Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6510/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAGALA' FRANCESCO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. BAGALA' FRANCESCO
ATTORE
contro
:
C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GIUSEPPE DARIO , con elezione di domicilio in VIA
ASPROMONTE 19 72100 BRINDISI, presso e nello studio dell'avv. BRUNO GIUSEPPE DARIO
CONVENUTO
con l'avvocato Santanoceto CP_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: indennità di malattia e pagamento altre somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 3 luglio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
la deducendo Parte_2 Parte_2
come sarebbe stato assunto dalla stessa dal 18/06/2019 con mansioni di cuoco
Poi, ha illustrato che, dal 9 febbraio 2022, sarebbe stato in malattia a causa di un infortunio sul lavoro e che, tuttavia, non avrebbe più ricevuto la retribuzione.
Quindi, il 14/09/2022, avrebbe ricevuto, non presso la propria residenza, bensì presso altro ristorante dove a volte si sarebbe recato, in cui lavoravano dei propri amici connazionali, che avrebbero ritirato la missiva, una lettera con la quale gli sarebbe stata contestata l'assenza dal 09/02/2022, con pur la conferma della ricezione dei certificati di malattia, ma con la affermazione di essere al corrente che il ricorrente avrebbe lavorato presso il ristorante destinatario della comunicazione.
In data 15/09/2022, , tramite il sindacato, Parte_1
avrebbe allora contestato di aver sempre lavorato full time e non part time, la mancata consegna di tutte le buste paga ed il mancato pagamento dello stipendio a partire dal mese di Gennaio 2022.
Poi, il dipendente si sarebbe dimesso in data 13/01/2023 per giusta causa stante il mancato pagamento delle mensilità da Gennaio 2022 a Gennaio 2023, mese delle sue dimissioni.
Per questo, nelle conclusioni, ha domandato il versamento delle somme maturate per un totale di €. 25.810,90 di cui €.3.361,88 per TFR, ed €.717,80 per l'indennità sostitutiva del preavviso. Con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi, con articolata memoria difensiva, la
[...]
a contestato, in fatto e in diritto, le tesi Parte_2
di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.
Dapprima, ha sostenuto la inesistenza della procura alle liti di parte ricorrente, non essendo evincibile come si potrebbe riferire a , in Parte_1
assenza della sua menzione nell'ambito della stessa.
Poi, ha argomentato la nullità del ricorso per la sua indeterminatezza.
In ogni caso, ha affermato il pagamento in contanti di ogni somma dovuta alla parte attorea.
Quindi, ha contestato la sussistenza dell'infortunio del ricorrente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e ha argomentato come la malattia prospettata dovrebbe considerarsi simulata, tanto che il dipendente, in realtà, avrebbe lavorato presso il
Ristorante-Pizzeria “I Tre Fratelli”, dove avrebbe ricevuto la raccomandata del 12 settembre 2022, come si desumerebbe anche da un video realizzato il 15 agosto 2022. In particolare, sarebbe stato presso tale locale Parte_1
tutti i giorni, quale persona di fiducia del titolare e avrebbe provveduto a ordinare gli approvvigionamenti per la cucina ed a ricevere le forniture, per poi sistemarle nella
“cambusa”.
Per questo, la parte convenuta, ritenendo sussistente un danno procurato alla stessa per la simulazione della malattia, nonché anche all' , ha domandato, in via CP_1
riconvenzionale, il risarcimento del danno.
Con nota di replica, la parte ricorrente ha contestato le deduzioni della resistente e ha domandato il rigetto della domanda riconvenzionale e di ogni eccezione della società.
Considerate le tematiche di causa, è stata disposta la chiamata in causa dell' , che si è costituito con articolata memoria difensiva. CP_1
All'udienza, verificata l'impossibilità conciliativa, ascoltati alcuni testimoni e udita la discussione, è stata pronunciata una sentenza non definitiva, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LA PROCURA ALLE LITI DI PARTE RICORRENTE E L'ECCEZIONE DI
NULLITÀ DEL RICORSO.
Occorre rilevare che, all'udienza del 6 giugno 2024, la difesa della parte convenuta ha rinunciato all'eccezione di invalidità della procura alle liti prodotta da parte ricorrente, ritenendola sanata (cfr. il verbale).
Ad ogni modo, in materia, si può rammentare che, dopo le modifiche attuate con il dlgs. n. 149/22, l'articolo 182 cpc stabilisce che
“quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni(3), ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. Sicché, dopo la modifica di tale norma, la procura alle liti costituisce elemento processuale sempre sanabile in caso di un suo difetto o contestazione (Cass.
SU , Sentenza n. 37434 del 21/12/2022; Sentenza n. 28251 del 09/10/2023).
Pertanto, avendo riconosciuto la stessa convenuta la validità della procura alle liti prodotta da parte attorea e non avendo formulato alcun disconoscimento della stessa il ricorrente comparso in udienza, si può ritenere superato ogni problema collegato alla procura alle liti prodotta, che si deve considerare valida ed esistente.
Ugualmente, poi, non vi sono motivi per ritenere la nullità del ricorso, poiché, per la sua lettura, è ben comprensibile il contenuto dello stesso, con tutti gli elementi di cui all'articolo 414 cpc, cosicché alla parte convenuta è stato certamente consentito predisporre un'adeguata difesa.
B) IL RAPPORTO DI LAVORO TRA LE PARTI.
Non è in contestazione che tra e la Parte_1 [...]
, sia sussistito dal Parte_2 Parte_2
18/06/2019 un rapporto di lavoro con mansioni di cuoco pizzaiolo, con inquadramento quale Operaio di 1 Livello del CCNL Pubblici Esercizi Minori (doc.12 ric.) presso la sede di Ozzero, via Leonardo Da Vinci 4, con contratto a tempo indeterminato part time
(doc.1 ric.).
Ciò posto, occorre rilevare che risulta in atti che, in data 17 maggio 2021,
[...]
si è recato al pronto soccorso, per una ferita alla coscia, Parte_1
oltre che al terzo e quarto dito di una mano (doc. 1 res.).
Dalla documentazione prodotta con la memoria dell' non risultano però CP_1
periodi di malattia anteriori al 9 Febbraio 2022 e la parte ricorrente ha spiegato che, nonostante tale problema, ha proseguito comunque nel lavoro presso la convenuta fino a tale data nel ruolo di cameriere (cfr. il verbale del 17 settembre 2024).
Inoltre, risulta agli atti la relazione medica di parte ricorrente che così illustra la situazione del dipendente alla fine del 2021, mostrando come la patologia alle dita della mano non fosse risolta:
“il giorno 02/12/21 lo specialista ortopedico Dott. proponeva trattamento chirurgico Per_1
(innesto tendineo in due tempi chirurgici).
Nella attualità lamenta marcato deficit funzionale del 4° dito mano destra con impossibilità alla flessione e dolorabilita' diffusa. Obiettivamente (alla visita del 16/12/21) mano destra in destrimane 4° dito atteggiato in estensione con deficit completo della flessione. Passivamente flette completamente ma la flessione non e' mantenuta”.
Al contempo, poi, dal 9 Febbraio 2022 al 30 novembre 2022, vi sono i certificati di malattia collegati ai postumi di un intervento di ricostruzione nell'apparato flessore del dito anulare della mano destra.
Ora, considerato come l'intervento sia stato attestato anche dal medico curante e non sia stata proposta querela di falso nei confronti dei certificati medici suddetti, che così fanno piena prova, non vi sono motivi per dubitare della patologia e dello stato di inabilità al lavoro suddetto.
Tuttavia, risulta anche in atti che, il 14/09/2022, Parte_1
ha ricevuto, non presso la propria residenza, bensì presso il ristorante “I
[...]
Tre Fratelli”, in cui, nella stessa versione attorea, lavoravano dei propri amici connazionali (cap. F ric.), una lettera (ritirata da questi ultimi) con la quale gli è stata contestata l'assenza dal 09/02/2022, con pur la conferma della ricezione dei certificati di malattia, ma con la affermazione di essere al corrente che questi avrebbe lavorato presso il ristorante destinatario della comunicazione e con invito al dipendente alle proprie dimissioni (doc. 4 ric.).
A fronte di tale nota di contestazione, ha Parte_1
affidato la risposta al sindacato, che nulla ha replicato circa il lavoro svolto presso il ristorante “I Tre Fratelli”, ma solo ha contestato come il dipendente avrebbe sempre lavorato full time e non part time (doc. 5 ric.).
In più, dall'istruttoria testimoniale, è risultato che, dal luglio del 2022, il ricorrente ha lavorato presso il ristorante “I Tre Fratelli”, avendo il testimone dichiarato Tes_1
che
“Da giugno 2022 sono fornitore anche della pizzeria I Tre Fratelli. Mi reco presso la stessa per tale fornitura con cadenza settimanale o al massimo ogni 15 giorni.
Confermo che il ricorrente è stato da me visto lavorare presso la pizzeria I Tre Fratelli, con addosso il grembiule e nello svolgimento delle mansioni di pizzaiolo;
mi ha anche fatto in alcuni casi direttamente lui gli ordini. Ho visto il ricorrente in tale veste per la pizzeria I Tre Fratelli da luglio del 2022.
Il mio lavoro di agente di commercio non è di portare la fornitura direttamente, ma di ricevere gli ordini da parte del cliente e proporli.
Non avevo un orario stabile di visita alla pizzeria I tre fratelli ma normalmente arrivavo nella stessa di mattina, intorno alle 10:30/11; quando arrivavo in questa pizzeria spesso vedevo il ricorrente al lavoro. Siccome i titolari del locale I Tre Fratelli parlano con difficoltà l'italiano spesso gli ordini a me li comunicava direttamente il ricorrente”.
Il testimone è apparso attendibile e disinteressato e quindi la deposizione costituisce valida prova, peraltro asseverata dal fatto che Parte_1
il 14 settembre 2022, ha ricevuto la contestazione circa il lavoro svolto
[...] presso il ristorante “I Tre Fratelli”, ossia proprio presso il medesimo locale oggetto della deposizione (doc. 4 ric.)..
Non vi è chi non veda, infatti, come qualora non avesse effettivamente lavorato presso quest'ultimo, non vi sarebbe stato alcun ragionevole motivo per cui il personale dello stesso potesse ritirare la raccomandata a questi destinata.
In più, ancora a asseverare la attendibilità della testimonianza, vi è l'elemento concordante che, nella replica formulata dal sindacato alla missiva del 14 settembre
2022 della non Parte_2 vi è alcuna contestazione circa il lavoro svolto dal ricorrente presso il ristorante “I Tre
Fratelli” (doc. 5 ric.).
Anche il testimone , d'altronde, ha riscontrato la Testimone_2
presenza del ricorrente presso tale locale nell'estate del 2022, per quanto non l'abbia mai visto lavorare, nei momenti in cui era presente.
Sicché, per quanto non si attinga alcun elemento di conferma dal video prodotto dalla convenuta (non risultando chiaro se vi sia rappresentata la figura del ricorrente nel filmato), per la complessiva istruttoria svolta, vi sono elementi chiari precisi e concordanti per ritenere che , per quanto con una Parte_1
malattia realmente sussistente, pur presentando i certificati per l'astensione dal lavoro alla resistente, al contempo, abbia prestato la propria opera per il diverso ristorante “I
Tre Fratelli” da luglio del 2022.
Pertanto, si può ritenere che, con tale condotta - non avendo il ricorrente allegato e dimostrato nulla in senso contrario - abbia determinato un pregiudizio per la sua guarigione e per il suo pronto rientro presso il locale della convenuta (cfr. Cass.
Sentenza n. 15916 del 19/12/2000; Sentenza n. 3587 del 14/06/1985;
Sentenza n. 586 del 15/01/2016), potendosi così reputare come da accogliersi
l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cc. insita nella memoria di quest'ultima.
Infatti, è allegato dalla Parte_2
o svolgimento di attività lavorativa da parte di
[...] Parte_1 presso il ristorante “I tre fratelli” mentre si trovava in astensione lavorativa
[...] per malattia presso la stessa (cfr. pag. 7 e ss. res.), con deduzione di fatti che si debbono qualificare come eccezione di inadempimento, poiché appare palese come un dipendente in malattia non possa svolgere una prestazione analoga a quella per cui si è astenuto dal rapporto di lavoro presso un soggetto terzo, se non con una grave violazione delle proprie obbligazioni contrattuali, valorizzabile ex articolo 1460 cc.
Dovendosi, quindi, accogliere l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cc che si desume, in via interpretativa, come insita nella memoria della resistente, non risultano dovute, a tal punto, le indennità di malattia dal 1 luglio 2022 fino alla cessazione del rapporto in data 13 gennaio 2023 per dimissioni.
D'altronde, tale soluzione risulta ex lege proporzionata anche rispetto al fatto che, nel caso, pur non si tratta di retribuzioni, ma dell'anticipo dell'indennità di malattia, poiché l'art. 1, co. 3 e 4, del DL n. 663/79 dispone che
“le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero”.
Dunque, a fronte dell'inadempimento del lavoratore circa la corretta condotta da tenere nel periodo di malattia che può aver determinato un pregiudizio sui tempi di recupero e sulla sua guarigione ai fini della prestazione da rendere al datore di lavoro, questi, può correttamente eccepire l'inadempimento del dipendente quale atto impeditivo del versamento dell'indennità di malattia, anche in nome per conto dell'ente pubblico e, in ogni caso, ai fini degli anticipi dallo stesso dovuti.
