TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 5196 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione al precetto
-======================TRA=======================
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Gesualdo, Parte_1 giusta procura in atti-----------------------------------opponente
===E===
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Savina Vitti giusta procura in atti-------------------------------------------------------opposta
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 proponeva opposizione al precetto notificatole in Parte_1 data 24.10.2022 da . Controparte_1
Il , infatti, preannunciava l'esecuzione per il pagamento di CP_1
€ 7.295,60 quali spese di lite di cui alla sentenza n. 1098/2022 del
4.7.2022 (con la quale, oltre a essere regolata la separazione tra i due coniugi, era condannata la alla rifusione delle spese) e Pt_1 per il pagamento di € 1.260,00 quali somme maturate per il mantenimento del figlio che la medesima sentenza stabiliva Per_1
a carico della in € 180,00 mensili. Pt_1
pagina 1 di 5 La sosteneva in sintesi di nulla dovere a titolo di spese di Pt_1 lite perchè quel credito del era stato da lei portato in CP_1 compensazione (insieme ad altro credito del ) con il CP_1 maggior credito di € 105.000,00 derivante da altra sentenza del
Tribunale; ella allegava che di tanto era a conoscenza il CP_1 per esservi stata comunicazione fra i rispettivi difensori nell'ambito di un tentativo di risolvere in via stragiudiziale i rapporti di debito-credito derivanti dalle vicende familiari.
La inoltre, sosteneva che il non potesse chiedere la Pt_1 CP_1 somma di € 1.260,00 per i ratei di mantenimento del figlio poiché quello era maggiorenne e che al riguardo l'Avv. Per_1
Vitti risultava priva di procura alle liti. Deduceva altresì che il figlio era ormai autonomo e con propria occupazione lavorativa.
In ultimo essa sosteneva che il calcolo degli interessi (pari a €
27,48) non fosse congruo attesa la detta compensazione.
Per queste ragioni la lamentava la temerarietà dell'iniziativa Pt_1 del centrone e ne chiedeva la condanna ex art.96 c.p.c.
L'opposto si difendeva in questa sede rappresentando che le previe trattative di componimento, che riguardavano non solo le somme di denaro ma anche la tempistica del rilascio della ex casa coniugale da parte della non ancora avvenuto, erano naufragate e che al Pt_1 momento in cui egli aveva notificato il precetto non poteva quindi essere certo della volontà della di compensare parzialmente Pt_1 il credito, tant'è che quella aveva solo il 24.10.2022 (in pari data del precetto quivi opposto) notificato a lui il precetto per la somma di € 77.643,26, manifestando solo così la la chiara Pt_1
e ferma volontà di compensazione parziale (avendo ella precettato una somma minore rispetto a quella che vantava).
In ogni caso, egli in questa sede rinunciava a portare avanti l'iniziativa esecutiva per la somma di cui alle spese di lite, mentre evidenziava che la era ben tenuta per la somma a Pt_1 titolo di mantenimento del figlio, atteso che la sentenza pagina 2 di 5 stabiliva il versamento in favore del che aveva con sè CP_1 il figlio da anni.
Infine, il chiedeva in via riconvenzionale di condannare la CP_1
al pagamento in suo favore della somma di € 180,00 mensili a Pt_1 titolo di mantenimento del figlio e di riconoscere l'ulteriore somma nelle more maturata a questo titolo in favore del CP_1
Chiedeva altresì la condanna della ex art.96 c.p.c. Pt_1
Preso atto della detta rinuncia, il giudicante sospendeva il precetto limitatamente a quella somma.
La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
2. Quanto alla somma di € 7.295,60, sulla quale erano stati computati gli interessi (per una somma per il vero risibile), al
Tribunale non resta che prendere atto della rinuncia al precetto del limitatamente alla stessa. Per cui deve ritenersi che CP_1 su quella parte di credito sia cessata la materia del contendere.
La somma computata per gli interessi è invece dovuta, atteso che la compensazione è stata apertamente accettata solo con l'altro precetto del 24.10.2022 della verso il Pt_1 CP_1
Diversamente, per il credito derivante dall'omesso pagamento da parte della del mantenimento mensile del figlio il Pt_1 Per_1
è ben titolare del credito: la sentenza del 4.7.2022 che CP_1
“pone a carico di il mantenimento di € 180,00 Parte_1 mensili oltre rivalutazione Istat annuale in favore del figlio
a decorrere dalla sentenza” ma, evidentemente, la Per_1 statuizione è stata resa nel processo che pendeva solo tra i due coniugi (v. intestazione della sentenza e parte motiva), laddove non risulta esservi stato l'intervento del figlio per vedersi riconosciuto direttamente il mantenimento, mentre, sempre dalla motivazione della sentenza, emerge che il figlio viveva con il padre e non è stato considerato autonomo economicamente. Non può quindi dubitarsi che la madre sia stata gravata con la sentenza pagina 3 di 5 del mantenimento per il figlio con onere di versamento in favore del delle somme dovute a questo titolo. CP_1
Va anche aggiunto che la deduzione della per cui l'Avv. Vitti Pt_1 sarebbe priva della procura alle liti pare essere volta a sostenere che essa avesse bisogno della procura del figlio
, cosa che evidentemente è del tutto infondata per quanto Per_1 sopra appena esposto.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del di CP_1 procedere esecutivamente per la somma di € 1.260,00 a tale titolo e per quella di € 27,48 a titolo di interessi.
In ultimo, deve dirsi che non può essere richiesta dal una CP_1 nuova condanna della al pagamento del mantenimento mensile Pt_1 per il figlio né il riconoscimento in sede di opposizione al precetto dell'ulteriore somma maturata a tale titolo in favore del nelle more atteso che, come si è appena chiarito, la CP_1 pronuncia di condanna della si ricava dal titolo giudiziale Pt_1 già esistente.
3.Quanto al tema delle spese di lite, il Tribunale non può che osservare che l'iniziativa del precetto del è dipesa in CP_1 parte dall'assoluta incomunicabilità tra le parti e i rispettivi difensori, che traspare dal carteggio versato in atti (per cui, nonostante vi siano due titoli esecutivi, le parti non sono riuscite a trovare, come pure avrebbero ben potuto, un modo ordinato e semplice di attuare i rispettivi dispositivi nella parte a carattere economico e in quella che attiene al rilascio della casa, laddove chiaramente i due temi sono collegati); inoltre, va altresì rilevato che l'esito di questo giudizio è, visto quanto detto sul mantenimento, in termini di parziale e reciproca soccombenza. Questo giustifica la compensazione delle spese di lite e il rigetto delle domande ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
pagina 4 di 5 a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al diritto di di procedere esecutivamente verso Controparte_1
per la somma di € 7.295,60; Parte_1
b) dichiara il diritto di di procedere Controparte_1 esecutivamente verso per la somma di € 1.260,00 e Parte_1 di € 24,78 per le distinte causali di cui in parte motiva in base al precetto del 24.10.2022;
c) rigetta le domande riconvenzionali del di cui in parte CP_1 motiva;
d) rigetta le domande ex art.96 c.p.c.;
e) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Trani, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 5 di 5