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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
08/05/1989, residente in [...]/17, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte ricorrente - contro
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]/17, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte convenuta - con l'intervento di
PE Avv. ANTONELLA MAGNANI, in qualità di curatrice speciale dei figli minori e
PEona_2 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Genova fino al
31/12/2025 e disporre, alla scadenza di detto periodo, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, delegando comunque il Servizio Sociale a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per ulteriori sei mesi;
3) disporre la collocazione abitativa dei figli, con iscrizione anagrafica, presso la madre, con facoltà per il padre di tenere i figli presso di sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente, confermando quindi l'attuale calendario, salvo diversi accordi tra i genitori;
PE 4) revocare il divieto di espatrio per i figli minori e e conseguentemente Per_2
autorizzare sin d'ora entrambi i genitori al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro PE equipollente documento per l'espatrio, anche della figlia minore e del figlio minore
; Per_2
5) porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 400,00= (€ Parte_1
200,00= per ciascun figlio), o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., ovvero – in via subordinata – disporre che
l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, ferma restando la ripartizione in ragione del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive, ludiche secondo il Verbale della riunione del 15/09/2016 adottato dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile;
6) rigettare ogni altra domanda avversaria.
7) Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge”. Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ed al G.I. per quanto di sua competenza, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Genova, Via del Commercio n. 78/C Int.
17 alla madre (che ne è proprietaria).
PE Confermare l'affidamento dei figli minori e ai servizi sociali del Comune di Per_2
PE Genova almeno fino al 31.12.2025 e successivamente disporre l'affido condiviso di e
ad entrambe i genitori, delegando il Servizio Sociale a proseguire il monitoraggio Per_2
del nucleo famigliare per un altro anno.
PE Confermare la collocazione abitativa prevalente dei figli minori e PEona_2
presso il padre e conseguentemente autorizzare il cambio della residenza dei Controparte_1 minori presso l'abitazione paterna in Genova Via Centurione Bracelli 37/13 confermando la attuale frequentazione dei figli da parte dei genitori e più precisamente: ciascun genitore terrà i figli presso di sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali con ciascun genitore, lunedì e giovedì con la mamma e martedì e mercoledì con il papà dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente, salvo diversi accordi tra i genitori;
Disporre che nessun contributo al mantenimento dei figli sia dovuto reciprocamente tra i coniugi che provvederanno direttamente al mantenimento dei figli quando saranno presso ciascuno di loro.
Disporre a favore di ciascun genitore la corresponsione del 50% dell'assegno unico per entrambe i figli.
Porre a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Confermare il divieto di espatrio per i figli minori fuori del territorio italiano con revocati i passaporti italiani per i figli minori e che sugli eventuali documenti di identità dei figli venga disposto il divieto di espatrio ovvero la dicitura “documento non valido per l'espatrio”
Spese vinte o compensate a favore dell'Erario e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato”.
Conclusioni per la curatrice speciale: “In considerazione delle difficoltà di rapporto tra i signori e ancora esistenti se pur migliorate e tra gli stessi ed il nonno dei CP_1 Parte_1
PE minori , nell'interesse dei minori, si ritiene opportuno mantenere l'affido di PEona_3
e ai Servizi Sociali per 12 mesi. Per_2
Trascorsi i quali, in mancanza di segnalazioni da parte del Servizio, che venga disposto
l'affido condiviso con monitoraggio dei servizi per ulteriori 6 mesi;
- Collocazione di fatto paritetica tra i genitori con week-end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e due giorni in settimana, festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ciascun genitore durante il periodo delle ferie estive con mantenimento dell'attuale residenza.
I genitori dovranno concorrere al mantenimento dei minori secondo le loro possibilità economiche, con divisione al 50% delle spese straordinarie secondo il verbale della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016
- Per quanto riguarda il divieto di espatrio ancora in essere, la presente difesa, pur ritenendo possa essere revocato in senso generale, a tutela dei minori chiede venga espressamente previsto l'obbligo di un consenso esplicito dell'altro genitore ai viaggi all'estero dei minori.
- Gli incontri tra il nonno ed i nipoti dovranno, gradatamente arrivare a PEona_3
svolgersi in modo libero, previo inizio di incontri semi-liberi e parere positivo degli stessi da parte dell'educatore che segue gli incontri stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2021, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il Sig. , con cui aveva contratto matrimonio civile a Genova in data 09/07/2020 Controparte_1
PE e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 29/06/2011, mentre successivamente sarebbe nato il secondo figlio in data 26/12/2021, rappresentando una situazione di Per_2
ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale dovuta ai comportamenti sempre più freddi ed insofferenti del marito, il quale era solito intrattenere conversazioni telefoniche e frequentazioni con altre donne.
In tali premesse, la ricorrente chiedeva la separazione con addebito al convenuto e che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso di sé, regime di visita paterno ed assegnazione della casa coniugale, e che venisse stabilito un contributo economico per il mantenimento della minore a carico del padre pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/03/2022, si costituiva in giudizio il Sig.
il quale, pur non opponendosi ma anzi aderendo espressamente alla domanda di CP_1 separazione, contestava l'avversaria ricostruzione dei fatti chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie per aver intrattenuto diverse relazioni di natura sessuale con PE altri uomini e lamentando che la stessa gli impediva di fatto di vedere la figlia motivo per cui il convenuto chiedeva che, fermo l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di sua proprietà, venisse stabilito un calendario di visite della minore, rendendosi disponibile a contribuire al suo mantenimento nella misura richiesta.
All'esito della lunga fase presidenziale, nel corso della quale si rendeva necessario incaricare i competenti Servizi Sociali a sostegno del nucleo familiare e licenziare apposita CTU genitoriale per l'elaborazione di un progetto di assistenza, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 23/05/2023 così disponeva:
“Autorizza i coniugi a vivere separati.
Assegna la casa coniugale Genova, sita in Via del Commercio n. 78/C Int. 17 alla madre (che ne è proprietaria) che vi vivrà con i figli. PE Affida i figli minori e ai servizi sociali del Comune di Genova. Il padre potrà Per_2 vedere i figli, frequentarli e tenerli con sé secondo il seguente calendario di frequentazioni:
FASE 1 (fino al 31 gennaio 2023) fase 1, settimana A: i bambini staranno col padre 2 giorni in settimana dalle 16 alle 20,30, oltre al sabato dalle 9 alle 20,30 (cene comprese) fase 1 settimana B: i bambini staranno col padre 2 giorni in settimana dalle 16 alle 20,30, oltre alla domenica dalle 9 alle 20,30 (cene comprese). Ha evidenziato la CTU che tale fase 1 è stata sperimentata in ctu e non si sono riscontrati problemi, tranne le cene rapide, per cui si è prolungato il rientro fino alle 20,30.
FASE 2 (dal 1 febbraio 2023) fase 2, settimana A e B medesima organizzazione in settimana.
Si introduce il pernotto nella settimana A dal sabato alla domenica mattina con rientro alle
10 dalla madre, e, nella settimana B la domenica con rientro direttamente al nido.
FASE 3 (dal 1 giugno 2023) sia nella settimana A che in quella B si introduce il pernotto in settimana, per cui, le giornate rimarranno uguali a fase 1 e fase 2, il padre ritirerà i bambini all'asilo e li riporterà il mattino seguente. Il fine settimana diventerà alternato con ritiro da parte del padre all'asilo il venerdì pomeriggio con rientro il lunedì sempre all'asilo.
Dispone che i servizi sociali provvedano a:
a) Garantire che il progetto di progressiva normalizzazione delle frequentazioni tra padre e figli di cui sopra venga effettivamente eseguito e non vi siano intoppi o regressioni;
b) Monitorare costantemente tale progetto adeguandolo ai bisogni dei bimbi, data la loro tenera età (in tale caso potranno proporre modifiche al calendario che andranno tempestivamente comunicate al Tribunale);
c) Stabilire autonomamente eventuali integrazioni al calendario per le festività di Pasqua e per le altre festività infra-annuali (tale calendario verrà deciso autonomamente dai servizi sociali e comunicato per presa d'atto al Tribunale);
d) Fornire ai genitori un indispensabile sostegno genitoriale;
e) Verificare i tempi di permanenza dei bambini col padre nel tempo (durante la consulenza
è stata evidenziata una buona familiarità dei piccoli con l'ambiente paterno e l'assenza di disagi evidenti tanto da consentire ampliamenti e diverse modalità) garantendo l'avvio della fase 2 dal 1 febbraio e l'avvio della fase 3 dal 1 giugno 2023;
f) porre attenzione alle tappe evolutive dei piccoli, ridefinendo via via bisogni e stati;
g) garantire ai genitori una rete di supporti professionali, per gestire la crescita dei figli;
h) Garantire la presenza di un educatore professionale agli incontri con il nonno paterno;
i) Preservare la presenza della figura della nonna materna che costituisce una risorsa per i minori;
j) Garantire che il contatto con la nuova compagna del padre sia graduale ma non costituisca motivo di impedimento alla frequentazione dei figli con il padre;
k) Procedere direttamente all'iscrizione dei bimbi al nido e alla scuola materna garantendo la frequentazione del nido per il più grande appena possibile e garantendo in ogni caso che da ottobre 2023 il figlio più grande vada alla scuola materna e il più piccolo al nido (tale iscrizione e tale frequenza dovrà essere assicurata anche ove i genitori si oppongano)
l) Garantire un sostegno genitoriale elaborando il relativo progetto.
m) Verificare il rispetto del progetto genitoriale di cui sopra ed avvisare con urgenza il Tribunale laddove uno dei genitori frapponga ostacoli alla frequentazione dei figli con l'altro genitore anche al fine di permettere al tribunale di decidere una diversa collocazione dei figli e/o di applicare sanzioni pecuniarie;
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando ai servizi i figli e disponendo che i servizi sociali:
a) assumano autonomamente tutte le decisioni relative alla prosecuzione del progetto di frequentazione padre/figli e al rispetto dei tempi fissati per tale progetto;
b) assumano autonomamente ogni decisione in ordine alla iscrizione dei minori al nido e alla scuola materna e provvedano direttamente a tale iscrizione, sentiti i genitori ma senza che
l'opinione dei genitori sia vincolante;
c) garantiscano la frequentazione del nido e della scuola materna da parte dei minori segnalando con urgenza al Tribunale eventuali ostacoli frapposti dai genitori;
d) assumano autonomamente le scelte mediche di maggiore rilevanza (ricoveri, cure mediche etc.);
e) assumano autonomamente le decisioni per eventuali attività ludiche da far fare ai minori una volta sentiti i genitori.
Riserva ai genitori la responsabilità genitoriale, da esercitarsi autonomamente, solo per le scelte quotidiane ordinarie nei momenti in cui i figli sono con gli stessi.
Dispone che il padre sig. (C.F. versi a decorrere Controparte_1 C.F._2 da gennaio 2023 un contributo al mantenimento dei figli minorenni che determina in € 225,00 mensili per ciascuno figlio e quindi 450,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra Parte_1
, (C.F. ) e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione
[...] C.F._1
dell'indice Istat a partire dal gennaio 2024.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Nomina curatore speciale dei minori l'avv. ANTONELLA MAGNANI che potrà costituirsi in giudizio previa ammissione al PSS.
Dispone il divieto di espatrio per i figli minori fuori del territorio italiano.
Dispone vengano revocati i passaporti italiani per i figli minori e che sugli eventuali documenti di identità dei figli venga disposto il divieto di espatrio ovvero la dicitura documento non valido per l'espatrio”.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I. con assegnazione dei termini per le rispettive costituzioni in giudizio, all'udienza del 16/03/2023 i coniugi si rendevano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 22/06/2023 per valutare gli esiti della mediazione e l'avvio della fase 3.
Nelle more, con istanza urgente del 15/05/2023, la Sig.ra chiedeva che, a parziale Parte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale, venisse revocato temporaneamente il divieto di espatrio dei minori con conseguente restituzione dei documenti dei figli, avendo ella già acquistato i biglietti per una crociera insieme alla nonna paterna per il periodo dal 21/05/2023 al 28/05/2023 che prevedeva delle tappe in Grecia.
Instaurato immediatamente il contraddittorio fra le parti, all'esito dell'udienza del 17/05/2023 il G.I., con ordinanza emessa nella medesima data, rigettava l'istanza confermando allo stato il divieto di espatrio dei minori e disponendo la prosecuzione degli interventi di sostegno.
Alla successiva udienza già fissata del 22/06/2023, le parti concordavano di stabilire i due pernottamenti fissi per entrambe le settimane A e B nelle giornate di martedì e mercoledì, per cui il padre avrebbe preso i bambini il martedì sera (o dopo l'asilo in caso di frequenza) e li avrebbe riportati alla madre (o all'asilo) il giovedì mattina, fermi nel resto i weekend alternati come già previsti;
oltre a ciò, il Sig. acconsentiva in via provvisoria che la Sig.ra CP_1
continuasse a percepire integralmente l'assegno unico di famiglia fintanto che non Parte_1 avesse reperito un'occupazione lavorativa. I difensori chiedevano pertanto un ulteriore rinvio impregiudicati i diritti di prima udienza per verificare l'andamento della nuova fase e il reperimento di una occupazione lavorativa da parte della ricorrente.
Con successiva ordinanza ex art. 709 u.c. c.p.c. del 10/11/2023, il G.I, preso atto del grave episodio segnalato dai Servizi Sociali, a cui ha assistito anche l'educatrice, in cui la madre in PE occasione della festa di compleanno di avrebbe abusato di sostanze alcoliche opponendo resistenza a consegnare i figli al padre da cui sarebbe poi scaturita una discussione molto accesa e violenta che ha visto il coinvolgimento anche del compagno, il tutto alla presenza dei minori in evidente stato di agitazione e disagio, disponeva la collocazione dei figli presso il padre che in quel frangente si era mostrato maggiormente adeguato, revocando il contributo economico a suo carico per il mantenimento dei figli e ponendo a carico della Sig.ra Parte_1 un assegno per lo stesso titolo pari ad € 200,00 mensili.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 13/02/2024, viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali che evidenziavano come la situazione di pregiudizio per i minori fosse rientrata, veniva ripristinato il precedente assetto di cui alla fase
3 dell'ordinanza presidenziale dell'08/01/2023 seppur a parti invertite, con prosecuzione degli interventi educativi attivati e del percorso di sostegno e recupero delle funzioni genitoriali, e veniva stabilito che i genitori si facessero carico del mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva competenza con revoca di ogni precedente contributo economico, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Dopo diversi rinvii per il monitoraggio della situazione, la causa veniva infine rinviata all'udienza cartolare del 30/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come in epigrafe, e veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto invece alla reciproca domanda di addebito della separazione inizialmente formulata da entrambe le parti, la stessa deve intendersi rinunciata in quanto non più coltivata. Venendo alle condizioni relative ai figli minori, va evidenziato come, nonostante gli episodi disfunzionali sopra descritti, si è osservato nel corso del giudizio e soprattutto nell'ultimo anno un progressivo miglioramento della situazione.
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali emerge, infatti, che la conflittualità fra i genitori appare diminuita e gli stessi hanno dimostrato di sapersi organizzare e collaborare nell'interesse dei minori, sebbene talvolta il dialogo risulti un po' difficoltoso.
Appare pertanto condivisibile la proposta formulata congiuntamente da tutte le parti nelle conclusioni finali di mantenere l'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla presente pronuncia, e quindi fino al 31/12/2025, all'esito del quale in assenza di segnalazioni o richieste di proroga, potrà essere ripristinato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, fermo in ogni caso il mantenimento del monitoraggio da parte degli operatori sociali e gli interventi educativi domiciliari attivati al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti e proseguire il sostegno alla coppia genitoriale.
Di conseguenza, con il venire meno dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali potrà essere revocato il divieto di espatrio degli stessi, ferma in ogni caso la necessità del consenso di entrambi i genitori per l'effettuazione del singolo viaggio all'estero e per l'emissione di nuovi documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne la collocazione dei figli minori, non vi è motivo per discostarsi dall'assetto ormai consolidatosi che concerne una collocazione paritetica tra i genitori a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali con ciascun genitore, indicativamente lunedì e giovedì con la mamma e martedì e mercoledì con il papà dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente.
Tale assetto si è infatti rivelato soddisfacente, garantendo ai figli minori, tenuto conto della loro ancor tenera età, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Tutte le altre festività civili e religiose verranno regolate dal criterio dell'alternanza, con equa ripartizione dei periodi delle festività natalizie e pasquali, mentre nel periodo estivo i minori trascorreranno almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con entrambi i genitori da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori. Non vi è motivo poi di modificare la residenza meramente anagrafica dei figli minori presso la madre nella casa ex coniugale di sua esclusiva proprietà, che rimarrà per quanto possa occorrere assegnata alla stessa;
ciò anche al fine di garantire una continuità in ordine a tutti gli aspetti amministrativi e burocratici inerenti i figli minori.
L'unico motivo di dissidio che residua è costituito pertanto dal contributo economico al mantenimento dei figli minori.
Sul punto, giova brevemente ricordare che la quantificazione del contributo al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della collocazione paritetica dei minori, è indubbio che entrambi i genitori si facciano carico in egual misura dei relativi oneri di mantenimento ordinario dei figli, sicché in assenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale rilevante fra le parti, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo ad uno dei due genitori il diritto di ricevere dall'altro un contributo economico in funzione meramente perequativa.
Invero, dalla documentazione reddituale versata in atti è emerso che la Sig.ra ha Parte_1 percepito nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto da lavoratrice dipendente pari a circa € 13.632,001 ed è proprietaria dell'immobile in cui vive per cui versa una rata del mutuo di € 325,00 mensili;
di contro, il Sig. percepisce dalla sua attività di artigiano idraulico CP_1
un reddito dichiarato di € 5.384,00, sebbene appaia poco verosimile a fronte del canone di locazione di € 850,00 mensili che versa per la casa in cui vive per cui può presumersi che gli effettivi guadagni siano pari ad almeno il triplo.
In questo quadro, appare congruo stabilire che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario dei figli in via diretta per i periodi di permanenza presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
Per gli stessi motivi, anche l'assegno unico di famiglia verrà percepito da ciascun genitore al
50% ciascuno.
Stante la natura della causa e dell'istruttoria svolta nell'interesse dei minori e tenuto conto delle conclusioni parzialmente congiunte delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, svolta nell'interesse di tutto il nucleo rimarranno a carico delle parti in egual misura e in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 09/07/2020 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 129 Parte I Serie Anno 2020 Uff. 1;
DISPONE che i figli minori e (nati a Genova rispettivamente PEona_4 PEona_2 il 09/11/2020 e il 26/12/2021) rimangano affidati ai Servizi Sociali del Comune di Genova
(ATS 51) fino al 31/12/2025, data a decorrere dalla quale, in assenza di segnalazioni e/o richieste di proroga, verrà ripristinato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ferma in ogni caso la prosecuzione del monitoraggio del nucleo e degli interventi educativi domiciliari attivati nell'interesse dei minori per consolidare gli obiettivi raggiunti e proseguire il sostegno alla coppia genitoriale;
DISPONE la collocazione paritetica dei figli minori presso entrambi i genitori con regime di frequentazione come in parte motiva, ferma la residenza anagrafica dei minori presso la casa materna sita in Genova, Via del Commercio n. 78C/17 di proprietà esclusiva della Sig.ra che, per quanto possa occorrere, viene alla stessa assegnata;
Parte_1 DISPONE che, contestualmente alla revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, venga revocato il divieto di espatrio dei figli minori, ferma in ogni caso la necessità del consenso di entrambi i genitori per il singolo viaggio all'estero e per l'emissione di nuovi documenti validi per l'espatrio;
DISPONE che i genitori si facciano carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli per i periodi di permanenza presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, fermi tutti i precedenti provvedimenti provvisori adottati in corso di causa;
DISPONE che l'assegno unico di famiglia venga percepito al 50% dai genitori come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
PONE le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido fra loro;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 51), con facoltà di trasmettere eventuali segnalazioni e relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare a cui va demandata la vigilanza ex art. 337 c.c.
Genova, lì 20/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 (2024): reddito netto € 10.399,00; 730 (2023): reddito netto € 14.913,00; 730 (2022): reddito netto € 15.584,00;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
08/05/1989, residente in [...]/17, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Enrico Pincione, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte ricorrente - contro
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]/17, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte convenuta - con l'intervento di
PE Avv. ANTONELLA MAGNANI, in qualità di curatrice speciale dei figli minori e
PEona_2 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Genova fino al
31/12/2025 e disporre, alla scadenza di detto periodo, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, delegando comunque il Servizio Sociale a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per ulteriori sei mesi;
3) disporre la collocazione abitativa dei figli, con iscrizione anagrafica, presso la madre, con facoltà per il padre di tenere i figli presso di sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente, confermando quindi l'attuale calendario, salvo diversi accordi tra i genitori;
PE 4) revocare il divieto di espatrio per i figli minori e e conseguentemente Per_2
autorizzare sin d'ora entrambi i genitori al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro PE equipollente documento per l'espatrio, anche della figlia minore e del figlio minore
; Per_2
5) porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 400,00= (€ Parte_1
200,00= per ciascun figlio), o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., ovvero – in via subordinata – disporre che
l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, ferma restando la ripartizione in ragione del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive, ludiche secondo il Verbale della riunione del 15/09/2016 adottato dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile;
6) rigettare ogni altra domanda avversaria.
7) Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge”. Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ed al G.I. per quanto di sua competenza, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Genova, Via del Commercio n. 78/C Int.
17 alla madre (che ne è proprietaria).
PE Confermare l'affidamento dei figli minori e ai servizi sociali del Comune di Per_2
PE Genova almeno fino al 31.12.2025 e successivamente disporre l'affido condiviso di e
ad entrambe i genitori, delegando il Servizio Sociale a proseguire il monitoraggio Per_2
del nucleo famigliare per un altro anno.
PE Confermare la collocazione abitativa prevalente dei figli minori e PEona_2
presso il padre e conseguentemente autorizzare il cambio della residenza dei Controparte_1 minori presso l'abitazione paterna in Genova Via Centurione Bracelli 37/13 confermando la attuale frequentazione dei figli da parte dei genitori e più precisamente: ciascun genitore terrà i figli presso di sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali con ciascun genitore, lunedì e giovedì con la mamma e martedì e mercoledì con il papà dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente, salvo diversi accordi tra i genitori;
Disporre che nessun contributo al mantenimento dei figli sia dovuto reciprocamente tra i coniugi che provvederanno direttamente al mantenimento dei figli quando saranno presso ciascuno di loro.
Disporre a favore di ciascun genitore la corresponsione del 50% dell'assegno unico per entrambe i figli.
Porre a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Confermare il divieto di espatrio per i figli minori fuori del territorio italiano con revocati i passaporti italiani per i figli minori e che sugli eventuali documenti di identità dei figli venga disposto il divieto di espatrio ovvero la dicitura “documento non valido per l'espatrio”
Spese vinte o compensate a favore dell'Erario e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato”.
Conclusioni per la curatrice speciale: “In considerazione delle difficoltà di rapporto tra i signori e ancora esistenti se pur migliorate e tra gli stessi ed il nonno dei CP_1 Parte_1
PE minori , nell'interesse dei minori, si ritiene opportuno mantenere l'affido di PEona_3
e ai Servizi Sociali per 12 mesi. Per_2
Trascorsi i quali, in mancanza di segnalazioni da parte del Servizio, che venga disposto
l'affido condiviso con monitoraggio dei servizi per ulteriori 6 mesi;
- Collocazione di fatto paritetica tra i genitori con week-end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e due giorni in settimana, festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ciascun genitore durante il periodo delle ferie estive con mantenimento dell'attuale residenza.
I genitori dovranno concorrere al mantenimento dei minori secondo le loro possibilità economiche, con divisione al 50% delle spese straordinarie secondo il verbale della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016
- Per quanto riguarda il divieto di espatrio ancora in essere, la presente difesa, pur ritenendo possa essere revocato in senso generale, a tutela dei minori chiede venga espressamente previsto l'obbligo di un consenso esplicito dell'altro genitore ai viaggi all'estero dei minori.
- Gli incontri tra il nonno ed i nipoti dovranno, gradatamente arrivare a PEona_3
svolgersi in modo libero, previo inizio di incontri semi-liberi e parere positivo degli stessi da parte dell'educatore che segue gli incontri stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2021, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il Sig. , con cui aveva contratto matrimonio civile a Genova in data 09/07/2020 Controparte_1
PE e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 29/06/2011, mentre successivamente sarebbe nato il secondo figlio in data 26/12/2021, rappresentando una situazione di Per_2
ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale dovuta ai comportamenti sempre più freddi ed insofferenti del marito, il quale era solito intrattenere conversazioni telefoniche e frequentazioni con altre donne.
In tali premesse, la ricorrente chiedeva la separazione con addebito al convenuto e che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso di sé, regime di visita paterno ed assegnazione della casa coniugale, e che venisse stabilito un contributo economico per il mantenimento della minore a carico del padre pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/03/2022, si costituiva in giudizio il Sig.
il quale, pur non opponendosi ma anzi aderendo espressamente alla domanda di CP_1 separazione, contestava l'avversaria ricostruzione dei fatti chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie per aver intrattenuto diverse relazioni di natura sessuale con PE altri uomini e lamentando che la stessa gli impediva di fatto di vedere la figlia motivo per cui il convenuto chiedeva che, fermo l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di sua proprietà, venisse stabilito un calendario di visite della minore, rendendosi disponibile a contribuire al suo mantenimento nella misura richiesta.
All'esito della lunga fase presidenziale, nel corso della quale si rendeva necessario incaricare i competenti Servizi Sociali a sostegno del nucleo familiare e licenziare apposita CTU genitoriale per l'elaborazione di un progetto di assistenza, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 23/05/2023 così disponeva:
“Autorizza i coniugi a vivere separati.
Assegna la casa coniugale Genova, sita in Via del Commercio n. 78/C Int. 17 alla madre (che ne è proprietaria) che vi vivrà con i figli. PE Affida i figli minori e ai servizi sociali del Comune di Genova. Il padre potrà Per_2 vedere i figli, frequentarli e tenerli con sé secondo il seguente calendario di frequentazioni:
FASE 1 (fino al 31 gennaio 2023) fase 1, settimana A: i bambini staranno col padre 2 giorni in settimana dalle 16 alle 20,30, oltre al sabato dalle 9 alle 20,30 (cene comprese) fase 1 settimana B: i bambini staranno col padre 2 giorni in settimana dalle 16 alle 20,30, oltre alla domenica dalle 9 alle 20,30 (cene comprese). Ha evidenziato la CTU che tale fase 1 è stata sperimentata in ctu e non si sono riscontrati problemi, tranne le cene rapide, per cui si è prolungato il rientro fino alle 20,30.
FASE 2 (dal 1 febbraio 2023) fase 2, settimana A e B medesima organizzazione in settimana.
Si introduce il pernotto nella settimana A dal sabato alla domenica mattina con rientro alle
10 dalla madre, e, nella settimana B la domenica con rientro direttamente al nido.
FASE 3 (dal 1 giugno 2023) sia nella settimana A che in quella B si introduce il pernotto in settimana, per cui, le giornate rimarranno uguali a fase 1 e fase 2, il padre ritirerà i bambini all'asilo e li riporterà il mattino seguente. Il fine settimana diventerà alternato con ritiro da parte del padre all'asilo il venerdì pomeriggio con rientro il lunedì sempre all'asilo.
Dispone che i servizi sociali provvedano a:
a) Garantire che il progetto di progressiva normalizzazione delle frequentazioni tra padre e figli di cui sopra venga effettivamente eseguito e non vi siano intoppi o regressioni;
b) Monitorare costantemente tale progetto adeguandolo ai bisogni dei bimbi, data la loro tenera età (in tale caso potranno proporre modifiche al calendario che andranno tempestivamente comunicate al Tribunale);
c) Stabilire autonomamente eventuali integrazioni al calendario per le festività di Pasqua e per le altre festività infra-annuali (tale calendario verrà deciso autonomamente dai servizi sociali e comunicato per presa d'atto al Tribunale);
d) Fornire ai genitori un indispensabile sostegno genitoriale;
e) Verificare i tempi di permanenza dei bambini col padre nel tempo (durante la consulenza
è stata evidenziata una buona familiarità dei piccoli con l'ambiente paterno e l'assenza di disagi evidenti tanto da consentire ampliamenti e diverse modalità) garantendo l'avvio della fase 2 dal 1 febbraio e l'avvio della fase 3 dal 1 giugno 2023;
f) porre attenzione alle tappe evolutive dei piccoli, ridefinendo via via bisogni e stati;
g) garantire ai genitori una rete di supporti professionali, per gestire la crescita dei figli;
h) Garantire la presenza di un educatore professionale agli incontri con il nonno paterno;
i) Preservare la presenza della figura della nonna materna che costituisce una risorsa per i minori;
j) Garantire che il contatto con la nuova compagna del padre sia graduale ma non costituisca motivo di impedimento alla frequentazione dei figli con il padre;
k) Procedere direttamente all'iscrizione dei bimbi al nido e alla scuola materna garantendo la frequentazione del nido per il più grande appena possibile e garantendo in ogni caso che da ottobre 2023 il figlio più grande vada alla scuola materna e il più piccolo al nido (tale iscrizione e tale frequenza dovrà essere assicurata anche ove i genitori si oppongano)
l) Garantire un sostegno genitoriale elaborando il relativo progetto.
m) Verificare il rispetto del progetto genitoriale di cui sopra ed avvisare con urgenza il Tribunale laddove uno dei genitori frapponga ostacoli alla frequentazione dei figli con l'altro genitore anche al fine di permettere al tribunale di decidere una diversa collocazione dei figli e/o di applicare sanzioni pecuniarie;
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando ai servizi i figli e disponendo che i servizi sociali:
a) assumano autonomamente tutte le decisioni relative alla prosecuzione del progetto di frequentazione padre/figli e al rispetto dei tempi fissati per tale progetto;
b) assumano autonomamente ogni decisione in ordine alla iscrizione dei minori al nido e alla scuola materna e provvedano direttamente a tale iscrizione, sentiti i genitori ma senza che
l'opinione dei genitori sia vincolante;
c) garantiscano la frequentazione del nido e della scuola materna da parte dei minori segnalando con urgenza al Tribunale eventuali ostacoli frapposti dai genitori;
d) assumano autonomamente le scelte mediche di maggiore rilevanza (ricoveri, cure mediche etc.);
e) assumano autonomamente le decisioni per eventuali attività ludiche da far fare ai minori una volta sentiti i genitori.
Riserva ai genitori la responsabilità genitoriale, da esercitarsi autonomamente, solo per le scelte quotidiane ordinarie nei momenti in cui i figli sono con gli stessi.
Dispone che il padre sig. (C.F. versi a decorrere Controparte_1 C.F._2 da gennaio 2023 un contributo al mantenimento dei figli minorenni che determina in € 225,00 mensili per ciascuno figlio e quindi 450,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra Parte_1
, (C.F. ) e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione
[...] C.F._1
dell'indice Istat a partire dal gennaio 2024.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Nomina curatore speciale dei minori l'avv. ANTONELLA MAGNANI che potrà costituirsi in giudizio previa ammissione al PSS.
Dispone il divieto di espatrio per i figli minori fuori del territorio italiano.
Dispone vengano revocati i passaporti italiani per i figli minori e che sugli eventuali documenti di identità dei figli venga disposto il divieto di espatrio ovvero la dicitura documento non valido per l'espatrio”.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I. con assegnazione dei termini per le rispettive costituzioni in giudizio, all'udienza del 16/03/2023 i coniugi si rendevano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 22/06/2023 per valutare gli esiti della mediazione e l'avvio della fase 3.
Nelle more, con istanza urgente del 15/05/2023, la Sig.ra chiedeva che, a parziale Parte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale, venisse revocato temporaneamente il divieto di espatrio dei minori con conseguente restituzione dei documenti dei figli, avendo ella già acquistato i biglietti per una crociera insieme alla nonna paterna per il periodo dal 21/05/2023 al 28/05/2023 che prevedeva delle tappe in Grecia.
Instaurato immediatamente il contraddittorio fra le parti, all'esito dell'udienza del 17/05/2023 il G.I., con ordinanza emessa nella medesima data, rigettava l'istanza confermando allo stato il divieto di espatrio dei minori e disponendo la prosecuzione degli interventi di sostegno.
Alla successiva udienza già fissata del 22/06/2023, le parti concordavano di stabilire i due pernottamenti fissi per entrambe le settimane A e B nelle giornate di martedì e mercoledì, per cui il padre avrebbe preso i bambini il martedì sera (o dopo l'asilo in caso di frequenza) e li avrebbe riportati alla madre (o all'asilo) il giovedì mattina, fermi nel resto i weekend alternati come già previsti;
oltre a ciò, il Sig. acconsentiva in via provvisoria che la Sig.ra CP_1
continuasse a percepire integralmente l'assegno unico di famiglia fintanto che non Parte_1 avesse reperito un'occupazione lavorativa. I difensori chiedevano pertanto un ulteriore rinvio impregiudicati i diritti di prima udienza per verificare l'andamento della nuova fase e il reperimento di una occupazione lavorativa da parte della ricorrente.
Con successiva ordinanza ex art. 709 u.c. c.p.c. del 10/11/2023, il G.I, preso atto del grave episodio segnalato dai Servizi Sociali, a cui ha assistito anche l'educatrice, in cui la madre in PE occasione della festa di compleanno di avrebbe abusato di sostanze alcoliche opponendo resistenza a consegnare i figli al padre da cui sarebbe poi scaturita una discussione molto accesa e violenta che ha visto il coinvolgimento anche del compagno, il tutto alla presenza dei minori in evidente stato di agitazione e disagio, disponeva la collocazione dei figli presso il padre che in quel frangente si era mostrato maggiormente adeguato, revocando il contributo economico a suo carico per il mantenimento dei figli e ponendo a carico della Sig.ra Parte_1 un assegno per lo stesso titolo pari ad € 200,00 mensili.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza del 13/02/2024, viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali che evidenziavano come la situazione di pregiudizio per i minori fosse rientrata, veniva ripristinato il precedente assetto di cui alla fase
3 dell'ordinanza presidenziale dell'08/01/2023 seppur a parti invertite, con prosecuzione degli interventi educativi attivati e del percorso di sostegno e recupero delle funzioni genitoriali, e veniva stabilito che i genitori si facessero carico del mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva competenza con revoca di ogni precedente contributo economico, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Dopo diversi rinvii per il monitoraggio della situazione, la causa veniva infine rinviata all'udienza cartolare del 30/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti precisavano come in epigrafe, e veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto invece alla reciproca domanda di addebito della separazione inizialmente formulata da entrambe le parti, la stessa deve intendersi rinunciata in quanto non più coltivata. Venendo alle condizioni relative ai figli minori, va evidenziato come, nonostante gli episodi disfunzionali sopra descritti, si è osservato nel corso del giudizio e soprattutto nell'ultimo anno un progressivo miglioramento della situazione.
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali emerge, infatti, che la conflittualità fra i genitori appare diminuita e gli stessi hanno dimostrato di sapersi organizzare e collaborare nell'interesse dei minori, sebbene talvolta il dialogo risulti un po' difficoltoso.
Appare pertanto condivisibile la proposta formulata congiuntamente da tutte le parti nelle conclusioni finali di mantenere l'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla presente pronuncia, e quindi fino al 31/12/2025, all'esito del quale in assenza di segnalazioni o richieste di proroga, potrà essere ripristinato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, fermo in ogni caso il mantenimento del monitoraggio da parte degli operatori sociali e gli interventi educativi domiciliari attivati al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti e proseguire il sostegno alla coppia genitoriale.
Di conseguenza, con il venire meno dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali potrà essere revocato il divieto di espatrio degli stessi, ferma in ogni caso la necessità del consenso di entrambi i genitori per l'effettuazione del singolo viaggio all'estero e per l'emissione di nuovi documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne la collocazione dei figli minori, non vi è motivo per discostarsi dall'assetto ormai consolidatosi che concerne una collocazione paritetica tra i genitori a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola, oltre a due giorni infrasettimanali con ciascun genitore, indicativamente lunedì e giovedì con la mamma e martedì e mercoledì con il papà dall'uscita dall'asilo/scuola con pernottamento e riaccompagnamento all'asilo/scuola il giorno seguente.
Tale assetto si è infatti rivelato soddisfacente, garantendo ai figli minori, tenuto conto della loro ancor tenera età, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Tutte le altre festività civili e religiose verranno regolate dal criterio dell'alternanza, con equa ripartizione dei periodi delle festività natalizie e pasquali, mentre nel periodo estivo i minori trascorreranno almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con entrambi i genitori da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori. Non vi è motivo poi di modificare la residenza meramente anagrafica dei figli minori presso la madre nella casa ex coniugale di sua esclusiva proprietà, che rimarrà per quanto possa occorrere assegnata alla stessa;
ciò anche al fine di garantire una continuità in ordine a tutti gli aspetti amministrativi e burocratici inerenti i figli minori.
L'unico motivo di dissidio che residua è costituito pertanto dal contributo economico al mantenimento dei figli minori.
Sul punto, giova brevemente ricordare che la quantificazione del contributo al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della collocazione paritetica dei minori, è indubbio che entrambi i genitori si facciano carico in egual misura dei relativi oneri di mantenimento ordinario dei figli, sicché in assenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale rilevante fra le parti, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo ad uno dei due genitori il diritto di ricevere dall'altro un contributo economico in funzione meramente perequativa.
Invero, dalla documentazione reddituale versata in atti è emerso che la Sig.ra ha Parte_1 percepito nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto da lavoratrice dipendente pari a circa € 13.632,001 ed è proprietaria dell'immobile in cui vive per cui versa una rata del mutuo di € 325,00 mensili;
di contro, il Sig. percepisce dalla sua attività di artigiano idraulico CP_1
un reddito dichiarato di € 5.384,00, sebbene appaia poco verosimile a fronte del canone di locazione di € 850,00 mensili che versa per la casa in cui vive per cui può presumersi che gli effettivi guadagni siano pari ad almeno il triplo.
In questo quadro, appare congruo stabilire che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario dei figli in via diretta per i periodi di permanenza presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
Per gli stessi motivi, anche l'assegno unico di famiglia verrà percepito da ciascun genitore al
50% ciascuno.
Stante la natura della causa e dell'istruttoria svolta nell'interesse dei minori e tenuto conto delle conclusioni parzialmente congiunte delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, svolta nell'interesse di tutto il nucleo rimarranno a carico delle parti in egual misura e in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 09/07/2020 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 129 Parte I Serie Anno 2020 Uff. 1;
DISPONE che i figli minori e (nati a Genova rispettivamente PEona_4 PEona_2 il 09/11/2020 e il 26/12/2021) rimangano affidati ai Servizi Sociali del Comune di Genova
(ATS 51) fino al 31/12/2025, data a decorrere dalla quale, in assenza di segnalazioni e/o richieste di proroga, verrà ripristinato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ferma in ogni caso la prosecuzione del monitoraggio del nucleo e degli interventi educativi domiciliari attivati nell'interesse dei minori per consolidare gli obiettivi raggiunti e proseguire il sostegno alla coppia genitoriale;
DISPONE la collocazione paritetica dei figli minori presso entrambi i genitori con regime di frequentazione come in parte motiva, ferma la residenza anagrafica dei minori presso la casa materna sita in Genova, Via del Commercio n. 78C/17 di proprietà esclusiva della Sig.ra che, per quanto possa occorrere, viene alla stessa assegnata;
Parte_1 DISPONE che, contestualmente alla revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, venga revocato il divieto di espatrio dei figli minori, ferma in ogni caso la necessità del consenso di entrambi i genitori per il singolo viaggio all'estero e per l'emissione di nuovi documenti validi per l'espatrio;
DISPONE che i genitori si facciano carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli per i periodi di permanenza presso di sé con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, fermi tutti i precedenti provvedimenti provvisori adottati in corso di causa;
DISPONE che l'assegno unico di famiglia venga percepito al 50% dai genitori come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
PONE le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido fra loro;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 51), con facoltà di trasmettere eventuali segnalazioni e relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare a cui va demandata la vigilanza ex art. 337 c.c.
Genova, lì 20/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 730 (2024): reddito netto € 10.399,00; 730 (2023): reddito netto € 14.913,00; 730 (2022): reddito netto € 15.584,00;