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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2061/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2022 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1951 e residente in [...] c, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Costantini del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila Via G. Carducci n. 30, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Via Magnagrecia 84 Roma, presso lo studio dell'Avv. Roberta Roberti, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cosimo Rillo, entrambi del Foro di Roma, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa esclusiva alla IG
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , pure residente in San Pio CP_1 C.F._2 delle Camere (AQ), Via Piè dei Colli n. 6, resasi protagonista nel corso degli ultimi due anni, di reiterati ed ormai quotidiani e continuativi episodi di violazione dei più elementari doveri di assistenza morale, materiale e spirituale in danno dell'odierno ricorrente, di fatto abbandonato a se stesso da oltre due anni e costretto a vivere all'interno di una piccola stanza, il tutto in una unità immobiliare di complessivi 130 mq, totalmente occupati e fruiti dalla IG , Controparte_1 nonché di condotte contrarie agli obblighi nascenti dal matrimonio, e per l'effetto, statuire le seguenti CONCLUSIONI - accertare la violazione del vincolo di assistenza morale e materiale che si perpetua ormai da oltre due anni in danno del SInor e per l'effetto disporre la separazione Parte_1 dei coniugi con esclusiva colpa alla IG , per tutte le circostanze Controparte_1 brevemente indicate in narrativa del presente atto;
-autorizzare i coniugi a vivere separati;
-disporre sin da ora, con riserva di ulteriore azione in sede civile tramite divisione giudiziale ove occorrer possa, la divisione della unità immobiliare sita in San Pio delle Camere (AQ) Via Pie dei Colli n. 6 in due distinte unità, di cui quella al piano inferiore, provvista di garage, da assegnare all'odierno esponente in ragione di indiscutibili motivi di salute che rendono difficoltosa la deambulazione ed impossibile l'ascesa di scale e quella superiore, da assegnare alla IG;
- Controparte_1 condannare la IG al pagamento, in favore del SInor Controparte_1 [...]
della somma necessaria per porre in condizioni di abitabilità l'immobile posto al piano Parte_1 inferiore, in buona parte allo stato grezzo il tutto previa effettuazione di consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare la stima ed il valore degli interventi necessari;
- accertare il diritto della IG ad assumere la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, Controparte_1 salva altra determinazione giudiziale unica somma che il SInor può permettersi Parte_1 attesa l'entità della sua pensione e la necessità di costose cure mensili oltre che la presumibile prossima necessità di assunzione di una badante;
- autorizzare le parti alla divisione immobiliare presso gli Uffici catastali delle unità e ciò al fine di evitare, per quando l'odierno esponente avrà cessato di vivere, ogni confusione patrimoniale di diritto ereditario, fatto ovviamente salvo il diritto di legittima dei figli dell'odierno ricorrente;
- autorizzare il pagamento individuale delle sole utenze relative all'immobile assegnato;
- disporre sin da ora, con riserva di ulteriore azione in sede civile tramite divisione giudiziale ove occorrer possa, la vendita della unità immobiliare di proprietà comune sito in San Pio delle Camere (AQ) Strada Statale n. 17 Km 60, con immediata divisione in parti uguali dei proventi;
- nulla per il mantenimento dei figli, ampiamente autonomi da anni;
”
Per la resistente: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
disporre a carico del marito ed in favore della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento, non inferiore ad euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato in data 11.01.2023 il SI. proponeva ricorso per Parte_1 separazione giudiziale, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Castelvecchio Calvisio (AQ), in data 15.10.1978, con la IG , in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni, e che dall'unione matrimoniale erano nati due figli,
nato a [...] in data [...] e nato a [...] in Persona_1 Persona_2 data 07.3.1983, entrambi economicamente autosufficienti;
2. Esponeva il ricorrente che: 1) la vita matrimoniale dei coniugi era stata per oltre 42 anni serena e priva di particolari momenti di tensione, e ciò sino all'anno 2020, anno nel quale la IG
aveva cominciato ad allontanarsi in maniera netta dal marito, ponendo Controparte_1 lo stesso in una intollerabile condizione di isolamento familiare e domiciliare;
2) il signor non aveva più alcun tipo di rapporto con la moglie e dormiva in una Parte_1 camera dove era stato di fatto isolato e relegato dalla stessa e che occupava singolarmente;
3) sia la moglie che il figlio , residente nella casa coniugale, erano venuti meno ad ogni Per_2 forma di assistenza in favore del ricorrente, colpito, oltretutto, da una grave forma di patologia, per sua natura ingravescente, che lo aveva reso invalido civile al 100%, come da documentazione versata in atti;
4) nonostante la segnalazione fatta ai servizi sociali dal SI.
la IG , da oltre due anni, aveva interrotto qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 contatto con il marito lasciandolo, di fatto, ad affrontare da solo i problemi della grave malattia che lo affliggeva e la situazione di sofferenza e umiliazione nella quale lo stesso versava era resa ancora più grave dal totale allontanamento di entrambi i figli, con i quali lo stesso non parlava piu' da tempo;
5) il SInor aveva condotto per 46 anni l'attività di Parte_1 artigiano carrozziere, con sede operativa in San Pio delle Camere S.S 17 Km 60, in un capannone di proprietà di entrambi i coniugi, e gli ingenti guadagni prodotti erano stati utilizzati, prevalentemente, per la costruzione della villa adibita a residenza familiare, nonché per garantire ai due figli una eccellente posizione lavorativa, in tale senso ottenendo i risultati che si era prefissato, atteso che gli stessi svolgevano con successo la professione di ingegnere alle dipendenze di grosse società; ed a tale scopo aveva di certo giovato anche la collaborazione della moglie, che aveva adiuvato la conduzione dell'officina apportando un aiuto nella gestione amministrativa;
6) l'esponente, pensionato, percepiva la somma di €. 1.040,00 mensili, mentre la controparte era priva di occupazione e di pensione, ragion per cui il SI. proponeva di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € Parte_1
300,00 mensili;
3. Sulla base di tali premesse sig. chiedeva la pronuncia di separazione personale dei Parte_1 coniugi, con addebito di colpa alla SI.ra , per violazione del vincolo Controparte_1 di assistenza morale e materiale, che, a suo dire, si perpetuava da oltre due anni. Chiedeva altresì di disporre la divisione della casa coniugale in due distinte unità, di cui quella al piano inferiore da assegnare al ricorrente. Domandava, inoltre, di condannare la resistente al pagamento delle spese necessarie a rendere abitabile l'appartamento e di disporre un mantenimento in favore della moglie di euro 300. Chiedeva ancora di essere autorizzato al pagamento individuale delle sole utenze relative all'immobile assegnato e di disporre inoltre la vendita di un capannone e di proprietà comune, con immediata divisione in parti uguali del ricavato. Specificava, infine, che nulla avrebbe dovuto versare per il mantenimento dei figli perché autonomi economicamente.
4. Si costituiva la resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2023 e con successiva memoria integrativa del 13.03.2023, rappresentando di avere interesse alla separazione dal marito e chiedendo l'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai coniugi a vivere separati e, in assenza di diversa intesa tra le parti, di assegnazione alla stessa della casa coniugale e fissazione in suo favore ed a carico del marito di un assegno mensile di mantenimento non inferiore a euro 300,00. 5. A supporto di quanto dedotto, esponeva che: 1) già da diverso tempo i due coniugi vivevano separati di fatto nella casa coniugale di San Pio delle Camere, Via Piè dei Colli 6; 2) i figli della coppia, e ormai maggiorenni e finanziariamente indipendenti, Per_1 Persona_2 conducevano esistenza autonoma, abitando altrove e facendo ritorno dai genitori solo periodicamente;
3) i due coniugi erano comproprietari anche di un capannone ubicato in San Pio delle Camere, Strada Statale 17, ormai inutilizzato da tempo e dove in passato il Parte_1 aveva esercitato l'attività di carrozziere;
4) la SI.ra non percepiva alcun tipo Controparte_1 di reddito, a differenza del marito che fruiva di una pensione INPS, costituente l'unica fonte di sostentamento per la coppia;
5) dal mese di giugno del 2020, il SI. Parte_1 aveva dapprima iniziato a prelevare dal conto corrente comune tutte le somme disponibili con la propria carta Postamat e dopo alcuni mesi aveva definitivamente trasferito l'accredito della pensione su un nuovo conto intestato solo a lui, facendo così venire meno ogni sostegno finanziario alla moglie, lasciandola nella totale indigenza, ponendo in essere l'ennesimo maltrattamento a suo danno;
da allora erano i figli a provvedere alle sue necessità, oltre a farsi carico del pagamento delle utenze domestiche;
6) non corrispondeva al vero quanto affermato dal ricorrente, secondo cui era stata la moglie a trascurarlo e maltrattarlo, mancando ai propri doveri coniugali. Riguardo a ciò, la resistente rappresentava anzi che, sebbene priva di redditi, si è fatta spesso carico anche delle necessità del marito. Così ad esempio, in diverse occasioni aveva dovuto occuparsi del premurandosi di accudirlo, di provvedere alla sua Parte_1 pulizia personale, al bucato e di acquistargli i farmaci, pur non ricevendo comunque alcuna somma da lui e dovendo ricorrere all'aiuto dei figli;
6. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 15.03.2023, il Presidente autorizzava gli stessi a vivere separatamente;
assegnava il primo piano della casa coniugale alla resistente ed il piano terra al SI. mantenendo il garage in coassegnazione;
onerava il Parte_1 ricorrente del pagamento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore della moglie, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, disponeva infine il passaggio alla fase contenziosa.
