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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 791/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23058029358 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: insiste per il riconoscimento delle spese per entrambi i gradi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione dell'imposta n. 23058029358, notificato in data 10/05/2023, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale II di Torino procedeva al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento all'atto di rettifica a rogito Notaio Resistente_1 di Chivasso (TO) del 04/04/2023 – Rep. 66072/24025 – registrato in data 11/04/2023 al n. 1559 serie 1T.
Con tale atto, le parti avrebbero inteso rettificare un errore materiale del precedente atto di compravendita
27/01/2022, rogato dallo stesso Notaio, con cui le Sigg.re Nominativo_1 e Nominativo_2 trasferivano a Nominativo_3
di Monasterolo e Nominativo_4 la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, piano 4, identificato al C.F. del Comune di Torino al Classamento_1, vani 4.5, rendita catastale € 488,05 per il prezzo di € 150.000,00 (con indicazione dell'importo di
€ 61.494,30 ai fini della tassazione ai sensi dell'art. 1 com. 497 L. 266/2005).
La compravendita riguardava altresì la cantina pertinenziale all'appartamento venduto, che però non veniva correttamente indicata nei suoi confini e ciò avrebbe reso necessario redigere l'atto di rettifica.
Il Notaio rogante versava le imposte per i due atti come segue:
- quanto alla compravendita versava l'imposta di registro proporzionale nella misura di € 5.534,00, oltre le imposte fisse ipotecaria e catastale nella misura di € 50,000 ciascuna, facendo espressa richiesta di tassazione sulla base del valore catastale ai sensi dell'art. 1 com. 497 L. 266/2005 pari a € 61.494,30;
- quanto all'atto di rettifica versava l'imposta fissa di € 200,00 oltre il bollo.
L'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta di registro sul secondo atto applicandola in misura proporzionale, sostenendo che la rettifica era dotata di autonomo contenuto patrimoniale, modificando gli effetti giuridici di un precedente atto traslativo.
L'imposta veniva riliquidata, nella misura minima di € 1.000,00 dedotto quanto versato.
Con ricorso ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, notificato a mezzo pec in data 21/06/2023, il Notaio ha impugnato l'avviso di liquidazione sostenendo l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio, trattandosi di atto di rettifica della precedente compravendita, che non produce alcun effetto traslativo, e perciò soggetto ad imposta fissa e non proporzionale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 285/03/24 depositata in data
18/03/2024, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio alla refusione delle spese di lite, liquidate in
€ 700,00 oltre esposti ed oneri accessori.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino propone appello.
Controdeduce il notaio Resistente_1 per la conferma della sentenza,
Con memoria del 27.1.2026 l'Ufficio comunica l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di liquidazione codice atto n. 23058029358 notificato il 10/05/2023.
Alla pubblica udienza parte appellata insiste per la condanna alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta autotutela comporta la cessazione della materia del contendere, considerato che tale autotutela è intervenuta in limine costringendo parte appellata ad attività difensiva si reputano dovute le spese di giudizio liquidate in euro 250,00.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, e condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 791/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23058029358 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: insiste per il riconoscimento delle spese per entrambi i gradi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione dell'imposta n. 23058029358, notificato in data 10/05/2023, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale II di Torino procedeva al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento all'atto di rettifica a rogito Notaio Resistente_1 di Chivasso (TO) del 04/04/2023 – Rep. 66072/24025 – registrato in data 11/04/2023 al n. 1559 serie 1T.
Con tale atto, le parti avrebbero inteso rettificare un errore materiale del precedente atto di compravendita
27/01/2022, rogato dallo stesso Notaio, con cui le Sigg.re Nominativo_1 e Nominativo_2 trasferivano a Nominativo_3
di Monasterolo e Nominativo_4 la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, piano 4, identificato al C.F. del Comune di Torino al Classamento_1, vani 4.5, rendita catastale € 488,05 per il prezzo di € 150.000,00 (con indicazione dell'importo di
€ 61.494,30 ai fini della tassazione ai sensi dell'art. 1 com. 497 L. 266/2005).
La compravendita riguardava altresì la cantina pertinenziale all'appartamento venduto, che però non veniva correttamente indicata nei suoi confini e ciò avrebbe reso necessario redigere l'atto di rettifica.
Il Notaio rogante versava le imposte per i due atti come segue:
- quanto alla compravendita versava l'imposta di registro proporzionale nella misura di € 5.534,00, oltre le imposte fisse ipotecaria e catastale nella misura di € 50,000 ciascuna, facendo espressa richiesta di tassazione sulla base del valore catastale ai sensi dell'art. 1 com. 497 L. 266/2005 pari a € 61.494,30;
- quanto all'atto di rettifica versava l'imposta fissa di € 200,00 oltre il bollo.
L'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta di registro sul secondo atto applicandola in misura proporzionale, sostenendo che la rettifica era dotata di autonomo contenuto patrimoniale, modificando gli effetti giuridici di un precedente atto traslativo.
L'imposta veniva riliquidata, nella misura minima di € 1.000,00 dedotto quanto versato.
Con ricorso ex art. 17 bis D. Lgs. 546/1992, notificato a mezzo pec in data 21/06/2023, il Notaio ha impugnato l'avviso di liquidazione sostenendo l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio, trattandosi di atto di rettifica della precedente compravendita, che non produce alcun effetto traslativo, e perciò soggetto ad imposta fissa e non proporzionale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 285/03/24 depositata in data
18/03/2024, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio alla refusione delle spese di lite, liquidate in
€ 700,00 oltre esposti ed oneri accessori.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino propone appello.
Controdeduce il notaio Resistente_1 per la conferma della sentenza,
Con memoria del 27.1.2026 l'Ufficio comunica l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di liquidazione codice atto n. 23058029358 notificato il 10/05/2023.
Alla pubblica udienza parte appellata insiste per la condanna alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta autotutela comporta la cessazione della materia del contendere, considerato che tale autotutela è intervenuta in limine costringendo parte appellata ad attività difensiva si reputano dovute le spese di giudizio liquidate in euro 250,00.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, e condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge