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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 771/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il 18 Parte_1 C.F._1 agosto 1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Domenico Petracca (C.F. del Foro di Roma C.F._2
e dall'Avv. Bruno Piacci del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giacomo Puccini (Studio Piacci Petracca), giusta procura in atti.
Gli Avv.ti e Piacci, ai sensi dell'art. 125, I comma, c.p.c., dell'art. 16, Pt_1 comma I bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, dichiarano che il numero di fax e gli indirizzi di posta elettronica certificata, cui inviare le comunicazioni e notificazioni, sono i seguenti:
Email_1
Email_2
Email_3
=APPELLANTE E
, CF , con sede CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S:Benedetto presso l'avv. Ida
1 che lo rappresenta e difende, congiuntamente e CodiceFiscale_3 disgiuntamente agli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Cabalano, tutti in virtù di procura generale alle liti per atto Persona_1 di Roma del 23.01.2023 n. n. 37590/7131.
Comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t ai sensi dell'art.125 I comma c.p.c. e 16 Email_4 comma 1 bis del d.Lvo 31.12.1992 n 546
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2022 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro il propose opposizione avverso l'ordinanza- Pt_1 ingiunzione n. OI-000041471, emessa dall' in data 11-02-2022 e notificata in CP_1 data 01-04-2022 in seguito all'accertamento .2000.31/08/2017.0297391 del CP_1
31 agosto 2017; chiese disporne la revoca, dichiarando la prescrizione della relativa sanzione amministrativa;
in via subordinata, rideterminare comunque la sanzione amministrativa irrogata nella misura del minimo edittale;
il tutto con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Con sentenza n. 2276/2022 pubbl. il 10/10/2022 il Giudice adito dichiarò inammissibile la domanda rilevando che “la data di spedizione indicata sulla ricevuta di ritorno è del 5-03-2022 sicchè, la notifica deve ritenersi compiuta decorsi i dieci giorni, id est al 15-03-2022: quindi, i trenta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'art.6 comma VI L.150/2011, andavano a scadere il 14- 04-2022.
L'odierna opposizione, invece, è stata proposta con ricorso depositato in data 15- 04-2022, cioè al 31° giorno…..”.
Con ricorso depositato in data 6.4.2023 ha proposto appello il rilevando Pt_1 con plurime argomentazioni l'erroneità della statuizione del Tribunale. Preliminarmente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ed omessa valutazione di nuove circostanze dedotte dall' nelle note di trattazione scritta. IN particolare ha CP_1 sottolineato che il Tribunale non aveva dato corso alla richiesta di rinvio formulata dal procuratore per valutare la disponibilità manifestata dall' a concludere CP_1 per la declaratoria di non luogo a provvedere, in ipotesi di pagamento da parte del Dott. , a titolo di sanzione ridotta ex art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 8/2016 ed Pt_1 art. 16 Legge n. 689/1981, della somma di Euro 5.000,00, così rideterminata dal competente ufficio amministrativo dell' . Parte_2
Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
2 Notificato l'atto, si è costituito l' che ha dedotto preliminarmente di aver CP_1 proceduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 9.055,50. Ha evidenziato che in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 4.527,75, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Ha segnalato quindi l'opportunità di un rinvio, in vista di una possibile declaratoria di cessata materia del contendere per effetto del pagamento della somma, come sopra ridotta, da parte del;
nel merito ha argomentato sulla legittimità Pt_1 della sentenza ed ha resistito concludendo per il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato al difensore. Su richiesta del procuratore dell'appellante, è stata fissata l'udienza odierna per la discussione orale. Quindi, dopo un rinvio per la definizione bonaria della controversia, all'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Rileva il collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 - Rv. 626282 - 01).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di
3 economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 - Rv. 582510 - 01).
Nella specie, dopo un rinvio richiesto dai procuratori, all'odierna udienza il difensore di parte appellante ha prodotto la documentazione – invero già tempestivamente depositata nel fascicolo telematico – comprovante il pagamento in forma ridotta della sanzione, pari alla somma di euro 4.527,75 così rideterminata dall'Ente, oltre le spese del procedimento amministrativo, allo scopo di estinguere il procedimento sanzionatorio, come indicato dalla difesa dell' , e ritenere così CP_1 cessata la materia del contendere.
Essendosi quindi verificata la condizione estintiva, è venuto meno il presupposto della lite e quindi la necessità della pronuncia giudiziale sulla questione dedotta in causa.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Le spese, come richiesto, restano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli 16 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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