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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1888/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione l'1 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , nato a [...] [...] ( c.f. ), Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pizzitola ed elettivamente domiciliati nel suo studio professionale sito in Via Castelvetrano n. 40/A, giusta procura in atti Parte_1
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1° luglio 2021, il Tribunale di Marsala , in accoglimento del ricorso proposto dalla in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, e da nei confronti del Controparte_1 Controparte_1 [...]
Parte_1
avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 79/2019 del 18.12.2019 ed i provvedimenti di assegnazione punti, annullava gli impugnati provvedimenti e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza impugnata discendeva dal mancato rispetto del d.m. 20 luglio 2018, avendo l'unità effettuato ugualmente attività di pesca nelle giornate di sabato domenica e festivi in violazione di tale decreto.
In particolare per l'anno 2018 il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018 di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo prevedeva al comma 4 del suo articolo 4 che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l' interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata;
la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale.
A seguito della verifica eseguita dalla in base al criterio di compensazione Parte_1
chiaramente specificato dalla Direzione Generale per l'anno 2018, mediante conteggio delle giornate compensate dell'unità a fronte del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi in cui l'unità 4
in oggetto aveva svolto attività di pesca- era emerso che erano state svolte operazioni di pesca nel corso di n. 68 giornate tra sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018 e, a fronte di tali giornate di pesca, l'unità aveva effettuato soltanto 63 giornate di sosta in porto, computabili quali interruzioni tecniche ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca .
La Capitaneria aveva ritenuto non applicabile ratione temporis la normativa invocata da parte ricorrente (il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 datato 31.12.2019) relativo a Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati reti a strascico a divergenti (OTB) , reti gemelle a divergenti (OTT) e/o sfogliare - rapidi (TBB) -
Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9,10 e 11, ritenendola efficace esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il nel disciplinare CP_3
le misure tecniche, adottava un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che
[...] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e estivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) [...] .
Esponeva il primo giudice che la fattispecie andava ragionevolmente sussunta entro i più favorevoli criteri di valutazione invocati da parte ricorrente anche in considerazione della rilevante incertezza attuale che sussisteva in ordine all'effettiva destinazione dei cinque giorni in meno di fermo tecnico al porto, per come contestati, all'esercizio della pesca piuttosto che ad attività ad esse propedeutiche o collaterali, così da non potersi ritenere razionalmente dimostrato, ai fini della legittimità degli opposti provvedimenti, che i ricorrenti avevano effettivamente violato la norma di legge da cui discendeva l'applicabilità delle sanzioni irrogate derivanti, nel caso di specie, dall'art.10 comma 1 lett. b del D.l.vo n.4 del 2012, a mente del quale “ è fatto divieto pescare in zone e tempi vietati ”.
Nel caso in esame, appariva ragionevole ritenere che l'imbarcazione poteva avere impiegato nell'arco di un anno almeno cinque giorni complessivi per il raggiungimento dei banchi di pesca e per rientrare in porto, non essendo tale verosimile prospettazione smentita da evidenze di segno contrario. Parte ricorrente allegava infatti che il in alcune giornate era uscito dal Controparte_4
porto alle ore 01.00 per raggiungere il banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come era dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico. Parte ricorrente precisava altresì che il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, 5
facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e quella necessaria per ritornare in porto, nonché l'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altro motivi tecnici.
Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal
Legislatore.
Parte ricorrente allegava inoltre, in punto di fatto, senza essere in ciò specificamente smentita dalle allegazioni probatorie di parte opposta, che, in base ai dati risultanti dal tablet di bordo, il M/P
[...]
risultava essere stata ferma in porto addirittura per oltre 83 giorni, così da avere alla fine CP_4
effettuato nel corso del 2018 un fermo tecnico compensativo ben superiore a quello concretamente dovuto. Le considerazioni che precedevano comportavano conclusivamente che la domanda formulata da parte ricorrente era fondata per difetto dei presupposti di legge posti alla base dei provvedimenti impugnati.
