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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1841/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 10429/2025 depositato il 04/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - . 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Lucia Amendola N.q. Di Commissario Ad Acta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_2, propone tempestivo ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 17799/2023 emessa dalla sezione n. 18, depositata il 18.12.2023, pronunciata in esito all'impugnazione di cui alla causa iscritta al R.G. n. 8127/2023, passata in giudicato, con la quale il Comune di Sant'Antimo è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 500,00, oltre CU ed accessori di legge, con attribuzione.
Il ricorrente assume che il Comune di Sant'Antimo non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate e pertanto, dopo aver notificato in data 18.12.2023 la sentenza, il 16.5.2024 ha notificato atto di costituzione in mora, poi reiterato il 16.5.2024; l'atto, trasmesso ex art. 70 del D. L.vo 546/92, contiene la richiesta di rimborso dell'importo liquidato in sentenza per un totale di € 500,00, oltre CU ed accessori di legge ma è rimasto senza esito;
il 6.6.2025 è stato depositato il ricorso, tempestivamente trasmesso al Comune;
chiede, pertanto, in accoglimento dello stesso, di invitare il Comune di sant'Antimo ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza e delle spese, delle competenze successive, ed eventualmente, a nominare un Commissario ad acta per la sua esecuzione, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Il Comune di Sant'Antimo non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
Il 7.11.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre stabilire la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di proponibilità del ricorso per giudizio di ottemperanza previsto e disciplinato dall'art. 70 del D. L.vo 546/92.
Dalla documentazione acquisita agli atti processuali emerge che il ricorso è stato proposto dal Dott.
Ricorrente_2, destinatario, quale anticipatario, delle spese liquidate con Sentenza n. 17799/2023; vi è dunque legittimazione a richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza passata in giudicato c.d. “formale”, per decorrenza del termine processuale di impugnazione.
Risultano ampiamente decorsi i termini cc.dd. “dilatori”, entro i quali è prescritto l'adempimento dell'obbligo posto a carico del convenuto, di giorni 30 dalla diffida e messa in mora del Comune di Sant'Antimo.
Tenuto conto che il Comune intimato nulla ha controdedotto, essendo rimasto contumace – si ribadisce - nel presente giudizio, rispetto al doveroso adempimento del pagamento delle spese di giudizio disposto dal
Giudice, la Corte, in composizione monocratica, ritiene necessario, stante la fondatezza del ricorso, adottare i provvedimenti indispensabili per ottenere l'ottemperanza del dictum giudiziale in luogo del convenuto inadempiente, attenendosi scrupolosamente all'osservanza degli obblighi contenuti nel dispositivo della predetta ordinanza.
La Corte, pertanto, ritiene opportuno assegnare il termine di 45 giorni entro il quale il Comune di Sant'Antimo dovrà provvedere all'adozione dei concreti provvedimenti attuativi del titolo giudiziale da eseguire;
qualora entro il termine assegnato non dovesse provvedere a quanto statuito, si nomina sin d'ora Commissario ad acta la Dott.ssa Nominativo_1, codice fiscale CF_Resistente_1, per come RGR P.IVA_1/25 individuata dal Presidente della CGT di 2° grado della Campania e segnalato a mezzo email del dì 1.12.2025, che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa sentenza. Si attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 500,00, oltre cp ed iva.
Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di € 284,00, oltre accessori e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed assegna al Comune di Sant'Antimo il termine di giorni 45 a decorrere dalla notifica della presente decisione per adempiere a quanto statuito con Sentenza della CGT di 1° grado di Napoli n.
17799/2023. Qualora entro il predetto termine il Comune di Sant'Antimo risultasse inadempiente, nomina Commissario ad acta la Dott.ssa Nominativo_1, codice fiscale CF_Resistente_1, iscritta al registro ODCEC di Napoli, nata a [...] il [...], che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa decisione. Attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 500,00, oltre accessori di legge. Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di
€ 278,00, oltre accessori di legge e cut, con attribuzione al Dott. Ricorrente_2.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 10429/2025 depositato il 04/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - . 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Lucia Amendola N.q. Di Commissario Ad Acta - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_2, propone tempestivo ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 17799/2023 emessa dalla sezione n. 18, depositata il 18.12.2023, pronunciata in esito all'impugnazione di cui alla causa iscritta al R.G. n. 8127/2023, passata in giudicato, con la quale il Comune di Sant'Antimo è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 500,00, oltre CU ed accessori di legge, con attribuzione.
Il ricorrente assume che il Comune di Sant'Antimo non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate e pertanto, dopo aver notificato in data 18.12.2023 la sentenza, il 16.5.2024 ha notificato atto di costituzione in mora, poi reiterato il 16.5.2024; l'atto, trasmesso ex art. 70 del D. L.vo 546/92, contiene la richiesta di rimborso dell'importo liquidato in sentenza per un totale di € 500,00, oltre CU ed accessori di legge ma è rimasto senza esito;
il 6.6.2025 è stato depositato il ricorso, tempestivamente trasmesso al Comune;
chiede, pertanto, in accoglimento dello stesso, di invitare il Comune di sant'Antimo ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza e delle spese, delle competenze successive, ed eventualmente, a nominare un Commissario ad acta per la sua esecuzione, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Il Comune di Sant'Antimo non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
Il 7.11.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre stabilire la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di proponibilità del ricorso per giudizio di ottemperanza previsto e disciplinato dall'art. 70 del D. L.vo 546/92.
Dalla documentazione acquisita agli atti processuali emerge che il ricorso è stato proposto dal Dott.
Ricorrente_2, destinatario, quale anticipatario, delle spese liquidate con Sentenza n. 17799/2023; vi è dunque legittimazione a richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza passata in giudicato c.d. “formale”, per decorrenza del termine processuale di impugnazione.
Risultano ampiamente decorsi i termini cc.dd. “dilatori”, entro i quali è prescritto l'adempimento dell'obbligo posto a carico del convenuto, di giorni 30 dalla diffida e messa in mora del Comune di Sant'Antimo.
Tenuto conto che il Comune intimato nulla ha controdedotto, essendo rimasto contumace – si ribadisce - nel presente giudizio, rispetto al doveroso adempimento del pagamento delle spese di giudizio disposto dal
Giudice, la Corte, in composizione monocratica, ritiene necessario, stante la fondatezza del ricorso, adottare i provvedimenti indispensabili per ottenere l'ottemperanza del dictum giudiziale in luogo del convenuto inadempiente, attenendosi scrupolosamente all'osservanza degli obblighi contenuti nel dispositivo della predetta ordinanza.
La Corte, pertanto, ritiene opportuno assegnare il termine di 45 giorni entro il quale il Comune di Sant'Antimo dovrà provvedere all'adozione dei concreti provvedimenti attuativi del titolo giudiziale da eseguire;
qualora entro il termine assegnato non dovesse provvedere a quanto statuito, si nomina sin d'ora Commissario ad acta la Dott.ssa Nominativo_1, codice fiscale CF_Resistente_1, per come RGR P.IVA_1/25 individuata dal Presidente della CGT di 2° grado della Campania e segnalato a mezzo email del dì 1.12.2025, che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa sentenza. Si attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 500,00, oltre cp ed iva.
Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di € 284,00, oltre accessori e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed assegna al Comune di Sant'Antimo il termine di giorni 45 a decorrere dalla notifica della presente decisione per adempiere a quanto statuito con Sentenza della CGT di 1° grado di Napoli n.
17799/2023. Qualora entro il predetto termine il Comune di Sant'Antimo risultasse inadempiente, nomina Commissario ad acta la Dott.ssa Nominativo_1, codice fiscale CF_Resistente_1, iscritta al registro ODCEC di Napoli, nata a [...] il [...], che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa decisione. Attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 500,00, oltre accessori di legge. Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di
€ 278,00, oltre accessori di legge e cut, con attribuzione al Dott. Ricorrente_2.