Per lo stesso motivo, poi, non risultando, a tal punto, inadempiente la
[...]
, rispetto al Parte_2 Parte_2
versamento dell'indennità di malattia per tutto il periodo da luglio 2022 a gennaio 2023
(le più prossime al recesso unilaterale dal rapporto), le dimissioni del 13 gennaio 2023 di non si possono considerare sorrette da giusta Parte_1
causa.
Restano, ad ogni modo, dovuti gli stipendi corrispondenti all'indennità di malattia dal 9 Febbraio 2022 al 30 giugno 2022 (da versarsi quale anticipo dal datore di lavoro ex art. 1 del DL n. 663/79 e rispetto al contratto che risulta part-time), non avendo dimostrato la a Parte_2 relativa corresponsione e non essendoci, in questo caso, alcun motivo per ritenere non dovute le somme suddette.
Infatti, non è possibile accogliere l'eccezione della resistente, svolta solo nel corso del processo, per la quale il lavoratore avrebbe percepito anticipi consistenti dal datore di lavoro.
In questo senso, si può solo riportare che, in udienza, Parte_1
ha riconosciuto di aver percepito € 1.400 al mese in contanti ma solo fino
[...]
al dicembre 2021 e per un lavoro che ha sostenuto aver svolto per 8 o 10 ore al giorno e non secondo l'orario contrattuale (cfr. il verbale).
Così, con riguardo a tale circostanza, è bene rilevare come non vi siano motivi per ritenere che questi abbia ricevuto anticipi retributivi, come pur sostenuto in udienza dalla convenuta (cfr. il verbale), trattandosi di eccezione nuova e non contenuta nella memoria della stessa e potendosi, peraltro, presumere che i pagamenti per euro 1400 netti siano stati effettuati dal datore di lavoro in ragione di un lavoro effettivamente svolto, secondo una prestazione più ampia rispetto a quella contrattuale, non essendo stato prodotto dalla resistente alcun documento per cui si dovrebbe, viceversa, ritenere esistente una diversa relazione di prestito del denaro o per anticipi retributivi.
Quanto, poi, alla richiesta di ammissione della prova testimoniale per dimostrare dei versamenti in contanti, deve essere respinta, ritenendosi assenti nella memoria i capitoli di prova e troppo generiche anche le deduzioni proposte, dovendosi condividere l'orientamento secondo il quale la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli articoli 2726 e 2721 c.c. deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità sia avvenuta la consegna del denaro al presunto debitore, ma anche in che modo il creditore si sarebbe procurato la provvista necessaria per il pagamento.
Resta, dunque, solo, che vi è stato un rapporto di lavoro tra le parti, formalizzato come part time e che verosimilmente è stato svolto, quantomeno fino al dicembre
2021, anche con un maggior orario per cui il ricorrente ha ricevuto i pagamenti.
Quanto alla domanda riconvenzionale della Parte_2
irca il fatto che la condotta del ricorrente avrebbe
[...] Parte_2
alla stessa cagionato un danno, essendo stata già accolta l'eccezione di inadempimento nei termini sopra riportati, nel resto, deve essere rigettata per l'assoluta genericità delle allegazioni e deduzioni della memoria, non risultando allegato e dimostrato il pregiudizio subito e nemmeno il nesso causale con la condotta del lavoratore, non potendosi ammettere un'istruttoria testimoniale in proposito, in quanto risulterebbe inammissibilmente esplorativa.
Sull'indennità di malattia, poi, non sono dovuti ulteriori contributi all' CP_1
trattandosi di contribuzione figurativa (cfr. il verbale).
Occorre, a tal punto, proseguire il giudizio per determinare le somme dovute al dipendente e trattandosi di sentenza non definitiva, la liquidazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia finale.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, accerta che tra e la Parte_1 [...]
, sussistito dal 18/06/2019 Parte_2 Pt_2 Parte_2
un rapporto di lavoro, con inquadramento quale Operaio 1 Livello del CCNL Pubblici Esercizi
Minori fino alle dimissioni del 13 gennaio 2023 che si devono considerare non assistite da giusta causa.
Accerta il diritto del ricorrente al versamento dell'indennità di malattia, computata sul rapporto part- time, dal 9 Febbraio 2022 al 30 giugno 2022.
Rigetta la domanda riconvenzionale della parte convenuta.
Spese di lite alla pronuncia finale
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo