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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al 14.7.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 6348/2025 R.G., cui è riunito il procedimento n.9257/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Avino presso il cui studio in Napoli alla Parte_1 Via S. Teresa degli Scalzi n. 134 è elett.te dom.ta ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Di Stefano elett.te dom.to presso la CP_1 sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla l. 104/92 art. 3 comma 3, sulla base della domanda amministrativa del 20.11.2023, atteso che era stata riconosciuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 22.01.2024, invalida nella misura del 100% senza riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1. Il c.t.u. nominato, Dott.ssa concludeva la sua relazione accertando Persona_1 l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso alle prestazioni richieste, Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con l'odierno ricorso, depositato in data 14.03.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1 Fissato il termine perentorio del 14.07.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed espletato l'incombente da parte ricorrente, il G.L., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovare la CTU, la decideva con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 9257/2024. Il ricorso proposto è inammissibile perché formulato genericamente. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non possa essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., con riguardo al riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere "motivi specifici", necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata con l'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 63, convertito con legge 132/2012. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, quindi, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Attraverso l'esame dell'atto, il giudice deve essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (Cass.n. 2797/200; Cass. 30.8.2004 n. 17318). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha evidenziato specifiche lacunosità e/o contraddittorietà della perizia svolta in sede di ATP, essendosi limitata ad elencare le patologie da cui è affetta ed a richiamare i certificati medici depositati, deducendo semplicemente che le patologie diagnosticate sono tali da determinare il necessario accoglimento della domanda. La ricorrente senza in alcun modo contestare o manifestare specifici motivi di doglianza nei confronti della consulenza (e, in particolare, omettendo di allegare finanche quali specifiche patologie non fossero state adeguatamente considerate dal CTU) si è sostanzialmente limitata a chiedere una rivalutazione della situazione tenendo conto dei certificati medici depositati ed invocando un generico peggioramento che sarebbe desumibile dai predetti certificati senza alcuna specificazione in ordine alla patologia oggetto di peggioramento ed alle concrete manifestazioni di tale preteso peggioramento.
L'opponente, quindi, ,non ha introdotto alcun specifico motivo per contrastare le conclusioni del CTU che, all'esito dell'esame obiettivo svolto ha dato atto del fatto che la “non presenta disturbi Pt_1 motori o funzionali che rendono necessaria la presenza permanente di un accompagnatore: la deambulazione si realizza autonomamente con ausilio di bastone ortopedico di sicurezza - non presenta deficit motori e/o funzionali di gravità tale da rendere impossibile l' espletamento degli atti di vita quotidiana rendendo necessaria una assistenza continua e permanente - non presenta disturbi cognitivi e/o psichici che le impediscono di determinarsi autonomamente al compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e con i modi appropriati intendendone il significato e l'importanza”.
In mancanza della specifica formulazione di concrete doglianze o della denuncia di vizi in cui sarebbe incorso il CTU e, cioè, di uno specifico errore motivazionale del perito, non vi è spazio per l'invocata rinnovazione della perizia, anche tenuto conto della completezza ed esaustività della consulenza svolta.
Le argomentazioni poste a fondamento della perizia svolta nella fase di ATP, infatti giustificano esaurientemente le conclusioni formulate e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 9257/2024, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
-Si comunichi.
Napoli, 15/07/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al 14.7.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 6348/2025 R.G., cui è riunito il procedimento n.9257/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Avino presso il cui studio in Napoli alla Parte_1 Via S. Teresa degli Scalzi n. 134 è elett.te dom.ta ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Di Stefano elett.te dom.to presso la CP_1 sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla l. 104/92 art. 3 comma 3, sulla base della domanda amministrativa del 20.11.2023, atteso che era stata riconosciuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 22.01.2024, invalida nella misura del 100% senza riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1. Il c.t.u. nominato, Dott.ssa concludeva la sua relazione accertando Persona_1 l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accesso alle prestazioni richieste, Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con l'odierno ricorso, depositato in data 14.03.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1 Fissato il termine perentorio del 14.07.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed espletato l'incombente da parte ricorrente, il G.L., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di rinnovare la CTU, la decideva con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 9257/2024. Il ricorso proposto è inammissibile perché formulato genericamente. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non possa essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., con riguardo al riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere "motivi specifici", necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata con l'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 63, convertito con legge 132/2012. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, quindi, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Attraverso l'esame dell'atto, il giudice deve essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (Cass.n. 2797/200; Cass. 30.8.2004 n. 17318). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha evidenziato specifiche lacunosità e/o contraddittorietà della perizia svolta in sede di ATP, essendosi limitata ad elencare le patologie da cui è affetta ed a richiamare i certificati medici depositati, deducendo semplicemente che le patologie diagnosticate sono tali da determinare il necessario accoglimento della domanda. La ricorrente senza in alcun modo contestare o manifestare specifici motivi di doglianza nei confronti della consulenza (e, in particolare, omettendo di allegare finanche quali specifiche patologie non fossero state adeguatamente considerate dal CTU) si è sostanzialmente limitata a chiedere una rivalutazione della situazione tenendo conto dei certificati medici depositati ed invocando un generico peggioramento che sarebbe desumibile dai predetti certificati senza alcuna specificazione in ordine alla patologia oggetto di peggioramento ed alle concrete manifestazioni di tale preteso peggioramento.
L'opponente, quindi, ,non ha introdotto alcun specifico motivo per contrastare le conclusioni del CTU che, all'esito dell'esame obiettivo svolto ha dato atto del fatto che la “non presenta disturbi Pt_1 motori o funzionali che rendono necessaria la presenza permanente di un accompagnatore: la deambulazione si realizza autonomamente con ausilio di bastone ortopedico di sicurezza - non presenta deficit motori e/o funzionali di gravità tale da rendere impossibile l' espletamento degli atti di vita quotidiana rendendo necessaria una assistenza continua e permanente - non presenta disturbi cognitivi e/o psichici che le impediscono di determinarsi autonomamente al compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e con i modi appropriati intendendone il significato e l'importanza”.
In mancanza della specifica formulazione di concrete doglianze o della denuncia di vizi in cui sarebbe incorso il CTU e, cioè, di uno specifico errore motivazionale del perito, non vi è spazio per l'invocata rinnovazione della perizia, anche tenuto conto della completezza ed esaustività della consulenza svolta.
Le argomentazioni poste a fondamento della perizia svolta nella fase di ATP, infatti giustificano esaurientemente le conclusioni formulate e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 9257/2024, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.
-Si comunichi.
Napoli, 15/07/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)