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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 29486/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, con il procuratore Parte_1 Parte_2 con l'Avv. INVERSETTI MARCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Freguglia n. 8
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. APICELLA MARCELLO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, piazza De Angeli n. 14
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto di precetto notificato alla IG.ra in data 29/7/2024 ad Parte_1 opera del convenuto per i motivi tutti esposti in atto di citazione, dichiarare per l'effetto che nulla è Controparte_1 dovuto dalla IG.ra al convenuto in forza della sentenza n. 9160/2010 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Penale di Milano respingere tutte le ulteriori domande ed istanze proposte dal convenuto opposto CP_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto. Condannare il convenuto
[...] Parte_1 CP_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc in favore della IG.ra . Con il favore del
[...] Parte_1 compenso professionale e delle spese del presente giudizio” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel.
23.4.2025).
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito - accertare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato dal IGnor alla IGnora e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare dovuto l'importo preteso dal primo nei confronti della seconda, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la nullità dell'accordo di divorzio versato in atti dalla IGnora per tutti motivi esposti Parte_1 in narrativa;
- rigettare tutte le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio” (memoria n. 1, dep. tel. 17.1.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato l'1.8.2024 e iscritto a ruolo in pari data,
[...] per il tramite del procuratore , conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto ricevuto in data 29.7.2024 e recante il complessivo ammontare di euro 2.500.827,31.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza penale n. 9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.7.2010-13.10.2010, laddove era stata disposta una condanna al pagamento di euro
5.000.000,00, a titolo di provvisionale, in favore della parte civile Fallimento Sisas spa.
Tanto premesso, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, affermava l'insussistenza in capo a sé della qualità di chiamata all'eredità o comunque di erede rispetto al patrimonio del de cuius coobbligato in solido con l'opposto, in quanto il relativo vincolo Persona_1 coniugale era stato sciolto in data 29.1.2018 in forza di un accordo sottoscritto ai sensi degli artt. 2 e 6 d.l. 132/2014.
Al contempo, per il tramite del procuratore Parte_1 Parte_2
, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'erroneità o comunque la lacunosità
[...] dell'iniziativa esecutiva avversaria, in quanto fondata su una decisione di primo grado che era divenuta definitiva esclusivamente in seguito alla pronuncia della sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018.
Infine, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, sosteneva l'assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento, da parte dell'intimante, dell'intera obbligazione solidale, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1299 c.c.
Alla luce di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia
2 esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, nulla dovendo in forza della sentenza penale n.
9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.7.2010-13.10.2010.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata telematicamente il 26.10.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto sosteneva l'effettiva qualità di erede in capo all'intimata, rispetto al patrimonio del de cuius in quanto gli stessi erano stati coniugi ed in quanto il Persona_1 relativo atto di scioglimento del matrimonio risultava invalido poiché risalente al 29.1.2018 e, dunque, ad un momento in cui il marito dell'intimata già versava in una condizione di irreversibile incapacità di intendere e di volere, come attestato anche dalla sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018.
Al contempo, l'intimante negava la fondatezza delle ulteriori censure di controparte, in quanto la sentenza penale n. 9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.7.2010-13.10.2010 risultava ormai definitiva ed in quanto l'integrale pagamento della provvisionale di euro 5.000.000,00 era avvenuto al termine di una procedura esecutiva intrapresa dalla parte civile Fallimento Sisas spa, innanzi al Tribunale di Lucca, nei confronti del solo opposto.
Alla luce di tutto ciò, quest'ultimo domandava, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano per gli eventuali accertamenti in Parte_3 ordine al predetto atto di scioglimento del matrimonio e, sempre in via preliminare, chiedeva la reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Inoltre, invocava, in via principale, l'accertamento della correttezza Controparte_1 dell'atto di precetto opposto e la declaratoria di nullità dell'accordo sottoscritto da controparte ai sensi degli artt. 2 e 6 d.l. 132/2014 nonché, ancora in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e il proprio foglio di precisazione delle conclusioni, mentre l'opposto versava in atti la sola memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.
Il Tribunale, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 29.4.2025 e si
3 riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, nei termini di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Va invero considerato che non soltanto ha negato di essere “chiamata Parte_1 ex lege all'eredità relitta dal IG. deceduto in data 24/4/2020” (citazione, fascicolo Persona_1 opponente), ma ha altresì radicalmente escluso di essere “erede del IG. (istanza, Persona_1 dep. tel. 5.9.2024, fascicolo opponente).
In tal senso, , anche a prescindere dalla validità o meno dello Controparte_1 scioglimento del vincolo matrimoniale tra l'opponente e era in ogni caso onerato Persona_1 dell'allegazione e della prova in ordine al fatto che l'intimata, ove effettivamente chiamata all'eredità in forza di legge o di testamento, fosse poi subentrata nella titolarità del patrimonio del de cuius in forza di un'accettazione – espressa o tacita – della medesima eredità.
Difatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di successioni 'mortis causa', la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del 'de cuius', incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass., sez. lav., sent. 30.4.2010, n.
10525; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. II, sent. 12.1.2024, n. 1330).
Nel caso di specie, di contro, si è limitato a contestare la validità dello Controparte_1
4 “atto per lo scioglimento del matrimonio” in quanto “falso …, come falsa è la firma del IGnor Persona_1 apposta in calce”, senza peraltro offrire alcun elemento a dimostrazione dell'eventuale fondatezza della domanda di “nullità dell'accordo di divorzio versato in atti dalla IGnora Parte_1
(comparsa, fascicolo opposto), non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto.
L'intimante, poi, ha al più affermato “la responsabilità patrimoniale del IGnor (e poi Persona_1 della moglie quale erede)” (comparsa, fascicolo opposto), ma non ha operato alcun riferimento ad una intervenuta accettazione dell'eredità da parte di Parte_1
Ne consegue che , in relazione all'atto di precetto opposto, non risulta Controparte_1 titolare del diritto di procedere in executivis nei confronti dell'intimata.
*
Anche il secondo motivo di opposizione è comunque fondato.
Si deve infatti evidenziare che la giurisprudenza di legittimità – esprimendo un principio di diritto che risulta rilevante anche con riferimento alle statuizioni civili di condanna pronunciate in sede penale, “coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo”
(Cass., sez. III, ord. 8.7.2024, n. 18502; cfr. in termini, ex multis, Trib. Firenze, sez. III, sent.
12.5.2021, n. 1297 e Trib. Roma, sez. IV, sent. 23.9.2019, n. 17938) – ha più volte osservato che, “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza [della Corte di Cassazione] attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa
(cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.
n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del
2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare
5 prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., sez. III, sent. 13.11.2018, n. 29021; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 14.11.2022, n. 33443).
Orbene, nel caso di specie, , pur dando atto dell'intervenuta pronuncia Controparte_1 della “sentenza della Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale, n. 1792/2018 emessa il 9 marzo
2018, depositata il successivo 3 agosto 2018”, ha minacciato di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del “titolo esecutivo costituito dalla copia, attesta conforme all'originale, della sentenza n. 9160/10, emessa - dal Tribunale di Milano, Sezione II Penale (Presidente Dott.ssa Laura
Cairati) - in data 15.07.2010 e depositata in Cancelleria il 13.10.2010 (R.G. n. 12243/08)” (doc. 3, fascicolo opposto), come peraltro si desume anche dal tenore delle difese articolate dall'opposto sia per iscritto, sia oralmente (cfr. verbale ud. 12.11.2024).
Tale decisione di primo grado, tuttavia, è stata impugnata e la sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018, esaminandolo nel merito, ha per un verso accolto questo gravame in relazione ai profili di responsabilità penale facenti capo ad dichiarando “non doversi procedere nei confronti Persona_1 di [quest'ultimo]”, ed ha per altro verso respinto il medesimo gravame – per quanto di interesse ai fini della presente vertenza – in relazione ai profili di responsabilità civile facenti capo a nonché – secondo la tesi dell'opposto (cfr. verbale ud. 12.11.2024), Controparte_1 anche – al marito di (doc. 5, fascicolo opposto). Parte_1
Ne consegue che la predetta sentenza di primo grado, in relazione all'atto di precetto opposto, non costituisce in ogni caso un titolo esecutivo.
*
Alla luce di tutto ciò, va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di CP_1
di procedere in executivis nei confronti di con riferimento alla
[...] Parte_1 pretesa recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480 c.p.c.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare in controversia (cfr. p. 4, citazione, fascicolo opponente;
cfr. altresì doc. 3, fascicolo opposto),
6 del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della natura documentale della vertenza e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale (cfr. verbale ud. 29.4.2025), secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una pronuncia di condanna a titolo di responsabilità aggravata, in quanto la stessa è stata richiesta dall'intimata adducendo la
“malafede” e l'assenza di una “minima prudenza” in capo a (memoria n. 3, Controparte_1 fascicolo opponente) ed invocando, dunque, le ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 e c. 2, c.p.c., senza aver tuttavia assolto l'onere di allegazione e di prova in ordine ai corrispondenti elementi costitutivi, ossia “il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” (Cass., sez. III, sent.
30.5.2023, n. 15175; cfr. altresì Cass., sez. II, sent. 18.3.2002, n. 3941).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto Parte_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1 [...] nella misura di euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, Parte_1 nonché esborsi per euro 1.713,00.
Milano, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, con il procuratore Parte_1 Parte_2 con l'Avv. INVERSETTI MARCO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Freguglia n. 8
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. APICELLA MARCELLO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, piazza De Angeli n. 14
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto di precetto notificato alla IG.ra in data 29/7/2024 ad Parte_1 opera del convenuto per i motivi tutti esposti in atto di citazione, dichiarare per l'effetto che nulla è Controparte_1 dovuto dalla IG.ra al convenuto in forza della sentenza n. 9160/2010 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Penale di Milano respingere tutte le ulteriori domande ed istanze proposte dal convenuto opposto CP_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto. Condannare il convenuto
[...] Parte_1 CP_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc in favore della IG.ra . Con il favore del
[...] Parte_1 compenso professionale e delle spese del presente giudizio” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel.
23.4.2025).
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito - accertare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato dal IGnor alla IGnora e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare dovuto l'importo preteso dal primo nei confronti della seconda, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare la nullità dell'accordo di divorzio versato in atti dalla IGnora per tutti motivi esposti Parte_1 in narrativa;
- rigettare tutte le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio” (memoria n. 1, dep. tel. 17.1.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato l'1.8.2024 e iscritto a ruolo in pari data,
[...] per il tramite del procuratore , conveniva in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto ricevuto in data 29.7.2024 e recante il complessivo ammontare di euro 2.500.827,31.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza penale n. 9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.7.2010-13.10.2010, laddove era stata disposta una condanna al pagamento di euro
5.000.000,00, a titolo di provvisionale, in favore della parte civile Fallimento Sisas spa.
Tanto premesso, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, affermava l'insussistenza in capo a sé della qualità di chiamata all'eredità o comunque di erede rispetto al patrimonio del de cuius coobbligato in solido con l'opposto, in quanto il relativo vincolo Persona_1 coniugale era stato sciolto in data 29.1.2018 in forza di un accordo sottoscritto ai sensi degli artt. 2 e 6 d.l. 132/2014.
Al contempo, per il tramite del procuratore Parte_1 Parte_2
, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'erroneità o comunque la lacunosità
[...] dell'iniziativa esecutiva avversaria, in quanto fondata su una decisione di primo grado che era divenuta definitiva esclusivamente in seguito alla pronuncia della sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018.
Infine, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, sosteneva l'assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento, da parte dell'intimante, dell'intera obbligazione solidale, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1299 c.c.
Alla luce di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia
2 esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, nulla dovendo in forza della sentenza penale n.
9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.7.2010-13.10.2010.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata telematicamente il 26.10.2024, contestando le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposto sosteneva l'effettiva qualità di erede in capo all'intimata, rispetto al patrimonio del de cuius in quanto gli stessi erano stati coniugi ed in quanto il Persona_1 relativo atto di scioglimento del matrimonio risultava invalido poiché risalente al 29.1.2018 e, dunque, ad un momento in cui il marito dell'intimata già versava in una condizione di irreversibile incapacità di intendere e di volere, come attestato anche dalla sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018.
Al contempo, l'intimante negava la fondatezza delle ulteriori censure di controparte, in quanto la sentenza penale n. 9160/2010 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.7.2010-13.10.2010 risultava ormai definitiva ed in quanto l'integrale pagamento della provvisionale di euro 5.000.000,00 era avvenuto al termine di una procedura esecutiva intrapresa dalla parte civile Fallimento Sisas spa, innanzi al Tribunale di Lucca, nei confronti del solo opposto.
Alla luce di tutto ciò, quest'ultimo domandava, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano per gli eventuali accertamenti in Parte_3 ordine al predetto atto di scioglimento del matrimonio e, sempre in via preliminare, chiedeva la reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Inoltre, invocava, in via principale, l'accertamento della correttezza Controparte_1 dell'atto di precetto opposto e la declaratoria di nullità dell'accordo sottoscritto da controparte ai sensi degli artt. 2 e 6 d.l. 132/2014 nonché, ancora in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e il proprio foglio di precisazione delle conclusioni, mentre l'opposto versava in atti la sola memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.
Il Tribunale, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 29.4.2025 e si
3 riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies,
u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, nei termini di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Va invero considerato che non soltanto ha negato di essere “chiamata Parte_1 ex lege all'eredità relitta dal IG. deceduto in data 24/4/2020” (citazione, fascicolo Persona_1 opponente), ma ha altresì radicalmente escluso di essere “erede del IG. (istanza, Persona_1 dep. tel. 5.9.2024, fascicolo opponente).
In tal senso, , anche a prescindere dalla validità o meno dello Controparte_1 scioglimento del vincolo matrimoniale tra l'opponente e era in ogni caso onerato Persona_1 dell'allegazione e della prova in ordine al fatto che l'intimata, ove effettivamente chiamata all'eredità in forza di legge o di testamento, fosse poi subentrata nella titolarità del patrimonio del de cuius in forza di un'accettazione – espressa o tacita – della medesima eredità.
Difatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di successioni 'mortis causa', la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del 'de cuius', incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass., sez. lav., sent. 30.4.2010, n.
10525; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. II, sent. 12.1.2024, n. 1330).
Nel caso di specie, di contro, si è limitato a contestare la validità dello Controparte_1
4 “atto per lo scioglimento del matrimonio” in quanto “falso …, come falsa è la firma del IGnor Persona_1 apposta in calce”, senza peraltro offrire alcun elemento a dimostrazione dell'eventuale fondatezza della domanda di “nullità dell'accordo di divorzio versato in atti dalla IGnora Parte_1
(comparsa, fascicolo opposto), non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto.
L'intimante, poi, ha al più affermato “la responsabilità patrimoniale del IGnor (e poi Persona_1 della moglie quale erede)” (comparsa, fascicolo opposto), ma non ha operato alcun riferimento ad una intervenuta accettazione dell'eredità da parte di Parte_1
Ne consegue che , in relazione all'atto di precetto opposto, non risulta Controparte_1 titolare del diritto di procedere in executivis nei confronti dell'intimata.
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Anche il secondo motivo di opposizione è comunque fondato.
Si deve infatti evidenziare che la giurisprudenza di legittimità – esprimendo un principio di diritto che risulta rilevante anche con riferimento alle statuizioni civili di condanna pronunciate in sede penale, “coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo”
(Cass., sez. III, ord. 8.7.2024, n. 18502; cfr. in termini, ex multis, Trib. Firenze, sez. III, sent.
12.5.2021, n. 1297 e Trib. Roma, sez. IV, sent. 23.9.2019, n. 17938) – ha più volte osservato che, “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza [della Corte di Cassazione] attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa
(cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.
n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del
2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare
5 prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., sez. III, sent. 13.11.2018, n. 29021; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. III, sent. 14.11.2022, n. 33443).
Orbene, nel caso di specie, , pur dando atto dell'intervenuta pronuncia Controparte_1 della “sentenza della Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale, n. 1792/2018 emessa il 9 marzo
2018, depositata il successivo 3 agosto 2018”, ha minacciato di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del “titolo esecutivo costituito dalla copia, attesta conforme all'originale, della sentenza n. 9160/10, emessa - dal Tribunale di Milano, Sezione II Penale (Presidente Dott.ssa Laura
Cairati) - in data 15.07.2010 e depositata in Cancelleria il 13.10.2010 (R.G. n. 12243/08)” (doc. 3, fascicolo opposto), come peraltro si desume anche dal tenore delle difese articolate dall'opposto sia per iscritto, sia oralmente (cfr. verbale ud. 12.11.2024).
Tale decisione di primo grado, tuttavia, è stata impugnata e la sentenza penale n.
1792/2018 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 9.3.2018-3.8.2018, esaminandolo nel merito, ha per un verso accolto questo gravame in relazione ai profili di responsabilità penale facenti capo ad dichiarando “non doversi procedere nei confronti Persona_1 di [quest'ultimo]”, ed ha per altro verso respinto il medesimo gravame – per quanto di interesse ai fini della presente vertenza – in relazione ai profili di responsabilità civile facenti capo a nonché – secondo la tesi dell'opposto (cfr. verbale ud. 12.11.2024), Controparte_1 anche – al marito di (doc. 5, fascicolo opposto). Parte_1
Ne consegue che la predetta sentenza di primo grado, in relazione all'atto di precetto opposto, non costituisce in ogni caso un titolo esecutivo.
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Alla luce di tutto ciò, va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di CP_1
di procedere in executivis nei confronti di con riferimento alla
[...] Parte_1 pretesa recata dall'atto di precetto opposto.
Per l'effetto, poi, va dichiarata l'inefficacia della medesima intimazione ex art. 480 c.p.c.
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La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare in controversia (cfr. p. 4, citazione, fascicolo opponente;
cfr. altresì doc. 3, fascicolo opposto),
6 del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della natura documentale della vertenza e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale (cfr. verbale ud. 29.4.2025), secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una pronuncia di condanna a titolo di responsabilità aggravata, in quanto la stessa è stata richiesta dall'intimata adducendo la
“malafede” e l'assenza di una “minima prudenza” in capo a (memoria n. 3, Controparte_1 fascicolo opponente) ed invocando, dunque, le ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 e c. 2, c.p.c., senza aver tuttavia assolto l'onere di allegazione e di prova in ordine ai corrispondenti elementi costitutivi, ossia “il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” (Cass., sez. III, sent.
30.5.2023, n. 15175; cfr. altresì Cass., sez. II, sent. 18.3.2002, n. 3941).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei Controparte_1 confronti di con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto Parte_1 opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia di quest'ultimo; condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1 [...] nella misura di euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, Parte_1 nonché esborsi per euro 1.713,00.
Milano, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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