Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 352/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avvocati Stefano DI GIACOMO e Antonino DI Parte_1 GIACOMO appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Mariateresa NASSO e Oreste MANZI CP_1 appellato
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Ravenna, nel contraddittorio con l' , ha respinto il ricorso proposto da e volto a sentire accertare e
CP_1 Parte_1 dichiarare che “l'indebito contestato per superamento dei redditi dal in p.l.r.t.
CP_1 pari ad € 8.124,50 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo da gennaio 2021 a gennaio 2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve al;
b) In via subordinata,
CP_1 accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare – in p.l.r.t.
CP_1
- alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dal o CP_1 restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge”.
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per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre Parte_2 informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e l'obbligo per i titolari della prestazioni collegate al reddito di comunicare la situazione reddituale all'Amministrazione finanziaria o agli Enti previdenziali” – pagg.
5-6 appello).
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha CP_2 contesto la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto. La prestazione della cui ripetibilità si discute è prevista dall'art. 13 L. 30/3/1971, n. 118 come modificato dalla L. 24/12/2007, n. 247, a tenore del quale “1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
[RGA 352/2024] pag. 2 di 5 confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dal , un CP_1 assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente al ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al ” (enfasi aggiunta). CP_1
La norma primaria è chiara nell'onerare il percettore di dare comunicazione della eventuale variazione di quella che non è un semplice variazione reddituale, ma proprio il mutato status di non occupazione: questo, infatti, è il presupposto del beneficio. Non pare dunque esservi spazio per un legittimo affidamento che, se così latamente inteso, finirebbe per elidere qualsiasi concetto di auto-responsabilità. La giurisprudenza più favorevole alla posizione degli assistiti è riferita ad ambiti diversi ovvero alla norma previgente, il cui testo di molto differiva dal presente. Esso infatti prevedeva la possibilità di revoca laddove risultassero elementi ostativi1 (il che permetteva di valorizzare il momento dell'accertamento delle diverse condizioni). Ora, invece, la norma impone al percettore di dare comunicazione tempestiva, il che di per sè introduce un elemento di necessaria leale collaborazione con l . CP_2
Ancora, la modulistica predisposta per la richiesta è quantomai chiara circa la necessità di tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni dei dati compilati, la corrispondente assunzione di impegno e le conseguenze per la sua inosservanza2.
[RGA 352/2024] pag. 3 di 5 Nel caso di specie, come evidenziato dall'Istituto appellato, la domanda del Pt_1 era inoltrata il 4/2/2019 e accolta con provvedimento del 7/10/2019 e già nel gennaio 2020 il medesimo veniva assunto come dipendente part-time (doc. 6 ), CP_1 in epoca dunque quantomai prossima alla prima percezione del beneficio, il che – a prescindere dalla previsione di legge, in quanto tale – avrebbe comunque facilitato la memoria dell'obbligo assunto. La stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n. 28771), dopo aver ricostruito l'istituto della ripetizione di indebito nelle diverse declinazioni (a seconda della natura della prestazione), ha affermato (enfasi aggiunta) che “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”: nel caso di specie, come visto, si tratta proprio dell'acquisita titolarità di un reddito, che si pone in contrasto insanabile con la dichiarazione impegnativa che costituisce presupposto primo della domanda3 La sentenza deve dunque essere confermata. 5. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp.att. c.p.c. e per la medesima ragione deve ritenersi l'appellante esente da raddoppio del contributo ex art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02. 3
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 115/2024 del Tribunale di Parte_1
Ravenna resa e pubblicata il giorno 18/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. nulla sulle spese, ex art. 152 disp.att.c.p.c. Bologna, 6/2/2025 Il Presidente dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del
[...]
, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità CP_3 previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche”
CP_ 2 così dal doc. 4