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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente;
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 579/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Parte_1
D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in in Alba Adriatica (TE), alla via C.
Battisti n. 2;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Puca ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla via De Benedictis, 20;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 8.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
* Con ricorso depositato in data 7.03.2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 650/2013 dell'11.07.2013, con la quale il Tribunale di Teramo aveva regolamentato i rapporti economici tra e Parte_1 ed il diritto di visita dei figli delle parti. CP_1
Si costituiva in giudizio la resistente con comparsa di costituzione del 11.06.2025 nella CP_1 quale dava atto di aver sottoscritto un accordo con il signor per la modifica delle condizioni Pt_1 contenute nella sentenza del 2013.
All'udienza del 8.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato non siano contrarie a norme imperative e corrispondano agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato in data 11.06.2025 non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le precedenti statuizioni del Tribunale di Teramo, stabilite con sentenza n. 650/2013 dell'11.07.2013 siano modificate prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti.
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente;
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero R.G. 579/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Parte_1
D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in in Alba Adriatica (TE), alla via C.
Battisti n. 2;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Puca ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla via De Benedictis, 20;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 8.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
* Con ricorso depositato in data 7.03.2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 650/2013 dell'11.07.2013, con la quale il Tribunale di Teramo aveva regolamentato i rapporti economici tra e Parte_1 ed il diritto di visita dei figli delle parti. CP_1
Si costituiva in giudizio la resistente con comparsa di costituzione del 11.06.2025 nella CP_1 quale dava atto di aver sottoscritto un accordo con il signor per la modifica delle condizioni Pt_1 contenute nella sentenza del 2013.
All'udienza del 8.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato non siano contrarie a norme imperative e corrispondano agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo depositato in data 11.06.2025 non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le precedenti statuizioni del Tribunale di Teramo, stabilite con sentenza n. 650/2013 dell'11.07.2013 siano modificate prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti.
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo