Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3706 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG -OMISSIS- da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello EP Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del verbale di gara del 12 giugno 2025, con la quale il seggio di gara, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli, quale Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante di Napoli - sub SUA CE delegata dal Comune di Trentola Ducenta (Ce), ha escluso la ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei “ lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Trentola Ducenta (Ce) ” (CUP -OMISSIS- - CIG: -OMISSIS-);
2) della nota pec del 17 giugno 2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), con la quale la predetta stazione appaltante ha comunicato all’odierna ricorrente l’esclusione disposta con il verbale di gara di cui al punto che precede, per “gravi illeciti professionali in grado di incidere sull'affidabilità dell'o.e. e pertanto la sussistenza della causa escludente prevista dall'art. 95 comma 1 lett. e) del codice”;
3) ove occorra, della nota pec del 10 giugno 2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di comunicazione della riapertura della gara, con quarta seduta fissata per il 12 giugno successivo;
4) ove occorra, della nota pec del 7/5/2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di richiesta di “chiarimenti” alla ricorrente;
5) ove occorra, della nota pec del 26/5/2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di ulteriore richiesta di “chiarimenti” alla ricorrente;
6) se eventualmente già adottato, del provvedimento di aggiudicazione dei predetti lavori, nonché per la declaratoria d’inefficacia ex art. 121 e/o, in subordine, ex art. 122 del d.lgs. n. 104/2010 del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Trentola Ducenta e l‘operatore economico dichiarato aggiudicatario e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;
ed eventualmente per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e del Comune di Trentola Ducenta al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto dell’illegittima condotta amministrativa, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EP IT e udito per la parte ricorrente l'avvocato Feola, dando atto che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha depositato istanza di passaggio in decisione in data 12/1/2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente partecipava alla gara, indetta dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche - sede di Napoli, quale Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante delegata dal Comune di Trentola Ducenta, per l’affidamento dei lavori in epigrafe indicati, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dall’importo a base di gara di € 1.750.708,65.
All’esito della valutazione delle offerte risultava collocata al primo posto della graduatoria (seguita dalla controinteressata), risultando poi destinataria della nota del 7/5/2025 con cui il Responsabile del procedimento comunicava che, esperite le verifiche prodromiche all’aggiudicazione, “ sono emerse delle circostanze che potrebbero incidere in modo negativo sulla determinazione di quest'Amministrazione ”, chiedendo di “ chiarire le circostanze che hanno portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti del sig. -OMISSIS-in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- in qualità di direttore tecnico della società -OMISSIS- Inoltre, si chiede di specificare le motivazioni che hanno portato alle risoluzioni contrattuali intervenute nei confronti di codesta società e le motivazioni per le quali codesta società non le ha dichiarate ”.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e le ulteriori delucidazioni di cui alla successiva nota della stazione appaltante del 26/5/2025 (con cui era formulata la richiesta di conoscere le misure di self cleaning adottate), finché il seggio di gara, nella seduta del 12 giugno 2025, si determinava ad escluderla dalla gara.
Avverso l’esclusione è insorta la ricorrente, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione degli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, oltre all’eccesso di potere per falso presupposto, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione statale si è costituita in giudizio per resistere e ha depositato memoria difensiva.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 4 settembre 2025 n. 1853, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V del 23 ottobre 2025 n. 3849.
La ricorrente ha prodotto memoria per l’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
La censurata esclusione è stata disposta, con l’impugnato verbale del 12 giugno 2025, con ampia ed articolata motivazione, nella quale si dà conto dell’omessa dichiarazione di risoluzioni contrattuali e, soprattutto per ciò che concerne le vicende penali interessanti il legale rappresentante e il procuratore speciale, rappresentando che:
<< L’operatore economico non ha dimostrato di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto.
Difatti il sig.-OMISSIS-, quale legale rappresentante, ed il sig.-OMISSIS- in qualità di direttore tecnico, entrambi destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno sì rinunciato rispettivamente al ruolo di direttore tecnico e di legale rappresentante al momento della contestazione degli addebiti, ma allo stesso tempo hanno continuato e continuano ad essere rispettivamente socio della stessa e dipendente della società.
Tale circostanza non può non dimostrare che non vi è stata una vera e propria dissociazione della società dall’operato dei sig.-OMISSIS-e -OMISSIS-nel cui interesse questi ultimi hanno agito. Lo stesso modello organizzativo e gestionale adottato dalla società -OMISSIS-al momento della commissione del fatto contestato al sig. -OMISSIS- e al sig. -OMISSIS- ha sicuramente dimostrato delle carenze.
I comportamenti incriminati sono stati compiuti nell’interesse della società che non si è dissociata dall’operato dei sigg. -OMISSIS- dal momento che continuano ad operare all’interno della società. Lo stesso sig. -OMISSIS- detiene il 14% del Capitale sociale mentre le restanti quote sociali sono detenute da consanguinei.
