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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1425/2025, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Scuderi Alfio;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/02/2025 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002522689 deducendo l'illegittimità dell'atto opposto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “– IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni indicate in narrativa (motivo I), accertare e dichiarare l'estraneità ai fatti contestati del Sig.
[...]
non essendo egli nell'anno 2020 il legale rappresentante della “SERINN Parte_1
Servizi Innovativi S.r.l. in liquidazione” e, per l'effetto, annullare l'impugnata Ordinanza -
Ingiunzione n. OI-002522689, con le consequenziali statuizioni;
1 – IN VIA SUBORDINATA, per le ragioni indicate in narrativa (motivo II): accertare che il provvedimento opposto non è stato preceduto dall'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento / verbale di contestazione ex art. 14 L. 689/1981 e/o comunque, qualora l' CP_1 dovesse fornire prova dell'avvenuta notifica di tale atto in data 21.11.2022, che non è stato rispettato il termine di notifica di cui al menzionato art. 14 e, per l'effetto dichiarare nulla, e/o invalida e/o, comunque, illegittima l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-002522689, statuendo
l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione comminata;
– IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, per le ragioni indicate in narrativa (motivo
III): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. n. 689/1981, l'illegittimità del suddetto provvedimento sanzionatorio per omessa e/o insufficiente motivazione”.
Con memoria del 22.7.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1 in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 20.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 22/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'ordinanza da parte dell' , come documentato in atti. CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'ordinanza opposta induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di
2 lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio CP_1 della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1425/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 931,75 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, e di e 43,00 per C.U., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 23/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1425/2025, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Scuderi Alfio;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/02/2025 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002522689 deducendo l'illegittimità dell'atto opposto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “– IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni indicate in narrativa (motivo I), accertare e dichiarare l'estraneità ai fatti contestati del Sig.
[...]
non essendo egli nell'anno 2020 il legale rappresentante della “SERINN Parte_1
Servizi Innovativi S.r.l. in liquidazione” e, per l'effetto, annullare l'impugnata Ordinanza -
Ingiunzione n. OI-002522689, con le consequenziali statuizioni;
1 – IN VIA SUBORDINATA, per le ragioni indicate in narrativa (motivo II): accertare che il provvedimento opposto non è stato preceduto dall'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento / verbale di contestazione ex art. 14 L. 689/1981 e/o comunque, qualora l' CP_1 dovesse fornire prova dell'avvenuta notifica di tale atto in data 21.11.2022, che non è stato rispettato il termine di notifica di cui al menzionato art. 14 e, per l'effetto dichiarare nulla, e/o invalida e/o, comunque, illegittima l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-002522689, statuendo
l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione comminata;
– IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, per le ragioni indicate in narrativa (motivo
III): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. n. 689/1981, l'illegittimità del suddetto provvedimento sanzionatorio per omessa e/o insufficiente motivazione”.
Con memoria del 22.7.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1 in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 20.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 22/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'ordinanza da parte dell' , come documentato in atti. CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'ordinanza opposta induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di
2 lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio CP_1 della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1425/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 931,75 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, e di e 43,00 per C.U., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 23/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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