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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1116 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 19.03.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: , (c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f.: ), rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_3 C.F._3
citazione, dall'avv. Pasquale Tartaglione ed elettivamente domiciliati in IS (CE), alla via
D. Santoro, n. 77
(attori)
E
(c.f.: ), (c.f.: ) e Parte_4 C.F._4 Controparte_1 C.F._5 [...]
(c.f.: ), rapp.ti e difesi, giusta procura in calce alla Parte_5 C.F._6
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco D'Ambrosio e Mario Zechender ed elettivamente domiciliati in IS (CE), alla via F. Baracca, n. 34
(convenuti) E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._7
(convenuta - contumace)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori - premettendo di essere proprietari dell'immobile sito in IS (CE) alla via San Giuliano n. 91, identificato al Catasto, al Foglio 500 Particella 1554 - hanno convenuto in giudizio , , e al fine di Controparte_3 Controparte_1 Parte_5 Controparte_2
sentire accogliere le suddette conclusioni: “ - Accertare e dichiarare la palese violazione ed
inadempimento, da parte dei convenuti, dei divieti e doveri imposti dall'art.1102 c.c. in materia di
uso del bene comune, per le opere da costoro realizzate arbitrariamente nelle aree comuni del
casamento in cui sorgono, tra gli altri, i fabbricati di proprietà e nonché nel Parte_1 Parte_4
piccolo vico privato di proprietà , tali da determinare una illegittima compressione Parte_1
dell'altrui diritto a godere del bene comune, in egual misura;
- Per l'effetto, dichiarare tenuti e
condannare, i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi quo ante, ovvero alla rimozione delle
macchine per condizionatori e del tubo di scarico dei fumi di combustione della caldaia
attualmente insistenti nel vico di proprietà privata , alla rimozione del marciapiede con Parte_1 luci posto nell'area condominiale con conseguente rimozione delle piante e dei vasi ivi posizionati,
alla rimozione delle piante di cycas e del foro per la piantumazione del pioppo ugualmente
nell'area comune, allo spostamento e rimozione di altalena, piscina ed autovettura posizionate in
modo da ostruire il libero passaggio altrui, nonché al conseguente risarcimento dei danni, in
favore dei germani , e la cui quantificazione sarà accertata a mezzo Parte_1 Pt_3 Pt_2
di CTU che sin d'ora si chiede ed in ogni caso rimessa alla libera determinazione dell'On. le
Giudice adito”.
Con comparsa depositata il 15.05.2017, si sono costituiti in giudizio , Controparte_3 [...]
e i quali – contestando energicamente la domanda attorea – hanno CP_1 Parte_5
chiesto, in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo agli attori relativamente alla proprietà esclusiva del contestato vico privato e nel merito hanno instato per il rigetto della domanda per totale infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 15.05.2017, il Giudice Istruttore dell'epoca, attesa la rituale notifica dell'atto di citazione alla convenuta non costituitasi, ha dichiarato la contumacia della Controparte_2
stessa.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed espletamento di CTU, a firma dell'ing.
[...]
; indi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle Per_1
conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, il presente procedimento è stato smistato sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservato in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto la domanda attorea va reietta. Ed invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – che contempla il generale criterio dell'onere della prova -
chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve fornire le prove necessarie per dimostrare i fatti a fondamento del medesimo.
Ebbene, gli attori hanno addotto la violazione dell'art. 1102 c.c. da parte dei convenuti, in relazione all'utilizzo della cosa comune, costituita da un vico comunale che conduce ad un'area condominiale
(pt. 1558 Catasto terreni) e ad un'altra area scoperta (pt. 5677) su cui sono distribuite diverse unità
abitative, tra le quali figurano quelle delle parti in causa. Nello specifico, hanno sostenuto che la realizzazione di opere da parte dei a loro dire abusive (quali un marciapiede, impianti di Parte_4
condizionamento d'aria, tubazione della caldaia etc.), abbia inciso negativamente sull'esercizio del diritto d'accesso all'immobile in loro proprietà, così - di fatto - precludendo l'uso comune della cosa.
