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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Flaminia EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 1144 del Ruolo generale civile del 2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Lorenzo Di Marzio e Filomena Gianvincenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in L'Aquila, in località Boschetto di Pile c/o Tecnopolo D'Abruzzo; i procuratori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente numero di fax: 0862 020518 e agli indirizzi pec: e Email_1 viale Corrado IV n. 2, Email_2
– attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Corrado Curzi (PEC: , ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio del nominato difensore ad Ancona, Via Menicucci n. 1
– convenuta
OGGETTO
Causa relativa alla validità o efficacia del contratto di fornitura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15 settembre 2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni
[...] più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1 Dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dalla sia per i motivi sub A) che per quelli sub CP_1
B) e, quindi, dichiarare la nullità del contratto di cui in narrativa e della conseguente emessa fattura del
17.02.2023 n. 2023007542 di € 436.644,00;
2 Dichiarare, in ogni caso, la nullità del suddetto contratto per il verificarsi dell'evento presupposto del Parte venir meno dell'autorizzazione all'esercizio del da parte della;
Parte_2
3 Dichiarare comunque ed in ogni caso, la assoluta nullità della fattura del 17.02.2023 n. 2023007542 di € 436.644,00, frutto di indebita ed erronea autodeterminazione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
si è costituita in giudizio ed, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale adito in favore di quello di Milano, come stabilito convenzionalmente dalle parti;
ha poi contestato integralmente le domande attoree e proposto domanda riconvenzionale chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che ha esercitato per fatti concludenti il recesso unilaterale dal contratto di CP_2 fornitura del 27.05-04.06.2021 e per l'effetto dichiarare la stessa tenuta al pagamento nei confronti della della CP_1 complessiva somma di Euro 566.617,28 ovvero di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto fino al soddisfo;
- in subordine, dichiarare l'attuale vigenza ed efficacia del contratto di fornitura del 27.05-04.06.2021 e per lo effetto condannare la al pagamento in favore della degli importi a questa spettanti in applicazione del CP_2 CP_1 regolamento negoziale, per come accertati all'esito del giudizio.
In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze di lite”.
A seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 22.1.2024, il giudice istruttore, “considerata l'esistenza di una questione preliminare che appare idonea a definire il giudizio”, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.07.2024. A quella udienza, il giudice onorario cui nel frattempo era stato assegnato il fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, c. 1 , c.p.c. per il giorno 15 settembre 2025. La causa veniva assegnata alla scrivente in data 3 luglio 2025 ed all'udienza fissata per la discussione la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]». Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa. Tale regola è destinata a completarsi mediante il successivo art. 29, il quale, dopo aver chiarito che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto, statuisce, al suo
2°co., che «L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito [corsivo nostro]». Ciò significa, evidentemente, che il normale effetto dell'accordo derogatorio delle parti è quello di aggiungere un ulteriore foro a quelli individuati dal legislatore. Viceversa, affinché il foro individuato dalle parti concreti un'ipotesi di competenza esclusiva occorre che le parti abbiamo in modo inequivocabile ed espresso dichiarato la loro concorde volontà, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis, Cassazione, ord. n.
34215/2022; Cass., 9 agosto 2007, n. 17449).
Ora, nel caso che occupa, il contratto di fornitura da cui trae origine la controversia contiene una clausola, rubricata “FORO COMPETENTE”, con le parti le parti hanno espressamente pattuito quale foro esclusivo competente per le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, non esecuzione, recesso e risoluzione del contratto quello di Milano.
La clausola risulta sottoscritta ed accettata da entrambe le parti, ai sensi degli artt. 1341–1342
c.c.. Dalla lettura di essa, emerge la volontà concorde, espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Da ciò consegue che l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Milano è fondata e deve essere accolta.
La parte attrice, che ha insisto nel ritenere infondata l'eccezione della convenuta, deve ritenersi soccombente.
Con riguardo alle spese di lite, l'oggetto del presente provvedimento impone che la quantificazione di esse sia determinata a seguito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia, ai sensi della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto stipulato tra le parti.
2. Indica come competente il Tribunale di Milano;
3. fissa in mesi tre, dalla comunicazione del presente provvedimento, il termine per la riassunzione del procedimento;
4. nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il 22 settembre 2025
Il Giudice
Flaminia EL
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Flaminia EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 1144 del Ruolo generale civile del 2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Lorenzo Di Marzio e Filomena Gianvincenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in L'Aquila, in località Boschetto di Pile c/o Tecnopolo D'Abruzzo; i procuratori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente numero di fax: 0862 020518 e agli indirizzi pec: e Email_1 viale Corrado IV n. 2, Email_2
– attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Corrado Curzi (PEC: , ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio del nominato difensore ad Ancona, Via Menicucci n. 1
– convenuta
OGGETTO
Causa relativa alla validità o efficacia del contratto di fornitura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15 settembre 2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni
[...] più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1 Dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dalla sia per i motivi sub A) che per quelli sub CP_1
B) e, quindi, dichiarare la nullità del contratto di cui in narrativa e della conseguente emessa fattura del
17.02.2023 n. 2023007542 di € 436.644,00;
2 Dichiarare, in ogni caso, la nullità del suddetto contratto per il verificarsi dell'evento presupposto del Parte venir meno dell'autorizzazione all'esercizio del da parte della;
Parte_2
3 Dichiarare comunque ed in ogni caso, la assoluta nullità della fattura del 17.02.2023 n. 2023007542 di € 436.644,00, frutto di indebita ed erronea autodeterminazione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
si è costituita in giudizio ed, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale adito in favore di quello di Milano, come stabilito convenzionalmente dalle parti;
ha poi contestato integralmente le domande attoree e proposto domanda riconvenzionale chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che ha esercitato per fatti concludenti il recesso unilaterale dal contratto di CP_2 fornitura del 27.05-04.06.2021 e per l'effetto dichiarare la stessa tenuta al pagamento nei confronti della della CP_1 complessiva somma di Euro 566.617,28 ovvero di quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto fino al soddisfo;
- in subordine, dichiarare l'attuale vigenza ed efficacia del contratto di fornitura del 27.05-04.06.2021 e per lo effetto condannare la al pagamento in favore della degli importi a questa spettanti in applicazione del CP_2 CP_1 regolamento negoziale, per come accertati all'esito del giudizio.
In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze di lite”.
A seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 22.1.2024, il giudice istruttore, “considerata l'esistenza di una questione preliminare che appare idonea a definire il giudizio”, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.07.2024. A quella udienza, il giudice onorario cui nel frattempo era stato assegnato il fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, c. 1 , c.p.c. per il giorno 15 settembre 2025. La causa veniva assegnata alla scrivente in data 3 luglio 2025 ed all'udienza fissata per la discussione la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]». Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa. Tale regola è destinata a completarsi mediante il successivo art. 29, il quale, dopo aver chiarito che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto, statuisce, al suo
2°co., che «L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito [corsivo nostro]». Ciò significa, evidentemente, che il normale effetto dell'accordo derogatorio delle parti è quello di aggiungere un ulteriore foro a quelli individuati dal legislatore. Viceversa, affinché il foro individuato dalle parti concreti un'ipotesi di competenza esclusiva occorre che le parti abbiamo in modo inequivocabile ed espresso dichiarato la loro concorde volontà, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis, Cassazione, ord. n.
34215/2022; Cass., 9 agosto 2007, n. 17449).
Ora, nel caso che occupa, il contratto di fornitura da cui trae origine la controversia contiene una clausola, rubricata “FORO COMPETENTE”, con le parti le parti hanno espressamente pattuito quale foro esclusivo competente per le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, non esecuzione, recesso e risoluzione del contratto quello di Milano.
La clausola risulta sottoscritta ed accettata da entrambe le parti, ai sensi degli artt. 1341–1342
c.c.. Dalla lettura di essa, emerge la volontà concorde, espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Da ciò consegue che l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Milano è fondata e deve essere accolta.
La parte attrice, che ha insisto nel ritenere infondata l'eccezione della convenuta, deve ritenersi soccombente.
Con riguardo alle spese di lite, l'oggetto del presente provvedimento impone che la quantificazione di esse sia determinata a seguito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia, ai sensi della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto stipulato tra le parti.
2. Indica come competente il Tribunale di Milano;
3. fissa in mesi tre, dalla comunicazione del presente provvedimento, il termine per la riassunzione del procedimento;
4. nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il 22 settembre 2025
Il Giudice
Flaminia EL
(firmato digitalmente)