Articolo 44 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 43Articolo 45
Versione
24 novembre 1966
Art. 44. (Autorizzazione di spesa)

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:
a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;
b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;
d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;
g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;
h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
j) lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui allo articolo 12;
k) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12;
l) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;
m) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
n) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
o) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
q) lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;
r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
s) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19;
t) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;
u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;
v) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;
w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;
z) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;
aa) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;
bb) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall' articolo 32;
cc ) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
dd) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;
ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966
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