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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 1952 del 2024 promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Bisanti, con studio in Palermo, piazza Don Bosco n. 6
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1
Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv. Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Per_1
rep.n. 37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024,
[...]
- resistente -
All'udienza del 11.02.2025 alle ora 15.20, la causa è stata decisa mediante lettura di
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in euro 800,00. CP_1
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023
00054243 09, notificato in data 19.01.2024, dell'importo totale di €.2.858,54 per accertamento contributi dovuti a titolo di Gestione Separata: Liberi
Professionisti relativo all'anno 2016, con relative sanzioni ed interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di 1 previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1:
«Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L.
4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
Nel caso in esame i redditi in questione sono quelli relativi all'anno 2016.
Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti).
2 L'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 19.01.2024.
Per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2016 il termine è stato prorogato al 20.07.2017.
A detto termine iniziale va aggiunto il termine di sospensione covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e quello di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Bisogna però considerare che l' ha documentato di avere inviato un CP_1 avviso bonario con il quale il ricorrente veniva invitato al pagamento dei contributi di cui all'ava oggi impugnato. Detto avviso è stato ricevuto dalla ricorrente in data 30.11.2022.
Da tale data, dovendosi considerare l'avviso valido atto interruttivo della prescrizione, deve farsi decorrere il termine quinquennale
Le somme di cui all'atto oggi impugnato, pertanto, non possono considerarsi prescritte.
Nel merito si osserva che l' istante per l'anno 2016 ha prodotto e dichiarato un reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, indicato nel quadro RE del modello unico 2017 (anno d'imposta2016) pari a 6.909,00 euro codice Ateco non sottoposto a contribuzione presso altri Enti o Casse professionali.
Per tale reddito la ricorrente era tenuta all'obbligo di iscrizione ed al versamento dei contributi verso la Gestione separata l'unica in CP_1 grado di garantirgli la copertura previdenziale in relazione all'attività professionale esercitata.
La circostanza che nel medesimo anno la contribuente godesse di altra copertura previdenziale obbligatoria in relazione all'attività da lavoro dipendente importa al solo fine della aliquota da applicare .
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 1952 del 2024 promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Bisanti, con studio in Palermo, piazza Don Bosco n. 6
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1
Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv. Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Per_1
rep.n. 37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024,
[...]
- resistente -
All'udienza del 11.02.2025 alle ora 15.20, la causa è stata decisa mediante lettura di
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in euro 800,00. CP_1
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023
00054243 09, notificato in data 19.01.2024, dell'importo totale di €.2.858,54 per accertamento contributi dovuti a titolo di Gestione Separata: Liberi
Professionisti relativo all'anno 2016, con relative sanzioni ed interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di 1 previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019, n. 4329) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1:
«Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L.
4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
Nel caso in esame i redditi in questione sono quelli relativi all'anno 2016.
Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti).
2 L'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 19.01.2024.
Per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2016 il termine è stato prorogato al 20.07.2017.
A detto termine iniziale va aggiunto il termine di sospensione covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e quello di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Bisogna però considerare che l' ha documentato di avere inviato un CP_1 avviso bonario con il quale il ricorrente veniva invitato al pagamento dei contributi di cui all'ava oggi impugnato. Detto avviso è stato ricevuto dalla ricorrente in data 30.11.2022.
Da tale data, dovendosi considerare l'avviso valido atto interruttivo della prescrizione, deve farsi decorrere il termine quinquennale
Le somme di cui all'atto oggi impugnato, pertanto, non possono considerarsi prescritte.
Nel merito si osserva che l' istante per l'anno 2016 ha prodotto e dichiarato un reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, indicato nel quadro RE del modello unico 2017 (anno d'imposta2016) pari a 6.909,00 euro codice Ateco non sottoposto a contribuzione presso altri Enti o Casse professionali.
Per tale reddito la ricorrente era tenuta all'obbligo di iscrizione ed al versamento dei contributi verso la Gestione separata l'unica in CP_1 grado di garantirgli la copertura previdenziale in relazione all'attività professionale esercitata.
La circostanza che nel medesimo anno la contribuente godesse di altra copertura previdenziale obbligatoria in relazione all'attività da lavoro dipendente importa al solo fine della aliquota da applicare .
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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