Inammissibile
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02324/2025REG.PROV.COLL.
N. 06202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6202 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di verifica per le cause di servizio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data 2.2.2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appellata sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso (R.G. 13074/2017), proposto dall’odierno appellante (maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare in congedo dal 6.11.2015) per l’annullamento del decreto nr. 732 – pos. 610770/B in data 27.09.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 6^ Divisione, nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio ed intempestiva ai fini dell'equo indennizzo in quanto presentata oltre i sei mesi previsti dalla legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, ivi espressamente compreso il parere nr. 71184/2016 in data 12.09.2017, con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto le infermità “ Esiti di plurimi interventi di neurinoma dell'acustico dx e derivazione ventricolo peritoneale consistenti in anacusia dx, paralisi del nervo facciale, ipostenia emisoma dx ed atassia ” non dipendenti da fatti di servizio.
2. Il T.A.R. ha osservato come il decreto impugnato sia sorretto da plurime ragioni, tra loro indipendenti, tra le quali la ritenuta intempestività della domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, in quanto “ presentata in data 25.05.2015 mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 3.02.2014 (cfr. processo verbale n. A51520476 in data 11.05.2016 della C.M.O. di Roma) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi ”.
Tale motivazione è stata ritenuta dal giudice di prime cure corretta, in quanto la data assunta a riferimento dall’Amministrazione < coincide con il giorno in cui il ricorrente, a seguito di risonanza magnetica, apprendeva di essere affetto da “neurinoma del nervo acustico di circa 5 cm. e mezzo all’angolo ponto cerebellare dx” e …., pertanto, sulla scorta di tale circostanza, la diagnosi e la conoscibilità dell’infermità risultavano già ben note al ricorrente; tale data, quindi, è stata idoneamente assunta a riferimento per far decorrere i termini per la piena conoscenza, da parte dell’odierno esponente, del proprio stato patologico >.
Il ricorrente, ha precisato il T.A.R., era in grado di attivarsi nel termine di legge per richiedere l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio già a partire dal 3.2.2014, per cui l'inutile decorso del termine semestrale ha inevitabilmente comportato la decadenza del diritto ad ottenere il beneficio richiesto, non rilevando che solo pochi giorni prima della presentazione della domanda di equo indennizzo lo stesso avesse appreso, “ effettuando ricerche su internet ”, dell’esistenza di un eventuale nesso eziologico tra patologia sofferta e servizio prestato .
3. Con il ricorso in appello si lamenta l’erroneità della statuizione.
In primo luogo, il T.A.R. del Lazio, ad avviso dell’appellante, avrebbe < confuso il termine perentorio semestrale per proporre la concessione dell’equo indennizzo con il termine quinquennale per proporre domanda di causa di servizio, ex art. 169 del DPR 1092/1973. Ed infatti dal momento della diagnosi, alla luce del dettato normativo delle norme individuate in rubrica, il militare ha cinque anni di tempo per proporre domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed un termine semestrale per proporre domanda di liquidazione del beneficio dell’equo indennizzo >.
In ogni caso, il termine suddetto deve essere fatto decorrere dal momento in cui è possibile per l’interessato disporre di elementi cognitivi circa il possibile rapporto insorgenza/dipendenza.
4. L’appellante ha poi riproposto il motivo relativo al nesso eziologico, assorbito dal T.A.R.
5. I Ministeri intimati si sono costituiti con atto stile.
6. L’appellante ha depositato giurisprudenza e ha ulteriormente argomentato sui profili di appello.
7. Nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità dell’appello, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene l’appello inammissibile.
8.1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha lamentato “ Illegittimità per violazione dell'art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione ”, deducendo che “ L’atto che in questa sede si impugna e contesta risulta del tutto illegittimo laddove ha considerato la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente come intempestiva in quanto presentata oltre i sei mesi dalla scoperta della patologia avvenuta in data 3.02.2014, avendo il ricorrente provveduto a presentare la relativa istanza in data 25.05.2015. Purtroppo l’Amministrazione ancora tale presunta intempestività al momento in cui il ricorrente ha avuto contezza della patologia anziché al momento in cui il ricorrente ha avuto contezza circa il nesso eziologico tra patologia sofferta e servizio prestato durante le varie missioni ”. Ha poi formulato autonoma censura nel merito della decisione dell’amministrazione di escludere il nesso causale patologia/servizio.
Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato come che il decreto impugnato costituisca atto plurimotivato, recando un dispositivo sorretto da più ragioni, tra loro indipendenti, e ha ritenuto validamente esternata quella riferita alla tardività dell’istanza.
8.2. Il Collegio osserva come l’atto impugnato, nella parte motiva, faccia riferimento alla tardività dell’istanza, che (secondo quanto riportato nel dispositivo) viene rigettata; dal confronto tra motivazione e dispositivo si evince che il rigetto sia stato opposto per intempestività della domanda, intempestività riferita sia alla richiesta del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta che alla richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
8.3. Ciò chiarito, la doglianza svolta in appello secondo la quale il termine semestrale non è perentorio ai fini dell’efficacia della domanda in quanto tale e/o per la concessione della pensione privilegiata ma è pregiudizievole solo ai fini della concessione dell’equo indennizzo costituisce motivo nuovo inammissibilmente introdotto con l’appello, come si evince con chiarezza dal confronto tra il contenuto del ricorso introduttivo ed il gravame.
Infatti, con il ricorso di primo grado l’interessato si era limitato ad argomentare che il termine decadenziale –la cui consistenza semestrale e perentorietà non erano state contestate- dovesse farsi decorrere non dal momento della conoscenza dell’insorgenza della patologia ma dalla conoscenza del nesso eziologico.
Invece in appello formula altra e diversa censura (il termine sarebbe semestrale solo ai fini della concessione dell’equo indennizzo, ma ad altri fini sarebbe quinquennale).
In proposito, il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con gli eventuali motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell’eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione.
9. D’altra parte, esaminando la censura formulata nel ricorso di primo grado, come riproposta in appello, e nei limiti di ammissibilità (ossia decorrenza del termine semestrale per la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio finalizzata alla concessione dell’equo indennizzo), la stessa risulta infondata.
9.1. Il regolamento approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 461, e integrato dal codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 15.03.2010, n. 66), all'art. 2, comma 1, prevede che: " il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ".
Secondo il successivo comma 6, " la richiesta di equo indennizzo (...) deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione……. ".
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, " L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato ... quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza ".
Il tenore letterale della normativa di riferimento indica chiaramente il termine entro cui deve essere presentata la domanda volta all'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, vale a dire " entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento "; a tale previsione si aggiunge il termine per la richiesta di equo indennizzo, che deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione.
Per giurisprudenza pacifica, il termine semestrale ha carattere perentorio e, quindi, è stabilito a pena di decadenza; la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è presupposto per la concessione dell'equo indennizzo, in quanto "... al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo... occorre anche la previa osservanza del termine decadenziale previsto dalla normativa per la tempestiva denuncia dell'infermità " (Cons. Stato, sez. III, 12.05.1992, n. 461; sez. II, 30.03.1994, n. 1295; sez. IV, n. 545/2003; VI n. 4533/2005); sicché " la concessione dell'equo indennizzo è subordinata alla presentazione entro il termine previsto dalla legge e decorrente dal riconoscimento, solo se a sua volta il predetto riconoscimento sia stato tempestivamente richiesto " (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2003, n. 1474/2004).
Quanto alla prospettazione del diverso termine entro il quale andrebbe richiesto il riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art.169 dpr 1092/1973 (secondo il quale “ La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte ”), la questione, come detto, è stata inammissibilmente introdotta solo in appello e quindi non può essere esaminata.
9.2. Il termine decadenziale non può essere fatto decorrere dal momento in cui il militare abbia appreso dell'esistenza di un eventuale nesso eziologico tra patologia sofferta e servizio prestato effettuando ricerche su internet; al di là della circostanza che la stessa giurisprudenza che l’appellante cita (pag.11) riconduce la consapevolezza al dibattito ed ai lavori della commissione parlamentare d’inchiesta nel dicembre 2007, quindi la mancata conoscenza del nesso in capo all’appellante nel 2014 costituisce uno stato soggettivo non invocabile.
Ma in ogni caso, fare slittare il termine a quando il singolo abbia acquisito contezza del nesso mediante ricerche sul web esporrebbe l’amministrazione a richieste dilatate nel tempo.
Se, per pacifica giurisprudenza, la mera consapevolezza di essere affetti da una infermità non comporta per il dipendente l'onere di proporre la domanda per il riconoscimento della causa di servizio nel termine di sei mesi, essendo richiesto, al fine di far decorrere detto termine, l'ulteriore requisito della consapevolezza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorre però precisare che si deve tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l'interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell'effettiva gravità dell'affezione e delle relative conseguenze invalidanti, nonché del nesso di causalità con il servizio.
10. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. In considerazione della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione, le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.