La sostituzione dei soggetti attualmente sottoposti agli arresti domiciliari con figure a loro strettamente legate da vincoli di sangue, come i figli, avrebbe richiesto una motivazione aggravata, esplicita e documentata. Tale scelta, infatti, in assenza di un'effettiva dissociazione rispetto alle condotte illecite contestate, non può essere interpretata come un reale cambiamento gestionale o come una presa di distanza dalle responsabilità penali pregresse ma, al contrario, si configura come una continuità familiare nell'amministrazione delle attività, eludendo lo spirito delle misure cautelari
[…]
Su tale punto si rappresenta che la stessa Corte di Cassazione, nelle motivazioni rese nella sentenza in cui ha rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari a seguito del ricorso presentato da -OMISSIS-e-OMISSIS-, ha chiarito che i fatti contestati non si limitano ad un solo un episodio ma rientrano in un vero e proprio sistema illecito che ha operato per un lungo periodo portando alla contestazione di reati gravi quali la turbativa d’asta >>.
Le censure articolate dalla ricorrente mirano a dequotare la rilevanza dei fatti contestati (non dichiarati) e la loro idoneità a integrare un illecito professionale idoneo a intaccare l’affidabilità del concorrente, sminuendo l’importanza dell’omissione dichiarativa, in quanto l’informazione era disponibile nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (c.d. -OMISSIS-) e, quanto alle circostanze di fatto, affermando che la motivazione non reca alcuna traccia della loro valutazione.
Reputa la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto compiere un’autonoma valutazione dei fatti storici oggetto dell’imputazione penale e, in tal senso, avrebbe dovuto considerare che il legale rappresentante è cessato dalla carica nell’immediatezza dell’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari, non riveste più alcun ruolo e possiede una quota del tutto minoritaria, senza incidere sull’indirizzo gestionale, mentre a sua volta si è dimesso il Direttore tecnico e nessuna imputazione penale è stata mossa all’Amministratore Delegato della IE.
Le censure sono prive di pregio.
È sufficiente rifarsi alle esaustive motivazioni rese dalla stazione appaltante, per evidenziare che – come già ravvisato in sede cautelare – le valutazioni della stazione appaltante “ si mostrano esenti dalle censure sollevate, poiché gli elementi raccolti (in ordine alla sottoposizione del legale rappresentante e del procuratore speciale alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, unitamente alla ravvisata inidoneità delle misure di self cleaning adottate) militano nel senso di ritenere integrati gli estremi dell’illecito professionale fondante un giudizio di inaffidabilità del concorrente, che ne giustifica l’esclusione dalla gara” (ordinanza del 4/9/2025 n. 1853).
Contrariamente all’avviso di parte ricorrente, l’esclusione poggia sul concorso di elementi che, singolarmente considerati e visti altresì nel loro insieme, fondano adeguatamente il giudizio di inaffidabilità del concorrente, trattandosi di fatti delittuosi perpetrati nell’interesse della IE (risultando commessi in occasione di appalto del Comune di Capaccio Paestum, anch’esso ad oggetto l’impianto di pubblica illuminazione: cfr. la sentenza della Cassazione - Sesta Sezione Penale, del 14/2/2025 n. -OMISSIS-da parte di soggetti solo formalmente dimessisi ma che hanno continuato ad appartenere a vario titolo, quale socio o dipendente, all’organigramma societario, in tal modo potendo continuare a influenzarne l’andamento.
La valutazione compiuta si mostra adeguata e pertinente al compito rimesso alla stazione appaltante, il cui giudizio non presenta gli addotti elementi di pretestuosità ma, al contrario, si fonda su concreti e determinanti elementi che inducono ragionevolmente a far propendere per l’esclusione del concorrente, immeritevole di fiducia.
È noto che il giudizio in questione è connotato da un ampio margine di discrezionalità di cui è titolare la singola stazione appaltante, essendo stato chiarito che “ ciascun soggetto aggiudicatore, valuta in piena autonomia, la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara, in particolare laddove il giudizio implichi, come nella specie, l’esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta; in altre parole il controllo giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione, o di manifesta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, così come apprezzati dalla stazione appaltante, spettando a quest’ultima fissare il “punto di rottura” dell'affidamento nel futuro contraente ” (Cons. Stato - Sez. V, 2/7/2025 n. 5710; cfr., altresì, tra le molteplici dello stesso tenore, Cons. Stato - sez. V, 14/6/2024 n. 5354, p. 14: “ La discrezionalità in ordine al giudizio di integrità dell'operatore economico rinviene il proprio limite, nonché il parametro di giudizio della legittimità del relativo esercizio, nella previsione che la stazione appaltante dimostri la sussistenza del grave illecito professionale, idoneo a compromettere il rapporto fiduciario con l'operatore economico, avvalendosi di mezzi adeguati (Consiglio di Stato sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362). Compito dei giudici amministrativi non è stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende (se così facesse il Collegio si sostituirebbe ai giudici investiti delle singole controversie). Compito del Collegio è valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483) ”).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede di Napoli, costituitisi in giudizio, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Trentola Ducenta e della controinteressata, non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione statale resistente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti del Comune di Trentola Ducenta e della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
EP IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP IT | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.