Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di tutela dei terzi creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la domanda tardiva di ammissione del credito, che il terzo non abbia potuto presentare nei termini per causa a lui non imputabile, deve essere avanzata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo predisposto dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 58, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, in quanto il carattere speciale della disciplina dettata da tale disposizione preclude l'operatività dell'istituto generale della restituzione nel termine, previsto dall'art. 175 cod. proc pen.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
04884-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -- Presidente - Sent. n. sez. 2437 GEPPINO RAGO CC 16/12/2022 MARIA DANIELA BORSELLINO - R.G.N. 31329/2022 GIUSEPPINA NA OS PA VI TU GIUSEPPE NICASTRO -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acero SPV s.r.l. р avverso il decreto del 25/03/2022 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25/03/2022, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da Elipso Finance s.r.l. avverso il decreto del 25/01/2022 del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di NI PA che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ipotecario vantato dalla stessa Elipso Finance s.r.l. nei confronti del predetto proposto. Il Tribunale di Trapani rigettava la menzionata opposizione perché era stata proposta oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 58, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che, a norma di tale disposizione, una volta decorso il previsto termine massimo di un anno, fosse preclusa qualsiasi domanda di ammissione del credito, essendo irrilevante l'accertata non imputabilità del ritardo in capo al creditore Elipso Finance s.r.l. per non esserle stato notificato, da parte dell'amministratore giudiziario, il decreto del giudice delegato di assegnazione ai creditori del termine per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, come previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 de 2011. Secondo il Tribunale di Trapani, inoltre, doveva ritenersi non conferente il richiamo, operato dall'opponente, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Business Partner Italia s.p.a. (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660-01), in quanto essa era relativa al dies a quo del termine per proporre le domande di ammissione del credito nei procedimenti ai quali non si applicava la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso l'indicato decreto del Tribunale di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione Acero SPV s.r.l. acquirente pro soluto da Elipso Finance s.r.l. del - credito ipotecario da questa vantato nei confronti del proposto NI PA - per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la mancata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani, i principi statuiti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Business Partner Italia s.p.a. in particolare là dove essa afferma che l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca» ed «[è], in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile>> dovrebbero - essere ritenuti «validi e applicabili in linea generale», con la conseguenza che, nel caso in esame, in cui, come affermato dallo stesso Tribunale di Trapani, «[l]e [...] emergenze processuali non lasciano adito a dubbio [...] che il creditore abbia comprovato di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile», lo stesso creditore avrebbe dovuto essere restituito nel termine per depositare l'istanza di accertamento del proprio diritto di credito garantito da ipoteca. La ricorrente sottolinea altresì come: la Corte costituzionale abbia affermato il principio secondo cui, nel caso in cui sia prescritto un termine per l'esercizio di un diritto, il cui mancato rispetto si risolva in un pregiudizio per tale situazione soggettiva, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento 2 iniziale di decorrenza dello stesso termine, pena la violazione dell'art. 24 Cost.; la Corte EDU abbia affermato il principio secondo cui deve essere sempre assicurata la conoscenza «del limite predisposto all'accesso giurisdizionale», pena il «diniego di giustizia» (così il ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso non è fondato.
2. Anzitutto, si deve ritenere che correttamente il Tribunale di Trapani ha escluso la riferibilità alla fattispecie di causa alla quale si applica la disciplina - della tutela dei terzi creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale dettata dal Titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 della citata sentenza delle - Sezioni Unite della Corte di cassazione Business Partner Italia s.p.a., atteso che tale pronuncia non riguarda la predetta disciplina "a regime", che le Sezioni Unite hanno preso in considerazione solo incidentalmente, ma la specifica disciplina transitoria stabilita, dall'art. 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i procedimenti di prevenzione che, in quanto pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, per essere già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, sono sottratti all'applicazione delle disposizioni del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Ciò posto, si deve osservare che, nel sistema del d.lgs. n. 159 del 2011, la sospensione delle azioni esecutive, a seguito del sequestro, e la loro estinzione, all'intervento del provvedimento definitivo di confisca (art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011), sono possibili in quanto sono accompagnate dalla previsione di un meccanismo di tutela dei terzi creditori nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale, il quale è imperniato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti in contraddittorio e di successiva formazione dello stato passivo. Venendo a quanto qui direttamente rileva, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, avendo ricevuto dall'amministratore giudiziario l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro e di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, assegni ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, fissando, altresì, la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (primo periodo). Il meccanismo comunicativo a tutela dei creditori è costituito dall'immediata notificazione agli interessati del relativo decreto del giudice delegato, a cura dell'amministratore giudiziario (secondo periodo). I predetti creditori devono poi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, depositare la domanda di 3 ammissione del proprio credito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di cui sopra, assegnato loro dal giudice delegato. -Il secondo periodo dello stesso art. 58 cioè la disposizione che viene qui specificamente in rilievo consente però anche il deposito di domande tardive, - qualora il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non avere potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Tale deposito, peraltro, che interviene «[s]uccessivamente» - cioè dopo che è decorso il menzionato termine perentorio assegnato dal giudice delegato (dal che la tardività della domanda) - deve avvenire, «comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo».. Con tale previsione, il legislatore ha quindi stabilito un termine massimo decorso il quale la non imputabilità al creditore del ritardo, in ogni caso («comunque»), quale che ne sia stata la causa, diviene irrilevante, nel senso che deposito della domanda di ammissione del credito non è più possibile e, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile. Si tratta di una previsione che si deve ritenere rappresentare il frutto di un necessario non irragionevole bilanciamento, da parte del legislatore, tra i contrapposti interessi, da un lato, dei creditori del proposto e, dall'altro lato, pubblicistico alla necessaria speditezza del procedimento incidentale di verifica dei crediti, la quale è a sua volta strumentale all'interesse, sotteso alla misura di prevenzione patrimoniale, alla devoluzione allo Stato dei beni definitivamente confiscati liberi da oneri e pesi» (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e che non si potrebbe evidentemente conciliare con l'assenza di un termine massimo certo per il deposito delle domande tardive di ammissione dei crediti. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale normativa non potrebbe lasciare spazio all'applicazione dell'istituto della restituzione nel termine, di cui all'art. 175 cod. proc. pen., atteso che, dettando essa stessa la disciplina di una particolare ipotesi di restituzione nel termine, si configurerebbe comunque come speciale e, quindi, derogatoria rispetto alla disposizione generale dell'art. 175 cod. proc. pen. Per tali ragioni, nessuna violazione di legge deve ritenersi essere stata commessa dal Tribunale di Trapani nel confermare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, della domanda tardiva di ammissione del credito della ricorrente, in quanto depositata oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e nel non applicare l'art. 175 cod. proc. pen.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/12/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Giuseppe Nicastro о DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECOND 与 性PENALE FUNZIONARIO FTUDIZIARIO iL Claudia Pianelli Z I O N E 5