Ebbene, dette circostanze non solo non sono state provate, ma, al contrario, risultano seriamente smentite dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, a firma dell'ing.
, le quali appaiono pienamente condivisibili, siccome sorrette da ragionamento Persona_1
immune da vizi e suffragate da precise, logiche e coerenti considerazioni.
Il consulente, esaminati i luoghi di causa ed effettuati i rilievi metrici del caso, ha proceduto,
innanzitutto, a verificare se la presenza delle presunte opere e delle autovetture parcheggiate dai convenuti limitasse il corretto transito di mezzi e persone verso la proprietà dei o, Parte_1
addirittura, se quest'ultime fossero d'ostacolo al passaggio dei cd. “mezzi di emergenza”, quali ad esempio l'autopompa dei VVF.
Sul punto, il CTU ha rilevato che “per quanto attiene il libero transito della autovetture da e verso
la proprietà (a meno di cattivi comportamenti da parte di terzi come la sosta di auto nelle Parte_1
zone di passaggio o manovra) lo scrivente ritiene che tale condizione sia assolvibile” e, ancora, in merito al transito dei mezzi d'emergenza ha determinato che “per quanto attiene il libero transito dei mezzi di emergenza da e verso la proprietà (a meno di cattivi comportamenti da parte Parte_1
di terzi come la sosta di auto nelle zone di passaggio o manovra) lo scrivente ritiene che tale
condizione sia assolvibile” (cfr. pag. 5 Consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, le censure mosse dagli attori in merito alla limitazione dell'esercizio del diritto d'accesso verso l'unità abitativa in loro proprietà appaiono prive di riscontro probatorio.
In relazione, invece, alla legittimità delle presunte opere realizzate dai convenuti, il CTU si è
pronunciato sul contestato marciapiede esistente in prossimità dell'abitazione dei e sugli Parte_4
impianti di condizionamento.
Su tale aspetto, l'ausiliario ha concluso che “in merito al piccolo marciapiede realizzato dinnanzi la
propria proprietà da parte dei convenuti a parere dello scrivente è considerabile come opera
rientrante nell'edilizia libera pertanto non soggetta alla richiesta di autorizzazione, salvo
particolari divieti contenuti nel regolamento condominiale (che non esiste nel caso specifico). In
maniera analoga l'installazione delle due macchine per il condizionamento dell'aria, stando anche
ad una recente sentenza del T.A.R. di Bari, è riconducibile ad attività libera che non modifica in
modo apprezzabile la sagoma degli edifici, pertanto come sopra non soggetta alla richiesta di
autorizzazione, salvo particolari divieti contenuti nel regolamento condominiale (che non esiste nel
caso specifico)”.
In conclusione, le censure mosse dagli attori in relazione alla contestata illegittimità delle opere realizzate dai convenuti si appalesano prive di conforto probatorio e, soprattutto, di rilievo giuridico. Del pari prive di rilievo appaiono pure le contestazioni sollevate dagli istanti alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nel proprio elaborato, le quali peraltro sono state oggetto di specifica risposta da parte dell'ausiliario in sede di considerazioni finali, a cui si rimanda
(cfr. pg. 11 Relazione finale).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, la domanda di parte attrice va rigettata. Le spese processuali tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori del D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva effettivamente svolta.
Il costo della ctu espletata in corso di giudizio va posto a carico degli attori, in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e , nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_5
disattesa e assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, che liquida in euro € 2.540,00 per compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, che attribuisce ai procuratori costituiti, avv.
Francesco D'Ambrosio e Mario Zechender, dichiaratisi antistatari;
pone il costo della ctu a carico degli attori in via definitiva.
Così deciso in S.M.C.V., lì 16.07.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)