TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 77
TAR
Sentenza 24 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di censure specifiche

    Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile poiché privo di specifiche censure avverso l'aggiudicazione impugnata.

  • Inammissibile
    Mancanza di censure specifiche

    Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile poiché privo di specifiche censure avverso i verbali di valutazione delle offerte.

  • Inammissibile
    Mancanza di censure specifiche

    Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile poiché privo di specifiche censure avverso la comunicazione di aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Mancanza di censure specifiche

    Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile poiché privo di specifiche censure avverso la nota del Comune.

  • Altro
    Cessata materia del contendere

    La domanda incidentale di accesso è stata dichiarata cessata la materia del contendere poiché l'offerta tecnica dell'aggiudicataria è stata trasmessa alla ricorrente senza oscuramenti.

  • Altro
    Cessata materia del contendere

    La domanda di esibizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere poiché l'offerta tecnica dell'aggiudicataria è stata trasmessa alla ricorrente senza oscuramenti.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposti per il subentro

    Non può accogliersi la domanda di subentro nell'esecuzione del servizio, poiché sono necessari ulteriori apprezzamenti discrezionali dell'Amministrazione, come la verifica di anomalia dell'offerta della ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposti per il risarcimento

    Non può disporsi il risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente.

  • Accolto
    Mancanza di formazione su tematiche obbligatorie

    Il motivo è fondato poiché dal piano di formazione di OR.S.A. non risulta alcuna formazione sulla gestione della relazione con bambine e bambini con disabilità né sulla deontologia professionale. Le giustificazioni addotte dalla controinteressata e dal Comune non sono state ritenute idonee a colmare tale lacuna, risultando le integrazioni inammissibili o non pertinenti.

  • Accolto
    Violazione del principio di conformità dell'offerta

    La mancanza di formazione su tematiche obbligatorie rende l'offerta non conforme alle previsioni dei documenti di gara, costituendo causa di esclusione.

  • Accolto
    Violazione del dovere di prevedere formazione su tutte le tematiche elencate

    La disposizione del capitolato che utilizza il verbo 'dovere' indica la necessità inderogabile di includere tutte le tematiche elencate nella formazione aggiuntiva, rendendole caratteristiche essenziali dell'offerta.

  • Altro
    Assorbimento per esclusione dell'aggiudicatario

    La censura è assorbita poiché l'esclusione di OR.S.A. comporta un'utilità maggiore per la ricorrente rispetto a una mera rivalutazione del punteggio, ed è incompatibile con tale esclusione.

  • Altro
    Assorbimento per esclusione dell'aggiudicatario

    La censura è assorbita poiché, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, essa supera la prova di resistenza solo se accolta unitamente a un'altra censura che è stata assorbita.

  • Rigettato
    Errata interpretazione di 'ad accesso libero'

    La censura non può trovare accoglimento poiché si fonda su un'errata interpretazione dell'espressione 'ad accesso libero', che si riferisce alla modalità di fruizione e alla scelta del contenuto dei corsi, non all'obbligatorietà della loro frequenza.

  • Rigettato
    Irricevibilità della censura

    La censura è irricevibile perché avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso principale, avendo la ricorrente la piena conoscenza degli elementi necessari per formularla già al momento della comunicazione dell'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 77
    Data del deposito : 24 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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