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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7396/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020673339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020673339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 30.11.2024 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240020673339000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo di €. 969,64, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2019-2021, notificata a mezzo raccomandata in data 03/09/2024.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività del ricorso ,l'avvenuta notifica, in data
21.2.2022, dell'atto presupposto relativo all'anno di imposta 2019, e la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva.
Nelle memorie illustrative la contribuente contestava la documentazione prodotta dalla regione Calabria evidenziando l'inapplicabilità della legge regionale 53/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
A tal fine, va premesso che per gli atti amministrativi di imposizione tributaria, l'art. 21, comma 1, n. 1), D.
Lgs. 1992/546, stabilisce che: "il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" e l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo, prevede che unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente è tenuto a depositare il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. Tale previsione non è sanzionata in ipotesi di inosservanza, tanto che il successivo art. 32 del D.Lgs. citato, stabilisce che la nuova documentazione probatoria possa essere depositata sino a venti giorni prima della data fissata per la trattazione.
A tale riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 15444/2010; 6130/2011,
10209/2018), secondo cui le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002).
Precisa ancora la Corte che “a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività. In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve precisare con specifica indicazione la data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità” (Cass. n. 27837 del 2013).
Dunque, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto a produrre l'atto impugnato e ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Alla stregua degli esposti principi di diritto, deve ritenersi che nel caso in esame il contribuente, costituendosi in giudizio,ai fini del giudizio di tempestività di quanto a lui richiesto, ha dedotto in ricorso, in maniera chiara e precisa, che l'atto impugnato è stato notificato in data 3.9.2024.
Inoltre ha riscontrato la data di ricezione della raccomandata, versando in atti il c.d. “esito della spedizione” effettuata sul sito di Poste Italiane della raccomandata con cui è stata notificato l'atto impugnato, da cui si evince che l'intimazione di pagamento è stata consegnata in data 3.9.2024.
Del resto la notifica avvenuta in data 3.9.2024 risulta altresì dalla produzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deve dunque ritenersi la tempestività del ricorso, essendo stato lo stesso notificato in data 1/11/2024.
La parte ricorrente, in ordine alla pretesa creditoria relativa all'anno 2019, ha eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti ed a fronte della suddetta contestazione la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi,quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, consegue l'accoglimento del motivo di censura.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata relativamente alla pretesa anno 2021.
Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7396/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020673339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020673339000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 30.11.2024 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240020673339000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo di €. 969,64, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2019-2021, notificata a mezzo raccomandata in data 03/09/2024.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività del ricorso ,l'avvenuta notifica, in data
21.2.2022, dell'atto presupposto relativo all'anno di imposta 2019, e la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva.
Nelle memorie illustrative la contribuente contestava la documentazione prodotta dalla regione Calabria evidenziando l'inapplicabilità della legge regionale 53/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
A tal fine, va premesso che per gli atti amministrativi di imposizione tributaria, l'art. 21, comma 1, n. 1), D.
Lgs. 1992/546, stabilisce che: "il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" e l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo, prevede che unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente è tenuto a depositare il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. Tale previsione non è sanzionata in ipotesi di inosservanza, tanto che il successivo art. 32 del D.Lgs. citato, stabilisce che la nuova documentazione probatoria possa essere depositata sino a venti giorni prima della data fissata per la trattazione.
A tale riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 15444/2010; 6130/2011,
10209/2018), secondo cui le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002).
Precisa ancora la Corte che “a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività. In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve precisare con specifica indicazione la data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità” (Cass. n. 27837 del 2013).
Dunque, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto a produrre l'atto impugnato e ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Alla stregua degli esposti principi di diritto, deve ritenersi che nel caso in esame il contribuente, costituendosi in giudizio,ai fini del giudizio di tempestività di quanto a lui richiesto, ha dedotto in ricorso, in maniera chiara e precisa, che l'atto impugnato è stato notificato in data 3.9.2024.
Inoltre ha riscontrato la data di ricezione della raccomandata, versando in atti il c.d. “esito della spedizione” effettuata sul sito di Poste Italiane della raccomandata con cui è stata notificato l'atto impugnato, da cui si evince che l'intimazione di pagamento è stata consegnata in data 3.9.2024.
Del resto la notifica avvenuta in data 3.9.2024 risulta altresì dalla produzione di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deve dunque ritenersi la tempestività del ricorso, essendo stato lo stesso notificato in data 1/11/2024.
La parte ricorrente, in ordine alla pretesa creditoria relativa all'anno 2019, ha eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti ed a fronte della suddetta contestazione la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi,quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, consegue l'accoglimento del motivo di censura.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata relativamente alla pretesa anno 2021.
Compensa le spese.