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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2271/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di Contratti bancari
(deposito bancario, etc), promossa 2
DA
, con sede in Ragusa, via Parte_1
Aldo Licitra n. 11/D, P.I. , in persona del curatore pro tempore P.IVA_1 avv. Antonino Francone, , nato a [...] (RG) il Parte_2
06/09/1976, C.F. , e , nata a C.F._1 Parte_3
Ragusa il 30/06/1979, C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Pina Loredana Spataro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Comiso, via Pacinotti n. 2
ATTORI
CONTRO
con sede in Roma, via A. Specchi n. 16, P.I. Controparte_1
, e per essa la mandataria con sede in Verona, P.IVA_2 CP_2
Piazzetta Monte n. 1, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giovanni Tumino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16
CONVENUTA
e 3
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, C.F. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta P.IVA_4 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 2
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 16/05/2018, Parte_1
e (gli ultimi due quali fideiussori Parte_2 Parte_3 della prima) agivano in giudizio nei confronti di deducendo Controparte_1 che la suddetta intratteneva con e, prima Parte_1 Controparte_1 ancora, con Banco di Sicilia s.p.a., successivamente fuso per incorporazione con l'Istituto di credito convenuto, “il conto corrente n. 300746673 nonché il rapporto di prestito chirografario n. 4911215 (docc. 1-2).”, in relazione ai quali erano state riscontrate “una serie di anomalie legate alla previsione ed applicazione di illegittime previsioni contrattuali.” e, in particolare: la
“violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.”, la “mancata pattuizione degli interessi convenzionali”, l'“Applicazione di interessi ultrasoglia”, l'“Illegittimità delle commissioni di massimo scoperto”. Ciò posto, gli attori chiedevano di “ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia anche solo parziale, dei rapporti oggetto di causa”, in relazione alle suddette previsioni contrattuali ritenute illegittime, di “statuire e ricalcolare le competenze bancarie tenendo conto di tutti i rilievi mossi e di conseguenza rideterminare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in base ai risultati 4
del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile”, e di “accertare e quantificare le somme illegittimamente addebitate da per Controparte_1 le causali in premessa, con condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre rivalutazione ed interessi legali o, in ogni caso, con compensazione fra le somme illegittimamente addebitate e quanto eventualmente dovuto all'Istituto di credito convenuto.”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva la quale Controparte_1 chiedeva “in via principale, [di] respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova”, ed “in via riconvenzionale, [di] accertare
e dichiarare che vanta un credito nei confronti di Controparte_1 CP_4
e dei sigg.ri e , derivanti dai
[...] Parte_2 Parte_3 rapporti contrattuali dedotti in giudizio, pari ad € 330.256,86 al 18.05.2018, oltre interessi maturati e maturandi ai tassi contrattualmente previsti dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
”, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento del suddetto importo.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., a tal fine deducendo che “ Controparte_3 Controparte_1 ha sottoscritto con in data 21/7/2020, un contratto di cessione Controparte_3 di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg. 385/1993 come risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale foglio inserzioni n. 89 del 30/7/2020 (doc.02)”, e che
“per effetto della cessione […] con decorrenza dal 29/2/2020 Controparte_3
è succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente”. Quindi la medesima dichiarava di intervenire
“quale cessionaria del credito e quindi quale successore a titolo particolare
[…] nel presente giudizio di merito […] facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata.”. 5
Successivamente, all'udienza del 24/01/2022 si rilevava che
“risulta[va] agli atti l'intervenuto fallimento della società opponente (cfr. atto richiesta visibilità del curatore del 5.10.2021, al quale risulta allegata la sentenza di fallimento 3/2021)” e che “ai sensi dell'art. 43 l.f. l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo (interruzione automatica e sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c.)”; conseguentemente, si dichiarava l'interruzione del presente giudizio (vd. verbale di udienza del 24/01/2022).
Quest'ultimo veniva riassunto da la quale notificava il Controparte_3 proprio atto di riassunzione tanto nei confronti della Curatela del Fallimento della quanto nei riguardi degli altri attori, Parte_1 [...]
e , manifestando il proprio interesse a Parte_2 Parte_3
“proseguire nell'attività giudiziale ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ed ottenere sentenza di condanna per il recupero del credito vantato.”.
Nel giudizio così riassunto si costituiva soltanto il
[...]
, in persona del curatore pro tempore, Parte_1
“insiste[ndo] nelle domande, eccezioni, difese e conclusioni precedentemente effettuate da in bonis in seno ai verbali e atti di causa”, ed Parte_1 unicamente rilevando, negli atti e verbali di causa successivi, che “lo stato passivo, oramai divenuto esecutivo, ha accertato un credito in favore di pari ad € 253.233,10 al rango chirografario.”. Controparte_1
Tutto ciò posto, va preliminarmente rilevata la mancata costituzione degli attori e , a seguito Parte_2 Parte_3 dell'intervenuta riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., su iniziativa di
[...]
successore a titolo particolare della convenuta CP_3 Controparte_1
intervenuta nel giudizio medesimo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 303, comma 4, c.p.c. “Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia”. 6
Conseguentemente, deve in primo luogo dichiararsi la contumacia degli attori e , in quanto non comparsi Parte_2 Parte_3 seppur regolarmente citati.
È stato tuttavia precisato che “"La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto." (Cass. Sentenza n. 6867 del 30/07/1996; in senso conforme Cass., Sentenza n. 3963 del
18/04/1998).” (Cass., sez. III, 30/09/2008 n. 24331; nello stesso senso anche
Cass., 19/06/2009 n. 14351).
Pertanto, poiché la declaratoria di contumacia dei suddetti attori non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti all'interruzione, dagli stessi posti in essere nel periodo in cui hanno regolarmente partecipato al giudizio, deve essere esaminata la domanda di ripetizione di indebito dai medesimi proposta, atteso che questa, per quanto in precedenza esposto, non può essere ritenuta rinunciata o abbandonata.
In secondo luogo, va altresì rilevato che la convenuta nella Controparte_1 cui posizione processuale è poi subentrata ex art. 111 c.p.c. l'intervenuta
[...]
aveva a sua volta esercitato nei confronti degli attori (la CP_3 [...]
in bonis, quale debitrice principale, ed i fideiussori Parte_1 [...]
e ) una domanda riconvenzionale, al fine di Parte_2 Parte_3 ottenere la condanna dei medesimi al pagamento in proprio favore della somma di €.330.256,86, previo accertamento del relativo diritto di credito quale derivante dai rapporti contrattuali dedotti in giudizio. 7
Nelle more del giudizio de quo è intervenuto il fallimento della società debitrice principale, con conseguente interruzione del giudizio medesimo e successiva sua riassunzione da parte dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c.
[...]
CP_3
Nel procedimento così riassunto si è costituito il Parte_1
, in persona del curatore pro tempore, “insiste[ndo] nelle
[...] domande, eccezioni, difese e conclusioni precedentemente effettuate da
[...]
in bonis in seno ai verbali e atti di causa”, ed unicamente Parte_1 rilevando, negli atti e verbali di causa successivi, che “lo stato passivo, oramai divenuto esecutivo, ha accertato un credito in favore di CP_1 pari ad € 253.233,10 al rango chirografario.”.
[...]
Orbene, è noto che, ai sensi dell'art. 52 L.F., ratione temporis vigente, ogni pretesa di credito avanzata nei confronti della società fallita deve essere accertata innanzi al Tribunale fallimentare, con la conseguenza che la domanda avanzata nelle forme ordinarie dovrà essere dichiarata improcedibile - se il fallimento è intervenuto nel corso del giudizio
-, oppure inammissibile - se il fallimento è dichiarato prima della domanda -.
Ne discende, dunque, che la domanda riconvenzionale originariamente esercitata da e successivamente proseguita da Controparte_1 CP_3
è improcedibile nei confronti del
[...] Parte_1
, la medesima essendo assoggettata al rito speciale di cui all'art.
[...]
93 ss. L.F. ratione temporis vigente.
Lo stesso , una volta costituitosi Parte_1 nel giudizio riassunto, ha rilevato (e ciò non è stato contestato dalle altri parti) che “lo stato passivo, oramai divenuto esecutivo, ha accertato un credito in favore di pari ad € 253.233,10 al rango Controparte_1 chirografario.”, a conferma, con tutta evidenza, che la relativa pretesa di credito a suo tempo vantata nei confronti della società poi fallita è stata azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo. 8
Pertanto la domanda riconvenzionale in questione andrà esaminata avuto riguardo ai soli fideiussori della società fallita ( e Parte_2
), la stessa essendo invece improcedibile nei confronti Parte_3 del . Parte_1
D'altro canto, non sussiste alcun impedimento rispetto all'esame della domanda esercitata in via principale, la quale ultima, oltre a non potersi ritenere rinunciata o abbandonata dai predetti attori e Parte_2
(fideiussori della società fallita), è stata altresì coltivata Parte_3 dal , costituitosi nel giudizio Parte_1 riassunto.
È stato infatti precisato che “La domanda avanzata dal curatore fallimentare contro un terzo è soggetta al rito ordinario e solo quella eventualmente proposta in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti del fallimento per una ragione vantata verso il fallito è improcedibile, perché soggetta al rito speciale previsto dall'art. 52 legge fallimentare, comma 2, secondo cui, una volta aperto il concorso, ogni credito ... nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della legge, ovvero col procedimento di accertamento del passivo.” (Cass., sez. I, 14/03/2022 n. 8128; nello stesso senso, anche Cass., sez. I, 14/03/2025 n. 6714).
Ciò chiarito in via preliminare, deve dunque esaminarsi la domanda principale quale esercitata da e , Parte_2 Parte_3 nonché dal (che costituitosi nel Parte_1 giudizio ex adverso riassunto ha insistito nella domanda in questione), nonché la domanda riconvenzionale nei confronti dei predetti attori
[...]
e . Parte_2 Parte_3
La domanda principale di accertamento negativo/ripetizione di indebito è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.
In primo luogo, è stata contestata la “violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.”. 9
La contestazione in questione, evidentemente riferita, per come formulata nel prosieguo dell'atto di citazione, al solo rapporto di conto corrente n.
300746673, è infondata.
Al riguardo, basti evidenziare che l'art. 120, comma 2, TUB, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, ha previsto che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, e che la delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione del predetto art. 120, comma 2, ha stabilito, all'art. 2, rubricato
“Conto corrente”, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”
(comma 1), che “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.” (comma 2), e che “I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”
(comma 3).
Ne discende, dunque, che, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera – 22/04/2000 -, non può ritenersi che l'anatocismo bancario sia illegittimo tout court, posto che il medesimo rinviene la sua base legale (e non più solo consuetudinaria) nell'art. 120 TUB cit., e atteso che esso è legittimo se operato conformemente alle modalità e ai criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, così come determinati con la predetta delibera del CICR. Nel caso di specie il contratto di apertura del predetto conto corrente n. 300746673, prodotto anche dalla convenuta in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (vd. doc. n. 5), è stato stipulato in data 04/11/2009, ovvero successivamente all'entrata in vigore della sopra richiamata delibera, e ha specificamente previsto, relativamente alla 10
“Chiusura periodica del conto […]”, che “I rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale”. Ne discende, pertanto, la legittimità del meccanismo anatocistico eventualmente posto in essere dall'Istituto di credito in applicazione della predetta specifica clausola contrattuale.
Nel prosieguo dell'atto di citazione, è stata altresì rilevata “la mancanza di qualsivoglia documentazione contrattuale atta alla pattuizione, in forma scritta, del tasso d'interesse applicabile al rapporto di conto corrente n. 300746673.”. Anche la contestazione in questione è evidentemente contraddetta dalla documentazione contrattuale versata in atti. Si evidenzi, al riguardo, il sopra richiamato contratto di apertura del conto corrente in esame (all. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta), in cui sono stati pattuiti sia il tasso annuo creditore che il tasso annuo debitore, in entrambi i casi sia nominale che effettivo, e gli annessi contratti di affidamento (vd. all. n. 1 dell'atto di citazione), in cui, comunque, sono stati pattuiti i tassi di interesse per l'utilizzo dell'affidamento concesso, o per l'utilizzo di somme eccedenti rispetto a questo, oppure è stato previsto che
“Si applicano all'Affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal Cliente.”.
È stata altresì contestata l'“Applicazione di interessi ultrasoglia”. Il rilievo in esame deve essere rigettato per l'evidente genericità ed indeterminatezza con cui il medesimo è stato formulato. Come è stato correttamente chiarito, infatti, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass., S.U. 18/09/2020 n. 19597). Nulla di tutto ciò è stato indicato nell'atto di citazione, nel quale, come anticipato, è stata solo genericamente lamentata l'“Applicazione di interessi ultrasoglia”. 11
E' stata inoltre rilevata “l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto”, rispetto alle quali viene lamentata la nullità sia per mancanza di causa che per indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligazione. Non può non evidenziarsi come la contestazione in questione risulti formulata in maniera generica ed indeterminata, e come gli attori abbiano soltanto dedotto, e non anche dimostrato, l'effettiva applicazione delle richiamate “commissioni di massimo scoperto”.
Ne discende, dunque, l'impossibilità di compiere un qualunque esame al riguardo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda principale di accertamento negativo/ripetizione di indebito esercitata dagli attori
[...]
e e dal Parte_2 Parte_3 Parte_1
deve essere rigettata.
[...]
Di contro, deve essere accolta la domanda riconvenzionale esercitata (sia pure, per quanto in precedenza esposto, soltanto nei confronti dei predetti attori e ) da parte della convenuta Parte_2 Parte_3
e, nel prosieguo, dell'intervenuta che è ad essa subentrata ai Controparte_1 sensi dell'art. 111 c.p.c. Come evidenziato, in relazione ai rapporti originariamente dedotti in giudizio dagli stessi attori (rapporto di conto corrente n. 300746673 e di prestito chirografario n. 4911215), la convenuta ha dedotto di essere loro creditrice “della somma complessiva di € 227.671,28 al 18.05.2018”, in relazione al primo di essi (e a quelli di affidamento sempre al medesimo relativi), nonché “della somma di € 102.875,90 al 18.05.2018” in riferimento al secondo di essi. La medesima convenuta pertanto ha chiesto, “in via riconvenzionale, [di] accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti di Controparte_1
e dei sigg.ri e , Controparte_4 Parte_2 Parte_3 derivanti dai rapporti contrattuali dedotti in giudizio, pari ad € 330.256,86 al 18.05.2018, oltre interessi maturati e maturandi ai tassi contrattualmente previsti dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
”, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento del suddetto importo. Come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla 12
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
” (Cass., sez. I, 03/03/2025 n. 5629, ex multis). In relazione al rapporto di conto corrente n. 300746673, la convenuta, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto: il contratto di apertura del rapporto di conto corrente in questione stipulato in data
04/11/2009 (doc. n. 5), i relativi contratti di affidamento, del 04/11/2009 e del 18/10/2010 (doc. nn. 6, 7 e 8), nonché la serie integrale degli estratti conto, dall'apertura del conto corrente medesimo con saldo zero sino alla sua chiusura (doc. n. 11a, 11b e 11c); in relazione al rapporto di finanziamento n. 4911215, il relativo contratto stipulato in data 10/05/2016, in uno al piano di ammortamento (doc. 9); ed infine, in relazione alle garanzie fideiussorie in forza delle quali gli attori sono stati chiamati a rispondere delle obbligazioni nascenti dai rapporti in questione, le fideiussioni omnibus dai medesimi rilasciate nel corso del tempo a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti di Banco di Sicilia Parte_1
s.p.a. e, successivamente, nei riguardi di (doc. n. 12). Controparte_1
Gli attori e non hanno, dal canto Parte_2 Parte_3 loro, dimostrato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, quale ad esempio l'intervenuto pagamento di quanto ex adverso preteso, o la mancanza, rispetto ad essa, di una valida causa debendi (rilevandosi peraltro, a tale ultimo riguardo, la già esaminata infondatezza delle contestazioni sollevate dagli attori a sostegno della propria domanda di accertamento negativo/ripetizione di indebito, relative alla “violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.”, alla “mancata pattuizione degli interessi convenzionali”, all'“Applicazione di interessi ultrasoglia”, ed all'“Illegittimità delle commissioni di massimo scoperto”).
Deve dunque accogliersi, nei confronti degli attori e Parte_2
, la domanda riconvenzionale esercitata dalla convenuta Parte_3
e dall'intervenuta successivamente ad essa subentrata ex Controparte_1 art. 111 c.p.c., con conseguente condanna dei primi al pagamento, in favore delle seconde, della complessiva somma di €. 330.256,86 (di cui € 227.671,28 in relazione al rapporto di conto corrente n. 300746673, ed
€.102.875,90 in riferimento al rapporto di prestito chirografario n. 4911215), oltre ad interessi ai tassi contrattualmente previsti, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. 13
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra la parte convenuta e la terza interveniente, da una parte, e i due fideiussori, dall'altra, mentre in quelli tra la convenuta e la società fallita esse andranno compensate, stante la loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa.
DICHIARA la contumacia di e ; Parte_2 Parte_3
RIGETTA la domanda principale esercitata da e Parte_2
, e dal;
Parte_3 Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale esercitata da e Controparte_1 [...] nei confronti di e , e per CP_3 Parte_2 Parte_3
l'effetto ON e , in solido tra Parte_2 Parte_3 di essi, al pagamento in favore di e della Controparte_1 Controparte_3
somma di €.330.256,86, oltre ad interessi ai tassi contrattualmente previsti dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
DICHIARA improcedibile nei confronti del Parte_1
la domanda riconvenzionale esercitata da e
[...] Controparte_1 [...]
CP_3 14
ON e , in solido tra di essi, a Parte_2 Parte_3 rifondere a e le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Controparte_3
€. 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
COMPENSA le spese processuali tra e da una Controparte_1 Controparte_3 parte, e il , dall'altra. Parte_1
Così deciso, in Ragusa il 25 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo