Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALIZI Parte_1
ZIZZI FELICITA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA
nonchè
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_2
e difeso dall'avvocato DIANA ANNA ROTUNNO resistenti
oggetto: opposizione verbale di accertamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28/03/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per l'annullamento del verbale di accertamento n. 2021003765/DDL, notificato il 18.08.2021, con il quale gli aveva intimato il pagamento di importo pari ad € 116.501,06, per CP_1 il periodo dal 01.09.2015 al 30.04.2021, per le seguenti violazioni : - quantificazione imponibili contributivi in violazione dell'art. 1 del DL
09.10.1989 n. 338; - quantificazione ratei tredicesima in misura minore rispetto a quella spettante;
- omessa contribuzione per giorni di festività; - mancata erogazione scatti anzianità; - omessa contribuzione quote integrazione danni di malattia;
- mancato adeguamento contrattuale della paga oraria;
- recupero agevolazioni contributive. Ha richiesto, altresì, l'annullamento della conseguente variazione assicurativa disposta da CP_2 con provvedimento del 8.9.2021 di importo pari ad € 6683,00.
Nello specifico, l'odierno ricorrente, ha eccepito:
- la discrasia tra la data di inizio degli accertamenti, quella relativa alle attività compiute e la data del precedente accertamento avviato dal
Nucleo Carabinieri Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- la nullità del verbale di primo accesso;
- la prescrizione dei crediti contributivi per gli anni 2015 e 2016;
- l'omesso ascolto dei lavoratori in riferimento agli aspetti contributivi;
- l'illegittima revoca delle agevolazioni contributive per interpretazione restrittiva dell'art. 1 comma 1175 della L. 27.12.2006 n.
296;
- illegittimità ed erroneità dell'importo contributivo e sanzionatorio;
- genericità, infondatezza e difetto di prova del Verbale di accertamento e della conseguente variazione del rapporto assicurativo disposta da CP_2
Costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno concluso per il rigetto del ricorso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo in atti.
Istruita la causa con l'audizione di un ispettore all'odierna CP_1 udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
___________
2 Il ricorso risulta infondato.
Giova rammentare che secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di accertamenti ispettivi, sussiste un interesse del destinatario dell'ispezione ad impugnare il verbale di accertamento, proponendo un'azione di accertamento negativo per attestare la regolarità della propria posizione contributiva, così assumendosi il relativo onere probatorio. Tale possibilità trova un riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46/1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. In tal senso, non vi sono dubbi sull'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in accertamento negativo in materia contributiva in presenza di un accertamento ispettivo concluso e già portato a conoscenza del debitore. Orbene, parte ricorrente contesta la nullità del verbale di accertamento sulla base di una serie di eccezioni formali.
Sul punto il Giudicante osserva preliminarmente che dette eccezioni appaiono pretestuose e non possono in ogni caso rivestire in questa sede alcun rilievo, considerato, altresì che le stesse non hanno comunque impedito alla parte una piena difesa. Difatti, gli atti amministrativi che pone in essere e che CP_1 ineriscono alla gestione del rapporto obbligatorio non hanno natura autoritativa, ma meramente ricognitiva della sussistenza delle condizioni di legge. Ed, allora, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento ispettivo può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato. Pur essendo quanto sopra esposto sufficiente al rigetto delle avverse eccezioni, passando all'esame nel merito delle stesse, parte istante contesta in primo luogo la nullità del verbale sulla base della presenza, all'interno dello stesso, di tre date differenti. In verità, la discrepanza delle date, oltre a non assumere alcun rilievo in merito alle contestazioni effettuate, concerne tre momenti temporali differenti degli accertamenti espletati: quella del 29.04.2021 relativa all'inizio degli accertamenti, quella del 10.05.2021 relativa agli accertamenti effettuati presso lo studio del consulente del lavoro (notificando in pari data il verbale di primo accesso ispettivo) e la data del 14.3.2018 attinente ad un precedente accertamento avviato dal Nucleo Carabinieri Ispettorato
Territoriale del Lavoro.
3 Difatti, l'art. 33, comma 1, lett. b) della legge 183/2010 precisa che:
“Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo".
Appare, quindi, pacifico che il 29.04.2021 si dava avvio all'accertamento, ma solo in data 10.5.2021 si procedeva all'accertamento fattuale e, pertanto, veniva rilasciato apposito verbale di primo accesso, ai sensi di legge.
Peraltro, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, applicabile per identità di ratio anche ai verbali ispettivi per omissioni contributive, "In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata” (Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26050).
Ciò detto, in relazione al lasso di tempo, seppur minimo, intercorso tra la data di inizio degli accertamenti e quella in cui è stato effettuato materialmente l'accesso, l'art. 13 del D.Lgs. 124/04, stabilendo l'obbligo per il personale ispettivo di redigere il verbale di primo accesso ispettivo, precisa il tempus “Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo”.
L'istituto, pertanto, ha provveduto a redigere e notificare il verbale di primo accesso quando lo stesso, per la prima volta, acquisiva i documenti ed effettuava il loro esame presso la sede del professionista. Quanto invece alla doglianza relativa all'omesso ascolto dei lavoratori, è sufficiente rilevare che l'audizione degli stessi non è un obbligo per gli accertatori, ben potendo, come nel caso di specie, elevare contestazioni sulla base del mero esame e valutazione complessiva della documentazione prodotta dalla società.
Pertanto, come già sopra ampiamente esposto tutti i vizi formali eccepiti, oltre ad essere insussistenti, non varrebbero in ogni caso ad inficiare la validità del verbale ispettivo.
Nel merito, con il verbale unico di accertamento n. 2021003765/DDL del 18.08.2021, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, sono stati contestati alla società ricorrente, nel periodo 01.09.2015 – 30.04.2021 i seguenti addebiti:
4 - per le posizioni dei lavoratori , Parte_2 Parte_3
e relativamente al
[...] Parte_4 Parte_5 periodo contributivo di cui è causa risultavano in riferimento alla corresponsione a titolo di paga base un importo inferiore a quello previsto dal CCNL applicato;
la corresponsione a titolo di Indennità Territoriale di settore di un importo inferiore a quello previsto dalla contrattazione integrativa provinciale;
ore di retribuzione virtuale registrate in busta paga non assoggettate a contribuzione, nonché omessa contribuzione per alcune giornate di festività;
- per altri dipendenti, , Persona_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...] le irregolarità riscontrate riguardavano Persona_6 giornate di assenza non assoggettate a contribuzione, ratei di tredicesima mensilità, erogati mensilmente, quantificati in misura minore rispetto a quella spettante;
differenze di imponibile determinate dal mancato adeguamento della paga oraria agli aumenti contrattuali, mancata erogazione degli scatti di anzianità. Chiarito il contenuto dell'accertamento ispettivo per cui è causa, si tratta ora di affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) dei fatti accertati dagli ispettori e posti a base degli impugnati CP_1 provvedimenti di variazione. Come è stato da tempo affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile n.20870 del 02/08/2019, cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , CP_1 incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare
5 sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Da ciò consegue che “nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_1 previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”(Cassazione civile sez. lav., n.14965 del 06/09/2012). Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti
6 l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (vedasi da ultimo Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022). L'applicazione alla fattispecie per cui è causa dei predetti principi porta a ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio dell'istituto previdenziale. Sul punto rileva questo giudicante che l'accertamento dell' CP_1 sulle festività non retribuite, sul pagamento di una retribuzione inferiore a quella prevista dal ccnl e sull'omessa contribuzione della retribuzione virtuale è stato effettuato, così come confermato dall'ispettore ascoltato in giudizio, all'esito della diretta percezione della documentazione aziendale analiticamente indicata alla pag. 2 del medesimo verbale. A fronte di tali contestazioni costituiva onere di parte ricorrente provare di avere corrisposto la giusta retribuzione prevista dal ccnl pacificamente appicato, di avere retribuito le festività e versato la contribuzione sulla retribuzione virtuale, ovvero fornire la prova dei fatti ostativi a detto obbligo, onere che nella fattispecie concreta non è stato assolto. Trattasi, infatti di contestazioni relative alla mancata retribuzione di talune festività e della corresponsione di una minore retribuzione per i lavoratori ed i diversi periodi ivi analiticamente indicati, che gli ispettori hanno accertato direttamente tramite l'esame dei fogli paga e dei libri matricola, ragion per cui, in assenza tra l'altro di prova contraria, va dichiarata in parte qua la legittimità del verbale CP_1
Quanto alla sussistenza della violazione dell'art. 29 l. 341/95 contestata dagli ispettori, giova rammentare che le aziende edili, nel determinare la retribuzione imponibile da denunciare all devono CP_1 tenere conto delle seguenti disposizioni di legge e contrattuali: A) art. 1 comma 1 della legge 389/89, ai sensi del quale la retribuzione su cui calcolare i contributi da denunciare all' non può CP_1 essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati con le OO.SS. più rappresentative (oppure integrativi locali, aziendali o individuali se migliorativi) per le prestazioni lavorative effettuate;
B) Art. 29 del DL 23/06/1995 n 244 convertito con legge 8/8/1995 n. 341 ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima
7 (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della CIGS. L'art. 29 impone, in sostanza, che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali. Le sole ipotesi di esclusione da questo obbligo di calcolo virtuale della contribuzione previdenziale sono espressamente indicate dal legislatore ed accomunate dal comune denominatore di essere ipotesi di sospensione di legge o comunque agevolmente riscontrabili. Detta norma ha, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione più volte interessata della questione, una marcata finalità antielusiva in quanto, specie nel settore dell'edilizia, sospensioni simulate del rapporto lavorativo erano volte a pregiudicare le ragioni dell'ente previdenziale. Il dm 16.12.1996, emanato in attuazione della norma anzidetta, individua a sua volta i seguenti ulteriori eventi:
1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi. La Suprema Corte, proprio evidenziando la ratio antielusiva della norma, ha ritenuto di natura tassativa le ipotesi individuate dal legislatore di esclusione dall'applicazione della c.d. contribuzione virtuale e, in particolare, ha ritenuto che le sospensioni volontarie del rapporto di lavoro, da qualsivoglia causa motivate, non siano idonee ad escludere che la contribuzione sia comunque calcolata sulla base dell'orario normale di 40 ore settimanale. Nello specifico, con argomentazioni pienamente condivisibili, la giurisprudenza ha statuito che “In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non
8 inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (cass. civ., sez. VI, 04 maggio 2011, n. 9805; cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2011 n. 3969). In tema, poi, di onere della prova delle ipotesi di esclusione dell'obbligo di contribuzione virtuale, si è stabilito che l'istituto previdenziale assolve al proprio onere probatorio mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata e con l'invocazione dell'articolo 29 citato, mentre è onere dell'impresa edile allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29 e dal d.m. 16 dicembre 1996 cui esso rinvia (cass. 15 dicembre 2008, n. 29324; cass. 13 ottobre 2009, n. 21700; cass. 4 maggio 2011, n. 4805). Infatti, la Suprema Corte ha precisato che “… … nel settore dell'edilizia l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto “minimale contributivo”), secondo la regola generale stabilita – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi al d.m. 16 dicembre 1996, il quale rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti. Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede (Cass. 11 agosto 2005, n. 16873); c) in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo
9 tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (cass., 4 ottobre 2013, n. 22724; cass., 3 giugno 2019, n. 15120). Il principio trova il suo fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, in quanto, se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992, n. 342). In relazione a ciò, dunque, in linea generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, intendendo per tale l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini evidenziati (Corte di Cassazione, sentenza n. 15120/2019; Corte di Cassazione, ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21479; in termini Cass. sentenza n. 22986/2020). Ebbene, rileva il giudicante che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di cause contrattuali e legali di esonero dall'obbligo contributivo. Ne consegue la legittimità di detto addebito. Con riferimento, infine, alla perdita degli sgravi contributivi è sufficiente rilevare che nel caso di specie si tratta di lavoratori assunti con i benefici della legge 407/90 e 190/2014, rispetto ai quali le inadempienze contrattuali contestate, comportano la perdita integrale delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006. Ebbene non vi è dubbio che dalle irregolarità contributive contestate discenda la perdita delle relative agevolazioni. Difatti, secondo l'art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006 “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
10 regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Successivamente il Decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007 ha ribadito il concetto fissato dalla Legge 296/2006. In sostanza, l'esigenza insita nella norma dell'art. 1 co. 1175 è la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto indefettibile dell'applicazione degli sgravi contributivi (Cass. nn. 27107 , 27108 e 27109/2018). Né alcun rilievo in senso contrario può assumere in assenza di qualsivoglia principio ed elemento di prova il mero assunto secondo il quale per la lavoratrice vi era già stato un recupero Persona_4 per motivi differenti delle medesime agevolazioni beneficiate dall'azienda. Per quanto riguarda l'ammontare contributivo richiesto, in disparte la genericità del motivo di doglianza sul punto, rileva il Giudicante che il verbale impugnato indica per ciascun lavoratore il livello di inquadramento indicato in busta paga, gli orari di lavoro registrati, i periodi lavorativi interessati, la retribuzione oraria, l'imponibile contrattuale, l'imponibile riportato sul LUL e denunciato su D.M., le ore dei ratei di tredicesima, le ore di assenza e di festività non denunciate con riferimento ad ogni singolo lavoratore e ad ogni mese, nonchè la differenza a debito dovuta, così mettendo parte ricorrente in condizione di verificare la correttezza dei conteggi effettuati ed eventualmente contestare specificatamente l'entità dei contributi richiesti. Quanto al regime sanzionatorio il comma 8 dell'art 116 della legge n° 388/2000 prevede che:
“
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d´anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell´importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l´intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d´anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell´importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
11 spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d´anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell´importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all´integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all´articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall´articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”. Come è noto la norma in parola ha dettato una nuova disciplina dell'illecito contributivo non solo prevedendo un diverso meccanismo di quantificazione delle sanzioni, ma anche specificando in termini diversi rispetto al passato il concetto di evasione. Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, danno atto che la stessa “dopo aver reiterato la precedente dizione ( …in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero…) specifica, diversamente che in passato la circostanza secondo cui è legittimo parlare di evasione solo …nel caso in cui il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate …, fornendo oggi un criterio discretivo ben più netto tra la pura e semplice morosità e l'evasione vera e propria ed attribuendo per la prima volta rilievo decisivo allo specifico elemento intenzionale dell'evasore, assente nel testo previgente” (cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4808; vedasi da ultimo cass., 27 gennaio 2015, n. 1476). Ciò detto è evidente che il legislatore nel riformulare il concetto di evasione contributiva ha voluto attribuire rilevanza non già a qualsivoglia omissione, bensì solo a quella che da un lato sia oggettivamente idonea ad occultare il rapporto di lavoro o l'ammontare delle retribuzioni erogate, e dall'altro sia dolosamente preordinata dall'obbligato ad eludere l'obbligazione contributiva posta a sua carico. A partire dalla sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011 e fino a quelle del 2016 (n. 5260/2016, n. 8745/2016 e n. 18962/2016), la Cassazione ha consolidato un orientamento in base al quale trasmettere in ritardo le denunce ovvero non inviarle oppure inserirvi delle CP_1 informazioni non rispondenti al vero, configura l'ipotesi di evasione contributiva, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di
12 dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi (in senso conforme anche cass., n. 21250/2014 e Cass. .n. 6506/22). Grava, pertanto, sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento, che nel caso di specie, non avendo la società offerto nessun elemento in senso contrario, deve presumersi, stante il chiaro ed inequivoco dettato normativo escludente il diritto all'esonero contributivo ottenuto dalla stessa società. Ne consegue la legittimità del verbale ispettivo in ordine all'accertamento ed all'ammontare delle omissioni contributive contestate, nonché la legittimità del certificato di variazione CP_2 notificato sulla base del predetto accertamento ispettivo. Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione relativa alle omissioni contributive degli anni 2015 e 2016. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 comma 9 lett. b) della legge n. 335 del 1995: "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:...b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Appare, quindi pacifica la prescrizione quinquennale, anche per i crediti rivendicati dall a seguito di riclassificazione del premio. CP_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall sia che l'esatta classificazione sia CP_2 individuata dal giudice “(V., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020)" (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021 n.6081). Ciò detto, il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nel verbale unico di accertamento qui impugnato, notificato in data 18.8.2021, riferito al periodo 1.9.2015 - 30.04.2021. Tuttavia, come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" - dispone, al comma 2, che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
13 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione. A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Dunque, nel caso di specie i contributi omessi riguardano il periodo 1.9.2015- 30.4.2021 e con riferimento alla mensilità di settembre 2015 la prescrizione è iniziata a decorrere il 16 ottobre 2015 - atteso che il datore di lavoro è tenuto a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore dipendente – con la conseguenza che sarebbe maturata il 16 ottobre 2020. Tuttavia alla predetta data devono aggiungersi i 129 giorni di sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dei quali solo 74 giorni erano decorsi al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, che ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. Per cui alla data dell'1 luglio 2021 è ricominciato a decorrere il residuo termine di prescrizione di 55 giorni (129-74) che sarebbe maturato il 24 agosto 2021, in data successiva rispetto all'atto
14 interruttivo della prescrizione effettuato in data 18.08.2021 con la notifica del verbale ispettivo opposto. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va disatteso. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, con atto depositato il 28.3.2022, da , in persona del legale rappresentante in Parte_1 carica, contro e , così provvede: CP_1 CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 4.500,00 a favore di ed euro 2.000,00 per CP_1
Inail, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 14/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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