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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/08/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2523 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via dei Gracchi n. 209, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Spartaco Gabellini, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Albano Controparte_1
Laziale, in persona del legale rappresentante Controparte_2
CONVENUTA/CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente CP_3 domiciliato in Velletri piazza Giovanni Falcone n. 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Mammucari, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Alessia Manno
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 maggio 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di senza alcuna regolarizzazione dall'1 Controparte_4 settembre 2021 al 17 dicembre 2021 e con assunzione a termine dal 18 dicembre 2021 al 5 gennaio
2022, presso il bar gestito dalla società; di aver svolto mansioni di barista;
di aver sempre lavorato dalle 7:00 alle 15:00 oppure dalle 12:00 alle 18:00, dal lunedì al sabato;
di essere stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di rappresentante legale della società; di CP_1 aver ricevuto la retribuzione giornaliera di € 40,00; di non aver mai fruito di ferie né di permessi;
di non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al Controparte_4 giudice l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento al V livello c.c.n.l. pubblici esercizi, dall'1 settembre 2021 al 5 gennaio 2022, e la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.189,23 per differenze retributive maturate sino al 18 dicembre 2021, di cui € 511,25 per trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi dovuti e al risarcimento del danno da omessa contribuzione.
1.1. Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non Controparte_4 si è costituita e all'udienza del 14 marzo 2023 è stata dichiarata contumace.
1.2. Alla medesima udienza, rilevata la domanda di regolarizzazione contributiva proposta CP_ da parte ricorrente, è stata disposta la chiamata in causa di che si è costituito in giudizio il 13 aprile 2023, domandando, per il caso di accoglimento del ricorso, di condannare la convenuta società datrice di lavoro al pagamento dei contributi, oltre sanzioni e interessi ex lege, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2. La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di testimoni, e l'ammissione di interpello del legale rappresentante della convenuta.
2.1. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 30 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter
c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 9 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dall'1 settembre 2021 al 5 gennaio 2022, a tempo pieno, con inquadramento al V livello c.c.n.l. pubblici esercizi.
3.1. Rilevata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. 11 ottobre 2017 n. 23846).
3.2. ha depositato in giudizio: visura camerale della convenuta, da cui Parte_1 risulta che la sua attività prevalente consiste nella gestione di un bar in Albano Laziale, via Antonio
VA nn. 1/3 (doc. 5); copia della lettera di assunzione, priva di firme (doc. 4); copia della comunicazione Unilav di dimissioni nel periodo di prova, del 5 gennaio 2022, in relazione a un rapporto di lavoro sussistente tra le parti dal 27 dicembre 2021, a tempo parziale per 18 ore settimanali, con qualifica di barista (doc. 3).
3.2.1. Il teste compagno di ha riferito: “Il ricorrente ha Testimone_1 Parte_1 lavorato in questo bar da settembre 2021 a prima di Natale 2021, da quello che so: a volter l'ho accompagnato alla apertura del bar, alle 6:00-6:30 e l'ho visto aprire il bar, ho aspettato lì per fare colazione e ho visto che serviva i clienti.
Il bar apriva alle 7:00.
Il ricorrente lavorava non la domenica, dal lunedì al venerdì e qualche volta al sabato: io passavo la mattina e all'ora di pranzo durante la settimana al bar e lo vedevo al lavoro.
Ho visto che il ricorrente serviva i clienti, preparava i caffè, i cappuccini, si occupava della tavola calda e serviva i clienti, si occupava delle pulizie e della cassa.
Il titolare del bar era l'ho visto dare disposizioni a CP_1 Parte_1
Da quello che so la retribuzione del ricorrente era di 35-40 euro al giorno”.
La teste amica d'infanzia del ricorrente, ha dichiarato genericamente: “il Testimone_2 ricorrente ha lavorato per la resistente, tra il 2021 e il 2022, non ricordo esattamente per quanto tempo, nel bar-ristorante della società, ad Albano Laziale.
Il ricorrente serviva ai tavoli, faceva il cameriere e il barista, preparava i caffè e i cappuccini.
Lavorava dal lunedì al sabato, non so dire con quali orari.
Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato nel locale della resistente sono venuta a trovarlo un paio di volte e sono andata a trovarlo al lavoro, prendevo il caffè: era lui a prepararmelo e a servirmelo.
Rimanevo al bar per il tempo di un caffè, magari aspettavo che finisse il suo turno”.
3.2.2. All'udienza del 2 luglio 2024, il legale rappresentante della convenuta, pur dopo regolare notifica, non è comparso per rendere interrogatorio formale.
In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006,
n. 5240).
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013 n. 10099).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è sufficiente a costituire riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della società convenuta, che non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale, corroborando la prova testimoniale espletata.
3.3. Deve allora essere affermata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, dall'1 settembre 2021 al 5 gennaio 2022, per 18 ore settimanali, come indicato nella comunicazione Unilav di dimissioni, in assenza di diversi elementi istruttori.
3.4. In relazione alla domanda di riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento al V livello c.c.n.l. di settore, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile 2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673).
3.4.1. Il c.c.n.l. applicato che appartengono al V livello i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (doc. 1 di parte ricorrente).
3.4.2. Alla luce della documentazione depositata (copia della comunicazione Unilav di dimissioni, del 5 gennaio 2022, con indicazione della qualifica del lavoratore, indicata in barista, doc. 3) e delle dichiarazioni testimoniali, la domanda deve essere accolta, in quanto è emerso che la ricorrente ha svolto compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, quale barista, preparando colazioni, caffè, servendo i clienti e lavorando alla cassa del locale dimostrando così di essere in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche.
4. Il lavoratore ha domandato il pagamento della somma di € 4.189,23, di cui € 1.527,48 per retribuzione ordinaria, € 489,47 per tredicesima mensilità, € 489,44 per quattordicesima mensilità, €
56,48 per festività, € 489,44 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 296,00 per indennità sostitutiva di permessi non goduti, € 329,67 per compenso per lavoro straordinario ed € 511,25 per trattamento di fine rapporto (come da conteggi depositati, doc. 8 del ricorso).
4.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
4.2. Stante la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto, per un orario di 18 ore settimanali, rileva l'Ufficio che spetta al ricorrente la retribuzione mensile di € 652,62 (da €
1.450,28 richiesti per un rapporto a tempo pieno, proporzionati all'orario di lavoro provato), e pertanto il lavoratore ha percepito una retribuzione maggiore a quella maturata (per € 1.040,00, come indicata nei conteggi).
4.3. La domanda di pagamento delle somme di € 1.527,48 per retribuzione ordinaria, di €
489,47 per tredicesima mensilità e di € 489,44 per quattordicesima mensilità non può pertanto essere accolta.
5. Il ricorrente ha domandato inoltre il pagamento delle somme di 489,44 per indennità sostitutiva di ferie non godute, di € 296,00 per indennità sostitutiva di permessi non goduti e di €
56,48 per festività.
5.1. In proposito, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
5.2. Dalle deposizioni testimoniali non è emerso che il ricorrente non ha fruito di ferie, di permessi e di giorni di riposo per festività e pertanto la domanda non può essere accolta.
6. Il lavoratore ha domandato il pagamento della somma di € 329,67 per compenso per lavoro straordinario.
6.1. Al riguardo, occorre ricordare che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018
n. 16150).
6.2. Ne deriva che, in assenza di specifica prova dello svolgimento di lavoro oltre l'orario di
18 ore settimanali, la domanda deve essere respinta.
7. Il lavoratore ha inoltre domandato il pagamento della somma di € 511,25 per trattamento di fine rapporto.
7.1. Occorre ricordare che, accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro (Cass. 22 settembre 2016, n. 18586).
7.2. Rileva l'Ufficio che non è stata data la prova di una particolare professionalità che giustifichi l'attribuzione del superminimo dedotto, con la conseguenza che, esclusa l'applicabilità del principio dell'assorbimento, deve allora essere riconosciuto al ricorrente il diritto al trattamento di fine rapporto, calcolato sulla retribuzione spettante di € 652,62 mensili, per complessivi €
2.726,26 (da € 652,62 mensili da settembre a novembre 2021, € 378,94 per dicembre 2021, €
194,73 per tredicesima mensilità ed € 194,73 per quattordicesima mensilità), e liquidato in € 201,95
(da € 2.726,26 /13,5, ex art. 2120 c.c.).
9. In mancanza di prova del relativo versamento, stante la contumacia della società CP_ convenuta, questa deve inoltre essere condannata al versamento, presso l' dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro accertato, in relazione alla retribuzione mensile di € 652,52, oltre sanzioni ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione quinquennale.
10. Quanto alla domanda di condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno da omessa contribuzione, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass. ord. 8 giugno 2021 n. 15947).
10.1. Nel caso di specie, parte ricorrente (nata nel 1990) non ha neppure allegato di aver maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
11. Conclusivamente, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1 settembre 2021 al 5 gennaio 2022, per 18 ore settimanali e con inquadramento del lavoratore al V livello c.c.n.l. pubblici esercizi, deve essere Controparte_4 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 201,95 per trattamento Parte_1
CP_ di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento, presso l' dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro accertato, in relazione alla retribuzione mensile di €
652,52, oltre sanzioni ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione quinquennale.
12. La parte contumace, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del CP_ ricorrente e di delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del lavoratore.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1 settembre 2021 al 5 gennaio 2022, per 18 ore settimanali e con inquadramento del lavoratore al V livello c.c.n.l. pubblici esercizi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_4 in favore di della somma di € 201,95 per trattamento di fine rapporto, oltre Parte_1
CP_ interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento, presso l' dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro accertato, in relazione alla retribuzione mensile di € 652,52, oltre sanzioni ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione quinquennale;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_4 in favore di delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.314,00, oltre spese Parte_1 generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_4
CP_ in favore dell' delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.312,00, oltre spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge
Si comunichi.
Velletri, 5 agosto 2025
Il giudice
IE GE OZ