Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
29.05.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 10799/2024, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Toledo n. 156, presso lo studio legale dell'avv. Marina Paparo, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Gerardo
Grande, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : condannare la al pagamento della complessiva somma di Parte_1 CP_1
€ 13.115,61, di cui € 1.738,46 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_1
1
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2024, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della nel periodo dal 15.05.21 al 04.08.23, con contratto a CP_1 tempo indeterminato, orario part-time, ed inquadramento nel IV livello CCNL Pubblici esercizi, in servizio presso il cocktail bar della resistente sito in Napoli alla via S. Chiara n. 36/37.
Specificava di essersi occupata della preparazione dei cocktail, del servizio clienti al banco ed ai tavoli, dell'apertura e chiusura del locale e della cassa, della contabilizzazione degli incassi, dell'inventario ed approvvigionamento, della sistemazione delle bevande, nonché della gestione del rapporto con i fornitori.
Deduceva di aver osservato la seguente turnazione oraria:
- dal 15.05.21 al 28.02.23, venerdì e sabato dalle ore 18:00 alle ore 03:00, e, a settimane alterne, dalle ore 18:00 alle ore 02:00, o durante due giorni infrasettimanali oppure durante un giorno infrasettimanale ed una domenica (per un totale minimo di n. 34 ore);
- dal 01.03.23 al 04.08.2023, su tre turni settimanali, il venerdì ed il sabato dalle ore 17:00 alle ore 03:00, e, a settimane alterne, dalle ore 17:00 alle ore 02:00, durante un giorno infrasettimanale o di domenica (per un totale minimo di n. 29 ore).
Lamentava, dunque, di aver lavorato per un numero di ore ben maggiore a quelle formali previste da contratto (ossia n. 15 ore settimanali dal 15.05.21 al 04.08.23, con esclusione del periodo dal 28.04.22 al 25.07.22 per n. 30 ore settimanali).
Rappresentava di aver percepito compensi del tutto inadeguati alla quantità e qualità del lavoro svolto, ricevendo, in aggiunta a quanto risultante dagli statini paga in atti (comprensivi del rateo mensile di 13 e 14^ mensilità), una somma integrativa in contanti fino ad arrivare ad un importo mensile di € 1.300,00, nel periodo dal 01.06.21 al 28.02.23, ed € 1.000,00 dal 01.03.23 al 30.06.23.
Aggiungeva di aver ricevuto, dopo la cessazione del rapporto, la complessiva somma netta di
€ 1.836,36, a titolo competenze e ratei, di cui la somma lorda di € 1.620,80 a titolo di t.f.r.
Rivendicava, pertanto, la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. e sulla base delle tabelle di cui al CCNL di settore;
in particolare, a titolo di lavoro supplementare comprensivo della maggiorazione del 30% sino al 31.01.22 (art. 79 e Allegato E, ccnl 8.02.18) e la maggiorazione del 15% dal'1.02.22 alla cessazione del rapporto (Art. 61, ccnl 2.02.22), nonché la maggiorazione del 25% per il lavoro notturno svolto (art. 123 e 124, ccnl 8.02.18; art. 177, ccnl 2.02.22); il tutto come da conteggi allegati.
Rappresentava di aver invano diffidato la società al pagamento delle spettanze.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € CP_1
13.115,61, di cui € 1.738,46 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dai singoli maturati diritti al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La si costituiva in giudizio tardivamente (in data 12.02.2025), deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Negava lo svolgimento da parte della sigra di attività lavorativa in misura maggiore Pt_1 da quanto risultante dalle buste paga in atti, nonché la mancata percezione delle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, previste dal CCNL di settore.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale articolata in ricorso e concesso termine per il deposito di note conclusionali, all'udienza del 29.05.2025 la causa veniva discussa oralmente dai procuratori delle parti sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, come illustrate da note.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nella specie, è documentato (cfr. all. n. 3, prod. parte ricorrente) il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part-time, nel periodo dal 15.05.21 al 04.08.23, con inquadramento della ricorrente nel livello IV del CCNL Pubblici esercizi.
La ricorrente ha lamentato, piuttosto, di aver sempre osservato un orario lavorativo maggiore a quello risultante da contratto;
precisamente, di aver lavorato per non meno di n. 34 ore dal
15.05.21 al 28.02.23 e per non meno di n. 29 dal 01.03.23 al 04.08.2023.
Per cui chiedeva, sulla scorta di quanto statuito nel CCNL di settore, il pagamento delle relative differenze retributive a titolo di lavoro supplementare, notturno e domenicale.
La società resistente, nel contestare tale ricostruzione, ha dedotto di aver sempre corrisposto alla lavoratrice quanto dovuto per l'effettiva prestazione svolta, ossia quanto indicato nelle buste paga.
Ciò detto, dall'espletata istruttoria giudiziale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno del ricorso.
In ordine di escussione, si riportano le dichiarazioni rese.
: “ADR conosco la ricorrente presente in aula, sono indifferente alle parti. Testimone_1
ADR la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della che gestiva un bar sito in Napoli CP_1 alla via Santa Chiara n. 36-37. Ciò so essendo stato un cliente del bar, ero divenuto amico del legale rapp.te , nonché di socio del bar. Successivamente, abbiamo Parte_2 Persona_1 costituito una società insieme denominata DERITO s.r.l., ma poi i sig.ri hanno Parte_3 Per_1 ceduto le quote. ADR la DERITO s.r.l. ha avuto in gestione un altro bar sito in Napoli alla via
Santa Chiara n. 38, proprio accanto a quello della ADR ho frequentato per queste CP_1 ragioni il bar per circa 5-6 anni a partire dal 2018, ma non ricordo meglio. ADR ho CP_1 conosciuto la ricorrente quando ha iniziato a lavorare nel predetto bar un po' di tempo dopo, ma non ricordo meglio. Sono certo però che dal 2021 ha sempre lavorato all'interno del bar. ADR la ricorrente si occupava di tutto, nel senso che l'ho vista preparare i cocktail, servire la clientela, incassare il corrispettivo;
lavorava prevalentemente al bancone. Si occupava anche di ordinare la merce ai fornitori tramite Whatsapp, essendo stata appositamente delegata in tal senso;
inoltre, poiché aveva le chiavi del bar, apriva e chiudeva il locale. ADR io frequentavo il predetto bar come cliente, o anche soltanto passandoci, all'incirca 4-5 volte alla settimana. Successivamente
3 al 2021 quando è stato aperto il bar Squash gestito dalla mia società, mi ci recavo almeno 4 volte alla settimana. ADR la ricorrente non lavorava tutti i giorni della settimana, in pratica lavorava sempre il venerdì e il sabato con orario dalle 17:00 alle 3:00 di notte circa;
nonché per altri 2 giorni variabili alla settimana con orario dalle 17:00 alle 2:00 di notte. Lavorava anche nella giornata di domenica in base ai turni, ma per complessivi 4 giorni alla settimana. ADR nell'ultimo periodo del suo rapporto di lavoro, intendo per circa 5 mesi prima del suo licenziamento, che in questo momento non ricordo quando sia avvenuto, ha lavorato sempre il venerdì e sabato con
l'orario che ho sopra indicato e per un altro giorno alla settimana dalle 17:00 alle 2:00 di notte.
ADR nulla so in ordine alla retribuzione percepita dalla ricorrente. ADR la ricorrente attualmente
è socia della DERITO s.r.l.”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto io e la ricorrente siamo stati colleghi di Tes_2 lavoro alle dipendenze della con cui anche io ho una causa pendente per differenze CP_1 retributive. ADR ho conosciuto la ricorrente quando sono stato assunto alle dipendenze della società verso giugno 2021. Il bar si trovava in Napoli alla via Santa Chiara. ADR dopo la mia assunzione, io e la ricorrente abbiamo lavorato a volte nello stesso turno in base alle rotazioni. Il bar era aperto di sera. ADR i turni avevano la seguente durata: nei giorni del venerdì e sabato, aprivamo alle 18:00 e chiudevamo al pubblico alle 2:00/3:00 di notte, ma noi dipendenti ci trattenevamo per fare le pulizie per circa 30 min. o anche un'ora; tutti gli altri giorni della settimana il bar era aperto dalle 18:00 alle 2:00 di notte, anche in questo caso dovevamo effettuare le pulizie, per cui lavoravamo un'ora in meno. ADR la ricorrente in questo periodo lavorava per
4 turni alla settimana, tra cui sempre il venerdì e il sabato in quanto era responsabile del bar, mentre io in questo periodo ho iniziato con due, poi tre e poi 4 turni alla settimana. ADR agli inizi del 2023, i sig.ri e ci chiesero, a seguito di una riunione, di effettuare 3 turni alla Per_1 Pt_2 settimana con un diverso orario e, precisamente, lavoravamo dalle 16:00 per preparare il locale che aprivamo al pubblico alle 17:00. Il locale chiudeva, come nel precedente periodo, il venerdì
e sabato alle 3:00 di notte, negli altri giorni alle 2:00. Anche in questo periodo ci trattenevamo per le pulizie del locale. Solo per un breve periodo, durante la settimana, le pulizie venivano effettuate da una signora. ADR il mio rapporto è cessato verso il giugno 2023, all'epoca la ricorrente lavorava ancora lì. ADR non conosco la retribuzione percepita dalla ricorrente, ma posso dire che entrambi oltre alla busta paga mensilmente percepivamo un importo in contanti.
ADR non posso ricordare quante domeniche abbia lavorato la ricorrente, ma in questa giornata, come ho detto, il locale chiudeva alle 2:00, vi ha lavorato in base ai turni. ADR nel locale solitamente erano presenti, ad esempio il venerdì e il sabato, in alternativa o il sig. o il Pt_2 sig. , la ricorrente, io e un altro o un'altra banconista che è cambiato nel tempo. In realtà Per_1 dopo un po' di tempo siamo rimasti a lavorare nel locale i due soci, io e la ricorrente. ADR il bar
è costituto da un'unica stanza con un bagno e un ripostiglio.”.
Dall'esame delle dichiarazioni appena riportate ed in conformità all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., può dirsi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore ben maggiori rispetto a quelle previste da contratto.
4 A tal proposito, vengono in rilievo le dichiarazioni rese sul punto da entrambi i testi: Tes_1
“ADR la ricorrente non lavorava tutti i giorni della settimana, in pratica lavorava sempre
[...] il venerdì e il sabato con orario dalle 17:00 alle 3:00 di notte circa;
nonché per altri 2 giorni variabili alla settimana con orario dalle 17:00 alle 2:00 di notte. Lavorava anche nella giornata di domenica in base ai turni, ma per complessivi 4 giorni alla settimana. ADR nell'ultimo periodo del suo rapporto di lavoro, intendo per circa 5 mesi prima del suo licenziamento, che in questo momento non ricordo quando sia avvenuto, ha lavorato sempre il venerdì e sabato con l'orario che ho sopra indicato e per un altro giorno alla settimana dalle 17:00 alle 2:00 di notte”.
“ADR i turni avevano la seguente durata: nei giorni del venerdì e sabato, Tes_2 aprivamo alle 18:00 e chiudevamo al pubblico alle 2:00/3:00 di notte, ma noi dipendenti ci trattenevamo per fare le pulizie per circa 30 min. o anche un'ora; tutti gli altri giorni della settimana il bar era aperto dalle 18:00 alle 2:00 di notte, anche in questo caso dovevamo effettuare le pulizie, per cui lavoravamo un'ora in meno. ADR la ricorrente in questo periodo lavorava per
4 turni alla settimana, tra cui sempre il venerdì e il sabato […] ADR agli inizi del 2023, i sig.ri
e ci chiesero, a seguito di una riunione, di effettuare 3 turni alla settimana con un Per_1 Pt_2 diverso orario e, precisamente, lavoravamo dalle 16:00 per preparare il locale che aprivamo al pubblico alle 17:00. Il locale chiudeva, come nel precedente periodo, il venerdì e sabato alle 3:00 di notte, negli altri giorni alle 2:00”.
In effetti, la lettura delle testimonianze riportate, smentendo completamente la ricostruzione di parte resistente, conferma quanto dedotto dalla ricorrente circa lo svolgimento di una prestazione lavorativa secondo una turnazione oraria basata sostanzialmente su due distinti periodi: dal 15.05.21 al 28.02.23, per n. 34 ore settimanali su 4 giorni lavorativi;
dal 01.03.23 al
04.08.2023, per n. 29 ore settimanali su 3 giorni lavorativi.
Tale circostanza, alla luce dell'istruttoria, risulta adeguatamente provata in quanto resa concordemente da soggetti a conoscenza diretta dei fatti di causa: il teste ha riferito di Tes_1 essere stato cliente del bar a partire dal 2021, nonché amico del legale rapp.te della resistente;
mentre il teste è stato dipendente della società resistente nello stesso periodo di lavoro della Tes_2 ricorrente.
In altri termini, si tratta di dichiarazioni che presentano quegli elementi necessari ad avallare la prospettazione di parte ricorrente.
In ultima analisi, la circostanza dedotta dalla resistente in ordine alla attendibilità del teste attualmente socio della ricorrente (con cui gestisce la Derito s.r.l.), non inficia Testimone_1 le dichiarazioni rese dal teste in quanto, da un lato, non smentite da alcuna dichiarazione contraria emersa in corso di istruttoria, dall'altro, si tratta di dichiarazioni concordanti con quanto riferito dal teste e, in quanto tali, da ritenere genuine ed attendibili. Tes_2
Analogamente, sebbene abbia un contenzioso pendente contro la resistente, allo stato non vi sono concrete ragioni per ritenere non veritiera la deposizione resa dal teste Tes_2
Nell'esercizio del prudente apprezzamento ritiene, dunque, il giudicante che sia stato adeguatamente provato l'espletamento di un orario lavorativo maggiore a quello formalizzato in
5 contratto, come rivendicato in ricorso, essendo dovute le somme richieste a titolo di lavoro supplementare, notturno e domenicale, con applicazione delle relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva di settore.
3. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, compete a la giusta Parte_1 retribuzione per il lavoro svolto alle dipendenze dalla dal 15.05.21 al 04.08.23, a titolo CP_1 di lavoro supplementare, notturno e domenicale, con applicazione delle relative maggiorazioni, in misura congrua a quanto stabilito nel CCNL di settore, con applicazione della retribuzione minima prevista per il IV livello riconosciuto e non oggetto di contestazione.
Dette differenze possono essere determinate in base ai conteggi incorporati nel ricorso introduttivo in quanto esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici;
il che ne consente l'utilizzabilità per l'individuazione del quantum debeatur.
Pertanto, spettano a al lordo, complessivi € 13.115,61, di cui € 1.738,46 a Parte_1 titolo di t.f.r.
L'importo complessivo dovuto, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, è quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, mentre la decurtazione delle somme già corrisposte può essere eseguita tal quale, senza procedere alla loro lordizzazione (Cass. lav., 25/05/2018, n. 13164: “In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali”; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”).
E va maggiorato, ex art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
Alla stregua di tutto quanto sopraesposto ed in accoglimento del ricorso, la va CP_1 condannata al pagamento in favore di della somma lorda di € 13.115,61, oltre Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia;
liquidazione effettuata considerata l'esigua complessità delle questioni di diritto trattate e la limitata istruttoria svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Marina Paparo dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento in favore di della somma lorda di € € 13.115,61, oltre interessi legali Parte_1 sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 3.770,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 29.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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