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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 743/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 743/2025 tra
1 (avv. VASAPOLLI ER) Parte_1
OPPONENTI e
Controparte_1
(avv. FURIA LORENZO) OPPOSTO
* Oggi 15/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Roberto Vasapolli;
- per l'opposto il Dott. Lorenzo Furia. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depostati e contestando quelli avversari. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 743/2025 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti VASAPOLLI Parte_1 P.IVA_1
ER e TI HE OPPONENTI contro
Controparte_2
Sede di (C.F.: , rappresentata dai Dott.ri FURIA LORENZO, CP_1 P.IVA_2
e BA UI Controparte_3
CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza-ingiunzione n. 18/25 l'
[...]
(d'ora innanzi per Controparte_4 Con brevità ) ha ordinato a – in qualità di trasgressore – e a Controparte_6
– in qualità di obbligato in solido – di pagare, in Controparte_7 solido, la somma di € 1.063,00 (oltre a spese di notifica pari a € 40,60, per un totale di € 1.103,60) a titolo di sanzioni amministrative per avere violato: A. gli artt. 1 e 3, L. 4/53, per avere consegnato ai lavoratori e Parte_2 Pt_3
prospetti paga contenenti registrazioni inesatte in merito alle prestazioni di lavoro
[...] straordinario, domenicale e festivo eseguite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; B. l' art. 5, comma 5, D. Lgs. 66/03, per non avere registrato né remunerato le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai predetti lavorati nel medesimo periodo;
C. l'art. 5, L. 260/49, per non avere retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo le prestazioni lavorative rese in data 2.06.2022 dal dipendente e rese in data Pt_3
25.04.2022 e 1°.05.2022 dal dipendente Parte_2
D. l'art. 9, comma 1, D. Lgs. 66/03 per non avere consentito la fruizione del riposo settimanale al lavoratore nel periodo compreso fra il 4 e il 24.04.2022, calcolato come Pt_3 media nell'arco temporale massimo stabilito in 21 giorni dall'art. 19 del CCNL Cooperative
2 Spettacolo. L'ordinanza, che si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione Prot. n. Con 27430/22 del 10.10.2022, emesso dal medesimo , ed è stata resa all'esito dell'esame degli scritti difensivi pervenuti dai destinatari, è stata notificata a questi ultimi in data 4.02.2025.
e hanno proposto tempestiva Controparte_6 Parte_1 opposizione dinanzi a questo Tribunale premettendo che:
- la società opera nel mondo dello spettacolo e, quindi, per fare fronte alle particolari modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative - caratterizzate da picchi di attività in alcuni periodi e cali in altri, periodica necessità di eseguire dette prestazioni anche in occasione di giorni festivi o in concomitanza di festività e in sedi sempre diverse - ha sottoscritto con i propri tecnici dei contratti di lavoro subordinato intermittente senza vincolo di disponibilità, adottando una programmazione oraria della prestazione lavorativa del dipendente su base periodica, prendendo a riferimento la media oraria di lavoro calcolata su un arco temporale più ampio (1 anno), nel rispetto del normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione di settore (169 ore su base mensile e 39 ore su base settimanale);
- più in particolare, con decorrenza 01.01.2021 ha adottato il cd. sistema di orario multiperiodale in forza del quale il “normale orario di lavoro”, come individuato dalla contrattazione di settore, viene calcolato quale valore medio da rispettarsi su base annua, con i seguenti limiti: l'orario settimanale viene fissato con cadenza periodica, su base mensile e/o settimanale, in ragione della concreta attivazione del rapporto di lavoro mediante conferma della disponibilità del singolo dipendente intermittente a prestare servizio;
l'orario settimanale, così determinato, non può comunque superare le 48 ore e può essere articolato su 6 giornate lavorative;
l'orario giornaliero non può superare le 9 ore di lavoro effettivo;
l'eventuale superamento del normale orario di lavoro, come sopra individuato e computato, comporta, a conclusione del periodo di riferimento, il pagamento delle maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste tramite loro valorizzazione in busta paga mediante la voce retributiva
“integrazione compenso”;
- pertanto essa, oltre a corrispondere la retribuzione giornaliera dovuta in forza della contrattazione collettiva in misura piena per ogni giornata di servizio prestato (e ciò, a prescindere dallo svolgimento dell'intera giornata lavorativa), ha da sempre accordato ai propri dipendenti, quale trattamento retributivo di miglior favore, sotto la voce “integrazione compenso” indicata in busta paga, una ulteriore quota di retribuzione a compensazione di tutte le restanti voci stipendiali previste dalla contrattazione di settore, non solo a titolo di straordinario, ma anche per quello festivo e/o notturno ecc. Quanto alle violazioni sub A e B, gli opponenti:
- hanno dedotto che ha correttamente riportato i dati riferiti alle prestazioni di Pt_1 lavoro domenicale e festivo eseguite dai lavoratori e , indicando nel prospetto Parte_2 Pt_3 paga elaborato le giornate di lavoro domenicale e festivo e le ore di lavoro effettivamente prestate;
- hanno prodotto le buste paga da cui risultano le ore prestate nei giorni festivi e le maggiorazioni retributive, specificando che nulla è stato riportato quanto al lavoro straordinario in quanto entrambi i lavoratori, nel periodo in contestazione, hanno rispettato il limite delle 8 ore di servizio;
3 - nemmeno può essere imputato a lavoro straordinario l'eventuale superamento del monte orario mensile fissato dalla contrattazione di settore tenuto conto, da un lato, della programmazione multiperiodale dell'orario di lavoro (computato su base annua) e, dall'altro, del mancato superamento del tetto orario annuo da parte dei singoli lavoratori interessati, producendo, a supporto dell'argomento, tutte le buste paga di entrambi i dipendenti relative all'anno 2022. Quanto alla violazione sub C, essi hanno richiamato le difese di cui sopra, evidenziando che la società ha sempre riconosciuto ai dipendenti, per il lavoro straordinario, festivo e domenicale, maggiorazioni retributive addirittura superiori a quelle previste dalla normativa di settore. Quanto alla violazione sub D, hanno dedotto:
- che l'ordinanza non considera il disposto di cui all'art. 19 CCNL Spettacolo, come novellato dall'accordo sottoscritto in data 19.02.2020, il quale prevede che “il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite (fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei suddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo non superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione del riposo non oltre la 96 ora di lavoro” (comma 1), tuttavia “nei casi di attività in turnée o in trasferta caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o in caso di considerevole distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, oppure fra i diversi luoghi di lavoro, si conviene che i periodi di riposo consecutivo previsti dal D.lgs. 66/2003 dovranno essere garantiti entro un periodo non superiore a 21 giorni, assicurando comunque al lavoratore la fruizione non oltre la 144 ora di lavoro”;
- che nel caso di specie il socio nel mese di aprile 2022 ha prestato Parte_3 attività in trasferta effettivamente dal 4 al 24 aprile osservando un solo giorno di riposo in data 13 aprile, ma è altrettanto vero che lo stesso risulta aver riposato nei giorni 1, 2 e 3 aprile nonché il successivo 25 aprile;
- che, quindi, risulta pienamente rispettata la previsione contrattuale. Sulla base di quanto sopra, gli opponenti hanno chiesto annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Con Radicato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si è costituito in giudizio evidenziando che la violazione sub D è stata sì contestata in sede di accertamento, ma, a seguito degli scritti difensivi, non è poi stata inserita nell'ordinanza ingiunzione e, quindi, non è stata sanzionata;
ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione in fatto e in diritto e insistito per il rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. Con Premesso che, effettivamente, l' non ha irrogato alcuna sanzione per la violazione sub D (originariamente contestata nel verbale unico di accertamento e notificazione presupposto, ma non riprodotta nell'ordinanza ingiunzione oggetto di questo giudizio), l'opposizione è infondata:
- quanto alla violazione sub A, l' ha prodotto il LUL (Libro Unico del Lavoro) del lavoratore e quello del lavoratore , relativamente ai mesi Parte_3 Parte_2 oggetto di esame (aprile – maggio – giugno 2022), rinvenuti in sede di accesso ispettivo del
4 26.05.2022, dai quali risulta che, nei giorni in cui questi ultimi hanno prestato la loro attività, la non ha riportato il numero delle ore lavorate, ma solamente la sigla “P” di Pt_1
“presenza”;
- l' ha prodotto anche il verbale interlocutorio del 27.07.2022, nel quale viene dato atto della insufficienza di tale annotazione - posto che i lavoratori in questione, benché retribuiti in misura giornaliera fissa, sono comunque soggetti alla tutela del D.Lgs. 66/03 - e viene ordinato alla Società di provvedere all'integrazione dei LUL con la registrazione delle ore di lavoro effettivamente prestate;
- la violazione, dunque, è documentata;
- sono del tutto irrilevanti, sotto tale profilo, i prospetti paga allegati dagli opponenti al ricorso introduttivo che riportano l'indicazione, per ciascuna giornata in contestazione, del numero delle ore lavorate da entrambi i soci;
- l' ha infatti dedotto sul punto che la quantificazione oraria è stata inserita solo dopo il provvedimento del 27.07.2022 e la circostanza non è stata minimamente contestata dagli opponenti;
- quanto alle violazioni sub B e C, concernenti il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e nei giorni festivi previste dalla normativa applicabile alla specie, gli opponenti hanno sostenuto che l'indicazione “integrazione compenso” presente nei LUL in questione sarebbe riferita proprio a dette maggiorazioni;
- va tuttavia evidenziato che proprio la nel corso degli accertamenti, ha Pt_1 dichiarato “capita abbastanza spesso che la cooperativa riesca a conseguire dei ricavi maggiori rispetto Pt_1 al minimo sindacale e, essendo la cooperativa protesa alla massima remunerazione dei soci, ag-giunge in busta paga, in rigo a parte, l'integrazione del compenso che, volta per volta, riesce ad erogare in quanto la commessa ottenuta lo permette. La voce integrazione compenso, quindi, è quanto riusciamo a remunerare ai soci in più rispetto alla paga mi-nima contrattuale. E' una voce che concorre, poi, al calcolo di tutti gli oneri (contributi e Con tasse), come se fosse stata inserita in voce cumulativa…” (cfr. e-mail 16.08.2022 da a , Pt_1 trasmessa a seguito del verbale interlocutorio del 27.07.2022);
- ora, la presente dichiarazione, comunque mai disconosciuta dalla società, ha valenza confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. e forma, pertanto, piena prova nei confronti della parte che l'ha resa;
- ne deriva che le voci integrative in questione, lungi dal costituire la remunerazione (maggiorata) per il lavoro straordinario e festivo stabilita dalla legge, costituiscono, in realtà, delle elargizioni “estemporanee”, che la datrice - per sua stessa ammissione - usa erogare ai dipendenti solo laddove la commessa generi dei ricavi maggiori rispetto al minimo sindacale e che, evidentemente, non viene corrisposta nel caso in cui questo risultato non venga conseguito;
- pertanto, anche le infrazioni in esame risultano integrate. L'opposizione va, dunque, rigettata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificate dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria e di trattazione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA gli opponenti, in solido, a pagare all'opposto le spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 15/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 743/2025 tra
1 (avv. VASAPOLLI ER) Parte_1
OPPONENTI e
Controparte_1
(avv. FURIA LORENZO) OPPOSTO
* Oggi 15/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Roberto Vasapolli;
- per l'opposto il Dott. Lorenzo Furia. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depostati e contestando quelli avversari. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 743/2025 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti VASAPOLLI Parte_1 P.IVA_1
ER e TI HE OPPONENTI contro
Controparte_2
Sede di (C.F.: , rappresentata dai Dott.ri FURIA LORENZO, CP_1 P.IVA_2
e BA UI Controparte_3
CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza-ingiunzione n. 18/25 l'
[...]
(d'ora innanzi per Controparte_4 Con brevità ) ha ordinato a – in qualità di trasgressore – e a Controparte_6
– in qualità di obbligato in solido – di pagare, in Controparte_7 solido, la somma di € 1.063,00 (oltre a spese di notifica pari a € 40,60, per un totale di € 1.103,60) a titolo di sanzioni amministrative per avere violato: A. gli artt. 1 e 3, L. 4/53, per avere consegnato ai lavoratori e Parte_2 Pt_3
prospetti paga contenenti registrazioni inesatte in merito alle prestazioni di lavoro
[...] straordinario, domenicale e festivo eseguite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; B. l' art. 5, comma 5, D. Lgs. 66/03, per non avere registrato né remunerato le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai predetti lavorati nel medesimo periodo;
C. l'art. 5, L. 260/49, per non avere retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo le prestazioni lavorative rese in data 2.06.2022 dal dipendente e rese in data Pt_3
25.04.2022 e 1°.05.2022 dal dipendente Parte_2
D. l'art. 9, comma 1, D. Lgs. 66/03 per non avere consentito la fruizione del riposo settimanale al lavoratore nel periodo compreso fra il 4 e il 24.04.2022, calcolato come Pt_3 media nell'arco temporale massimo stabilito in 21 giorni dall'art. 19 del CCNL Cooperative
2 Spettacolo. L'ordinanza, che si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione Prot. n. Con 27430/22 del 10.10.2022, emesso dal medesimo , ed è stata resa all'esito dell'esame degli scritti difensivi pervenuti dai destinatari, è stata notificata a questi ultimi in data 4.02.2025.
e hanno proposto tempestiva Controparte_6 Parte_1 opposizione dinanzi a questo Tribunale premettendo che:
- la società opera nel mondo dello spettacolo e, quindi, per fare fronte alle particolari modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative - caratterizzate da picchi di attività in alcuni periodi e cali in altri, periodica necessità di eseguire dette prestazioni anche in occasione di giorni festivi o in concomitanza di festività e in sedi sempre diverse - ha sottoscritto con i propri tecnici dei contratti di lavoro subordinato intermittente senza vincolo di disponibilità, adottando una programmazione oraria della prestazione lavorativa del dipendente su base periodica, prendendo a riferimento la media oraria di lavoro calcolata su un arco temporale più ampio (1 anno), nel rispetto del normale orario di lavoro previsto dalla contrattazione di settore (169 ore su base mensile e 39 ore su base settimanale);
- più in particolare, con decorrenza 01.01.2021 ha adottato il cd. sistema di orario multiperiodale in forza del quale il “normale orario di lavoro”, come individuato dalla contrattazione di settore, viene calcolato quale valore medio da rispettarsi su base annua, con i seguenti limiti: l'orario settimanale viene fissato con cadenza periodica, su base mensile e/o settimanale, in ragione della concreta attivazione del rapporto di lavoro mediante conferma della disponibilità del singolo dipendente intermittente a prestare servizio;
l'orario settimanale, così determinato, non può comunque superare le 48 ore e può essere articolato su 6 giornate lavorative;
l'orario giornaliero non può superare le 9 ore di lavoro effettivo;
l'eventuale superamento del normale orario di lavoro, come sopra individuato e computato, comporta, a conclusione del periodo di riferimento, il pagamento delle maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste tramite loro valorizzazione in busta paga mediante la voce retributiva
“integrazione compenso”;
- pertanto essa, oltre a corrispondere la retribuzione giornaliera dovuta in forza della contrattazione collettiva in misura piena per ogni giornata di servizio prestato (e ciò, a prescindere dallo svolgimento dell'intera giornata lavorativa), ha da sempre accordato ai propri dipendenti, quale trattamento retributivo di miglior favore, sotto la voce “integrazione compenso” indicata in busta paga, una ulteriore quota di retribuzione a compensazione di tutte le restanti voci stipendiali previste dalla contrattazione di settore, non solo a titolo di straordinario, ma anche per quello festivo e/o notturno ecc. Quanto alle violazioni sub A e B, gli opponenti:
- hanno dedotto che ha correttamente riportato i dati riferiti alle prestazioni di Pt_1 lavoro domenicale e festivo eseguite dai lavoratori e , indicando nel prospetto Parte_2 Pt_3 paga elaborato le giornate di lavoro domenicale e festivo e le ore di lavoro effettivamente prestate;
- hanno prodotto le buste paga da cui risultano le ore prestate nei giorni festivi e le maggiorazioni retributive, specificando che nulla è stato riportato quanto al lavoro straordinario in quanto entrambi i lavoratori, nel periodo in contestazione, hanno rispettato il limite delle 8 ore di servizio;
3 - nemmeno può essere imputato a lavoro straordinario l'eventuale superamento del monte orario mensile fissato dalla contrattazione di settore tenuto conto, da un lato, della programmazione multiperiodale dell'orario di lavoro (computato su base annua) e, dall'altro, del mancato superamento del tetto orario annuo da parte dei singoli lavoratori interessati, producendo, a supporto dell'argomento, tutte le buste paga di entrambi i dipendenti relative all'anno 2022. Quanto alla violazione sub C, essi hanno richiamato le difese di cui sopra, evidenziando che la società ha sempre riconosciuto ai dipendenti, per il lavoro straordinario, festivo e domenicale, maggiorazioni retributive addirittura superiori a quelle previste dalla normativa di settore. Quanto alla violazione sub D, hanno dedotto:
- che l'ordinanza non considera il disposto di cui all'art. 19 CCNL Spettacolo, come novellato dall'accordo sottoscritto in data 19.02.2020, il quale prevede che “il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite (fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei suddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo non superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione del riposo non oltre la 96 ora di lavoro” (comma 1), tuttavia “nei casi di attività in turnée o in trasferta caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o in caso di considerevole distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, oppure fra i diversi luoghi di lavoro, si conviene che i periodi di riposo consecutivo previsti dal D.lgs. 66/2003 dovranno essere garantiti entro un periodo non superiore a 21 giorni, assicurando comunque al lavoratore la fruizione non oltre la 144 ora di lavoro”;
- che nel caso di specie il socio nel mese di aprile 2022 ha prestato Parte_3 attività in trasferta effettivamente dal 4 al 24 aprile osservando un solo giorno di riposo in data 13 aprile, ma è altrettanto vero che lo stesso risulta aver riposato nei giorni 1, 2 e 3 aprile nonché il successivo 25 aprile;
- che, quindi, risulta pienamente rispettata la previsione contrattuale. Sulla base di quanto sopra, gli opponenti hanno chiesto annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Con Radicato il contraddittorio con l' , quest'ultimo si è costituito in giudizio evidenziando che la violazione sub D è stata sì contestata in sede di accertamento, ma, a seguito degli scritti difensivi, non è poi stata inserita nell'ordinanza ingiunzione e, quindi, non è stata sanzionata;
ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione in fatto e in diritto e insistito per il rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. Con Premesso che, effettivamente, l' non ha irrogato alcuna sanzione per la violazione sub D (originariamente contestata nel verbale unico di accertamento e notificazione presupposto, ma non riprodotta nell'ordinanza ingiunzione oggetto di questo giudizio), l'opposizione è infondata:
- quanto alla violazione sub A, l' ha prodotto il LUL (Libro Unico del Lavoro) del lavoratore e quello del lavoratore , relativamente ai mesi Parte_3 Parte_2 oggetto di esame (aprile – maggio – giugno 2022), rinvenuti in sede di accesso ispettivo del
4 26.05.2022, dai quali risulta che, nei giorni in cui questi ultimi hanno prestato la loro attività, la non ha riportato il numero delle ore lavorate, ma solamente la sigla “P” di Pt_1
“presenza”;
- l' ha prodotto anche il verbale interlocutorio del 27.07.2022, nel quale viene dato atto della insufficienza di tale annotazione - posto che i lavoratori in questione, benché retribuiti in misura giornaliera fissa, sono comunque soggetti alla tutela del D.Lgs. 66/03 - e viene ordinato alla Società di provvedere all'integrazione dei LUL con la registrazione delle ore di lavoro effettivamente prestate;
- la violazione, dunque, è documentata;
- sono del tutto irrilevanti, sotto tale profilo, i prospetti paga allegati dagli opponenti al ricorso introduttivo che riportano l'indicazione, per ciascuna giornata in contestazione, del numero delle ore lavorate da entrambi i soci;
- l' ha infatti dedotto sul punto che la quantificazione oraria è stata inserita solo dopo il provvedimento del 27.07.2022 e la circostanza non è stata minimamente contestata dagli opponenti;
- quanto alle violazioni sub B e C, concernenti il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e nei giorni festivi previste dalla normativa applicabile alla specie, gli opponenti hanno sostenuto che l'indicazione “integrazione compenso” presente nei LUL in questione sarebbe riferita proprio a dette maggiorazioni;
- va tuttavia evidenziato che proprio la nel corso degli accertamenti, ha Pt_1 dichiarato “capita abbastanza spesso che la cooperativa riesca a conseguire dei ricavi maggiori rispetto Pt_1 al minimo sindacale e, essendo la cooperativa protesa alla massima remunerazione dei soci, ag-giunge in busta paga, in rigo a parte, l'integrazione del compenso che, volta per volta, riesce ad erogare in quanto la commessa ottenuta lo permette. La voce integrazione compenso, quindi, è quanto riusciamo a remunerare ai soci in più rispetto alla paga mi-nima contrattuale. E' una voce che concorre, poi, al calcolo di tutti gli oneri (contributi e Con tasse), come se fosse stata inserita in voce cumulativa…” (cfr. e-mail 16.08.2022 da a , Pt_1 trasmessa a seguito del verbale interlocutorio del 27.07.2022);
- ora, la presente dichiarazione, comunque mai disconosciuta dalla società, ha valenza confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. e forma, pertanto, piena prova nei confronti della parte che l'ha resa;
- ne deriva che le voci integrative in questione, lungi dal costituire la remunerazione (maggiorata) per il lavoro straordinario e festivo stabilita dalla legge, costituiscono, in realtà, delle elargizioni “estemporanee”, che la datrice - per sua stessa ammissione - usa erogare ai dipendenti solo laddove la commessa generi dei ricavi maggiori rispetto al minimo sindacale e che, evidentemente, non viene corrisposta nel caso in cui questo risultato non venga conseguito;
- pertanto, anche le infrazioni in esame risultano integrate. L'opposizione va, dunque, rigettata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificate dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria e di trattazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA gli opponenti, in solido, a pagare all'opposto le spese di lite che liquida in € 900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 15/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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