Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 916
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2019, rendendo infondato il motivo di censura.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che per l'annualità 2021, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 56/2023, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione mediante avviso di accertamento. La Regione Calabria non ha fornito prova di tale notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 916
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 916
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo