Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 731
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'utenza e difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento indica chiaramente l'immobile sito in Grammichele alla Indirizzo_1, pertanto non sussiste il difetto di motivazione prospettato dalla contribuente. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa sulla motivazione degli atti tributari.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del tributo

    A causa delle sospensioni dei termini dovute all'emergenza pandemica (DL n. 18/2020 e DLgs n. 159/2015), i termini di prescrizione non erano maturati alla data di notifica dell'avviso di accertamento. La normativa applicabile prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo corrispondente alla sospensione dei versamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 731
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 731
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo