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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2276/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RUGGIERO ROBERTO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/12/1968, con l'Avv. RUGGIERO ROBERTO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…]
1. La sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Novi LI Parte_1
(AL), via della Capannina 15, di proprietà della sig.ra madre della sig.ra Persona_1 Pt_1
1 ;
2. I figli, ormai entrambi maggiorenni, vivranno con la madre e il figlio è Parte_1 Per_2
produttore di reddito proprio;
3. Entrambi i coniugi risultano privi di occupazione e di reddito da lavoro;
4. Il sig. percepisce una pensione INAIL di invalidità che la Controparte_1
signora ha provveduto a pignorare nella misura di legge, percependo, Parte_1 conseguentemente, € 300,00 mensili imputati a collaborazione al mantenimento del figlio non occupato;
5. I coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o ragione e che qualsiasi altra questione è stata completamente definita e transatta tra gli stessi;
6. I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio
e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Tutto ciò premesso i sottoscritti Signori e Parte_1
, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono affinché Codesto Controparte_1
Ill.mo Tribunale […] voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Novi LI (AL) in data 29.05.1999 (Atto n. 20 – Parte II – Serie A) tra la sig.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] e il Parte_1 C.F._3
sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e trascritto nei registri del Comune di Novi LI (AL) atto Nr. 20 – Parte II – Serie A contratto tra gli odierni ricorrenti alle condizioni suesposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 29 maggio 1999 in Novi LI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano in Novi LI (AL) i figli , in Per_2
data 8 gennaio 2000, e , in data 23 gennaio 2005. Per_3
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 17 giugno 2014, nella procedura R.G.N. 1428/2016. Le parti, essendo trascorsi i termini di legge, pervenivano alla determinazione di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. In sede di udienza del 26 febbraio 2025 i genitori modificavano le conclusioni come segue I genitori concordano di aggiungere che le spese straordinarie sono spartite al 50 % secondo il Protocollo di Alessandria per il figlio minore;
inoltre il padre verserà direttamente al figlio minore euro 100 mensili che diverranno euro 300 alla scadenza dell'attuale pignoramento per euro 300 sulla rendita del papà.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 17 giugno 2014, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 11 ottobre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi, come modificati, possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a Novi LI (AL), il 29 C.F._2
maggio 1999 (Anno 1999 Parte II Serie A N. 20);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi LI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Novi LI Parte_1
(AL), via della Capannina 15, di proprietà della sig.ra , madre della sig.ra Persona_1 [...]
Parte_1
dà atto che i figli, ormai entrambi maggiorenni, vivranno con la madre e che il figlio è Per_2
produttore di reddito proprio;
i genitori sosterranno ciascuno al 50 % le spese straordinarie regolate secondo il Protocollo di
Alessandria per il figlio minore;
inoltre il padre verserà direttamente al figlio Per_3 Per_3 euro 100 mensili che diverranno euro 300 alla scadenza dell'attuale pignoramento per euro
300 sulla rendita del padre;
dà atto che i coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o ragione e che qualsiasi altra questione è stata completamente definita e transatta tra gli stessi;
dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
3 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2276/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RUGGIERO ROBERTO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/12/1968, con l'Avv. RUGGIERO ROBERTO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…]
1. La sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Novi LI Parte_1
(AL), via della Capannina 15, di proprietà della sig.ra madre della sig.ra Persona_1 Pt_1
1 ;
2. I figli, ormai entrambi maggiorenni, vivranno con la madre e il figlio è Parte_1 Per_2
produttore di reddito proprio;
3. Entrambi i coniugi risultano privi di occupazione e di reddito da lavoro;
4. Il sig. percepisce una pensione INAIL di invalidità che la Controparte_1
signora ha provveduto a pignorare nella misura di legge, percependo, Parte_1 conseguentemente, € 300,00 mensili imputati a collaborazione al mantenimento del figlio non occupato;
5. I coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o ragione e che qualsiasi altra questione è stata completamente definita e transatta tra gli stessi;
6. I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio
e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Tutto ciò premesso i sottoscritti Signori e Parte_1
, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono affinché Codesto Controparte_1
Ill.mo Tribunale […] voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Novi LI (AL) in data 29.05.1999 (Atto n. 20 – Parte II – Serie A) tra la sig.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] e il Parte_1 C.F._3
sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e trascritto nei registri del Comune di Novi LI (AL) atto Nr. 20 – Parte II – Serie A contratto tra gli odierni ricorrenti alle condizioni suesposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 29 maggio 1999 in Novi LI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano in Novi LI (AL) i figli , in Per_2
data 8 gennaio 2000, e , in data 23 gennaio 2005. Per_3
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 17 giugno 2014, nella procedura R.G.N. 1428/2016. Le parti, essendo trascorsi i termini di legge, pervenivano alla determinazione di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte. In sede di udienza del 26 febbraio 2025 i genitori modificavano le conclusioni come segue I genitori concordano di aggiungere che le spese straordinarie sono spartite al 50 % secondo il Protocollo di Alessandria per il figlio minore;
inoltre il padre verserà direttamente al figlio minore euro 100 mensili che diverranno euro 300 alla scadenza dell'attuale pignoramento per euro 300 sulla rendita del papà.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 17 giugno 2014, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 11 ottobre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi, come modificati, possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a Novi LI (AL), il 29 C.F._2
maggio 1999 (Anno 1999 Parte II Serie A N. 20);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi LI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Novi LI Parte_1
(AL), via della Capannina 15, di proprietà della sig.ra , madre della sig.ra Persona_1 [...]
Parte_1
dà atto che i figli, ormai entrambi maggiorenni, vivranno con la madre e che il figlio è Per_2
produttore di reddito proprio;
i genitori sosterranno ciascuno al 50 % le spese straordinarie regolate secondo il Protocollo di
Alessandria per il figlio minore;
inoltre il padre verserà direttamente al figlio Per_3 Per_3 euro 100 mensili che diverranno euro 300 alla scadenza dell'attuale pignoramento per euro
300 sulla rendita del padre;
dà atto che i coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o ragione e che qualsiasi altra questione è stata completamente definita e transatta tra gli stessi;
dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
3 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini