Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 4884
CASS
Sentenza 16 dicembre 2022

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In tema di tutela dei terzi creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la domanda tardiva di ammissione del credito, che il terzo non abbia potuto presentare nei termini per causa a lui non imputabile, deve essere avanzata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo predisposto dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 58, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, in quanto il carattere speciale della disciplina dettata da tale disposizione preclude l'operatività dell'istituto generale della restituzione nel termine, previsto dall'art. 175 cod. proc pen.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Art. 52 cod. antimafia: crediti da illecito e spese nel sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2025

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 4884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4884
Data del deposito : 16 dicembre 2022

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