Avverso la predetta sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di proponeva appello esponendo che la tesi fatta propria dal giudice di prime cure - Parte_1
secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione del D.M. del 31.12.2019- non poteva essere condivisa: alla luce del panorama normativo esistente, per l'anno di riferimento 2018, il D.M. da applicare non poteva che essere quello n. 6908 del 20/07/2018, secondo cui le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea potevano esercitare, in deroga al principio generale, attività di pesca nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla Direzione Generale con le circolari interpretative richiamate. Parimenti evidente risultava l'impossibilità di assimilare le giornate di partenza e di ritorno in porto al concetto di sosta in porto, non essendo tale corrispondenza prevista da alcuna disposizione o circolare esplicativa dei competenti organi centrali;
al riguardo, andava infatti evidenziato come la circolare interpretativa prot. n. 17913 del 13/11/2019, relativa al D.M. n. 6908 del 20/07/2018, faceva esclusivo riferimento alle attività commerciali. Né poteva ritenersi che con il successivo D.M. del 31.12.2019 il legislatore abbia – come sostenuto dal giudice di prime cure – 6
“sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal Legislatore”: l'operazione compiuta dal primo giudicante, che finiva per assimilare le giornate di partenza e di ritorno in porto al concetto di sosta in porto, non poteva essere qualificata come un'interpretazione estensiva del D.M. n. 6908 del 20/07/2018 (letto alla luce delle circolari interpretative prot. n. 15786 del 11/10/2019 e prot. n. 17913 del 13/11/2019), poiché la stessa non si limitava a estendere il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate, ma finiva per ampliare il contenuto effettivo della norma, fuoriuscendo dal suo ambito di applicazione, in tal modo realizzando non un'interpretazione (estensiva) della disposizione legislativa da applicare, bensì la creazione di una nuova norma, operazione consentita soltanto al legislatore.
Così facendo, a ben vedere, la sentenza di primo grado finiva per applicare alla fattispecie che ci occupa non le disposizioni del D.M. n. 6908 del 20/07/2018, bensì quelle del D.M. n. 13128 del
31/12/2019 (che ha ammesso “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di Sabato, Domenica
e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza
(VMS, ERS)”), compiendo un'operazione analogica che, nel caso di specie, risulta vietata dalla legge, atteso che “il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi sono quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 2656/2015), necessità che, rispetto alla fattispecie in esame, non sussisteva, non essendovi alcun vuoto normativo da colmare. Appariva, quindi, evidente l'errore in cui era incorso il primo giudicante, facendo applicazione di un decreto (il D.M. n. 13128 del 31/12/2019) valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e che, pertanto, non poteva costituire una fonte normativa utile per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali. Al riguardo, precisava che tali fonti normative ministeriali venivano emanate di anno in anno,
a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica, che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni variabili, che non potevano, pertanto, essere riferite ad archi temporali diversi (e anteriori) rispetto a quelli presi in considerazione.
Diversamente, si finiva per applicare retroattivamente un Decreto Ministeriale che, invece, veniva emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza valenza pluriennale o retroattiva. Peraltro, un'ipotetica applicazione retroattiva – comunque non consentita dalla legge ex 7
art. 11, comma 1, delle Preleggi – poteva determinare ingiustificate disparità di trattamento tra gli armatori, finendo per assoggettare a un trattamento deteriore gli armatori che avevano correttamente rispettato il Decreto applicabile per l'attività svolta durante il 2018, che prevedeva delle caratteristiche più stringenti e meno favorevoli di quelle relative al 2020. A sostegno di quanto dedotto in ordine all'erronea interpretazione della normativa vigente in materia, contenuta nella sentenza odiernamente impugnata, rammentava che lo stesso Tribunale di Marsala, nella valutazione di fattispecie analoghe a quella di cui si discute, era pervenuto a determinazioni di senso opposto. In particolare, in un caso analogo a quello di specie, il Tribunale di Marsala aveva correttamente ritenuto di dover applicare ratione temporis il decreto ministeriale n. 6908 del 20.07.2018, disciplinante le modalità di esecuzione della interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l'anno
2018, e non il successivo D.M. n. 13128 del 30.12.2019, evidenziando come quest'ultimo era “valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020” (cfr.
Tribunale di Marsala, sent. n. 104/2021, in cui era stato rilevato il corretto utilizzo, da parte della
, ai fini del computo, della normativa al tempo vigente, ossia il D.M. n. 6908 del Parte_1
20.07.2018, in luogo del D.M. n. 13128 del 31.12.2019).
Doveva quindi ribadirsi, conclusivamente, che, nel caso di specie, il Decreto Ministeriale da applicare non poteva essere che quello previsto per l'attività di arresto svolta per l'anno 2018, ossia il D.M. n.
6908 del 20.07.2018, il quale consentiva, alle unità abilitate alla pesca mediterranea e a quelle che effettuavano la pesca del gambero di profondità, di pescare anche nei giorni di Sabato, Domenica e festivi a condizione che le stessa maturassero, entro il periodo temporale considerato, e cioè nell'anno solare 2018, un egual numero di giornate di sosta in porto (come chiarito anche con la circolare n.
15786 dell'11.10.2019, applicativa del decreto per l'annualità 2018, che prescriveva infatti il
“…criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
Ne conseguiva la legittimità dell'operato svolto dall'Amministrazione e dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, erroneamente annullata dal giudice di primo grado. in persona del legale rappresentante Controparte_5 CP_2
e si costituivano in giudizio e contestavano l'avverso Controparte_1 Controparte_1
appello esponendo che la Capitaneria di Porto aveva ammesso che nel procedere alla c.d. compensazione non aveva applicato il D.M. 31.12.2019, conteggiando pertanto solo le giornate di effettiva sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna 8
attività di pesca con la inevitabile conseguenza che il conteggio risultava errato. Nel caso in esame, infatti, la di , non aveva tenuto conto delle ore o finanche dei Parte_1 Parte_1
giorni impiegati per il raggiungimento dei banchi di pesca e quelle impegnate per rientrare in porto, non potendo dubitarsi che nel corso dei lunghi trasferimenti l'unità da pesca non effettuava battute di pesca. Il in alcune giornate era uscito dal porto alle ore 01.00 per raggiungere il Controparte_4
banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come era dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico. In tal senso il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e di quella necessaria per ritornare in porto nonché dell'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altri motivi tecnici. Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal Legislatore.
Infatti, era assurdo, avere ritenuto il in pesca al momento dell'uscita dal porto Controparte_4
quando lo stesso, prima di calare le reti, era stato costretto ad una trasferta di almeno 12 ore e talvolta di giorni per raggiungere il banco di pesca. In ogni caso, aveva fornito la prova che dal controllo del tablet di bordo, il M/P era risultato in porto per oltre 83 giorni e, quindi, osservando CP_4
un fermo tecnico compensativo di gran lunga superiore a quello dovuto per l'anno 2018. Tale circostanza espressamente allegata e provata in primo grado dagli odierni appellati non era stata specificatamente contestata dalla e, peraltro, la relativa parte della sentenza (Cfr. pag 7) Parte_1
non era stata impugnata, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello, con consequenziale giudicato formatosi sul punto. In definitiva la circostanza risultava, quindi, acclarata e provata e coperta dal giudicato.
Cont Infatti, se alle giornate in cui il Nuovo era rimasto in porto si sommavano quelle CP_4
impiegate per le lunghe trasferte desumibile dal Bluebox, si rilevava che la contestazione, mossa dalla Capitaneria di Porto di e posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, era Parte_1
assolutamente infondata, avendo il predetto M/P effettuato un fermo tecnico ben superiore a quello previsto riducendo in modo concreto lo sforzo di pesca. Sul punto il primo Giudice aveva attentamente valutato e motivato giungendo all'accoglimento dell'opposizione e conseguentemente 9
all'annullamento degli atti impugnati. La sentenza, pertanto, non meritava alcuna censura e doveva essere confermata integralmente con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali di causa del doppio grado del giudizio.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 18 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma
1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla del porto di iscrizione la data Parte_1
di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai
CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS). 10
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 68 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 63 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali
“interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Affermano gli appellati, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice con l'impugnata sentenza, che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.M. 31.12.2019 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, 11
comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto- che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio- la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto
Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art . 10 comma b) del
Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
Il proposto appello appare pertanto fondato e va, quindi, accolto.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1° luglio 2021 dal Tribunale di Marsala, appellata dal Di nei Parte_1 Parte_1
confronti della e di , rigetta Controparte_1 CP_2 Controparte_1
l'opposizione proposta da questi ultimi avverso avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 79/2019 del
18.12.2019 ed i provvedimenti di assegnazione punti.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell' appellante delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile l'1 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1888/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione l'1 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , nato a [...] [...] ( c.f. ), Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pizzitola ed elettivamente domiciliati nel suo studio professionale sito in Via Castelvetrano n. 40/A, giusta procura in atti Parte_1
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1° luglio 2021, il Tribunale di Marsala , in accoglimento del ricorso proposto dalla in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, e da nei confronti del Controparte_1 Controparte_1 [...]
Parte_1
avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 79/2019 del 18.12.2019 ed i provvedimenti di assegnazione punti, annullava gli impugnati provvedimenti e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza impugnata discendeva dal mancato rispetto del d.m. 20 luglio 2018, avendo l'unità effettuato ugualmente attività di pesca nelle giornate di sabato domenica e festivi in violazione di tale decreto.
In particolare per l'anno 2018 il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018 di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo prevedeva al comma 4 del suo articolo 4 che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l' interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata;
la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale.
A seguito della verifica eseguita dalla in base al criterio di compensazione Parte_1
chiaramente specificato dalla Direzione Generale per l'anno 2018, mediante conteggio delle giornate compensate dell'unità a fronte del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi in cui l'unità 4
in oggetto aveva svolto attività di pesca- era emerso che erano state svolte operazioni di pesca nel corso di n. 68 giornate tra sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018 e, a fronte di tali giornate di pesca, l'unità aveva effettuato soltanto 63 giornate di sosta in porto, computabili quali interruzioni tecniche ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca .
La Capitaneria aveva ritenuto non applicabile ratione temporis la normativa invocata da parte ricorrente (il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 datato 31.12.2019) relativo a Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati reti a strascico a divergenti (OTB) , reti gemelle a divergenti (OTT) e/o sfogliare - rapidi (TBB) -
Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9,10 e 11, ritenendola efficace esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il nel disciplinare CP_3
le misure tecniche, adottava un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che
[...] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e estivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) [...] .
Esponeva il primo giudice che la fattispecie andava ragionevolmente sussunta entro i più favorevoli criteri di valutazione invocati da parte ricorrente anche in considerazione della rilevante incertezza attuale che sussisteva in ordine all'effettiva destinazione dei cinque giorni in meno di fermo tecnico al porto, per come contestati, all'esercizio della pesca piuttosto che ad attività ad esse propedeutiche o collaterali, così da non potersi ritenere razionalmente dimostrato, ai fini della legittimità degli opposti provvedimenti, che i ricorrenti avevano effettivamente violato la norma di legge da cui discendeva l'applicabilità delle sanzioni irrogate derivanti, nel caso di specie, dall'art.10 comma 1 lett. b del D.l.vo n.4 del 2012, a mente del quale “ è fatto divieto pescare in zone e tempi vietati ”.
Nel caso in esame, appariva ragionevole ritenere che l'imbarcazione poteva avere impiegato nell'arco di un anno almeno cinque giorni complessivi per il raggiungimento dei banchi di pesca e per rientrare in porto, non essendo tale verosimile prospettazione smentita da evidenze di segno contrario. Parte ricorrente allegava infatti che il in alcune giornate era uscito dal Controparte_4
porto alle ore 01.00 per raggiungere il banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come era dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico. Parte ricorrente precisava altresì che il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, 5
facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e quella necessaria per ritornare in porto, nonché l'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altro motivi tecnici.
Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal
Legislatore.
Parte ricorrente allegava inoltre, in punto di fatto, senza essere in ciò specificamente smentita dalle allegazioni probatorie di parte opposta, che, in base ai dati risultanti dal tablet di bordo, il M/P
[...]
risultava essere stata ferma in porto addirittura per oltre 83 giorni, così da avere alla fine CP_4
effettuato nel corso del 2018 un fermo tecnico compensativo ben superiore a quello concretamente dovuto. Le considerazioni che precedevano comportavano conclusivamente che la domanda formulata da parte ricorrente era fondata per difetto dei presupposti di legge posti alla base dei provvedimenti impugnati.
