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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati: dr. Annalisa Gianfelice Presidente dr. Paola De Nisco Consigliere rel. dr. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n° 698/2025 del ruolo generale e promossa
DA
nato il [...] a Sant'Elpidio a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 quale titolare dell'AZIENDA AGRICOLA ALVATA (p.i. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Macerata, Corso Cairoli n. 11, presso lo studio dell'avv. Luca Cacchiarelli, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso in appello;
- reclamante-
CONTRO quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Controparte_1
Alvata, in persona del curatore pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Macerata, Strada Cluentina 93 presso lo studio dell'avv. Michela Forti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta autorizzazione del GD in data 27.08.2025; in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Macerata, Via Alessandro Manzoni 1 presso lo studio dell'avv. Carlo
Buongarzone, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Teramo via V. Irelli n. 6, presso lo P.IVA_3 studio dell'avv. Carlo Del Torto, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistenti-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 36 del 24/6/2025 di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis,
In via principale, voglia:
• Accogliere integralmente il presente reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII;
• Revocare la sentenza n. 36/2025 emessa dal Tribunale di Macerata in data 24/06/2025, pubblicata il 25/06/2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente;
Dichiarare l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto: la ricorrente è impresa agricola, ai sensi dell'art. 2135 c.c.; difetta l'attualità dell'attività imprenditoriale commerciale e, comunque, non è stato fornito alcun accertamento concreto e puntuale circa l'esistenza di attività commerciale organizzata ex art. 2082
c.c.;
è decorso oltre un anno dalla cessazione di ogni eventuale attività d'impresa, con conseguente inapplicabilità della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 33 CCII;
la percezione di canoni da affitto di ramo d'azienda agricola non integra attività imprenditoriale commerciale, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità;
In via subordinata, per mera ipotesi:
Disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 52 CCII, nelle more della definizione del presente reclamo, attesa la manifesta fondatezza delle doglianze proposte;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da porre a carico delle parti resistenti.
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo.
Per la reclamata procedura di liquidazione: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti e le ragioni di diritto rappresentate nella narrativa del presente atto, respingere il reclamo per tutte o alcune delle difese sopra svolte e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Macerata n. 36/2025 R.G. Sent. datata
24.06.2025 pubblicata il 25.06.2025, con vittoria di spese e di compenso. Per la reclamata chiede il rigetto del reclamo proposto dall' CP_2 Parte_2
, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per tutto quanto esposto in
[...] narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la reclamata soc. agr. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
Nel merito:
1. rigettare integralmente il reclamo proposto dall' Parte_2
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Macerata dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite.
Per la Procura Generale presso l'intestata Corte: che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare il reclamo proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , rilevando: Parte_2 la natura commerciale dell'attività svolta dal debitore in considerazione del fatto che risultava pacifico e comunque documentato in atti che il aveva “devoluto la propria attività alla Parte_2
Agroadriatica Soc. Agr. Cons. a r.l. … mediante l'affitto d'azienda del 21.10.2023” e in data
25/07/2024 “ha instaurato un ulteriore rapporto di affitto d'azienda con la Parte_3
”;
[...] il mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII al fine di escludere l'assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
la ricorrenza della condizione di insolvenza “nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b),
CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della notevole consistenza dei crediti rimasti in- soddisfatti”; la mancata proposizione da parte del debitore ovvero la pendenza di “altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione.
, nella qualità, ha proposto reclamo, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_2 decisione per avere il Tribunale qualificato come commerciale l'attività svolta sulla sola base della avvenuta conclusione di contratti di affitto di azienda;
2) erroneità della decisione per essere cessata l'attività oltre un anno prima della presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale in conseguenza dell'affitto di azienda. Ha concluso pertanto come in epigrafe. La procedura di liquidazione giudiziale si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del reclamo.
Entrambe le società creditrici istanti si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto del reclamo.
La Procura Generale della Repubblica presso l'intestata Corte ha chiesto il rigetto del reclamo.
Per ragioni di sistematicità occorre innanzitutto esaminare il secondo motivo di reclamo, con il quale il deduce la violazione dell'art. 33 ccii sul rilievo di non svolgere più alcuna attività Parte_2 di impresa, tale non potendosi qualificare la percezione dei canoni di affitto di azienda.
A riguardo il Collegio si limita a rilevare che costituisce principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. 930 del 14/1/2025) quello per cui “il termine annuale, entro il quale l'imprenditore, individuale o collettivo (società), che abbia cessato la sua attività commerciale può essere dichiarato fallito ai sensi della l.fall., art. 10, decorre dall'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività
(cfr., fra molte, Cass. nn. 17377/2020 5520/2017, 24549/2016, 8092/2016), a nulla, ovviamente, rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata presso il registro delle imprese (cfr.: Cass. n. 10105 /2014, 24549 /016, cit.), dal momento che il secondo comma dell'art. 10 l.fall. fa salva solo per il creditore o per il pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento, successivo alla cancellazione, della effettiva cessazione dell'attività commerciale da cui decorre il termine annuale in discorso (cfr. Cass.
32659/2021)”.
Nella specie, non risultando neppure dedotta (prima ancora che provata) la circostanza dell'avvenuta cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, il termine de quo non può ritenersi decorso.
Non meritevole di accoglimento è anche il primo motivo di reclamo, con il quale si contesta la dichiarata apertura della procedura di liquidazione giudiziale per non avere svolto il Tribunale alcun accertamento sia in ordine alla prosecuzione dell'attività sia in ordine alla natura commerciale della stessa, non essendo sufficiente a tali fini la mera percezione del canone di affitto, trattandosi di mero godimento patrimoniale di un cespite produttivo.
In punto di diritto, il Collegio ritiene di condividere pienamente il rilievo svolto dall'appellante, per cui la mera percezione del canone di affitto di per sé non costituisce prova della esistenza della qualità di imprenditore commerciale. I giudici di legittimità, infatti, hanno univocamente affermato in materia fallimentare (cfr. da ultimo Cass. n. 7311 del 16/03/2020) che “non può essere dichiarata fallita una società che dismessa l'attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, ma un mero affitto dell'azienda (Cass. n. 17397 del 01/09/2015): onde non è sufficiente accertare l'avvenuto affitto dell'azienda per dedurne la compatibilità con la prosecuzione dell'impresa che deve essere positivamente accertata”.
Nel caso di specie, tuttavia, è lo stesso ad appellante ad affermare: “Dalla documentazione prodotta risulta, peraltro, che il sig. ha concesso in affitto un ramo della propria azienda agricola, Parte_2 proseguendo, eventualmente, un'attività agricola residuale non oggetto di affitto” (cfr. pag. 6 reclamo). E in effetti, dalla lettura del contratto di affitto di azienda in data 21/10/2023 (cfr. doc. 15 nel fascicolo del reclamante), anche così come modificato in data 15/7/2024, e dal contratto del
25/7/2024 di cessione di detto contratto (cfr. docc. 2 in allegato alla memoria in data 15/5/2025 del reclamante) emerge che la cessione in affitto ha riguardato “il ramo di azienda costituito dal complesso di beni mobili e immobili” ivi specificamente descritti. Dalla relazione del custode dr.
(cfr. doc. 16 nel fascicolo del reclamante) emerge altresì che risultano esclusi dal contratto Per_1 di affitto l'attività di produzione di cereali e vigneto sui terreni nel comune di Potenza Picena e quella di coltivazione di ortaggi invernali. E' poi lo stesso reclamante a provare documentalmente (cfr. doc.
23 allegato a reclamo) di avere svolto l'attività di impresa agricola anche nel corso nel 2025.
La stipula del contatto di affitto, poi ceduto, quindi non ha riguardato l'azienda nella sua integralità, ma soprattutto non contiene alcun riferimento all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli, il cui svolgimento è stato svolto in via del tutto prevalente dal come risulta Parte_2 indiscutibilmente dalla relazione redatta dal consulente d'ufficio rag. (nel corso di Persona_2 analogo procedimento promosso contro l'odierno reclamante e conclusosi con rinuncia del creditore istante) prodotta dalla in allegato alla propria memoria in data 30/4/2024. CP_4
Detto documento appare utilizzabile in questa sede, stante l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della produzione sostenuta con forza in primo grado dal reclamante nella propria memoria in data 15/5/2025, eccezione non riproposta in questa sede.
Costituisce affermazione univoca nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la procedura volta all'apertura della liquidazione giudiziale rientra tra i procedimenti camerali disciplinati in linea generale dall'art. 737 c.p.c. in continuità con l'espressa previsione di cui all'art. 15 LF, ancorché il nuovo codice della crisi d'impresa non contenga detto richiamo. Orbene, la natura informale di detto procedimento ha portato altresì ad affermare l'ammissibilità di mezzi istruttori anche diversi e nuovi rispetto a quelli originariamente offerti anche in sede di reclamo (cfr. per tutte Cass. ord.
n. 29817 del 27/10/2023), così come anche l'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice, ancorché “limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti” (cfr. Cass. ord.
n. 6991 del 11/03/2019). Gli unici limiti imposti sono quindi il rispetto del principio della domanda e del contraddittorio, nonché quello di assicurare il diritto di una effettiva difesa anche mediante la concessione di termini a fronte di eventuali nuove produzioni ad opera della controparte. Nel caso di specie, a seguito della contestazione da parte dell'odierno reclamante in sede di costituzione nel procedimento di primo grado della natura commerciale dell'attività svolta (avvenuta con memoria depositata direttamente all'udienza del 15/4/2025), la ricorrente ha chiesto CP_2 un breve rinvio per il deposito di note e di documenti e in data 30/4/2025 ha depositato (in allegato alla memoria autorizzata) la perizia di cui si discute, in relazione alla quale nulla ha disposto il Giudice
Delegato o il Tribunale, neanche in termini di espunzione. A fronte di ciò, parte reclamante con memoria depositata in data 1575/2025 si è limitata a contestare l'ammissibilità della produzione, di cui si discute, in quanto non autorizzata dal Giudice Delegato. Le risultanze dell'accertamento tecnico in esame non sono state oggetto di alcuna contestazione in questa sede da parte del reclamante.
Orbene, attenendo la consulenza d'ufficio specificamente ai presupposti della domanda
(accertamento della natura commerciale dell'attività svolta) e risultando la stessa prodotta in giudizio con modalità tali da consentire al debitore di difendersi adeguatamente sul punto anche mediante la produzione di documenti, parimenti allegati alla memoria difensiva in difetto di specifica ammissione da parte del Giudice Delegato (ancorché posti a base della decisione – in particolare il contratto di modifica dell'originario contratto di affitto del 15/7/2024 e del successivo atto di cessione del medesimo contratto di affitto del 25/7/2024, non allegati alla comparsa di costituzione), nella specie risultano rispettati i principi di tutela sopra esposti. In ogni caso, stante la natura interamente devolutiva del procedimento di reclamo, la consulenza de qua risulta pienamente utilizzabile in questa sede.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate neanche dalla circostanza che la consulenza de qua sia stata disposta nell'ambito di un diverso procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale a carico del reclamante, definito con un provvedimento di archiviazione a seguito della rinuncia al ricorso da parte del creditore procedente, attesa la costituzione dell'odierno reclamante anche in tale diverso procedimento e il positivo esercizio del proprio diritto di difesa in quella sede.
Ciò premesso, si rileva che il consulente d'ufficio, rag. dopo aver evidenziato che la Per_2 mancanza della documentazione relativa al periodo agosto-dicembre 2021 comportava per detta annualità risultati non esaustivi e non omogenei rispetto a quelli del successivo biennio, per gli anni
2022 e 2023 ha accertato i seguenti dati:
Anno 2022 Totale ricavi contabilizzati € 6.187.345,62 di cui:
- Valore produzione Agricola € 1.714.666,60
- Valore produzione Commerciale € 3.281.805,36
- Valore acquisto prodotti fini da terzi € 1.190.873,66
Anno 2023 Totale ricavi contabilizzati € 3.718.560,98 di cui:
- Valore produzione Agricola € 493.399,64
- Valore produzione Commerciale € 3.225.161,34 - Valore acquisto prodotti fini da terzi € 420.520,07
Anno 2022 Totale costi € 5.537.822,81, di cui:
- Costi attività Agricola € 1.495.920,50
- Costi attività Commerciale € 4.041.902,31
Anno 2023 Totale costi € 4.511.346,01, di cui:
- Costi attività Agricola € 1.839.189,67
- Costi attività Commerciale € 2.672.156,34
I dati contabili relativi sia ai ricavi che ai costi consentono di affermare che l'attività commerciale di vendita di prodotti agricoli abbia avuto indubitabile prevalenza rispetto a quella di produzione agricola e di connessa commercializzazione dei beni prodotti.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate sulla base del rilievo svolto da parte reclamante in relazione alla natura dei contratti di “compartecipazione agraria”, che costituirebbe una mera
“forma di gestione congiunta del fondo” e non “acquisto di merce da terzi”.
Il contratto di compartecipazione agraria è un contratto atipico che trova quale elemento normativo art. 56 L. 203/1982 a tenore del quale “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.
La dottrina a riguardo ha precisato che “è necessario che entrambe le parti partecipino effettivamente alla coltivazione associata del fondo, dando vita ad una cogestione dello stesso con partecipazione di entrambi al rischio di impresa, senza tuttavia costituire una società”; e che “è necessario che entrambe le parti sostengano le spese di coltivazione e che entrambe eseguano opere colturali sul fondo;
la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionale all'effettivo apporto alla conduzione associata. Ad esempio, il concedente potrà sostenere le lavorazioni preliminari alla semina o trapianto (aratura, sistemazione del terreno e prima concimazione), mentre il compartecipante potrà eseguire personalmente o per mezzo di contoterzisti alcune delle operazioni colturali dalla consegna fino al raccolto”.
Nel caso di specie si rileva che nelle premesse della propria relazione il rag. dà atto della Per_2 circostanza che le creditrici istanti avevano rappresentato di vantare un credito commerciale di €
600.000 derivante da un contratto di appalto assunzione da parte di essa società “di ogni onere relativo alla coltivazione dei campi in capo alla società istante”.
Il CTU dopo avere esaminato tutti i contratti inerenti le lavorazioni agricole e dopo avere sentito i compartecipanti ha rilevato che in alcuni casi il contratto si limitava a prevedere “le lavorazioni da eseguire ed i corrispettivi concordati ed i terreni dove svolgere le prestazioni” (MUHAMMAD
ARIF), in altri l'impresa reclamante si limitava alla sola fornitura delle piantine da mettere a dimora , in altri l'impresa non Parte_4 Persona_3 Persona_4 Pt_2 partecipava alle lavorazioni e non sosteneva nessun costo ad eccezione del ritiro delle merci vendute alla stessa . Sulla base di tali elementi non specificamente contestati Persona_5 nell'ambito dell'accertamento d'ufficio, il CTU ha concluso che “appare di solare evidenza che la ditta di in questi anni si sia occupata soltanto della Pt_2 Parte_1 commercializzazione dei prodotti agricoli rivendendoli ai vari supermercati italiani. Inoltre,
l'impresa debitrice ha commissionato ai vari agricoltori la coltivazione e produzione dei suddetti prodotti agricoli e, di fatto, la ditta ha acquistato detti prodotti e li ha rivenduti alla grande Pt_2 distribuzione”.
Neanche in questa sede il reclamante ha contestato le circostanze di fatto poste a base dell'indagine svolta dal CTU, circostanze che consentono di escludere l'invocata natura agraria dei contratti de quibus.
Orbene, alla luce delle stesse deduzioni difensive svolte dal reclamante nella memoria autorizzata depositata in primo grado in data 15/5/2025, per cui “l'affitto dell'azienda non estingue l'impresa, né muta la natura dell'attività eventualmente esercitata in proprio o per interposta persona” (cfr. pag.
8), le conclusioni raggiunte dal Tribunale devono qui essere confermate sia pure con diversa motivazione.
I dati contabili sopra riportati valgono altresì a rigettare l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dal reclamante in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al primo comma, lettera d) dell'art. 2 ccii, atteso che i riportati ricavi risultano ampiamente superiori rispetto all'importo di € 200.000,00.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto integrale del reclamo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
Stante la soccombenza integrale del reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 36 del 24/6/2025 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti: rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al rimborso in favore di ciascuna delle parti costituite delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012. Così deciso nella camera di consiglio in data 23/9/2025.
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco