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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2802/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre - Via Vittorio Emanuele 84028 Serre SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 467 ICI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6427/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, premesso che:
- A) in data 30/04/2025 le veniva notificata, della Pubblialifana S.r.l, concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Serre, l'intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 (all.to);
- B) solo a seguito della notifica di detta intimazione di pagamento, veniva a conoscenza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti pari ad € 449,59 relativa a: TRIBUTO ICI – Anno 2010 - Int Prot. 357 notificato presuntivamente in data 04/01/2024 e che farebbe riferimento al mancato pagamento del tributo
ICI relativo a: Immobile n. 1 Comune I666 - SERRE (SA)- Catasto TERRENI Foglio Dati_Catastali TERRENO Consistenza 1 ettari 87 are 4 centiare -Indirizzo Indirizzo;
- C) dall'estratto debitorio della opponente (all.to) risulta quale ultimo atto notificato alla medesima quello del 09/05/2016 relativo ad atto di pignoramento (non pagato);
- D) vi è carenza di legittimazione attiva della Pubblialifana S.r.l. per il mancato rinnovo, alla data della presente opposizione, di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per la fornitura del servizio di affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, Tributarie ed Extra Tributarie, ed attività connesse, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG 7921581.
Tutto ciò premesso, impugnava la predetta intimazione di pagamento, per i seguenti motivi:
- 1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA: a cagione del mancato rinnovo, alla data della presente opposizione, di affidamento diretto alla Pubblialifana S.r.l., mediante trattativa diretta della Pubblica
Amministrazione, per la fornitura del servizio di affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, Tributarie ed Extra Tributarie, ed attività connesse, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del d. lgs. 50/2016;
- 2) PRESCRIZIONE DEL DIRITTO: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27317 depositata il 24 ottobre
2019 intervenendo in tema di prescrizione delle obbligazioni tributarie ha ribadito, come affermato in precedenza con la sentenza n. 20956 del 06/08/2019, vale a dire che per i tributi locali, quali ICI, TARI,
ICIAP, la prescrizione per la riscossione è quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. qualora la cartella di pagamento notificata non sia stata impugnata. Poiché la mancata impugnazione non vale a convertire questo termine nel più lungo termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. solo per le sentenze passate in giudicato. Si eccepisce, pertanto, l'intervenuta prescrizione della intimazione di pagamento Prot. n. 467 del
16/04/2025 poiché non vi è agli atti alcuna notifica certa relativa ad intimazione di pagamento successiva a quella del 09/05/2016 relativa ad atto di pignoramento infruttuoso;
- 3) MANCATA NOTIFICA e/o NULLITA' ASSOLUTA DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PRODROMICI: la ricorrente non ha mai avuto notizia di dette notifiche relative agli avvisi di intimazioni successive all'ultimo atto notificato e relativo ad atto di pignoramento del 09/05/2016 come altresì risulta dall'estratto debitorio della ricorrente. In particolare, nell'ambito della riscossione coattiva delle entrate pubbliche, il ruolo (quand'è sottoscritto), come è noto, assolve alla funzione di titolo esecutivo (arg. ex art. 49, c.1 del dpr 602/73), per cui esso abilita l'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento delle somme richieste entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (vd art. 50, c.1 del dpr 602/73).
NEL CASO DI SPECIE, gli atti prodromici successivi a quello del 09/05/2016 NON SONO STATI NOTIFICATI
AL CONTRIBUENTE.
Il Comune di Serre non si costituiva in giudizio (vedi tuttavia al riguardo quanto rilevato infra, circa la mancata prova della notifica del ricorso all'ente impositore).
Si costituiva in giudizio la Publialifana s.r.l., controdeducendo alla censure di controparte.
Con ordinanza interlocutoria, resa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, questo G.M., preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente in udienza: ("IL DIFENSORE DEL RICORRENTE SI RIPORTA GLI ATTI
DEPOSITATI E DICHIARA CHE DEGLI ULTERIORI ATTI NOTIFICATI ALLA RICORRENTE CUI FA
RIFERIMENTO LA PUBBLIALIFANA NELLA PROPRIA COSTITUZIONE NON E' PRESENTE LA NOTIFICA
IN ATTI E, COMUNQUE, NON AFFERISCONO ALLA PRETESA TRIBUTARIA ICI 2010 ESERCITATA CON
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ODIERNA. IL GIUDICE SOLLECITA PARTE RICORRENTE AL DEPOSITO
DI MEMORIA SCRITTA CIRCA TALI DEDUZIONI"), RINVIAVA LA VERTENZA AL 22 DICEMBRE 2025,
ORE 11,00, FACULTANDO LA PARTE RICORRENTE E LA RESISTENTE AL DEPOSITO DI MEMORIE
ILLUSTRATIVE NEL TERMINE DI GIORNI 30 DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per la ricorrente, la quale, oltre a ribadire la censura di cui sopra, sub 1), osservava, "in riferimento alle elencate intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento e solleciti di pagamento allegati da controparte e afferenti alla notifica della intimazione di pagamento n. 467 del
16/04/2025, in ordine cronologico si riportano tutti gli atti prodromici notificati prima della Intimazione di pagamento N. 467 del 16/04/2025: 1) Ricorrente_1 : Ingiunzione di Pagamento n. 153 del
17/06/2015 – Tributo ICI Anno 2010 - notificato il 24/06/2015 – importo € 375,77; 2) Ricorrente_1: Atto di pignoramento del 31/05/2016- infruttuoso 3) Ricorrente_1: Ingiunzione di Pagamento n. 153 del 17/06/2015 – Tributo ICI Anno 2010- rinotificato il 20/12/2019 – importo € 418,00 4) Ricorrente_1: Intimazione di Pagamento n. 357 del 16/11/2023 - Tributo ICI Anno 2015 – notificato il 04/01/2024 – Importo € 425,00; 5) Ricorrente_1: Intimazione di Pagamento n. 467 del 16/04/2025 - Tributo ICI Anno 2015 – notificato il 16/04/2025 – Importo € 449,55". Eccepiva, pertanto, "l'intervenuta prescrizione della ingiunzione di pagamento n. 153 del 17/06/2015 relativa a Tributo ICI - Anno 2010" e precisava che
"nella intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 viene riportato il tributo ICI anno 2015 ovvero l'atto differisce dalle precedenti intimazioni che si riferiscono al tributo ICI anno 2010"; nonché rilevava, nel merito, che "per le intimazioni di pagamento n. 357 del 16/11/2023 e n. 467 del 16/04/2025 relative al Tributo ICI anno 2015 nulla è dovuto dalla ricorrente in quanto il bene oggetto del tributo ICI è stato trasferito in data
22.12.2010 come da ispezione ipotecaria che si allega e relativa istanza alla Pubblialifana del 15/05/2025".
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
S'osserva, preliminarmente, che parte ricorrente ha omesso di depositare in giudizio la ricevuta di consegna della notifica del ricorso al Comune di Serre (in atti è presente soltanto la ricevuta di accettazione della pec): ne deriva l'inammissibilità del ricorso, nei confronti del Comune.
Per ciò che concerne, invece, il ricorso proposto nei confronti della Publialifana s.r.l., lo stesso non può trovare accoglimento.
Quanto alla prima censura, in esso sollevata, valga a disattenderla quanto osservato dalla difesa della
Pubblialifana s.r.l. nella memoria in atti: "Priva di fondamento è la presunta carenza di legittimazione della concessionaria. Il ricorrente in maniera del tutto errata afferma il mancato rinnovo dell'affidamento del servizio di riscossione alla concessionaria Pubblialifana srl. Orbene si chiarisce che la Pubblialifana srl, già concessionaria della gestione ordinaria, l'accertamento e riscossione coattiva delle entrate del comune di
Serre in virtù del contratto Rep. 2 del 26/11/2024, è risultata affidataria in concessione del medesimo servizio con la determina di affidamento n. 16/2020 e relativo contratto del 22/02/2021, attualmente svolge il servizio in virtù di proroga tecnica (Determina n. 16/2022) e fino all'individuazione del nuovo operatore economico.
La procedura di gara indetta con la determinazione del Responsabile del Servizio della Stazione appaltante
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele 182 del 01/04/2025 è in corso di svolgimento. Pertanto non corrisponde al vero quanto affermato dalla ricorrente sul mancato rinnovo. Ma v'è di più. Alla scadenza del contratto la concessionaria sarà comunque legittimata a compiere gli atti di riscossione relativamente alle annualità di vigenza contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 3 del contratto, “Alla scadenza del contratto, in ogni caso, il concessionario è tenuto a portare a termine le attività pendenti a tale data, e relative ad annualità di tributo ricomprese nel termine di durata della concessione, fermo restando il diritto di percepire periodicamente l'aggio sulle tasse, sanzioni ed interessi ancora da riscuotere in conseguenza dell'attività di riscossione e di accertamento svolta nel periodo predetto e riferite alle suddette annualità di entrata". Sul punto delle attività pendenti, e sulla legittimazione della scrivente società a compiere le stesse fino alla definitiva riscossione o eventuale discarico, si offre in lettura chiarimento Prot. 53796 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XI, con il quale il Ministero chiarisce la legittimazione dell'ex concessionario al compimento delle attività residuali pendenti riferite agli atti emessi in vigenza contrattuale, facendo la netta distinzione tra la gestione delle entrate dei comuni in base ad un contratto vigente e le attività residuali pendenti dei comuni per i quali il contratto è concluso. Primo importante chiarimento da farsi riguarda la fonte della legittimazione della Pubblialifana srl a compiere gli atti della riscossione per portare a definitiva riscossione le annualità di tributo ricomprese nel termine di durata della concessione, fonte che è rappresentata dal Contratto che all'art. 3 espressamente disciplina il regime delle attività pendenti e riconosce la legittimazione della concessionaria a compiere tali atti che ne rimane, dunque, obbligata con tutto quello che ne deriva in termini di responsabilità contabile".
Per quanto riguarda la terza censura, parte resistente, con il supporto di documentazione relativa, osservava: "Del tutto infondate, sono le deduzioni di controparte circa la presunta inesistenza dei titoli esecutivi, ed infatti, 1) I'INGIUNZIONE FISCALE N. 153 del 17/06/2015 fu notificata con raccomandata AG n. 76593148175-5 in data 08/07/2015 nella mani di familiare convivente (madre Nominativo_1); rinotificata con raccomandata AG n. 78779733683-0 in data 30/12/2019 nella mani di familiare convivente (madre
Nominativo_1); oggetto del pignoramento presso terzi, ex art. 72 DPR 602/73, cron. 2273 del 31/05/2016, notificato con raccomandata AG n. 76673582638-2 ritirata dal figlio delegato in data 12/07/2016 e, rinnovata con la intimazione ex art. 50, comma 2 DPR 602/73 n. 357 del 16/11/2023 a mezzo raccomandata a/r n. 20161419129-2 ricevuta in data 04/01/2024 dalla madre Nominativo_1, la quale ha ricevuto altresì in data 30/04/2025 il plico raccomandato contenente l'Intimazione n.467/2025 qui opposta".
Da notare che nell'ultima memoria difensiva parte ricorrente ripercorreva in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli della Pubblialifana s.r.l. la successione degli atti notificati in relazione alla pretesa tributaria oggetto, da ultimo, dell'intimazione di pagamento gravata, eppure la stessa parte ricorrente eccepiva: "l'intervenuta prescrizione della ingiunzione di pagamento n. 153 del 17/06/2015 relativa a Tributo
ICI - Anno 2010": l'eccezione è: - infondata stante la rinotifica di detta ingiunzione di pagamento sin dal
2019; - inammissibile stante l'omessa impugnativa della suddetta ingiunzione n. 153 del 17.06.2015 ed il conseguente consolidarsi della pretesa in essa contenuta;
non corrisponde, poi, al vero che "nella intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 viene riportato il tributo ICI anno 2015 ovvero l'atto differisce dalle precedenti intimazioni che si riferiscono al tributo ICI anno 2010" (dall'atto gravato si ricava invece che esso si riferisce correttamente a: "Anno: 2010, int. prot. 357 not. 04/01/2024"); quanto infine alla affermazione per cui "per le intimazioni di pagamento n. 357 del 16/11/2023 e n. 467 del 16/04/2025 relative al Tributo ICI anno 2015, nulla è dovuto dalla ricorrente in quanto il bene oggetto del tributo ICI è stato trasferito in data
22.12.2010 come da ispezione ipotecaria che si allega e relativa istanza alla Pubblialifana del 15/05/2025
", la stessa costituisce un inammissibile ampliamento del "thema decidendum", essendo la doglianza contenuta in una memoria difensiva, non notificata a controparte. Quanto alla seconda censura, la Publialifana s.r.l. rilevava: "Del tutto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito avendo (la stessa) depositato tutti gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale, ed altresì infondata è l'eccezione sulla presunta irregolarità della notifica della Intimazione n. 357 del 16/11/2023 a mezzo raccomandata a/r n. 20161419129-2, ricevuta dallo stesso soggetto che ha ricevuto l'intimazione qui opposta. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, che con l'Ordinanza n. 22086/20 del
13 ottobre 2020 ha ribadito il principio "la notifica è ritenuta valida anche quando viene effettuata non a mani proprie della persona alla quale l'atto da notificare è indirizzato, ma anche ad una persona diversa, purché ricompresa in una delle tre categorie (familiare convivente con il destinatario;
persona addetta alla casa
(come la colf o la badante) o all'ufficio (un dipendente incaricato della ricezione atti); il portiere del palazzo)
e, ovviamente, che la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo del contribuente e non in un luogo diverso, ed ha precisato che, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico». L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Questa soluzione comporta che la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica non rileva ai fini della sua validità, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. In tali casi, non è affatto necessario l'invio di una seconda raccomandata, per informare dell'avviso di avvenuta consegna. Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguito direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle concernenti le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario".
A ciò aggiungasi che, giusta quanto rilevato sopra, non ha trovato conferma l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale "NEL CASO DI SPECIE, gli atti prodromici successivi a quello del 09/05/2016 NON SONO
STATI NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE"; ne discende, quindi, complessivamente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata in ricorso (fermo restando il rilievo della sua inammissibilità, stante l'omessa impugnativa degli atti interruttivi della prescrizione di cui sopra, da parte del ricorrente, con conseguente consolidarsi della pretesa ed impossibilità di eccepire ex novo la prescrizione de qua).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti della Pubblialifana s.r.l. e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; mentre nulla deve disporsi riguardo al Comune di Serre, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RESPINGE IL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DI
PUBBLIALIFANA SRL E DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI SERRE. CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE E COMPENSI
DI LITE IN FAVORE DELL PUBBLIALIFANA SRL CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 350,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE;
NULLA PER LE SPESE QUANTO AL COMUNE
DI SERRE.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2802/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serre - Via Vittorio Emanuele 84028 Serre SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 467 ICI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6427/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, premesso che:
- A) in data 30/04/2025 le veniva notificata, della Pubblialifana S.r.l, concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Serre, l'intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 (all.to);
- B) solo a seguito della notifica di detta intimazione di pagamento, veniva a conoscenza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti pari ad € 449,59 relativa a: TRIBUTO ICI – Anno 2010 - Int Prot. 357 notificato presuntivamente in data 04/01/2024 e che farebbe riferimento al mancato pagamento del tributo
ICI relativo a: Immobile n. 1 Comune I666 - SERRE (SA)- Catasto TERRENI Foglio Dati_Catastali TERRENO Consistenza 1 ettari 87 are 4 centiare -Indirizzo Indirizzo;
- C) dall'estratto debitorio della opponente (all.to) risulta quale ultimo atto notificato alla medesima quello del 09/05/2016 relativo ad atto di pignoramento (non pagato);
- D) vi è carenza di legittimazione attiva della Pubblialifana S.r.l. per il mancato rinnovo, alla data della presente opposizione, di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per la fornitura del servizio di affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, Tributarie ed Extra Tributarie, ed attività connesse, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG 7921581.
Tutto ciò premesso, impugnava la predetta intimazione di pagamento, per i seguenti motivi:
- 1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA: a cagione del mancato rinnovo, alla data della presente opposizione, di affidamento diretto alla Pubblialifana S.r.l., mediante trattativa diretta della Pubblica
Amministrazione, per la fornitura del servizio di affidamento in concessione delle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, Tributarie ed Extra Tributarie, ed attività connesse, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del d. lgs. 50/2016;
- 2) PRESCRIZIONE DEL DIRITTO: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27317 depositata il 24 ottobre
2019 intervenendo in tema di prescrizione delle obbligazioni tributarie ha ribadito, come affermato in precedenza con la sentenza n. 20956 del 06/08/2019, vale a dire che per i tributi locali, quali ICI, TARI,
ICIAP, la prescrizione per la riscossione è quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. qualora la cartella di pagamento notificata non sia stata impugnata. Poiché la mancata impugnazione non vale a convertire questo termine nel più lungo termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. solo per le sentenze passate in giudicato. Si eccepisce, pertanto, l'intervenuta prescrizione della intimazione di pagamento Prot. n. 467 del
16/04/2025 poiché non vi è agli atti alcuna notifica certa relativa ad intimazione di pagamento successiva a quella del 09/05/2016 relativa ad atto di pignoramento infruttuoso;
- 3) MANCATA NOTIFICA e/o NULLITA' ASSOLUTA DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PRODROMICI: la ricorrente non ha mai avuto notizia di dette notifiche relative agli avvisi di intimazioni successive all'ultimo atto notificato e relativo ad atto di pignoramento del 09/05/2016 come altresì risulta dall'estratto debitorio della ricorrente. In particolare, nell'ambito della riscossione coattiva delle entrate pubbliche, il ruolo (quand'è sottoscritto), come è noto, assolve alla funzione di titolo esecutivo (arg. ex art. 49, c.1 del dpr 602/73), per cui esso abilita l'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento delle somme richieste entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (vd art. 50, c.1 del dpr 602/73).
NEL CASO DI SPECIE, gli atti prodromici successivi a quello del 09/05/2016 NON SONO STATI NOTIFICATI
AL CONTRIBUENTE.
Il Comune di Serre non si costituiva in giudizio (vedi tuttavia al riguardo quanto rilevato infra, circa la mancata prova della notifica del ricorso all'ente impositore).
Si costituiva in giudizio la Publialifana s.r.l., controdeducendo alla censure di controparte.
Con ordinanza interlocutoria, resa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, questo G.M., preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente in udienza: ("IL DIFENSORE DEL RICORRENTE SI RIPORTA GLI ATTI
DEPOSITATI E DICHIARA CHE DEGLI ULTERIORI ATTI NOTIFICATI ALLA RICORRENTE CUI FA
RIFERIMENTO LA PUBBLIALIFANA NELLA PROPRIA COSTITUZIONE NON E' PRESENTE LA NOTIFICA
IN ATTI E, COMUNQUE, NON AFFERISCONO ALLA PRETESA TRIBUTARIA ICI 2010 ESERCITATA CON
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ODIERNA. IL GIUDICE SOLLECITA PARTE RICORRENTE AL DEPOSITO
DI MEMORIA SCRITTA CIRCA TALI DEDUZIONI"), RINVIAVA LA VERTENZA AL 22 DICEMBRE 2025,
ORE 11,00, FACULTANDO LA PARTE RICORRENTE E LA RESISTENTE AL DEPOSITO DI MEMORIE
ILLUSTRATIVE NEL TERMINE DI GIORNI 30 DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per la ricorrente, la quale, oltre a ribadire la censura di cui sopra, sub 1), osservava, "in riferimento alle elencate intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento e solleciti di pagamento allegati da controparte e afferenti alla notifica della intimazione di pagamento n. 467 del
16/04/2025, in ordine cronologico si riportano tutti gli atti prodromici notificati prima della Intimazione di pagamento N. 467 del 16/04/2025: 1) Ricorrente_1 : Ingiunzione di Pagamento n. 153 del
17/06/2015 – Tributo ICI Anno 2010 - notificato il 24/06/2015 – importo € 375,77; 2) Ricorrente_1: Atto di pignoramento del 31/05/2016- infruttuoso 3) Ricorrente_1: Ingiunzione di Pagamento n. 153 del 17/06/2015 – Tributo ICI Anno 2010- rinotificato il 20/12/2019 – importo € 418,00 4) Ricorrente_1: Intimazione di Pagamento n. 357 del 16/11/2023 - Tributo ICI Anno 2015 – notificato il 04/01/2024 – Importo € 425,00; 5) Ricorrente_1: Intimazione di Pagamento n. 467 del 16/04/2025 - Tributo ICI Anno 2015 – notificato il 16/04/2025 – Importo € 449,55". Eccepiva, pertanto, "l'intervenuta prescrizione della ingiunzione di pagamento n. 153 del 17/06/2015 relativa a Tributo ICI - Anno 2010" e precisava che
"nella intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 viene riportato il tributo ICI anno 2015 ovvero l'atto differisce dalle precedenti intimazioni che si riferiscono al tributo ICI anno 2010"; nonché rilevava, nel merito, che "per le intimazioni di pagamento n. 357 del 16/11/2023 e n. 467 del 16/04/2025 relative al Tributo ICI anno 2015 nulla è dovuto dalla ricorrente in quanto il bene oggetto del tributo ICI è stato trasferito in data
22.12.2010 come da ispezione ipotecaria che si allega e relativa istanza alla Pubblialifana del 15/05/2025".
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
S'osserva, preliminarmente, che parte ricorrente ha omesso di depositare in giudizio la ricevuta di consegna della notifica del ricorso al Comune di Serre (in atti è presente soltanto la ricevuta di accettazione della pec): ne deriva l'inammissibilità del ricorso, nei confronti del Comune.
Per ciò che concerne, invece, il ricorso proposto nei confronti della Publialifana s.r.l., lo stesso non può trovare accoglimento.
Quanto alla prima censura, in esso sollevata, valga a disattenderla quanto osservato dalla difesa della
Pubblialifana s.r.l. nella memoria in atti: "Priva di fondamento è la presunta carenza di legittimazione della concessionaria. Il ricorrente in maniera del tutto errata afferma il mancato rinnovo dell'affidamento del servizio di riscossione alla concessionaria Pubblialifana srl. Orbene si chiarisce che la Pubblialifana srl, già concessionaria della gestione ordinaria, l'accertamento e riscossione coattiva delle entrate del comune di
Serre in virtù del contratto Rep. 2 del 26/11/2024, è risultata affidataria in concessione del medesimo servizio con la determina di affidamento n. 16/2020 e relativo contratto del 22/02/2021, attualmente svolge il servizio in virtù di proroga tecnica (Determina n. 16/2022) e fino all'individuazione del nuovo operatore economico.
La procedura di gara indetta con la determinazione del Responsabile del Servizio della Stazione appaltante
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele 182 del 01/04/2025 è in corso di svolgimento. Pertanto non corrisponde al vero quanto affermato dalla ricorrente sul mancato rinnovo. Ma v'è di più. Alla scadenza del contratto la concessionaria sarà comunque legittimata a compiere gli atti di riscossione relativamente alle annualità di vigenza contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 3 del contratto, “Alla scadenza del contratto, in ogni caso, il concessionario è tenuto a portare a termine le attività pendenti a tale data, e relative ad annualità di tributo ricomprese nel termine di durata della concessione, fermo restando il diritto di percepire periodicamente l'aggio sulle tasse, sanzioni ed interessi ancora da riscuotere in conseguenza dell'attività di riscossione e di accertamento svolta nel periodo predetto e riferite alle suddette annualità di entrata". Sul punto delle attività pendenti, e sulla legittimazione della scrivente società a compiere le stesse fino alla definitiva riscossione o eventuale discarico, si offre in lettura chiarimento Prot. 53796 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XI, con il quale il Ministero chiarisce la legittimazione dell'ex concessionario al compimento delle attività residuali pendenti riferite agli atti emessi in vigenza contrattuale, facendo la netta distinzione tra la gestione delle entrate dei comuni in base ad un contratto vigente e le attività residuali pendenti dei comuni per i quali il contratto è concluso. Primo importante chiarimento da farsi riguarda la fonte della legittimazione della Pubblialifana srl a compiere gli atti della riscossione per portare a definitiva riscossione le annualità di tributo ricomprese nel termine di durata della concessione, fonte che è rappresentata dal Contratto che all'art. 3 espressamente disciplina il regime delle attività pendenti e riconosce la legittimazione della concessionaria a compiere tali atti che ne rimane, dunque, obbligata con tutto quello che ne deriva in termini di responsabilità contabile".
Per quanto riguarda la terza censura, parte resistente, con il supporto di documentazione relativa, osservava: "Del tutto infondate, sono le deduzioni di controparte circa la presunta inesistenza dei titoli esecutivi, ed infatti, 1) I'INGIUNZIONE FISCALE N. 153 del 17/06/2015 fu notificata con raccomandata AG n. 76593148175-5 in data 08/07/2015 nella mani di familiare convivente (madre Nominativo_1); rinotificata con raccomandata AG n. 78779733683-0 in data 30/12/2019 nella mani di familiare convivente (madre
Nominativo_1); oggetto del pignoramento presso terzi, ex art. 72 DPR 602/73, cron. 2273 del 31/05/2016, notificato con raccomandata AG n. 76673582638-2 ritirata dal figlio delegato in data 12/07/2016 e, rinnovata con la intimazione ex art. 50, comma 2 DPR 602/73 n. 357 del 16/11/2023 a mezzo raccomandata a/r n. 20161419129-2 ricevuta in data 04/01/2024 dalla madre Nominativo_1, la quale ha ricevuto altresì in data 30/04/2025 il plico raccomandato contenente l'Intimazione n.467/2025 qui opposta".
Da notare che nell'ultima memoria difensiva parte ricorrente ripercorreva in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli della Pubblialifana s.r.l. la successione degli atti notificati in relazione alla pretesa tributaria oggetto, da ultimo, dell'intimazione di pagamento gravata, eppure la stessa parte ricorrente eccepiva: "l'intervenuta prescrizione della ingiunzione di pagamento n. 153 del 17/06/2015 relativa a Tributo
ICI - Anno 2010": l'eccezione è: - infondata stante la rinotifica di detta ingiunzione di pagamento sin dal
2019; - inammissibile stante l'omessa impugnativa della suddetta ingiunzione n. 153 del 17.06.2015 ed il conseguente consolidarsi della pretesa in essa contenuta;
non corrisponde, poi, al vero che "nella intimazione di pagamento n. 467 del 16/04/2025 viene riportato il tributo ICI anno 2015 ovvero l'atto differisce dalle precedenti intimazioni che si riferiscono al tributo ICI anno 2010" (dall'atto gravato si ricava invece che esso si riferisce correttamente a: "Anno: 2010, int. prot. 357 not. 04/01/2024"); quanto infine alla affermazione per cui "per le intimazioni di pagamento n. 357 del 16/11/2023 e n. 467 del 16/04/2025 relative al Tributo ICI anno 2015, nulla è dovuto dalla ricorrente in quanto il bene oggetto del tributo ICI è stato trasferito in data
22.12.2010 come da ispezione ipotecaria che si allega e relativa istanza alla Pubblialifana del 15/05/2025
", la stessa costituisce un inammissibile ampliamento del "thema decidendum", essendo la doglianza contenuta in una memoria difensiva, non notificata a controparte. Quanto alla seconda censura, la Publialifana s.r.l. rilevava: "Del tutto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito avendo (la stessa) depositato tutti gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale, ed altresì infondata è l'eccezione sulla presunta irregolarità della notifica della Intimazione n. 357 del 16/11/2023 a mezzo raccomandata a/r n. 20161419129-2, ricevuta dallo stesso soggetto che ha ricevuto l'intimazione qui opposta. Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, che con l'Ordinanza n. 22086/20 del
13 ottobre 2020 ha ribadito il principio "la notifica è ritenuta valida anche quando viene effettuata non a mani proprie della persona alla quale l'atto da notificare è indirizzato, ma anche ad una persona diversa, purché ricompresa in una delle tre categorie (familiare convivente con il destinatario;
persona addetta alla casa
(come la colf o la badante) o all'ufficio (un dipendente incaricato della ricezione atti); il portiere del palazzo)
e, ovviamente, che la consegna sia avvenuta presso l'indirizzo del contribuente e non in un luogo diverso, ed ha precisato che, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico». L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Questa soluzione comporta che la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica non rileva ai fini della sua validità, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. In tali casi, non è affatto necessario l'invio di una seconda raccomandata, per informare dell'avviso di avvenuta consegna. Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguito direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle concernenti le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario".
A ciò aggiungasi che, giusta quanto rilevato sopra, non ha trovato conferma l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale "NEL CASO DI SPECIE, gli atti prodromici successivi a quello del 09/05/2016 NON SONO
STATI NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE"; ne discende, quindi, complessivamente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata in ricorso (fermo restando il rilievo della sua inammissibilità, stante l'omessa impugnativa degli atti interruttivi della prescrizione di cui sopra, da parte del ricorrente, con conseguente consolidarsi della pretesa ed impossibilità di eccepire ex novo la prescrizione de qua).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti della Pubblialifana s.r.l. e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore per anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; mentre nulla deve disporsi riguardo al Comune di Serre, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RESPINGE IL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DI
PUBBLIALIFANA SRL E DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI SERRE. CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE E COMPENSI
DI LITE IN FAVORE DELL PUBBLIALIFANA SRL CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 350,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE;
NULLA PER LE SPESE QUANTO AL COMUNE
DI SERRE.