Art. 7. Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32.
Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto; tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici giorni.".
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32.
Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto; tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici giorni.".