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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del
2/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8688/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to GUIDOTTO CARMELO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER Controparte_1
LUIGI, ( - p.e.c. t ) per procura C.F._1 Email_1 generale alle liti nn.37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, , presso il proprio Ufficio CP_1 legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI- 003488859, notificata il 13.08.2025, con il prodromico avviso di accertamento per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, identificato con n° .2100.28/03/2025.0259038, ricevuto in data 24.04.2025. CP_1
CP_ Ha dedotto che l' previdenziale ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 560,20 dovuta al mancato pagamento dei DM10 a suo tempo non versati (anno di imposta 2023), portati dell'accertamento n. .2100.28/03/2025.0259038, ricevuto in data 24.04.2025. CP_1
Ha evidenziato di avere tempestivamente opposto il suddetto accertamento dinanzi al Tribunale di
Catania sezione lavoro con ricorso iscritto al n. di RG. 4996/2025 e che con lo stesso decreto di CP_ fissazione udienza l'atto impugnato era stato sospeso;
ciò nonostante, l' ha proceduto alla notifica dell'atto oggi opposto.
1 Ha in ogni caso dedotto che la pretesa avversaria è infondata in quanto, trattandosi di sanzioni per il mancato pagamento dei contributi DM10 dei dipendenti del Condominio di C.so delle Province n.
20, relativamente all'anno di imposta 2023, egli non aveva alcuna legittimazione passiva per non essere più il legale rappresentante del condominio suddetto, non rivestendo più tale ruolo dal lontano anno 2019.
Nessun addebito e nessuna responsabilità poteva essergli addebitata, essendo onere dell' Pt_2 quello di provare che le omissioni contributive fossero riferibili ad un terzo soggetto, attuale amministratore dell'omonimo condominio, effettivo responsabile di tali omissioni.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“ - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto opposto con conseguente estinzione della pretesa perché illegittima ed infondata;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 18 novembre 2025, si è costituito l' CP_1 rappresentando che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata oggetto di annullamento in autotutela da parte dell' , per essere riemessa nei confronti dell'effettivo amministratore pro tempore, Pt_2 sig. (c.f. ). Parte_3 C.F._2
In ordine alle ulteriori domande relative agli ordini restitutori, ne ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, il presente giudizio avendo ad oggetto esclusivamente la OI-3488859 –
2023, atto non ancora iscritto a ruolo e dunque non portato ad esecuzione, e avendo come parti esclusivamente l' ed il contribuente. CP_1
Ha concluso chiedendo:
“dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI- 3488859 – 2023 in quanto annullata. Rigettare ogni altra domanda avversa.
Con compensazione, quanto meno parziale del presente giudizio atteso il comportamento non oppositivo dell' . CP_1
2 Parte opponente, nell'insistere in ricorso, prendeva atto delle determinazioni dell' insistendo CP_1 quanto alle spese per la condanna di controparte.
La causa trattata all'udienza del 2 dicembre 2025 secondo modalità cartolari e sostituita con note autorizzate ex art. 127 ter c.p,c. viene definita nei termini che seguono.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e con ciò il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento della resistente che ha annullato l'ordinanza ingiunzione in discussione.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Tuttavia, quanto alla domanda dell'Istituto di compensazione delle spese, deve considerarsi - a fronte della richiesta dell'opponente che ha insistito per la condanna dell' alla rifusione dei CP_1 compensi di lite - che il riconoscimento delle giuste ragioni della controparte è avvenuto solo in esito alla ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza
3 virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ritiene pertanto il Tribunale di prendere in considerazione, ai fini della decisione, il comportamento CP_ processuale dell' resistente, con la conseguenza che sussistono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare metà delle spese di lite.
La restante metà deve invece essere posta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n.
55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, vista la natura puramente in diritto della presente controversia;
da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' e liquida in euro 249,50 oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, avvocato Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania il 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA DA
4
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del
2/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8688/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to GUIDOTTO CARMELO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER Controparte_1
LUIGI, ( - p.e.c. t ) per procura C.F._1 Email_1 generale alle liti nn.37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, , presso il proprio Ufficio CP_1 legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI- 003488859, notificata il 13.08.2025, con il prodromico avviso di accertamento per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, identificato con n° .2100.28/03/2025.0259038, ricevuto in data 24.04.2025. CP_1
CP_ Ha dedotto che l' previdenziale ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 560,20 dovuta al mancato pagamento dei DM10 a suo tempo non versati (anno di imposta 2023), portati dell'accertamento n. .2100.28/03/2025.0259038, ricevuto in data 24.04.2025. CP_1
Ha evidenziato di avere tempestivamente opposto il suddetto accertamento dinanzi al Tribunale di
Catania sezione lavoro con ricorso iscritto al n. di RG. 4996/2025 e che con lo stesso decreto di CP_ fissazione udienza l'atto impugnato era stato sospeso;
ciò nonostante, l' ha proceduto alla notifica dell'atto oggi opposto.
1 Ha in ogni caso dedotto che la pretesa avversaria è infondata in quanto, trattandosi di sanzioni per il mancato pagamento dei contributi DM10 dei dipendenti del Condominio di C.so delle Province n.
20, relativamente all'anno di imposta 2023, egli non aveva alcuna legittimazione passiva per non essere più il legale rappresentante del condominio suddetto, non rivestendo più tale ruolo dal lontano anno 2019.
Nessun addebito e nessuna responsabilità poteva essergli addebitata, essendo onere dell' Pt_2 quello di provare che le omissioni contributive fossero riferibili ad un terzo soggetto, attuale amministratore dell'omonimo condominio, effettivo responsabile di tali omissioni.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“ - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto opposto con conseguente estinzione della pretesa perché illegittima ed infondata;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 18 novembre 2025, si è costituito l' CP_1 rappresentando che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata oggetto di annullamento in autotutela da parte dell' , per essere riemessa nei confronti dell'effettivo amministratore pro tempore, Pt_2 sig. (c.f. ). Parte_3 C.F._2
In ordine alle ulteriori domande relative agli ordini restitutori, ne ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, il presente giudizio avendo ad oggetto esclusivamente la OI-3488859 –
2023, atto non ancora iscritto a ruolo e dunque non portato ad esecuzione, e avendo come parti esclusivamente l' ed il contribuente. CP_1
Ha concluso chiedendo:
“dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI- 3488859 – 2023 in quanto annullata. Rigettare ogni altra domanda avversa.
Con compensazione, quanto meno parziale del presente giudizio atteso il comportamento non oppositivo dell' . CP_1
2 Parte opponente, nell'insistere in ricorso, prendeva atto delle determinazioni dell' insistendo CP_1 quanto alle spese per la condanna di controparte.
La causa trattata all'udienza del 2 dicembre 2025 secondo modalità cartolari e sostituita con note autorizzate ex art. 127 ter c.p,c. viene definita nei termini che seguono.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e con ciò il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento della resistente che ha annullato l'ordinanza ingiunzione in discussione.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Tuttavia, quanto alla domanda dell'Istituto di compensazione delle spese, deve considerarsi - a fronte della richiesta dell'opponente che ha insistito per la condanna dell' alla rifusione dei CP_1 compensi di lite - che il riconoscimento delle giuste ragioni della controparte è avvenuto solo in esito alla ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza
3 virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ritiene pertanto il Tribunale di prendere in considerazione, ai fini della decisione, il comportamento CP_ processuale dell' resistente, con la conseguenza che sussistono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare metà delle spese di lite.
La restante metà deve invece essere posta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n.
55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, vista la natura puramente in diritto della presente controversia;
da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' e liquida in euro 249,50 oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, avvocato Carmelo Guidotto.
Così deciso in Catania il 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA DA
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