7. Con successivo provvedimento del 27.09.2023, il Giudice Istruttore rigettava le prove orali richieste dal ricorrente. Alla successiva udienza del 10.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e, assegnati i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
9. Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha lamentato che la moglie, dopo oltre 47 anni di serena unione coniugale, preso atto della malattia del marito, ha inteso abbandonare lo stesso senza alcun supporto, in assoluta violazione dei propri doveri coniugali. In altre parole, il ricorrente ha sostenuto che la SI , dopo aver condotto una vita agiata per Controparte_1 diversi decenni grazie ai sacrifici del marito, ha inteso abbandonare lo stesso al suo destino non appena resasi conto della sussistenza di una malattia ingravescente. Dal canto suo, invece, la ricorrente ha motivato la sua richiesto di addebito asserendo che il non ha subito Parte_1 alcuna forma di maltrattamento o abbandono da parte della moglie, mentre è evidente che sia stato lui, sottraendole la disponibilità delle somme dal conto comune, a lasciare il coniuge in stato di grave indigenza ed a costringerla a ricorrere al sostegno economico dei figli, per far fronte alle quotidiane necessità, lamentando, inoltre, non meglio specificati episodi di maltrattamenti e violenze verbali perpetrati nel corso degli anni dal coniuge, dedito a sua detta, all'uso di alcol.
10. Nessuna delle domande di addebito può essere accolta. In linea di diritto, è utile rammentare che spetta al richiedente dimostrare che il coniuge sia venuto meno in maniera grave ai doveri connessi allo stato coniugale e che tale violazione dei doveri matrimoniali da parte di un coniuge e l'intollerabilità della convivenza siano legati da un diretto nesso causale, nel senso che la crisi sia l'effetto della violazione. Anche tale nesso causale deve essere provato da chi chiede l'addebito (cfr. Cass., 29 aprile 2024, n. 11394). A maggior ragione non possono essere presi in considerazione, ai fini dell'addebito, fatti accaduti successivamente all'instaurarsi di una separazione di fatto (cfr. Cass. 28 gennaio 2011, n. 2093; Cass. Ord. n. 35296/2023).
11. Nessuna delle parti ha dato dimostrazione delle asserite condotte violatrici degli obblighi di assistenza morale e materiale. La crisi si è peraltro manifestata dopo un matrimonio durato per ben 42 anni durante i quali, come è incontroverso tra le parti, non si era verificato alcun elemento di particolare tensione. La ricostruzione del ricorrente non è neppure convincente, visto che egli ha lamentato di essere stato relegato ad una condizione di solitudine e di abbandono all'interno dell'abitazione domestica, laddove egli stesso ha, al contempo, ammesso che la crisi aveva indotto la moglie a richiedere in via stragiudiziale la separazione già l'anno prima, nel 2021; il ricorrente non ha allo stato rapporti neppure con i figli, stando a quanto dal medesimo riferito in ricorso. Le tematiche che hanno logorato il rapporto di coppia restano ascritte a profili che non si caratterizzano e concretizzano in comportamenti specificamente violativi di doveri di assistenza morale e materiale, ma si collocano in un contesto di graduale e definitivo allontanamento della coppia, sia pure in tarda età.
12. Per quanto riguarda le richieste avanzate dalle parti relativamente alla casa coniugale va detto che, in assenza di figli minori o maggiori non autosufficienti, il profilo relativo all'assegnazione della casa coniugale non ha ragion d'essere, posto che scopo dell'assegnazione non è quello di tutelare la posizione del coniuge debole, ma quello di tutelare l'interesse dei figli a crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere, anche se ai sensi dell'articolo 337-sexies del codice civile, “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
13. Le sorti della domanda di divisione sono invece inevitabilmente condizionate dalla incompatibilità con il rito proprio della domanda di separazione, dovendo la domanda stessa essere introdotta e trattata con il rito ordinario. E' esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638; più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870). Le domande vanno quindi dichiarate inammissibili.
14. Va accolta invece la domanda di assegno richiesto dalla moglie, previa breve ricostruzione relativamente all'attuale assetto normativo. L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”;
15. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione;
16. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass. 18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche»).
17. In applicazione di tali principi, va rilevato che, in corso di causa, è emerso che il ricorrente percepisce un reddito da pensione di € 1.010,00 mensili, costituente la sua Parte_1 unica entrata, avendo svolto peraltro attività di artigiano per oltre 40 anni, con il supporto della moglie, la quale, pacificamente, senza aver percepito alcun reddito, nel corso del lungo matrimonio e dell'età della ricorrente, ha verosimilmente dedicato la sua vita lavorativa alla famiglia;
è lo stesso ricorrente peraltro a dichiarare che la stessa ha prestato attività lavorativa presso l'autofficina gestita dal medesimo, ragion per cui può individuarsi in suo favore ed a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di € 300,00 mensili, Parte_1 rivalutabili secondo indici ISTAT, a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
18. In ordine alle spese, sussistono ragioni di compensazione integrale, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castelvecchio Calvisio (AQ), in data 15.10.1978 (Anno 1978 Parte 2 Serie A N. 4) ordinanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito , alle seguenti condizioni;
- dispone che i coniugi continueranno a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere dalla data della domanda giudiziale un Parte_1 assegno di mantenimento di € 300 mensili rivalutabili ISTAT (FOI):
- dichiara inammissibile la domanda di divisione del compendio in comunione;
- respinge ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2022 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1951 e residente in [...] c, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Costantini del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila Via G. Carducci n. 30, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Via Magnagrecia 84 Roma, presso lo studio dell'Avv. Roberta Roberti, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cosimo Rillo, entrambi del Foro di Roma, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa esclusiva alla IG
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , pure residente in San Pio CP_1 C.F._2 delle Camere (AQ), Via Piè dei Colli n. 6, resasi protagonista nel corso degli ultimi due anni, di reiterati ed ormai quotidiani e continuativi episodi di violazione dei più elementari doveri di assistenza morale, materiale e spirituale in danno dell'odierno ricorrente, di fatto abbandonato a se stesso da oltre due anni e costretto a vivere all'interno di una piccola stanza, il tutto in una unità immobiliare di complessivi 130 mq, totalmente occupati e fruiti dalla IG , Controparte_1 nonché di condotte contrarie agli obblighi nascenti dal matrimonio, e per l'effetto, statuire le seguenti CONCLUSIONI - accertare la violazione del vincolo di assistenza morale e materiale che si perpetua ormai da oltre due anni in danno del SInor e per l'effetto disporre la separazione Parte_1 dei coniugi con esclusiva colpa alla IG , per tutte le circostanze Controparte_1 brevemente indicate in narrativa del presente atto;
-autorizzare i coniugi a vivere separati;
-disporre sin da ora, con riserva di ulteriore azione in sede civile tramite divisione giudiziale ove occorrer possa, la divisione della unità immobiliare sita in San Pio delle Camere (AQ) Via Pie dei Colli n. 6 in due distinte unità, di cui quella al piano inferiore, provvista di garage, da assegnare all'odierno esponente in ragione di indiscutibili motivi di salute che rendono difficoltosa la deambulazione ed impossibile l'ascesa di scale e quella superiore, da assegnare alla IG;
- Controparte_1 condannare la IG al pagamento, in favore del SInor Controparte_1 [...]
della somma necessaria per porre in condizioni di abitabilità l'immobile posto al piano Parte_1 inferiore, in buona parte allo stato grezzo il tutto previa effettuazione di consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare la stima ed il valore degli interventi necessari;
- accertare il diritto della IG ad assumere la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, Controparte_1 salva altra determinazione giudiziale unica somma che il SInor può permettersi Parte_1 attesa l'entità della sua pensione e la necessità di costose cure mensili oltre che la presumibile prossima necessità di assunzione di una badante;
- autorizzare le parti alla divisione immobiliare presso gli Uffici catastali delle unità e ciò al fine di evitare, per quando l'odierno esponente avrà cessato di vivere, ogni confusione patrimoniale di diritto ereditario, fatto ovviamente salvo il diritto di legittima dei figli dell'odierno ricorrente;
- autorizzare il pagamento individuale delle sole utenze relative all'immobile assegnato;
- disporre sin da ora, con riserva di ulteriore azione in sede civile tramite divisione giudiziale ove occorrer possa, la vendita della unità immobiliare di proprietà comune sito in San Pio delle Camere (AQ) Strada Statale n. 17 Km 60, con immediata divisione in parti uguali dei proventi;
- nulla per il mantenimento dei figli, ampiamente autonomi da anni;
”
Per la resistente: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
disporre a carico del marito ed in favore della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento, non inferiore ad euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato in data 11.01.2023 il SI. proponeva ricorso per Parte_1 separazione giudiziale, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Castelvecchio Calvisio (AQ), in data 15.10.1978, con la IG , in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni, e che dall'unione matrimoniale erano nati due figli,
nato a [...] in data [...] e nato a [...] in Persona_1 Persona_2 data 07.3.1983, entrambi economicamente autosufficienti;
2. Esponeva il ricorrente che: 1) la vita matrimoniale dei coniugi era stata per oltre 42 anni serena e priva di particolari momenti di tensione, e ciò sino all'anno 2020, anno nel quale la IG
aveva cominciato ad allontanarsi in maniera netta dal marito, ponendo Controparte_1 lo stesso in una intollerabile condizione di isolamento familiare e domiciliare;
2) il signor non aveva più alcun tipo di rapporto con la moglie e dormiva in una Parte_1 camera dove era stato di fatto isolato e relegato dalla stessa e che occupava singolarmente;
3) sia la moglie che il figlio , residente nella casa coniugale, erano venuti meno ad ogni Per_2 forma di assistenza in favore del ricorrente, colpito, oltretutto, da una grave forma di patologia, per sua natura ingravescente, che lo aveva reso invalido civile al 100%, come da documentazione versata in atti;
4) nonostante la segnalazione fatta ai servizi sociali dal SI.
la IG , da oltre due anni, aveva interrotto qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 contatto con il marito lasciandolo, di fatto, ad affrontare da solo i problemi della grave malattia che lo affliggeva e la situazione di sofferenza e umiliazione nella quale lo stesso versava era resa ancora più grave dal totale allontanamento di entrambi i figli, con i quali lo stesso non parlava piu' da tempo;
5) il SInor aveva condotto per 46 anni l'attività di Parte_1 artigiano carrozziere, con sede operativa in San Pio delle Camere S.S 17 Km 60, in un capannone di proprietà di entrambi i coniugi, e gli ingenti guadagni prodotti erano stati utilizzati, prevalentemente, per la costruzione della villa adibita a residenza familiare, nonché per garantire ai due figli una eccellente posizione lavorativa, in tale senso ottenendo i risultati che si era prefissato, atteso che gli stessi svolgevano con successo la professione di ingegnere alle dipendenze di grosse società; ed a tale scopo aveva di certo giovato anche la collaborazione della moglie, che aveva adiuvato la conduzione dell'officina apportando un aiuto nella gestione amministrativa;
6) l'esponente, pensionato, percepiva la somma di €. 1.040,00 mensili, mentre la controparte era priva di occupazione e di pensione, ragion per cui il SI. proponeva di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € Parte_1
300,00 mensili;
3. Sulla base di tali premesse sig. chiedeva la pronuncia di separazione personale dei Parte_1 coniugi, con addebito di colpa alla SI.ra , per violazione del vincolo Controparte_1 di assistenza morale e materiale, che, a suo dire, si perpetuava da oltre due anni. Chiedeva altresì di disporre la divisione della casa coniugale in due distinte unità, di cui quella al piano inferiore da assegnare al ricorrente. Domandava, inoltre, di condannare la resistente al pagamento delle spese necessarie a rendere abitabile l'appartamento e di disporre un mantenimento in favore della moglie di euro 300. Chiedeva ancora di essere autorizzato al pagamento individuale delle sole utenze relative all'immobile assegnato e di disporre inoltre la vendita di un capannone e di proprietà comune, con immediata divisione in parti uguali del ricavato. Specificava, infine, che nulla avrebbe dovuto versare per il mantenimento dei figli perché autonomi economicamente.
4. Si costituiva la resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2023 e con successiva memoria integrativa del 13.03.2023, rappresentando di avere interesse alla separazione dal marito e chiedendo l'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai coniugi a vivere separati e, in assenza di diversa intesa tra le parti, di assegnazione alla stessa della casa coniugale e fissazione in suo favore ed a carico del marito di un assegno mensile di mantenimento non inferiore a euro 300,00. 5. A supporto di quanto dedotto, esponeva che: 1) già da diverso tempo i due coniugi vivevano separati di fatto nella casa coniugale di San Pio delle Camere, Via Piè dei Colli 6; 2) i figli della coppia, e ormai maggiorenni e finanziariamente indipendenti, Per_1 Persona_2 conducevano esistenza autonoma, abitando altrove e facendo ritorno dai genitori solo periodicamente;
3) i due coniugi erano comproprietari anche di un capannone ubicato in San Pio delle Camere, Strada Statale 17, ormai inutilizzato da tempo e dove in passato il Parte_1 aveva esercitato l'attività di carrozziere;
4) la SI.ra non percepiva alcun tipo Controparte_1 di reddito, a differenza del marito che fruiva di una pensione INPS, costituente l'unica fonte di sostentamento per la coppia;
5) dal mese di giugno del 2020, il SI. Parte_1 aveva dapprima iniziato a prelevare dal conto corrente comune tutte le somme disponibili con la propria carta Postamat e dopo alcuni mesi aveva definitivamente trasferito l'accredito della pensione su un nuovo conto intestato solo a lui, facendo così venire meno ogni sostegno finanziario alla moglie, lasciandola nella totale indigenza, ponendo in essere l'ennesimo maltrattamento a suo danno;
da allora erano i figli a provvedere alle sue necessità, oltre a farsi carico del pagamento delle utenze domestiche;
6) non corrispondeva al vero quanto affermato dal ricorrente, secondo cui era stata la moglie a trascurarlo e maltrattarlo, mancando ai propri doveri coniugali. Riguardo a ciò, la resistente rappresentava anzi che, sebbene priva di redditi, si è fatta spesso carico anche delle necessità del marito. Così ad esempio, in diverse occasioni aveva dovuto occuparsi del premurandosi di accudirlo, di provvedere alla sua Parte_1 pulizia personale, al bucato e di acquistargli i farmaci, pur non ricevendo comunque alcuna somma da lui e dovendo ricorrere all'aiuto dei figli;
6. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 15.03.2023, il Presidente autorizzava gli stessi a vivere separatamente;
assegnava il primo piano della casa coniugale alla resistente ed il piano terra al SI. mantenendo il garage in coassegnazione;
onerava il Parte_1 ricorrente del pagamento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore della moglie, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, disponeva infine il passaggio alla fase contenziosa.
7. Con successivo provvedimento del 27.09.2023, il Giudice Istruttore rigettava le prove orali richieste dal ricorrente. Alla successiva udienza del 10.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e, assegnati i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
9. Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha lamentato che la moglie, dopo oltre 47 anni di serena unione coniugale, preso atto della malattia del marito, ha inteso abbandonare lo stesso senza alcun supporto, in assoluta violazione dei propri doveri coniugali. In altre parole, il ricorrente ha sostenuto che la SI , dopo aver condotto una vita agiata per Controparte_1 diversi decenni grazie ai sacrifici del marito, ha inteso abbandonare lo stesso al suo destino non appena resasi conto della sussistenza di una malattia ingravescente. Dal canto suo, invece, la ricorrente ha motivato la sua richiesto di addebito asserendo che il non ha subito Parte_1 alcuna forma di maltrattamento o abbandono da parte della moglie, mentre è evidente che sia stato lui, sottraendole la disponibilità delle somme dal conto comune, a lasciare il coniuge in stato di grave indigenza ed a costringerla a ricorrere al sostegno economico dei figli, per far fronte alle quotidiane necessità, lamentando, inoltre, non meglio specificati episodi di maltrattamenti e violenze verbali perpetrati nel corso degli anni dal coniuge, dedito a sua detta, all'uso di alcol.
10. Nessuna delle domande di addebito può essere accolta. In linea di diritto, è utile rammentare che spetta al richiedente dimostrare che il coniuge sia venuto meno in maniera grave ai doveri connessi allo stato coniugale e che tale violazione dei doveri matrimoniali da parte di un coniuge e l'intollerabilità della convivenza siano legati da un diretto nesso causale, nel senso che la crisi sia l'effetto della violazione. Anche tale nesso causale deve essere provato da chi chiede l'addebito (cfr. Cass., 29 aprile 2024, n. 11394). A maggior ragione non possono essere presi in considerazione, ai fini dell'addebito, fatti accaduti successivamente all'instaurarsi di una separazione di fatto (cfr. Cass. 28 gennaio 2011, n. 2093; Cass. Ord. n. 35296/2023).
11. Nessuna delle parti ha dato dimostrazione delle asserite condotte violatrici degli obblighi di assistenza morale e materiale. La crisi si è peraltro manifestata dopo un matrimonio durato per ben 42 anni durante i quali, come è incontroverso tra le parti, non si era verificato alcun elemento di particolare tensione. La ricostruzione del ricorrente non è neppure convincente, visto che egli ha lamentato di essere stato relegato ad una condizione di solitudine e di abbandono all'interno dell'abitazione domestica, laddove egli stesso ha, al contempo, ammesso che la crisi aveva indotto la moglie a richiedere in via stragiudiziale la separazione già l'anno prima, nel 2021; il ricorrente non ha allo stato rapporti neppure con i figli, stando a quanto dal medesimo riferito in ricorso. Le tematiche che hanno logorato il rapporto di coppia restano ascritte a profili che non si caratterizzano e concretizzano in comportamenti specificamente violativi di doveri di assistenza morale e materiale, ma si collocano in un contesto di graduale e definitivo allontanamento della coppia, sia pure in tarda età.
12. Per quanto riguarda le richieste avanzate dalle parti relativamente alla casa coniugale va detto che, in assenza di figli minori o maggiori non autosufficienti, il profilo relativo all'assegnazione della casa coniugale non ha ragion d'essere, posto che scopo dell'assegnazione non è quello di tutelare la posizione del coniuge debole, ma quello di tutelare l'interesse dei figli a crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere, anche se ai sensi dell'articolo 337-sexies del codice civile, “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
13. Le sorti della domanda di divisione sono invece inevitabilmente condizionate dalla incompatibilità con il rito proprio della domanda di separazione, dovendo la domanda stessa essere introdotta e trattata con il rito ordinario. E' esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638; più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870). Le domande vanno quindi dichiarate inammissibili.
14. Va accolta invece la domanda di assegno richiesto dalla moglie, previa breve ricostruzione relativamente all'attuale assetto normativo. L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”;
15. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione;
16. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass. 18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche»).
17. In applicazione di tali principi, va rilevato che, in corso di causa, è emerso che il ricorrente percepisce un reddito da pensione di € 1.010,00 mensili, costituente la sua Parte_1 unica entrata, avendo svolto peraltro attività di artigiano per oltre 40 anni, con il supporto della moglie, la quale, pacificamente, senza aver percepito alcun reddito, nel corso del lungo matrimonio e dell'età della ricorrente, ha verosimilmente dedicato la sua vita lavorativa alla famiglia;
è lo stesso ricorrente peraltro a dichiarare che la stessa ha prestato attività lavorativa presso l'autofficina gestita dal medesimo, ragion per cui può individuarsi in suo favore ed a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di € 300,00 mensili, Parte_1 rivalutabili secondo indici ISTAT, a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
18. In ordine alle spese, sussistono ragioni di compensazione integrale, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castelvecchio Calvisio (AQ), in data 15.10.1978 (Anno 1978 Parte 2 Serie A N. 4) ordinanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito , alle seguenti condizioni;
- dispone che i coniugi continueranno a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere dalla data della domanda giudiziale un Parte_1 assegno di mantenimento di € 300 mensili rivalutabili ISTAT (FOI):
- dichiara inammissibile la domanda di divisione del compendio in comunione;
- respinge ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli