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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alcini, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 8.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del 2016, per n. 96 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di , occupandosi Parte_2 di raccolta e piantagione di verdure e ortaggi vari e pulitura del terreno. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di un testimone, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9)
1 con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni del ricorrente hanno trovato puntuale e specifico riscontro nel convincente contributo di conoscenza del testimone escusso (collega di lavoro del ricorrente medesimo) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - il quale ha segnatamente riferito che il effettivamente svolse attività lavorativa Pt_1 subordinata (seguendo le direttive e venendo retribuito dal titolare dell'azienda agricola) presso i terreni ubicati in agro di Copertino, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. A ciò aggiungasi che le propalazioni in parola, pur provenendo da un soggetto cui, al pari del ricorrente e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergono su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...) e non risultano smentite da specifiche evidenze di segno contrario direttamente riferibili alla posizione del ricorrente, promananti dall' (ciò a maggior ragione, ove si consideri che, per un verso, il CP_1 ricorrente ha prestato l'attività lavorativa che viene in rilievo nel 2016, a fronte di accertamenti ispettivi espletati a distanza di alcuni anni, con il corollario che le incongruenze rilevate in tale ambito sono prive di specifica pregnanza in relazione alla ricostruzione della posizione lavorativa in esame, e che, per altro verso, non risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori rinvenuti nel corso dei suddetti accertamenti, da cui poter eventualmente evincere significative indicazioni sui nominativi dei braccianti effettivamente impiegati nell'anteriore arco temporale che qui rileva). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza dell'anno 2016, per n. 96 giornate, prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art., 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da , con ricorso depositato l'8.11.2023, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara il CP_1 diritto di detto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in Pt_1 agricoltura del comune di residenza, per l'anno 2016 per n. 96 giornate;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alcini, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 8.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del 2016, per n. 96 giornate, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di , occupandosi Parte_2 di raccolta e piantagione di verdure e ortaggi vari e pulitura del terreno. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di un testimone, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo e quanto risultante dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9)
1 con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni del ricorrente hanno trovato puntuale e specifico riscontro nel convincente contributo di conoscenza del testimone escusso (collega di lavoro del ricorrente medesimo) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - il quale ha segnatamente riferito che il effettivamente svolse attività lavorativa Pt_1 subordinata (seguendo le direttive e venendo retribuito dal titolare dell'azienda agricola) presso i terreni ubicati in agro di Copertino, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. A ciò aggiungasi che le propalazioni in parola, pur provenendo da un soggetto cui, al pari del ricorrente e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergono su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...) e non risultano smentite da specifiche evidenze di segno contrario direttamente riferibili alla posizione del ricorrente, promananti dall' (ciò a maggior ragione, ove si consideri che, per un verso, il CP_1 ricorrente ha prestato l'attività lavorativa che viene in rilievo nel 2016, a fronte di accertamenti ispettivi espletati a distanza di alcuni anni, con il corollario che le incongruenze rilevate in tale ambito sono prive di specifica pregnanza in relazione alla ricostruzione della posizione lavorativa in esame, e che, per altro verso, non risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori rinvenuti nel corso dei suddetti accertamenti, da cui poter eventualmente evincere significative indicazioni sui nominativi dei braccianti effettivamente impiegati nell'anteriore arco temporale che qui rileva). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza dell'anno 2016, per n. 96 giornate, prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art., 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da , con ricorso depositato l'8.11.2023, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara il CP_1 diritto di detto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in Pt_1 agricoltura del comune di residenza, per l'anno 2016 per n. 96 giornate;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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