Avverso la predetta sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di proponeva appello esponendo che la tesi fatta propria dal giudice di prime cure - Parte_1
secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione del D.M. del 31.12.2019- non poteva essere condivisa: alla luce del panorama normativo esistente, per l'anno di riferimento 2018, il D.M. da applicare non poteva che essere quello n. 6908 del 20/07/2018, secondo cui le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea potevano esercitare, in deroga al principio generale, attività di pesca nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla Direzione Generale con le circolari interpretative richiamate. Parimenti evidente risultava l'impossibilità di assimilare le giornate di partenza e di ritorno in porto al concetto di sosta in porto, non essendo tale corrispondenza prevista da alcuna disposizione o circolare esplicativa dei competenti organi centrali;
al riguardo, andava infatti evidenziato come la circolare interpretativa prot. n. 17913 del 13/11/2019, relativa al D.M. n. 6908 del 20/07/2018, faceva esclusivo riferimento alle attività commerciali. Né poteva ritenersi che con il successivo D.M. del 31.12.2019 il legislatore abbia – come sostenuto dal giudice di prime cure – 6
“sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal Legislatore”: l'operazione compiuta dal primo giudicante, che finiva per assimilare le giornate di partenza e di ritorno in porto al concetto di sosta in porto, non poteva essere qualificata come un'interpretazione estensiva del D.M. n. 6908 del 20/07/2018 (letto alla luce delle circolari interpretative prot. n. 15786 del 11/10/2019 e prot. n. 17913 del 13/11/2019), poiché la stessa non si limitava a estendere il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate, ma finiva per ampliare il contenuto effettivo della norma, fuoriuscendo dal suo ambito di applicazione, in tal modo realizzando non un'interpretazione (estensiva) della disposizione legislativa da applicare, bensì la creazione di una nuova norma, operazione consentita soltanto al legislatore.
Così facendo, a ben vedere, la sentenza di primo grado finiva per applicare alla fattispecie che ci occupa non le disposizioni del D.M. n. 6908 del 20/07/2018, bensì quelle del D.M. n. 13128 del
31/12/2019 (che ha ammesso “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di Sabato, Domenica
e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza
(VMS, ERS)”), compiendo un'operazione analogica che, nel caso di specie, risulta vietata dalla legge, atteso che “il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi sono quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 2656/2015), necessità che, rispetto alla fattispecie in esame, non sussisteva, non essendovi alcun vuoto normativo da colmare. Appariva, quindi, evidente l'errore in cui era incorso il primo giudicante, facendo applicazione di un decreto (il D.M. n. 13128 del 31/12/2019) valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e che, pertanto, non poteva costituire una fonte normativa utile per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali. Al riguardo, precisava che tali fonti normative ministeriali venivano emanate di anno in anno,
a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica, che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni variabili, che non potevano, pertanto, essere riferite ad archi temporali diversi (e anteriori) rispetto a quelli presi in considerazione.
Diversamente, si finiva per applicare retroattivamente un Decreto Ministeriale che, invece, veniva emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza valenza pluriennale o retroattiva. Peraltro, un'ipotetica applicazione retroattiva – comunque non consentita dalla legge ex 7
art. 11, comma 1, delle Preleggi – poteva determinare ingiustificate disparità di trattamento tra gli armatori, finendo per assoggettare a un trattamento deteriore gli armatori che avevano correttamente rispettato il Decreto applicabile per l'attività svolta durante il 2018, che prevedeva delle caratteristiche più stringenti e meno favorevoli di quelle relative al 2020. A sostegno di quanto dedotto in ordine all'erronea interpretazione della normativa vigente in materia, contenuta nella sentenza odiernamente impugnata, rammentava che lo stesso Tribunale di Marsala, nella valutazione di fattispecie analoghe a quella di cui si discute, era pervenuto a determinazioni di senso opposto. In particolare, in un caso analogo a quello di specie, il Tribunale di Marsala aveva correttamente ritenuto di dover applicare ratione temporis il decreto ministeriale n. 6908 del 20.07.2018, disciplinante le modalità di esecuzione della interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l'anno
2018, e non il successivo D.M. n. 13128 del 30.12.2019, evidenziando come quest'ultimo era “valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020” (cfr.
Tribunale di Marsala, sent. n. 104/2021, in cui era stato rilevato il corretto utilizzo, da parte della
, ai fini del computo, della normativa al tempo vigente, ossia il D.M. n. 6908 del Parte_1
20.07.2018, in luogo del D.M. n. 13128 del 31.12.2019).
Doveva quindi ribadirsi, conclusivamente, che, nel caso di specie, il Decreto Ministeriale da applicare non poteva essere che quello previsto per l'attività di arresto svolta per l'anno 2018, ossia il D.M. n.
6908 del 20.07.2018, il quale consentiva, alle unità abilitate alla pesca mediterranea e a quelle che effettuavano la pesca del gambero di profondità, di pescare anche nei giorni di Sabato, Domenica e festivi a condizione che le stessa maturassero, entro il periodo temporale considerato, e cioè nell'anno solare 2018, un egual numero di giornate di sosta in porto (come chiarito anche con la circolare n.
15786 dell'11.10.2019, applicativa del decreto per l'annualità 2018, che prescriveva infatti il
“…criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”.
Ne conseguiva la legittimità dell'operato svolto dall'Amministrazione e dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, erroneamente annullata dal giudice di primo grado. in persona del legale rappresentante Controparte_5 CP_2
e si costituivano in giudizio e contestavano l'avverso Controparte_1 Controparte_1
appello esponendo che la Capitaneria di Porto aveva ammesso che nel procedere alla c.d. compensazione non aveva applicato il D.M. 31.12.2019, conteggiando pertanto solo le giornate di effettiva sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna 8
attività di pesca con la inevitabile conseguenza che il conteggio risultava errato. Nel caso in esame, infatti, la di , non aveva tenuto conto delle ore o finanche dei Parte_1 Parte_1
giorni impiegati per il raggiungimento dei banchi di pesca e quelle impegnate per rientrare in porto, non potendo dubitarsi che nel corso dei lunghi trasferimenti l'unità da pesca non effettuava battute di pesca. Il in alcune giornate era uscito dal porto alle ore 01.00 per raggiungere il Controparte_4
banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come era dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico. In tal senso il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e di quella necessaria per ritornare in porto nonché dell'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altri motivi tecnici. Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal Legislatore.
Infatti, era assurdo, avere ritenuto il in pesca al momento dell'uscita dal porto Controparte_4
quando lo stesso, prima di calare le reti, era stato costretto ad una trasferta di almeno 12 ore e talvolta di giorni per raggiungere il banco di pesca. In ogni caso, aveva fornito la prova che dal controllo del tablet di bordo, il M/P era risultato in porto per oltre 83 giorni e, quindi, osservando CP_4
un fermo tecnico compensativo di gran lunga superiore a quello dovuto per l'anno 2018. Tale circostanza espressamente allegata e provata in primo grado dagli odierni appellati non era stata specificatamente contestata dalla e, peraltro, la relativa parte della sentenza (Cfr. pag 7) Parte_1
non era stata impugnata, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello, con consequenziale giudicato formatosi sul punto. In definitiva la circostanza risultava, quindi, acclarata e provata e coperta dal giudicato.
Cont Infatti, se alle giornate in cui il Nuovo era rimasto in porto si sommavano quelle CP_4
impiegate per le lunghe trasferte desumibile dal Bluebox, si rilevava che la contestazione, mossa dalla Capitaneria di Porto di e posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, era Parte_1
assolutamente infondata, avendo il predetto M/P effettuato un fermo tecnico ben superiore a quello previsto riducendo in modo concreto lo sforzo di pesca. Sul punto il primo Giudice aveva attentamente valutato e motivato giungendo all'accoglimento dell'opposizione e conseguentemente 9
all'annullamento degli atti impugnati. La sentenza, pertanto, non meritava alcuna censura e doveva essere confermata integralmente con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali di causa del doppio grado del giudizio.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 18 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma
1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla del porto di iscrizione la data Parte_1
di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai
CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”.
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS). 10
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 68 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 63 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali
“interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Affermano gli appellati, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice con l'impugnata sentenza, che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.M. 31.12.2019 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, 11
comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto- che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio- la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto
Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art . 10 comma b) del
Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
Il proposto appello appare pertanto fondato e va, quindi, accolto.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1° luglio 2021 dal Tribunale di Marsala, appellata dal Di nei Parte_1 Parte_1
confronti della e di , rigetta Controparte_1 CP_2 Controparte_1
l'opposizione proposta da questi ultimi avverso avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 79/2019 del
18.12.2019 ed i provvedimenti di assegnazione punti.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell' appellante delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile l'1 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE