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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza LU Presidente
FE GI IC
Claudia Ummarino IC est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1144/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Teresa Ercolanese, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 05.05.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 04.12.2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (NA), al n. 76, parte II, serie A, anno 2006.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il Persona_1
16.08.2005 ad Ottaviano), maggiorenne e non indipendente economicamente, e
(il 02.09.2008 ad Ottaviano), minorenne, le parti hanno Persona_2
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del
17/06/2025 ed il successivo 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme Per_2
di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
2 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 07/05/2025 ed il 17/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto a assistenza al principale fine di favorire la crescita sana e serena delle figlie e . Persona_1 Per_2
b) Le figlie , studentessa universitaria, è maggiorenne e vivrà con la madre Persona_1
c) la minore , salvo quanto qui appresso espressamente specificato, è affidate congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori con residenza ed abitazione privilegiata presso la madre, residente in [...]
Brusciano alla via A. De Curtis n. 14 eventuali variazioni di residenza e/o domicilio e/o reperibilità telefonica dovranno essere comunicati con lettera raccomandata a/r e/o PEC almeno 30 giorni prima della effettiva variazione, nei primi due casi, ed almeno 5 giorni prima della effettiva variazione, nel terzo caso. La potestà sulla minore sarà esercitata da entrambi i genitori: in particolare per tutte le questioni di rilevante Per_2 importanza attinenti alla salute, l'indirizzo di vita, l'educazione e lo studio, ogni relativa decisione fino al raggiungimento della maggiore età sarà assunta di comune accordo ma dovrà sempre tenersi in assoluto e prioritario conto del particolare stato di salute del ragazzo e comunque della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni. Le decisioni giornaliere di ordinaria amministrazione, anche in ordine alla salute. all'indirizzo di vita, all'educazione ed allo studio, e - nell'impossibilità di contattare tempestivamente il padre o viceversa di contattare la madre - le eventuali decisioni urgenti e/o necessarie a salvaguardare la salute della ragazza, saranno assunte dal genitore che in quel momento detiene . Per_2
d) Il padre, salvo impedimento da comunicare alla madre con preavviso di almeno un giorno, avrà facoltà di tenere con sé le figlie e , secondo il seguente progetto di condivisione padre/figlia tenendo Persona_1 Per_2 conto dell'età e le relative esigenze delle ragazze.
Calendario Giorgia – Padre ,essendo maggiorenne Persona_1
ogni settimana:
• il martedì dalle ore 15.30 alle ore 20,00 (salvo impedimento, specie lavorativo, della madre, da comunicare con preavviso di almeno un giorno) e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00.
• qualsiasi altro giorno concordato congiuntamente, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie di salute, scolastiche e di vita del minore.
3 a settimane alterne:
• il sabato dalle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20,00, dunque con pernottamento con il padre.
In caso di impedimento, per ragioni di salute o altra causa, la minore , i giorni non trascorsi con il papà Per_2 verranno recuperati con altri e pari giorni concordati tra i genitori.
ogni anno:
• trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo nonché la Per_2
Festa del Papà dalle ore 14,30 alle ore 20.00 in caso di impegno scolastico, altrimenti dalle ore 09.00 alle ore
20.00;
• allo stesso modo, trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di Per_2 quest'ultima nonché la Festa della Mamma;
• trascorrerà con il padre, e viceversa con la madre, il giorno del compleanno e dell'onomastico Per_2 dei nonni paterni e materni così come degli zii / cugini, paterni e materni, ove possibile e alternativamente in caso coincidenza di date.
• il compleanno e l'onomastico delal minore, la Cresima ed ogni altra importante ricorrenza saranno festeggiate preferibilmente con la presenza di entrambi i genitori. In mancanza di accordo il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre singolarmente, Per_2 nel senso che, un anno, l'onomastico verrà trascorso con la madre ed il compleanno con il padre e viceversa. Le ricorrenze, sempre in mancanza di accordo, verranno trascorse l'una con un genitore (la prima con la madre) e la successiva con il padre.
vacanze estive:
• trascorrerà, pernottando, con il padre quindici giorni di agosto nel periodo e nel luogo da Per_2 comunicare alla madre entro il 1° giugno di ogni anno, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie di salute, scolastiche e di vita del minore:
• Il padre e la madre potranno programmare con , vacanze all'estero previa comunicazione Per_2 almeno 30 giorni prima all'altro genitore e con il consenso espresso - ed adeguatamente motivato in caso di diniego - dell'altro genitore.
ad anni alterni:
4 • le festività natalizie: saranno trascorse, ad anni alterni, dalle 09.00 alle 22.00 nel caso si tratti del padre, la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore;
così come trascorrerà la Vigilia di Capodanno con l'uno e il primo dell'anno con l'altro genitore.
• le festività pasquali: trascorrerà ad anni alterni, dalle 09.00 alle 22.00 nel caso si tratti del Per_2
Per_ padre, il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il Lunedi in con l'altro.
Mantenimento figlie
A. Il Sig. provvederà a versare un mantenimento mensile in favore della coniuge Parte_2 di Euro 100 mensili da versare entro il giorno 5 del mese Persona_4
B. Il Sig. verserà un contributo mensile per il concorso nel mantenimento di Parte_2 [...]
, studentessa, e della piccola pari ad € 500 (cinquecento), e l'intero importo degli assegni Per_1 Per_2 familiari o assegno unico da versarsi in un'unica soluzione, in caso di sospensione o riduzione degli assegni familiari il Sig. corrisponderà l'integrazione fino alla somma di Euro 700,00 mensili, entro e non Pt_2 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, fino alla totale indipendenza economica di Per_2
e . Persona_1
C. Le spese straordinarie tasse, rette universitarie (tasse, rette, libri), mediche e sportive parasanitarie, saranno a totale carico del Sig. e saranno concordate preventivamente tra i genitori, salva Parte_2 documentata urgenza e/o assoluta necessità di provvedere, nel quale caso il genitore che avrà con sé il minore provvederà a decidere la spesa ed ad anticipare la somma. Le spese ludiche, sportive e per viaggi saranno divise al 50% tra i genitori.
D. Le parti inoltre convengono, con espressa autorizzazione del Sig. con la firma del Parte_2 presente atto, a che l'assegno familiare e qualsivoglia beneficio di legge in materia di figli (ad. esempio il cd.
"assegno unico"), presente e futuro, venga disposto esclusivamente in favore della Sig.ra Controparte_1
Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa familiare in Brusciano (NA) alla via
[...]
Semmola n. 19, le parti convengono che la Sig.ra provvederà a portare con sé, all'atto della Parte_1 sottoscrizione della presente, gli oggetti prettamente personali. Dunque, la Sig.ra è sin d'ora Parte_1 autorizzato a ritirare, persona e/o con suoi delegati od incaricati, dalla data della firma della presente
Convenzione e previo preavviso di almeno sette giorni, i beni di cui sopra entro e non oltre sette giorni.
F. I genitori si obbligano, ad acconsentire al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.”
5 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...]
Napoli il 01.03.1971, e , nato a [...] il Parte_2
10.05.1966, che hanno contratto matrimonio a Brusciano (NA) il 04.12.2004
(Atto n.76, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17.09.2025
Il IC estensore Il Presidente
6 Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
LU
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza LU Presidente
FE GI IC
Claudia Ummarino IC est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1144/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Teresa Ercolanese, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario
-
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con Parte_1 Parte_2
ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 05.05.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 04.12.2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (NA), al n. 76, parte II, serie A, anno 2006.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il Persona_1
16.08.2005 ad Ottaviano), maggiorenne e non indipendente economicamente, e
(il 02.09.2008 ad Ottaviano), minorenne, le parti hanno Persona_2
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del
17/06/2025 ed il successivo 16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme Per_2
di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
2 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 07/05/2025 ed il 17/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto a assistenza al principale fine di favorire la crescita sana e serena delle figlie e . Persona_1 Per_2
b) Le figlie , studentessa universitaria, è maggiorenne e vivrà con la madre Persona_1
c) la minore , salvo quanto qui appresso espressamente specificato, è affidate congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori con residenza ed abitazione privilegiata presso la madre, residente in [...]
Brusciano alla via A. De Curtis n. 14 eventuali variazioni di residenza e/o domicilio e/o reperibilità telefonica dovranno essere comunicati con lettera raccomandata a/r e/o PEC almeno 30 giorni prima della effettiva variazione, nei primi due casi, ed almeno 5 giorni prima della effettiva variazione, nel terzo caso. La potestà sulla minore sarà esercitata da entrambi i genitori: in particolare per tutte le questioni di rilevante Per_2 importanza attinenti alla salute, l'indirizzo di vita, l'educazione e lo studio, ogni relativa decisione fino al raggiungimento della maggiore età sarà assunta di comune accordo ma dovrà sempre tenersi in assoluto e prioritario conto del particolare stato di salute del ragazzo e comunque della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni. Le decisioni giornaliere di ordinaria amministrazione, anche in ordine alla salute. all'indirizzo di vita, all'educazione ed allo studio, e - nell'impossibilità di contattare tempestivamente il padre o viceversa di contattare la madre - le eventuali decisioni urgenti e/o necessarie a salvaguardare la salute della ragazza, saranno assunte dal genitore che in quel momento detiene . Per_2
d) Il padre, salvo impedimento da comunicare alla madre con preavviso di almeno un giorno, avrà facoltà di tenere con sé le figlie e , secondo il seguente progetto di condivisione padre/figlia tenendo Persona_1 Per_2 conto dell'età e le relative esigenze delle ragazze.
Calendario Giorgia – Padre ,essendo maggiorenne Persona_1
ogni settimana:
• il martedì dalle ore 15.30 alle ore 20,00 (salvo impedimento, specie lavorativo, della madre, da comunicare con preavviso di almeno un giorno) e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00.
• qualsiasi altro giorno concordato congiuntamente, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie di salute, scolastiche e di vita del minore.
3 a settimane alterne:
• il sabato dalle ore 14.30 fino alla domenica alle ore 20,00, dunque con pernottamento con il padre.
In caso di impedimento, per ragioni di salute o altra causa, la minore , i giorni non trascorsi con il papà Per_2 verranno recuperati con altri e pari giorni concordati tra i genitori.
ogni anno:
• trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo nonché la Per_2
Festa del Papà dalle ore 14,30 alle ore 20.00 in caso di impegno scolastico, altrimenti dalle ore 09.00 alle ore
20.00;
• allo stesso modo, trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di Per_2 quest'ultima nonché la Festa della Mamma;
• trascorrerà con il padre, e viceversa con la madre, il giorno del compleanno e dell'onomastico Per_2 dei nonni paterni e materni così come degli zii / cugini, paterni e materni, ove possibile e alternativamente in caso coincidenza di date.
• il compleanno e l'onomastico delal minore, la Cresima ed ogni altra importante ricorrenza saranno festeggiate preferibilmente con la presenza di entrambi i genitori. In mancanza di accordo il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre singolarmente, Per_2 nel senso che, un anno, l'onomastico verrà trascorso con la madre ed il compleanno con il padre e viceversa. Le ricorrenze, sempre in mancanza di accordo, verranno trascorse l'una con un genitore (la prima con la madre) e la successiva con il padre.
vacanze estive:
• trascorrerà, pernottando, con il padre quindici giorni di agosto nel periodo e nel luogo da Per_2 comunicare alla madre entro il 1° giugno di ogni anno, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie di salute, scolastiche e di vita del minore:
• Il padre e la madre potranno programmare con , vacanze all'estero previa comunicazione Per_2 almeno 30 giorni prima all'altro genitore e con il consenso espresso - ed adeguatamente motivato in caso di diniego - dell'altro genitore.
ad anni alterni:
4 • le festività natalizie: saranno trascorse, ad anni alterni, dalle 09.00 alle 22.00 nel caso si tratti del padre, la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore;
così come trascorrerà la Vigilia di Capodanno con l'uno e il primo dell'anno con l'altro genitore.
• le festività pasquali: trascorrerà ad anni alterni, dalle 09.00 alle 22.00 nel caso si tratti del Per_2
Per_ padre, il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il Lunedi in con l'altro.
Mantenimento figlie
A. Il Sig. provvederà a versare un mantenimento mensile in favore della coniuge Parte_2 di Euro 100 mensili da versare entro il giorno 5 del mese Persona_4
B. Il Sig. verserà un contributo mensile per il concorso nel mantenimento di Parte_2 [...]
, studentessa, e della piccola pari ad € 500 (cinquecento), e l'intero importo degli assegni Per_1 Per_2 familiari o assegno unico da versarsi in un'unica soluzione, in caso di sospensione o riduzione degli assegni familiari il Sig. corrisponderà l'integrazione fino alla somma di Euro 700,00 mensili, entro e non Pt_2 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, fino alla totale indipendenza economica di Per_2
e . Persona_1
C. Le spese straordinarie tasse, rette universitarie (tasse, rette, libri), mediche e sportive parasanitarie, saranno a totale carico del Sig. e saranno concordate preventivamente tra i genitori, salva Parte_2 documentata urgenza e/o assoluta necessità di provvedere, nel quale caso il genitore che avrà con sé il minore provvederà a decidere la spesa ed ad anticipare la somma. Le spese ludiche, sportive e per viaggi saranno divise al 50% tra i genitori.
D. Le parti inoltre convengono, con espressa autorizzazione del Sig. con la firma del Parte_2 presente atto, a che l'assegno familiare e qualsivoglia beneficio di legge in materia di figli (ad. esempio il cd.
"assegno unico"), presente e futuro, venga disposto esclusivamente in favore della Sig.ra Controparte_1
Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa familiare in Brusciano (NA) alla via
[...]
Semmola n. 19, le parti convengono che la Sig.ra provvederà a portare con sé, all'atto della Parte_1 sottoscrizione della presente, gli oggetti prettamente personali. Dunque, la Sig.ra è sin d'ora Parte_1 autorizzato a ritirare, persona e/o con suoi delegati od incaricati, dalla data della firma della presente
Convenzione e previo preavviso di almeno sette giorni, i beni di cui sopra entro e non oltre sette giorni.
F. I genitori si obbligano, ad acconsentire al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.”
5 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...]
Napoli il 01.03.1971, e , nato a [...] il Parte_2
10.05.1966, che hanno contratto matrimonio a Brusciano (NA) il 04.12.2004
(Atto n.76, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17.09.2025
Il IC estensore Il Presidente
6 Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
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