
Sul merito del proposto appello osserva quanto segue. Sul primo motivo, rileva che il Tribunale ha correttamente ritenuto “risulta del tutto assorbente la man- canza di qualsiasi allegazione e prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra i danni e
4 l'attività prestata dall'avvocato. Infatti, la lunga disamina dell'attrice è tutta incentrata sull'inadempi- mento dell'avvocato sotto diversi profili senza, tuttavia, che vi sia stata allegazione e prova in relazione all'efficacia causale di tali inadempimenti rispetto ai presunti danni. Nelle obbligazioni di mezzi, si ritiene infatti che non sia possibile desumere automaticamente dal non corretto adempimento il nesso di causa- lità, essendo necessario dimostrare, con onere in capo al danneggiato, che il comportamento corretto avrebbe, con probabilità, evitato l'esito infausto e, dunque, i danni subìti”. Evidenzia che, in nessuno di quattro giudizi incardinati per conto delle appellanti, si può legittimamente ravvisare alcun “danneggiamento” delle possibilità ipotetiche di buon esito in relazione ad omissioni (o meglio, scelte processuali) operate dall'appellato in costanza di mandato e, ciò, unicamente perché, l'esito di detti giudizi era comunque ontologicamente condizionato, alla radice, da un'obbligazione di natura restitutoria di quanto percepito dalla da parte degli istituti di credito convenuti in detti giudizi. Pt_1
Esamina quindi i descritti episodi di asserita responsabilità professionale e sostiene:
- che non è derivato alcun danno dalla mancata partecipazione all'udienze, alle quali ha poi presenziato il nuovo difensore delle appellanti;
- l'unica istanza istruttoria formulabile in quel tipo di procedimento, ove l'oggetto del giudizio era la verifica econometrica degli interessi applicati sulle linee di credito concesse dalle banche, era la richiesta di nomina di CTU, già contenuta nell'atto di citazione e quindi non vi era alcuna necessità di reiterarla in sede di memorie ex art. 183 cpc;
- l'asserita indicazione errata di , personalmente come garante della Parte_1 Parte_2 in un contratto di leasing e quindi come parte processuale, carente di legittimazione attiva, risultava da detto contratto versato nel fascicolo di parte del giudizio di merito;
Cont
- i CTP erano stati nominati direttamente dalla la quale aveva dato incarico alla società di Pt_1 eseguire relazioni peritali sui rapporti bancari dalla medesima contratti;
- non si comprende il motivo per il quale l'appellato avrebbe dovuto sostenere le spese di CTP che, con- trariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non gli erano state in alcun modo anticipate.
Sul secondo motivo rileva che gli appellanti hanno chiesto, in primo grado, la condanna dell'avv. Gual- tiero della somma di € 500.000,00 mentre, in questa sede, il petitum è stato diversamente quantificato 27.042,00 oltre oneri di legge per un totale di € 38.367,19 corrispondenti alle spese legali liquidate nei quattro giudizi in cui le appellanti sono state dichiarate soccombenti.
Sostiene che le domande ex adverso non espressamente riproposte in appello devono essere considerate tutte rinunciate ex art. 346 c.p.c., e conseguentemente l'impugnazione di controparte dovrà essere dichia- rata inammissibile.
Chiede la condanna ex art. 96 cpc comma 3 degli appellanti, in solido con il loro difensore, e richiama, al riguardo, giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gra- vame” (Cassazione civile, 24/11/2022, n.34693). Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del presente grado di giudizio e con- danna ex art. 96 cpc. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.05.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è inammissibile e infondato per le seguenti ragioni.
5 È inammissibile l'appello proposto da quale legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
, trattandosi di un soggetto di diritto non più esistente all'epoca del confe- Parte_2 rimento della procura speciale al proprio difensore.
Difatti, dalla documentazione in atti (V. visura CCIAA di Modena dello 03.01.2023, doc.1 fasc. appel- lato), risulta l'avvenuta cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese in data 12.09.2022 e quindi prima sia della data del rilascio della procura al difensore (06.12.2022), sia della data di proposi- zione del presente giudizio di appello, iscritto a ruolo in data 30.12.2022.
Secondo la consolidata giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile l'appello proposto - come nella spe- cie - dall'ex legale rappresentante di una società estinta (per la pregressa cancellazione dal registro delle imprese), perché la procura speciale conferita al difensore è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass.n.22847/2022); d'altra parte, la società è comunque priva di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di una sentenza che non può spiegare alcun effetto nei propri con- fronti. Da quanto sopra dedotto risulta che, la procura a proporre l'atto di appello per conto di detta società, è stata rilasciata al difensore in data 06.12.2022 e quindi dopo l'avvenuta cancellazione. Ciò comporta, quanto alle spese del presente giudizio, che le conseguenze dell'inammissibile attività pro- cessuale, iniziata con l'appello, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo, il quale ben avrebbe potuto e dovuto accertarsi (tramite appunto una semplice visura alla CCIAA) della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che le aveva conferito il mandato
(Cass.n.16225/2022; Cass.n.22847/2022; Cass.n.29209/2024). È infondato l'appello proposto da in proprio, per le seguenti ragioni. Parte_1
Non è meritevole di accoglimento il primo motivo in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di quella richiamata dalla stessa appellante (Cass.n.21821/2022) “Nel giudizio di responsabilità profes- sionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto (Cass. 8516/ 2020; Cass. 25112/ 2017). Questo accertamento è tuttavia un giudizio di fatto poiché presuppone la ricostruzione degli eventi avvenuti e la previsione di come sarebbero andati ove l'avvocato avesse diligentemente operato”. Ciò premesso, da un attento riesame degli atti e documenti alla luce dei motivi di appello, si evidenzia non solo che alcuni degli asseriti inadempimenti imputati all'avv. non si sono in realtà verificati CP_1
(quale, ad esempio, il deposito della memoria istruttoria contenente la richiesta di nomina di un CTU, già avanzata nell'atto introduttivo del giudizio) o comunque non hanno avuto conseguenze pregiudizievoli (quale, ad esempio, la mancata partecipazione all'udienze alle quali aveva presenziato il nuovo difensore), ma, in ogni caso, dalla valutazione prognostica sull'esito del giudizio, richiesta dalla giurisprudenza, non emerge alcuna prova (a carico della del fatto che, laddove l'avvocato avesse diligentemente Pt_1 operato, probabilmente i giudizi avrebbero avuto un esito positivo. Non è fondato poi il secondo motivo con il quale, sostanzialmente, l'appellante omette un confronto cri- tico con la motivazione della sentenza impugnata. Difatti la si limita a ribadire che l'importo richiesto a titolo risarcitorio è pari al valore delle Pt_1 cause e delle spese legali derivanti dalla soccombenza (le sole poi richieste in questa sede), omettendo di allegare se “in caso di accoglimento delle domande nei giudizi instaurati dall'avv. , tali debiti CP_1 sarebbero stati completamente elisi dall'asserito controcredito dell'attrice nei confronti degli istituti ban- cari…”.
6 Si osserva infine che non sussistono i presupposti di una responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc. Per tali motivi deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da quale legale Parte_1 rappresentante della e infondato l'appello avanzato da Parte_2 Parte_1 in proprio, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico dell'ap- pellante e del suo difensore e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da quale legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
; Parte_2
- rigetta l'appello proposto da in proprio;
Parte_1
- condanna e l'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, a rifondere all'avv. Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888,00 per CP_1 onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'avv. Gian Luca Morselli, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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